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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VI, sentenza 28/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 6, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
LUCIOTTI LUCIO, Presidente
SISTO AN, Relatore
CANOSA DOMENICO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 303/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 529/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PESCARA sez.
1 e pubblicata il 04/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 08376202200000893000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 08376202200000893000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 08376202200000893000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 08376202200000893000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2008 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 08376202200000893000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 08376202200000893000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 08376202200000893000 REGISTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 08376202200000893000 REGISTRO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 08376202200000893000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Come in atti e da discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 303/2025 il Signor Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, impugnava la sentenza N. 529/2024 depositata il 04.10.2024 dalla Corte di Giustizia di Primo Grado di
Pescara, con la quale veniva respinto il ricorso con condanna alle spese di lite, liquidate in € 2.000,00, avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 08376202200000893000, notificata il giorno
12 ottobre 2022 a mezzo raccomandata a.r., in relazione ad un debito per cinque cartelle esattoriali per ammontare complessivo pari ad € 3.140,48, nonché per l'avviso di accertamento TA601A201290/2012 notificato il 31 luglio 2012 dell'importo di € 3.179.492,83 per l'anno 2007 e l'avviso di accertamento n.
TA601A201295/2012 notificato il giorno 31 luglio 2012 dell'importo di € 997.204,81 per l'anno 2008.
Il ricorrente sostanzialmente deduceva che l'Agenzia delle Entrate non aveva iscritto a ruolo le somme contestate con gli avvisi di accertamento notificati e non aveva dato dimostrazione che le cartelle di pagamento riepilogate nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria erano state notificate.
Inoltre, si eccepiva che nella predetta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria erano indicate solo le date di notifica degli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2007 e 2008, ma nessuna indicazione circa l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento.
E dalla lettura congiunta degli articoli 77 e 50 del DPR 602/73 risulta che la mancata notifica di cartelle di pagamento e la mancata iscrizione a ruolo, i quali soli costituiscono titolo per l'iscrizione ipotecaria sugli immobili del debitore, inibiscono l'iscrizione ipotecaria il cui presupposto è la sussistenza del ruolo, di cui l'Agenzia Entrate Riscossione non ha fornito prova documentale della sua esistenza, avendo esclusivamente rappresentato nel provvedimento di comunicazione preventiva dell'esistenza esclusivamente della notifica degli avvisi di accertamento oltre che della notifica di cinque cartelle dei pagamenti per importo complessivo di circa € 4.000 importo che certamente non giustifica l'iscrizione ipotecaria su due beni immobili.
Il contribuente, inoltre, rappresenta di aver presentato nel 2020 e nel 2021 due istanze di autotutela per far valere le proprie ragioni e per evidenziare di aver ricevuto “la notifica di avvisi di accertamento fondati sulle operazioni finanziarie poste in essere quale amministratore di diverse società. Tuttavia, le operazioni finanziarie contestate erano costituite prevalentemente da trasferimenti di disponibilità finanziarie tramite assegni o bonifici bancari da una società ad altra società di cui lo stesso ricorrente era legale rappresentante ed amministratore unico, costituendo tali operazioni non tanto elementi determinanti base imponibile, bensì mere operazioni di “sistemazione” dei saldi dei rapporti di conto corrente, ovvero trasferimenti da un conto con saldo momentaneamente attivo ad altro conto con fidi ai limiti dell'accordato. Quindi nessuna realizzazione di valore aggiunto, ma mere operazioni di riallineamenti, nei limiti delle linee di credito concesse dagli istituti di credito a valere sui diversi rapporti di conto corrente”.
Osserva poi il contribuente che “negli anni dal 2005 al 2008 aveva ceduto partecipazioni societarie, debitamente rivalutate con versamento dell'imposta sostitutiva, per importi superiori al milione di euro, precisamente per € 1.055.509,00. Di tale circostanza si era data ampia documentazione nell'ambito dell'istanza in autotutela a dare evidenza della sussistenza di redditi e disponibilità finanziarie.
D'altra parte, come insegna lo statuto del contribuente, i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono (o meglio, devono essere) improntati al principio della collaborazione e della buona fede, consentendo al contribuente di poter evitare una tassazione non fondata su elementi reddituali ovvero considerando solo alcuni elementi di essi. Senza voler entrare nel dettaglio di quanto contestato all'Ufficio nell'istanza di autotutela, questi consultando la documentazione in suo possesso avrebbe altresì potuto comprendere come i redditi del contribuente, oggetto di una verifica bancaria particolarmente severa, trovavano comunque adeguata rappresentazione nelle cessioni di partecipazioni che avevano beneficiato della tassazione con imposta sostitutiva”.
