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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 23/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Biella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Biella riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Andrea Carli Presidente
dott. Francesca Marrapodi Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 980/2024 promossa da
, (Cod. Fisc.: ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Camburzano (BI), Via Remmert n. 7/A, con il patrocinio dell'avv. Giacomo Ubertalli, con elezione di domicilio in Biella, via Lamarmora n. 21;
nei confronti di
, (Cod. Fisc.: , residente in [...] C.F._2
Vittorio Veneto n. 2;
atti trasmessi al Pubblico Ministero
Oggetto: revoca interdizione
Conclusioni:
per la parte ricorrente: revochi l'interdizione del Sig. (Cod. Fisc.: ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
25.10.1961 e residente in [...], pronunciata con sentenza n.
166/2018 emessa dal Tribunale di Biella in data 09.04.2018 all'esito del procedimento n. 2140/2017 R.G., se del caso trasmettendo gli atti al giudice tutelare per la nomina dell'amministratore di sostegno. Con vittoria di spese solo in caso di opposizione.
per la parte convenuta: ---
per il Pubblico Ministero: ---
MOTIVI
Fatto Con ricorso depositato il 09/10/2024 tutore di dichiarato interdetto Parte_1 CP_1 con sentenza T. Biella numero 166/2018 del 9 aprile 2018, chiedeva la revoca della misura. Verificato il contraddittorio ed esaminato l'interdetto, all'udienza del 15 gennaio 2025 le parti formulavano le proprie conclusioni riportandosi agli atti introduttivi e rinunciando ai termini per memorie conclusionali.
Diritto:
1. La domanda è fondata e merita accoglimento.
2. L'art. 414 c.c. prevede che “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.” Come chiarito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 440/2005, in seguito alla riforma delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui alla l. 6/2004, spetta al giudice il compito di individuare l'istituto che nel caso concreto garantisca all'incapace la tutela più adeguata con la minore limitazione possibile della sua capacità, ferma restando la necessità di adottare la misura più invasiva dell'interdizione, ogni qual volta essa si renda assolutamente necessaria per la protezione della persona.
L'art. 429 c.c. prevede che “Quando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato o su istanza del pubblico ministero. Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero. Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale,
d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare.” 3. Durante l'udienza, il tutore ha dichiarato che dal 2019 ad oggi l'interdetto ha compiuto rilevanti progressi e che la misura dell'interdizione non appare più necessaria per la sua tutela, anche in considerazione del fatto che egli vive in una struttura dove riceve aiuto e assistenza;
ha osservato che potrebbe ancora necessitare di un limitato aiuto per gli aspetti economici. Nella medesima occasione, l'interdetto si è dimostrato lucido e consapevole, orientato nel tempo e nello spazio, capace di rispondere e di interagire. Ha espresso fermamente la richiesta di non essere più soggetto a tutela, ma ha auspicato che il tutore continui ad aiutarlo, anche in futuro, per gli aspetti economici.
A sostegno della domanda è stata inoltre prodotta una perizia medica della dottoressa Persona_1 del 13 settembre 2024, la quale, dopo aver esaminato l'interdetto, ha così concluso: “Appare evidente che il signor sia capace di intendere e di volere ed è pertanto in grado di esprimere CP_1
e di manifestare liberamente la propria volontà, in particolare è in grado di occuparsi dei propri interessi sia sotto il profilo delle cure mediche sia per quanto attiene gli aspetti ordinari e straordinari di tipo economico. [...]si ritiene che sicuramente il signor NON CP_1 necessita più di un Tutore, ma neppure di un Curatore. Tuttavia, nell'attualità la figura dell'Amministratore di Sostegno potrebbe essere ancora opportuna al fine di monitorare e valutare la completa autonomia del signor [...] Fra un anno si potrebbe fare una verifica e CP_1 prendere in considerazione la totale e completa autonomia del signor se le sue CP_1 attuali condizioni psicofisiche verranno confermate”.
4. Deve pertanto ritenersi provato che la parte convenuta non versi più in uno stato di abituale infermità di mente che la renda incapace di provvedere ai propri interessi.
5. Deve quindi disporsi la revoca dell'interdizione di CP_1
6. Stante la richiesta delle parti e il contenuto della perizia, si ritiene di trasmettere gli atti del presente procedimento al Giudice Tutelare, affinché valuti l'opportunità di aprire una amministrazione di sostegno in favore di CP_1
7. Stante la natura del giudizio e l'assenza di opposizione, non si provvede sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando sulla domanda di interdizione proposta con ricorso del 09/10/2024, così provvede:
dispone la revoca dell'interdizione di;
CP_1
dispone la trasmissione degli atti del presente procedimento al Giudice Tutelare;
manda la Cancelleria per l'annotazione e la comunicazione previste dagli artt. 423 e 430 c.c. nonché per la comunicazione al Giudice Tutelare prevista dall'art. 345 c.c.;
nulla sulle spese.
Così deciso in Biella in camera di consiglio il 22/01/2025.
