Sentenza 20 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01102/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01437/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1437 del 2024, proposto da
-OMISSIS- s.n.c. di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino, Rosario De Marco Capizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche competitive delle qualità agroalimentari ippiche e della pesca Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura- Ufficio dirigenziale non generale PEMAC 4 prot. -OMISSIS- del 04.11.2021 recante l’archiviazione dell’istanza di risarcimento del danno, ai sensi del decreto ministeriale n.-OMISSIS- del 13.5.2021 avanzata dalla società ricorrente in relazione al sequestro del -OMISSIS-;
- ove occorra, della nota protocollo -OMISSIS- del 7.10.2021, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche competitive delle qualità agroalimentari ippiche e della pesca Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura- Ufficio dirigenziale non generale PEMAC 4 comunicava l’avvio del procedimento di archiviazione in ordine all’istanza di risarcimento del danno, ai sensi del decreto ministeriale n.-OMISSIS- del 13.5.2021, avanzata dalla società ricorrente in relazione al sequestro del -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa LL AR RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto innanzi al T.A.R. Lazio, Roma e con successivo, rituale atto di riassunzione del giudizio innanzi a questo Tribunale, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento, in epigrafe meglio indicato, con cui il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha disposto l’archiviazione dell’istanza di risarcimento del danno, avanzata da -OMISSIS- s.n.c. ai sensi del decreto ministeriale n.-OMISSIS- del 13 maggio 2021, il quale definisce i criteri e le modalità di erogazione dei contributi a sostegno del personale imbarcato, dei familiari e delle imprese di pesca vittime di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7- bis decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176.
Il provvedimento è stato adottato in ragione della ritenuta impossibilità di ravvisare nei fatti occorsi, come descritti dallo stesso rappresentante legale della società ricorrente, un episodio di sequestro, anche se di un solo giorno; ha ritenuto, piuttosto, il Ministero che si sia verificata unicamente un’aggressione da parte di forze libiche operative su motovedetta, facenti capo al governo libico; l’episodio, dunque, ad avviso dell’amministrazione, sarebbe semmai riconducibile all’ipotesi di reato prevista e punita dall’art. 1135 del Codice della Navigazione ( “Pirateria” ).
Avverso tale provvedimento, la società ricorrente ha rivolto i seguenti motivi di ricorso.
I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 – 8 – 10 bis della l. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del principio del giusto procedimento.
L’amministrazione resistente, con il provvedimento finale, non avrebbe preso in esame le deduzioni rese dalla ricorrente ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/90, limitandosi a ribadire le argomentazioni già espresse nel preavviso di diniego.
II. Violazione e falsa applicazione del decreto ministeriale n.-OMISSIS- del 13.5.2021. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 7-bis, comma 1 del decreto-legge n.137 del 2020. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti.
Sarebbe errata la qualificazione dei fatti operata dal Ministero, che ha ritenuto che si sia configurato un attacco di pirateria, piuttosto che un episodio di sequestro.
Poiché il d.l. n.137/2020 ed il d.m. n.-OMISSIS- del 13 maggio 2021 non richiamano l’art. 609 c.p., non sarebbe necessario il ricorrere di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie penale di sequestro, ma soltanto che le vittime del fatto siano state private della libertà personale, circostanza, questa, che nella fattispecie si sarebbe verificata, ai danni del comandante e dell’equipaggio del motopeschereccio -OMISSIS-, per oltre 90 minuti.
Si è costituito in giudizio, eccependo l’infondatezza del ricorso, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.
Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso non è fondato, alla luce delle seguenti considerazioni.
L’art. 7 bis del d.l. n. 137/20, rubricato “Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo posto sotto sequestro” , prevede lo stanziamento di fondi al fine di fornire sostegno economico in favore dei familiari del personale imbarcato e delle imprese di pesca “nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari”.
Il d.m. 13 maggio 2021, n.-OMISSIS- – volto a definire i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al menzionato articolo 7- bis - stabilisce, all’art. 3:
“Alla vittima del sequestro (personale imbarcato) è corrisposta un’indennità giornaliera onnicomprensiva di trenta (30) euro per ciascuno dei giorni di sequestro, esclusi i festivi.
La medesima indennità di cui al comma 1 è corrisposta ai familiari del personale imbarcato, secondo il seguente ordine di priorità:
a) coniuge e figli se a carico;
b) in caso di assenza dei soggetti di cui alla lettera a), genitori;
c) in caso di assenza dei soggetti di cui alle lettere a) e b), fratelli e sorelle se conviventi a carico;
d) in caso di assenza dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c), convivente more uxorio, ai sensi dell’articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302” .
Il successivo articolo 4 disciplina l’indennità erogabile in favore delle imprese, così stabilendo:
“All’armatore dell’imbarcazione oggetto di sequestro è riconosciuta una indennità di ammontare pari all’entità dei danni subiti dall’unità a causa del sequestro, così come risultano dalla documentazione di cui al successivo articolo 5.
È altresì riconosciuta un’indennità di ammontare pari al 70% del fatturato dell’impresa, relativo
all’imbarcazione oggetto del sequestro, riferito all’annualità precedente, per il periodo corrispondente ai giorni del sequestro, come risultante dalla relativa documentazione fiscale (bilanci, fatture e quanto altro ritenuto utile), per compensare il lucro cessante relativo al medesimo periodo di sequestro dell’imbarcazione”.