Ancora, il contribuente osserva, di aver conferito incarico ad un professionista per addivenire ad accertamenti con adesione relativamente ai due avvisi presupposti della comunicazione impugnata e che detto professionista, ingannandolo, aveva fatto scadere i termini utili per procedere ai relativi, necessari adempimenti deflattivi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale evidenziava che la l comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 08376202200000893000, era stata preceduta dalla regolare notifica delle cartelle di pagamento nonché dalle notifiche degli accertamenti presupposti. Inoltre il preavviso di iscrizione ipotecaria contestato era conseguente all'Ordinanza di Cassazione 30737/2019 che ha definito il giudizio di revocatoria ex 2901 con esito favorevole all'Agente di riscossione, intrapreso nel 2014.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza di primo grado va confermata nel senso che il ricorso è, sicuramente inammissibile, per mancata impugnazione degli atti presupposti, regolarmente notificati, costituiti dalle cartelle di pagamento, nonché dagli accertamenti presupposti. Inoltre, il preavviso di iscrizione ipotecaria contestato è conseguente all'Ordinanza di Cassazione N. 30737/2019 che ha definito il giudizio di revocatoria ex 2901 con esito favorevole all'Agente di riscossione, intrapreso nel 2014, con il quale il concessionario chiedeva la declaratoria di inefficacia, degli atti di disposizione del patrimonio immobiliare compiuti dal debitore in favore del figlio che avevano pregiudicato il soddisfacimento del credito dell'Agente della Riscossione. Proprio i due accertamenti notificati il 31/07/2012 sono stati ritenuti dalla Corte di Cassazione che ha, da ultimo, statuito in ordine all'azione revocatoria intrapresa dal concessionario della riscossione, portatori di crediti certi, liquidi ed esigibili, nonché idonei presupposti dell'azione di revocatoria intrapresa e, quindi, anche dalla conseguente iscrizione ipotecaria.
Sostanzialmente, il contribuente lamenta che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione non avrebbe potuto emettere l'atto impugnato, a norma degli articoli 77 e 50 comma 1 del DPR 602/1973, perché non era stato emesso alcun ruolo con riferimento ai due avvisi di accertamento milionari e le cartelle di pagamento che, potevano giustificare l'iscrizione pregiudizievole sui due immobili, erano di importo talmente esigui, di poco inferiore a 4.000 euro, da non giustificare non solo il ricorso all'ipoteca, ma neanche l'inizio dell'azione esecutiva espropriativa, Infatti, ai sensi dell'art. 77 DPR 602/73, l'agente della riscossione può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore solo quando il debito complessivo (inclusi sanzioni e interessi) supera la soglia di € 20.000, mentre la soglia minima di € 8.000 si riferisce ai limiti per l'espropriazione forzata.
Pertanto, con un debito di € 4.000, l'iscrizione ipotecaria sarebbe stata illegittima
Detto assunto, è assolutamente infondato, atteso che, a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione
N. 30737/2019, gli atti di dismissione del patrimonio immobiliare a favore del figlio, disposti dal contribuente erano stati dichiarati inefficaci nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione a seguito dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., per cui solo a fine anno 2019 i due immobili di proprietà del contribuente, oggetto della comunicazione di iscrizione ipotecaria, erano ritornati nella disponibilità del debitore e potevano essere aggredisti dal Concessionario della riscossione.
Non solo, ma occorre evidenziare che i due avvisi di accertamento regolarmente notificati il 31.07.2012, erano divenuti definitivi, perché non contestati nei termini, con conseguente acquisizione di efficacia di titolo esecutivo, che consentiva ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 602(1973 l'avvio delle procedure cautelari ed esecutive.
E, invero, risulta comprovato per tabulas che l'intero debito per cui è causa era stato ritualmente notificato al contribuente ed il suo pagamento era stato richiesto con validi atti interruttivi della prescrizione, fra i quali rientra sicuramente l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., iniziata nel 2014 e definita nel 2019 con l'ordinanza della Corte di Cassazione N. 30737/2019.
Ma gli stessi predetti avvisi di accertamento, notificati il 31.07.2022, che da soli , stanti gli importi e la loro definitività acquisita, giustificavano l'iscrizione ipotecaria, non risultavano prescritti al 02.08.2022, data in cui era stata avviata alla notifica la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, perché non erano ancora decorsi 10 anni, anche in considerazione della sospensione di 85 giorni del termine di prescrizione e decadenza anche per i periodi d'imposta successivi al 2020, introdotta dal Legislatore nel periodo pandemico - emergenziale da Covid-19, con il decreto legge “Cura Italia” , D.L. 18/2020 convertito nella legge N. 27/2020.