La giudice est. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Andrea Carli
Tribunale Ordinario di Biella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Biella riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Andrea Carli Presidente
dott. Francesca Marrapodi Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 980/2024 promossa da
, (Cod. Fisc.: ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Camburzano (BI), Via Remmert n. 7/A, con il patrocinio dell'avv. Giacomo Ubertalli, con elezione di domicilio in Biella, via Lamarmora n. 21;
nei confronti di
, (Cod. Fisc.: , residente in [...] C.F._2
Vittorio Veneto n. 2;
atti trasmessi al Pubblico Ministero
Oggetto: revoca interdizione
Conclusioni:
per la parte ricorrente: revochi l'interdizione del Sig. (Cod. Fisc.: ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
25.10.1961 e residente in [...], pronunciata con sentenza n.
166/2018 emessa dal Tribunale di Biella in data 09.04.2018 all'esito del procedimento n. 2140/2017 R.G., se del caso trasmettendo gli atti al giudice tutelare per la nomina dell'amministratore di sostegno. Con vittoria di spese solo in caso di opposizione.
per la parte convenuta: ---
per il Pubblico Ministero: ---
MOTIVI
Fatto Con ricorso depositato il 09/10/2024 tutore di dichiarato interdetto Parte_1 CP_1 con sentenza T. Biella numero 166/2018 del 9 aprile 2018, chiedeva la revoca della misura. Verificato il contraddittorio ed esaminato l'interdetto, all'udienza del 15 gennaio 2025 le parti formulavano le proprie conclusioni riportandosi agli atti introduttivi e rinunciando ai termini per memorie conclusionali.
Diritto:
1. La domanda è fondata e merita accoglimento.
2. L'art. 414 c.c. prevede che “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.” Come chiarito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 440/2005, in seguito alla riforma delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui alla l. 6/2004, spetta al giudice il compito di individuare l'istituto che nel caso concreto garantisca all'incapace la tutela più adeguata con la minore limitazione possibile della sua capacità, ferma restando la necessità di adottare la misura più invasiva dell'interdizione, ogni qual volta essa si renda assolutamente necessaria per la protezione della persona.
L'art. 429 c.c. prevede che “Quando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato o su istanza del pubblico ministero. Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero. Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale,
d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare.” 3. Durante l'udienza, il tutore ha dichiarato che dal 2019 ad oggi l'interdetto ha compiuto rilevanti progressi e che la misura dell'interdizione non appare più necessaria per la sua tutela, anche in considerazione del fatto che egli vive in una struttura dove riceve aiuto e assistenza;
ha osservato che potrebbe ancora necessitare di un limitato aiuto per gli aspetti economici. Nella medesima occasione, l'interdetto si è dimostrato lucido e consapevole, orientato nel tempo e nello spazio, capace di rispondere e di interagire. Ha espresso fermamente la richiesta di non essere più soggetto a tutela, ma ha auspicato che il tutore continui ad aiutarlo, anche in futuro, per gli aspetti economici.
A sostegno della domanda è stata inoltre prodotta una perizia medica della dottoressa Persona_1 del 13 settembre 2024, la quale, dopo aver esaminato l'interdetto, ha così concluso: “Appare evidente che il signor sia capace di intendere e di volere ed è pertanto in grado di esprimere CP_1
e di manifestare liberamente la propria volontà, in particolare è in grado di occuparsi dei propri interessi sia sotto il profilo delle cure mediche sia per quanto attiene gli aspetti ordinari e straordinari di tipo economico. [...]si ritiene che sicuramente il signor NON CP_1 necessita più di un Tutore, ma neppure di un Curatore. Tuttavia, nell'attualità la figura dell'Amministratore di Sostegno potrebbe essere ancora opportuna al fine di monitorare e valutare la completa autonomia del signor [...] Fra un anno si potrebbe fare una verifica e CP_1 prendere in considerazione la totale e completa autonomia del signor se le sue CP_1 attuali condizioni psicofisiche verranno confermate”.
4. Deve pertanto ritenersi provato che la parte convenuta non versi più in uno stato di abituale infermità di mente che la renda incapace di provvedere ai propri interessi.
5. Deve quindi disporsi la revoca dell'interdizione di CP_1
6. Stante la richiesta delle parti e il contenuto della perizia, si ritiene di trasmettere gli atti del presente procedimento al Giudice Tutelare, affinché valuti l'opportunità di aprire una amministrazione di sostegno in favore di CP_1
7. Stante la natura del giudizio e l'assenza di opposizione, non si provvede sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando sulla domanda di interdizione proposta con ricorso del 09/10/2024, così provvede:
dispone la revoca dell'interdizione di;
CP_1
dispone la trasmissione degli atti del presente procedimento al Giudice Tutelare;
manda la Cancelleria per l'annotazione e la comunicazione previste dagli artt. 423 e 430 c.c. nonché per la comunicazione al Giudice Tutelare prevista dall'art. 345 c.c.;
nulla sulle spese.
Così deciso in Biella in camera di consiglio il 22/01/2025.
La giudice est. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Andrea Carli