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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/10/2025, n. 2934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2934 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2834 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. FERRARO CARMELA presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
( ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, CP_1 C.F._2 dall'avv. VIGLIOTTA MARIA presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.05.2025 il ricorrente chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in VE (CE) il 15.09.2016 con la resistente da cui nasceva la figlia il 14.07.2017. A sostegno della domanda deduceva che era venuta meno la Per_1 comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, erano stati autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente e il giudizio era stato definito con provvedimento di omologa dell'01.04.2019. Nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso della figlia con collocazione prevalente presso la madre, l'obbligo a
1 proprio carico di versare un assegno di mantenimento in favore della figlia di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Perdurava lo stato di separazione e pertanto concludeva per la pronuncia di divorzio, la conferma dell'affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre, la conferma dell'obbligo a proprio carico di versare un assegno di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva la resistente in data 07.07.2025 senza opporsi alle richieste avanzate da parte ricorrente.
Nelle more del giudizio, le parti depositavano un accordo nei seguenti termini:
- disporre l'affido condiviso della minore nata a [...] in data [...], con Per_1 collocamento della medesima presso la casa della madre, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente alla assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente all'educazione, all'istruzione e alla salute della stessa;
per tutte le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione, la potestà sulla figlia competerà a ciascun genitore quando avrà la figlia con sé.
- il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi, il martedì e giovedì dalle ore 17.30 alle ore 20.00 nonché a settimane alterne dal sabato alle 9,30 alla domenica alle 20,00 con pernottamento presso il padre.
Per le festività la minore:
- trascorrerà con il padre il giorno 24 e 25 dicembre dalle ore 10,00 del 24/12 alle ore 20,00 del 25/12 presso la cui abitazione pernotterà ed il successivo 31 dicembre e 1° gennaio con la madre e così alternativamente per gli anni a seguire;
- trascorrerà con il padre il giorno dell'epifania (6 gennaio dalle ore 10,00 alle ore 20,00) e
l'anno successivo con la madre e così alternativamente per gli anni avvenire;
- il giorno di Pasqua con la madre e quello di Pasquetta con il padre dalle ore 10,00 alle ore
19,00 e così alternativamente per gli anni a seguire;
- il compleanno e l'onomastico della bimba verranno festeggiati ad anni alterni con ciascuno dei genitori;
- per le vacanze estive, il padre trascorrerà con la figlia quindici giorni consecutivi nel mese di luglio o di agosto da concordare con la madre entro il 15 giugno di ogni anno;
- stabilire a carico del signor la corresponsione di un assegno di euro € 300,00 (euro Pt_1 trecento/00) quale contributo al mantenimento della piccola , da versare entro il girono Per_1
5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, con bonifico da effettuarsi su
c/c della signora utilizzando l'IBAN già noto al sig. e con rinuncia e susseguente CP_1 Pt_1 riconoscimento a favore della sig.ra dell'assegno unico in via esclusiva;
CP_1
2 - quanto alle spese straordinarie, le stesse verranno ripartite secondo i dettami stabiliti dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con protocollo di intesa del 28.03.2004;
- alla signora nulla è dovuto essendo ella indipendente;
CP_1
- i signori si riconoscono nuovamente il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del Pt_1 passaporto, consentendosi sin da ora reciprocamente inserire la minore nel proprio passaporto.
All'udienza cartolare del 30.09.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto dell'01.04.2019 pronunciato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. In secondo luogo,
è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della l.
01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Poiché l'accordo non è in contrasto con norme imperative ed è conforme all'interesse della figlia minore, può essere recepito dal Tribunale ed essere posto alla base della decisione.