La prova delle notifiche degli atti presupposti fornita dalla resistente Agenzia nel giudizio di primo grado vale a disvelare, sia l'evanescenza della doglianza di parte appellante relativa all'inesistenza di precedenti atti interruttivi della prescrizione, sia l'inammissibilità del gravame che ci occupa, in quanto esperito avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria e diretto a farne valere l'illegittimità non già per vizi suoi propri, bensì per vizi asseritamente afferenti alla sottostante pretesa creditoria.
Orbene, tale pretesa creditoria affonda le radici in risalenti atti debitamente portati a conoscenza del ricorrente, il che depone, inequivocabilmente, per l'inammissibilità del ricorso di primo grado in mancanza della impugnazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento presupposti. Ne consegue che la successiva comunicazione di iscrizione ipotecaria poteva essere impugnata soltanto per vizi suoi propri e non anche, come invece è avvenuto nel caso di specie, per vizi afferenti all'an ed al quantum della stessa pretesa creditoria sottostante.
E, invero, stante l'esistenza e la ritualità della notifica degli atti presupposti ( “l'impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria può avvenire solo per vizi propri e non più per vizi dell'atto presupposto” (Cass., V, 22 luglio 2019, n. 19699), atteso che “costituisce requisito di ammissibilità dell'impugnazione dell'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui al DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, per far valere vizi inerenti ad un atto pregresso autonomamente impugnabile, quale l'iscrizione a ruolo o la cartella esattoriale, la mancata notificazione di tale atto anteriore (…) nella specie risultava dimostrata l'avvenuta notificazione delle cartelle, cosicché la asserita tardività della notifica stessa avrebbe dovuto essere dedotta in sede di impugnazione delle cartelle e non in sede di impugnazione del successivo avviso di iscrizione ipotecaria” (Cass., V, 27 dicembre 2018, n. 33440; id., 7 marzo 2018, n. 5402).
Il rigetto dell'appello induce, per il principio della soccombenza, a condannare l'appellante al pagamento dele spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
24.400,00 per compensi, oltre spese.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 6, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
LUCIOTTI LUCIO, Presidente
SISTO AN, Relatore
CANOSA DOMENICO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 303/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 529/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PESCARA sez.
1 e pubblicata il 04/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 08376202200000893000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 08376202200000893000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 08376202200000893000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 08376202200000893000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2008 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 08376202200000893000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 08376202200000893000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 08376202200000893000 REGISTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 08376202200000893000 REGISTRO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 08376202200000893000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Come in atti e da discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 303/2025 il Signor Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, impugnava la sentenza N. 529/2024 depositata il 04.10.2024 dalla Corte di Giustizia di Primo Grado di
Pescara, con la quale veniva respinto il ricorso con condanna alle spese di lite, liquidate in € 2.000,00, avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 08376202200000893000, notificata il giorno
12 ottobre 2022 a mezzo raccomandata a.r., in relazione ad un debito per cinque cartelle esattoriali per ammontare complessivo pari ad € 3.140,48, nonché per l'avviso di accertamento TA601A201290/2012 notificato il 31 luglio 2012 dell'importo di € 3.179.492,83 per l'anno 2007 e l'avviso di accertamento n.
TA601A201295/2012 notificato il giorno 31 luglio 2012 dell'importo di € 997.204,81 per l'anno 2008.
Il ricorrente sostanzialmente deduceva che l'Agenzia delle Entrate non aveva iscritto a ruolo le somme contestate con gli avvisi di accertamento notificati e non aveva dato dimostrazione che le cartelle di pagamento riepilogate nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria erano state notificate.
Inoltre, si eccepiva che nella predetta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria erano indicate solo le date di notifica degli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2007 e 2008, ma nessuna indicazione circa l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento.
E dalla lettura congiunta degli articoli 77 e 50 del DPR 602/73 risulta che la mancata notifica di cartelle di pagamento e la mancata iscrizione a ruolo, i quali soli costituiscono titolo per l'iscrizione ipotecaria sugli immobili del debitore, inibiscono l'iscrizione ipotecaria il cui presupposto è la sussistenza del ruolo, di cui l'Agenzia Entrate Riscossione non ha fornito prova documentale della sua esistenza, avendo esclusivamente rappresentato nel provvedimento di comunicazione preventiva dell'esistenza esclusivamente della notifica degli avvisi di accertamento oltre che della notifica di cinque cartelle dei pagamenti per importo complessivo di circa € 4.000 importo che certamente non giustifica l'iscrizione ipotecaria su due beni immobili.
