Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VI, sentenza 28/01/2026, n. 38
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Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata impugnazione degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che la comunicazione di iscrizione ipotecaria fosse inammissibile perché non impugnata autonomamente, ma utilizzata per contestare la validità degli atti presupposti (avvisi di accertamento e cartelle esattoriali) che erano stati regolarmente notificati e non impugnati nei termini. La Corte ha inoltre evidenziato che l'iscrizione ipotecaria era conseguente a un'azione revocatoria definita dalla Cassazione, che aveva confermato la validità dei crediti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VI, sentenza 28/01/2026, n. 38
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
    Numero : 38
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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