Le previsioni in esame, dunque, prevedono un beneficio volto ad indennizzare le vittime di episodi di sequestro e le relative famiglie per le perdite subite (in termini di lucro cessante) a causa della mancata attività lavorativa determinata da tali accadimenti, oltre che per i danni cagionati all’imbarcazione.
Nel caso in esame, stando alla ricostruzione dei fatti operata in ricorso, il motopeschereccio -OMISSIS-, durante una battuta di pesca, sarebbe stato prima inseguito in acque internazionali e dopo raggiunto da una motovedetta libica, poi colpito da numerosi colpi di arma da fuoco ed infine costretto a fermarsi con violenza e minaccia; il comandante del natante sarebbe stato, quindi, costretto a salire a bordo della vedetta libica ed a consentire che salissero sul peschereccio due militari libici; entrambi i mezzi, quindi, si sarebbero diretti verso le coste libiche, per poi, dopo circa novanta minuti dall’inizio dell’attacco, fare ritorno verso le coste italiane, a seguito del positivo esito di trattative condotte dalla Marina militare italiana, intervenuta sul posto.
Sempre secondo parte ricorrente, sarebbe errato quanto sostenuto nelle proprie difese dall’amministrazione resistente, ossia che le operazioni sarebbero avvenute sotto il diretto controllo della Marina Militare Italiana, presente in zona con una nave ed un elicottero.
In realtà, dalla denuncia del medesimo episodio resa dallo stesso rappresentante legale della società ricorrente pochi giorni dopo i fatti (agli atti del presente giudizio), risulta una versione degli accadimenti che, per quel che qui rileva, è significativamente diversa dalla rappresentazione dei medesimi resa negli atti di giudizio.
Il comandante del mezzo ha infatti dichiarato di aver subito chiamato la nave militare italiana Libeccio, che si trovava a 13 miglia di distanza, e che peraltro sin da subito era già presente sul posto un elicottero della Marina militare italiana; l’intero episodio, inoltre, si sarebbe verificato mentre il detto elicottero, che si trovava “a meno di centro metri” , “sorvolava l’area teatro degli eventi” ; il comandante ha anche dichiarato di aver mantenuto il contatto con la nave Libeccio durante l’azione di fuoco e che i militari italiani lo avrebbero invitato a mantenere la rotta e la calma per la durata dell’intera azione criminosa; anche l’arresto del peschereccio -OMISSIS- – cui ha fatto seguito il passaggio del comandante sul mezzo libico e la conduzione del mezzo italiano da parte di due militari libici - sarebbe stato suggerito al comandante dalla Marina militare presente sul posto: “Su invito della vedetta italiana e tenuto conto delle mie condizioni, sono stato costretto a fermarmi e quindi consentire alla vedetta libica di avvicinarsi” ; sulla conclusione dell’episodio, nella denuncia, si legge: “durante la navigazione verso il porto libico, probabilmente le trattative con la marina italiana hanno avuto una positiva svolta…” .
Da tale ricostruzione dei fatti, dunque, non emerge l’avvenuta privazione della libertà personale del comandante e dell’equipaggio del peschereccio per effetto di un atto di sequestro; piuttosto, ciò che indiscutibilmente risulta è un grave attacco ai danni del mezzo italiano, compiuto alla presenza di ben due mezzi della marina militare italiana, che ha – come riferito dallo stesso ricorrente – condotto delle trattative e, dopo poco tempo, consentito al mezzo di fare ritorno verso le coste italiane.
Per quel che concerne, in particolare, il sequestro – ossia la privazione della libertà personale – degli italiani, ad opera dei militari libici, non risulta che ciò sia avvenuto. Piuttosto, il fatto che il comandante abbia lasciato il proprio mezzo per recarsi su quello libico non risulta essere avvenuto a causa di violenza e minaccia da parte dei libici, quanto, piuttosto, su invito dell’autorità militare italiana, anche in considerazione delle condizioni del comandante (questi, sul mezzo libico, è stato medicato); anche la conduzione del mezzo italiano da parte dei libici appare, dai fatti resi nella denuncia, una conseguenza del trasferimento del comandante -OMISSIS- dal mezzo italiano a quello straniero.
Ciò premesso quanto alla denuncia dei fatti, occorre osservare – con rilevanza dirimente – che la società -OMISSIS- s.n.c. non ha offerto alcuna prova dell’ipotetico sequestro, su cui si fonda la pretesa indennitaria (quale, ad esempio, un verbale della Marina militare) diversa dalla denuncia, che è un atto di parte e che comunque, come si è visto, non consente di affermare che sia intervenuta una privazione della libertà personale dei pescatori italiani da parte dei militari libici.
Anche la competente Procura della Repubblica – come incontestatamente riferito dalla difesa dell’amministrazione – non ha aperto un fascicolo d’indagine per sequestro, ma solo per pirateria e tentato omicidio.
Dunque, atteso che la normativa invocata dalla ricorrente non prevede un indennizzo per ogni atto di violenza operato in alto mare, ma solo per i casi di sequestro (essenzialmente nella misura in cui questi abbiano impedito all’equipaggio di condurre, per un dato periodo, la propria attività lavorativa), il secondo motivo di ricorso è infondato.
Anche la doglianza relativa al presunto vizio procedimentale non merita accoglimento, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 21- octies co.2 l. 241/90.
Le spese di lite, tenuto conto delle peculiarità dell’intera vicenda, devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026, con l’intervento dei magistrati:
TO TI, Presidente
LL AR RU, Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL AR RU | TO TI |
IL SEGRETARIO