Il contribuente, inoltre, rappresenta di aver presentato nel 2020 e nel 2021 due istanze di autotutela per far valere le proprie ragioni e per evidenziare di aver ricevuto “la notifica di avvisi di accertamento fondati sulle operazioni finanziarie poste in essere quale amministratore di diverse società. Tuttavia, le operazioni finanziarie contestate erano costituite prevalentemente da trasferimenti di disponibilità finanziarie tramite assegni o bonifici bancari da una società ad altra società di cui lo stesso ricorrente era legale rappresentante ed amministratore unico, costituendo tali operazioni non tanto elementi determinanti base imponibile, bensì mere operazioni di “sistemazione” dei saldi dei rapporti di conto corrente, ovvero trasferimenti da un conto con saldo momentaneamente attivo ad altro conto con fidi ai limiti dell'accordato. Quindi nessuna realizzazione di valore aggiunto, ma mere operazioni di riallineamenti, nei limiti delle linee di credito concesse dagli istituti di credito a valere sui diversi rapporti di conto corrente”.
Osserva poi il contribuente che “negli anni dal 2005 al 2008 aveva ceduto partecipazioni societarie, debitamente rivalutate con versamento dell'imposta sostitutiva, per importi superiori al milione di euro, precisamente per € 1.055.509,00. Di tale circostanza si era data ampia documentazione nell'ambito dell'istanza in autotutela a dare evidenza della sussistenza di redditi e disponibilità finanziarie.
D'altra parte, come insegna lo statuto del contribuente, i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono (o meglio, devono essere) improntati al principio della collaborazione e della buona fede, consentendo al contribuente di poter evitare una tassazione non fondata su elementi reddituali ovvero considerando solo alcuni elementi di essi. Senza voler entrare nel dettaglio di quanto contestato all'Ufficio nell'istanza di autotutela, questi consultando la documentazione in suo possesso avrebbe altresì potuto comprendere come i redditi del contribuente, oggetto di una verifica bancaria particolarmente severa, trovavano comunque adeguata rappresentazione nelle cessioni di partecipazioni che avevano beneficiato della tassazione con imposta sostitutiva”.
Ancora, il contribuente osserva, di aver conferito incarico ad un professionista per addivenire ad accertamenti con adesione relativamente ai due avvisi presupposti della comunicazione impugnata e che detto professionista, ingannandolo, aveva fatto scadere i termini utili per procedere ai relativi, necessari adempimenti deflattivi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale evidenziava che la l comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 08376202200000893000, era stata preceduta dalla regolare notifica delle cartelle di pagamento nonché dalle notifiche degli accertamenti presupposti. Inoltre il preavviso di iscrizione ipotecaria contestato era conseguente all'Ordinanza di Cassazione 30737/2019 che ha definito il giudizio di revocatoria ex 2901 con esito favorevole all'Agente di riscossione, intrapreso nel 2014.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza di primo grado va confermata nel senso che il ricorso è, sicuramente inammissibile, per mancata impugnazione degli atti presupposti, regolarmente notificati, costituiti dalle cartelle di pagamento, nonché dagli accertamenti presupposti. Inoltre, il preavviso di iscrizione ipotecaria contestato è conseguente all'Ordinanza di Cassazione N. 30737/2019 che ha definito il giudizio di revocatoria ex 2901 con esito favorevole all'Agente di riscossione, intrapreso nel 2014, con il quale il concessionario chiedeva la declaratoria di inefficacia, degli atti di disposizione del patrimonio immobiliare compiuti dal debitore in favore del figlio che avevano pregiudicato il soddisfacimento del credito dell'Agente della Riscossione. Proprio i due accertamenti notificati il 31/07/2012 sono stati ritenuti dalla Corte di Cassazione che ha, da ultimo, statuito in ordine all'azione revocatoria intrapresa dal concessionario della riscossione, portatori di crediti certi, liquidi ed esigibili, nonché idonei presupposti dell'azione di revocatoria intrapresa e, quindi, anche dalla conseguente iscrizione ipotecaria.
