Articolo 10 della Legge 17 aprile 1989, n. 150
Articolo 9Articolo 11
Versione
28 aprile 1989
Art. 10. Adeguamento degli allegati tecnici 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le modifiche degli allegati A, B e C annessi alla presente legge, rese necessarie per l'adeguamento al progresso tecnico ed alle esigenze del controllo e della sicurezza.
Entrata in vigore il 28 aprile 1989