Atteso l'accordo raggiunto e l'assenza di un'effettiva soccombenza, le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara, alle condizioni concordate tra le parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in VE (CE) in data 15.09.2016 da , nato il [...] a Parte_1
SE (CE), e , nata il [...] a [...]; CP_1
2) ordina che la presente sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VE (CE) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 152septies disp. att. c.p.c., 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 26, parte II, serie A, anno 2016);
3) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 30.09.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2834 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. FERRARO CARMELA presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
( ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, CP_1 C.F._2 dall'avv. VIGLIOTTA MARIA presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.05.2025 il ricorrente chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in VE (CE) il 15.09.2016 con la resistente da cui nasceva la figlia il 14.07.2017. A sostegno della domanda deduceva che era venuta meno la Per_1 comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, erano stati autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente e il giudizio era stato definito con provvedimento di omologa dell'01.04.2019. Nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso della figlia con collocazione prevalente presso la madre, l'obbligo a
1 proprio carico di versare un assegno di mantenimento in favore della figlia di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Perdurava lo stato di separazione e pertanto concludeva per la pronuncia di divorzio, la conferma dell'affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre, la conferma dell'obbligo a proprio carico di versare un assegno di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva la resistente in data 07.07.2025 senza opporsi alle richieste avanzate da parte ricorrente.
Nelle more del giudizio, le parti depositavano un accordo nei seguenti termini:
- disporre l'affido condiviso della minore nata a [...] in data [...], con Per_1 collocamento della medesima presso la casa della madre, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente alla assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente all'educazione, all'istruzione e alla salute della stessa;
per tutte le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione, la potestà sulla figlia competerà a ciascun genitore quando avrà la figlia con sé.
- il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi, il martedì e giovedì dalle ore 17.30 alle ore 20.00 nonché a settimane alterne dal sabato alle 9,30 alla domenica alle 20,00 con pernottamento presso il padre.
Per le festività la minore:
- trascorrerà con il padre il giorno 24 e 25 dicembre dalle ore 10,00 del 24/12 alle ore 20,00 del 25/12 presso la cui abitazione pernotterà ed il successivo 31 dicembre e 1° gennaio con la madre e così alternativamente per gli anni a seguire;
- trascorrerà con il padre il giorno dell'epifania (6 gennaio dalle ore 10,00 alle ore 20,00) e
l'anno successivo con la madre e così alternativamente per gli anni avvenire;
- il giorno di Pasqua con la madre e quello di Pasquetta con il padre dalle ore 10,00 alle ore
19,00 e così alternativamente per gli anni a seguire;
- il compleanno e l'onomastico della bimba verranno festeggiati ad anni alterni con ciascuno dei genitori;
- per le vacanze estive, il padre trascorrerà con la figlia quindici giorni consecutivi nel mese di luglio o di agosto da concordare con la madre entro il 15 giugno di ogni anno;
- stabilire a carico del signor la corresponsione di un assegno di euro € 300,00 (euro Pt_1 trecento/00) quale contributo al mantenimento della piccola , da versare entro il girono Per_1
5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, con bonifico da effettuarsi su
c/c della signora utilizzando l'IBAN già noto al sig. e con rinuncia e susseguente CP_1 Pt_1 riconoscimento a favore della sig.ra dell'assegno unico in via esclusiva;
CP_1
2 - quanto alle spese straordinarie, le stesse verranno ripartite secondo i dettami stabiliti dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con protocollo di intesa del 28.03.2004;
- alla signora nulla è dovuto essendo ella indipendente;
CP_1
- i signori si riconoscono nuovamente il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del Pt_1 passaporto, consentendosi sin da ora reciprocamente inserire la minore nel proprio passaporto.
All'udienza cartolare del 30.09.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto dell'01.04.2019 pronunciato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. In secondo luogo,
è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della l.
01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Poiché l'accordo non è in contrasto con norme imperative ed è conforme all'interesse della figlia minore, può essere recepito dal Tribunale ed essere posto alla base della decisione.
Atteso l'accordo raggiunto e l'assenza di un'effettiva soccombenza, le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara, alle condizioni concordate tra le parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in VE (CE) in data 15.09.2016 da , nato il [...] a Parte_1
SE (CE), e , nata il [...] a [...]; CP_1
2) ordina che la presente sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VE (CE) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 152septies disp. att. c.p.c., 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 26, parte II, serie A, anno 2016);
3) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 30.09.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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