Sostanzialmente, il contribuente lamenta che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione non avrebbe potuto emettere l'atto impugnato, a norma degli articoli 77 e 50 comma 1 del DPR 602/1973, perché non era stato emesso alcun ruolo con riferimento ai due avvisi di accertamento milionari e le cartelle di pagamento che, potevano giustificare l'iscrizione pregiudizievole sui due immobili, erano di importo talmente esigui, di poco inferiore a 4.000 euro, da non giustificare non solo il ricorso all'ipoteca, ma neanche l'inizio dell'azione esecutiva espropriativa, Infatti, ai sensi dell'art. 77 DPR 602/73, l'agente della riscossione può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore solo quando il debito complessivo (inclusi sanzioni e interessi) supera la soglia di € 20.000, mentre la soglia minima di € 8.000 si riferisce ai limiti per l'espropriazione forzata.
Pertanto, con un debito di € 4.000, l'iscrizione ipotecaria sarebbe stata illegittima
Detto assunto, è assolutamente infondato, atteso che, a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione
N. 30737/2019, gli atti di dismissione del patrimonio immobiliare a favore del figlio, disposti dal contribuente erano stati dichiarati inefficaci nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione a seguito dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., per cui solo a fine anno 2019 i due immobili di proprietà del contribuente, oggetto della comunicazione di iscrizione ipotecaria, erano ritornati nella disponibilità del debitore e potevano essere aggredisti dal Concessionario della riscossione.
Non solo, ma occorre evidenziare che i due avvisi di accertamento regolarmente notificati il 31.07.2012, erano divenuti definitivi, perché non contestati nei termini, con conseguente acquisizione di efficacia di titolo esecutivo, che consentiva ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 602(1973 l'avvio delle procedure cautelari ed esecutive.
E, invero, risulta comprovato per tabulas che l'intero debito per cui è causa era stato ritualmente notificato al contribuente ed il suo pagamento era stato richiesto con validi atti interruttivi della prescrizione, fra i quali rientra sicuramente l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., iniziata nel 2014 e definita nel 2019 con l'ordinanza della Corte di Cassazione N. 30737/2019.
Ma gli stessi predetti avvisi di accertamento, notificati il 31.07.2022, che da soli , stanti gli importi e la loro definitività acquisita, giustificavano l'iscrizione ipotecaria, non risultavano prescritti al 02.08.2022, data in cui era stata avviata alla notifica la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, perché non erano ancora decorsi 10 anni, anche in considerazione della sospensione di 85 giorni del termine di prescrizione e decadenza anche per i periodi d'imposta successivi al 2020, introdotta dal Legislatore nel periodo pandemico - emergenziale da Covid-19, con il decreto legge “Cura Italia” , D.L. 18/2020 convertito nella legge N. 27/2020.
La prova delle notifiche degli atti presupposti fornita dalla resistente Agenzia nel giudizio di primo grado vale a disvelare, sia l'evanescenza della doglianza di parte appellante relativa all'inesistenza di precedenti atti interruttivi della prescrizione, sia l'inammissibilità del gravame che ci occupa, in quanto esperito avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria e diretto a farne valere l'illegittimità non già per vizi suoi propri, bensì per vizi asseritamente afferenti alla sottostante pretesa creditoria.
Orbene, tale pretesa creditoria affonda le radici in risalenti atti debitamente portati a conoscenza del ricorrente, il che depone, inequivocabilmente, per l'inammissibilità del ricorso di primo grado in mancanza della impugnazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento presupposti. Ne consegue che la successiva comunicazione di iscrizione ipotecaria poteva essere impugnata soltanto per vizi suoi propri e non anche, come invece è avvenuto nel caso di specie, per vizi afferenti all'an ed al quantum della stessa pretesa creditoria sottostante.
E, invero, stante l'esistenza e la ritualità della notifica degli atti presupposti ( “l'impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria può avvenire solo per vizi propri e non più per vizi dell'atto presupposto” (Cass., V, 22 luglio 2019, n. 19699), atteso che “costituisce requisito di ammissibilità dell'impugnazione dell'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui al DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, per far valere vizi inerenti ad un atto pregresso autonomamente impugnabile, quale l'iscrizione a ruolo o la cartella esattoriale, la mancata notificazione di tale atto anteriore (…) nella specie risultava dimostrata l'avvenuta notificazione delle cartelle, cosicché la asserita tardività della notifica stessa avrebbe dovuto essere dedotta in sede di impugnazione delle cartelle e non in sede di impugnazione del successivo avviso di iscrizione ipotecaria” (Cass., V, 27 dicembre 2018, n. 33440; id., 7 marzo 2018, n. 5402).
Il rigetto dell'appello induce, per il principio della soccombenza, a condannare l'appellante al pagamento dele spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
24.400,00 per compensi, oltre spese.