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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 22/01/2026, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 487/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'NG IU, Presidente ALTOMARE GIUSEPPE, Relatore TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 87/2024 depositato il 05/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 A.s.d. - P.IVA_1 Difensore_1 CF_Difensore_1Difeso da - ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza Difensore_2 CF_Difensore_2Difeso da - Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239002600723 IRES-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239002600723 IRES-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239002600723 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239002600723 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239002600723 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il l.r.p.t. della “A.S.D. Ricorrente_1”, sig.ra Nominativo_1, difesa in questo giudizio dall'avv. Difensore_1 , con ricorso depositato il 5/1/2024, si oppone alla Intimazione di Pagamento n. 03420239002600723 del 24/3/2023, notificata il 7/11/2023 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di CS (AdER), con richiesta di versamento di tot. € 427.375,86, a vario titolo, somma già richiesta con atti presupposti, notificati nel 2021, per come, in dettaglio, riprodotti nella suddetta Intimazione di pagamento. Nel ricorso, richiamati gli atti ed i fatti caratterizzanti la fattispecie in esame, viene chiesto, l'annullamento dell'atto opposto, previa “sospensione” della stessa, eccependo, in buona sostanza, la
“non riferibilità alla ricorrente dell'attività e dei comportamenti illegittimi posti in essere dal Direttore Generale della società (sig. Nominativo_2)”, per come -sempre a parere della ricorrente- emerge dal PVC del 26/9/2011 della Guardia di Finanza e dall'instaurato giudizio penale contro lo stesso Direttore Generale, ancora pendente presso la Corte di Appello di Catanzaro. Difensore_2L'AdER, difesa dall'avv. , nel costituirsi in giudizio con atto del 16/9/2025, chiede il rigetto del ricorso perché infondato.
Alla odierna pubblica udienza, la causa viene discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va preliminarmente osservato che, per come risulta in atti, l'Intimazione opposta è stata preceduta da due Avvisi di Accertamento e dalla Cartella di Pagamento, tutti notificati nel 2021 e non opposti dalla odierna ricorrente, per cui divenuti esecutivi, in uno con la pretesa tributaria in essa contenuta. Di fatto, quindi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21 del D. Lgs n. 546/1992, “ognuno degli atti autonomamente impugnabili, può essere impugnato solo per vizi propri” e le eccezioni afferenti altri atti, autonomamente impugnabili e non opposti, vanno dichiarate inammissibili nel processo afferenti (altri) atti successivi. Nel caso in esame, nessun specifico rilievo viene avanzato nel ricorso avverso la Intimazione, oggi opposta, che, quindi va confermata. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, i fatti e le circostanze esposte nel ricorso, in particolare per quanto concerne la posizione, le responsabilità ed i rapporti rispettivamente fra Presidenza e Direttore Generale nella
“A.S.D. Ricorrente_1”; nonché il fatto che le azioni pendenti presso altra autorità giudiziaria, non possono, comunque, trovare esplicita e concreta considerazione in questa sede, in quanto estranee alla giurisdizione di questa Corte e, fra l'altro, genericamente esposte ed ancora non definitive.
Si ritiene, comunque, che, anche alla luce dei fatti esposti, sussistono ragionevoli ed equi motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Cosenza 8 ottobre 2025
Il Relatore Il Presidente Giuseppe Altomare Giuseppina D'Ingianna
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'NG IU, Presidente ALTOMARE GIUSEPPE, Relatore TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 87/2024 depositato il 05/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 A.s.d. - P.IVA_1 Difensore_1 CF_Difensore_1Difeso da - ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza Difensore_2 CF_Difensore_2Difeso da - Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239002600723 IRES-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239002600723 IRES-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239002600723 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239002600723 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239002600723 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il l.r.p.t. della “A.S.D. Ricorrente_1”, sig.ra Nominativo_1, difesa in questo giudizio dall'avv. Difensore_1 , con ricorso depositato il 5/1/2024, si oppone alla Intimazione di Pagamento n. 03420239002600723 del 24/3/2023, notificata il 7/11/2023 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di CS (AdER), con richiesta di versamento di tot. € 427.375,86, a vario titolo, somma già richiesta con atti presupposti, notificati nel 2021, per come, in dettaglio, riprodotti nella suddetta Intimazione di pagamento. Nel ricorso, richiamati gli atti ed i fatti caratterizzanti la fattispecie in esame, viene chiesto, l'annullamento dell'atto opposto, previa “sospensione” della stessa, eccependo, in buona sostanza, la
“non riferibilità alla ricorrente dell'attività e dei comportamenti illegittimi posti in essere dal Direttore Generale della società (sig. Nominativo_2)”, per come -sempre a parere della ricorrente- emerge dal PVC del 26/9/2011 della Guardia di Finanza e dall'instaurato giudizio penale contro lo stesso Direttore Generale, ancora pendente presso la Corte di Appello di Catanzaro. Difensore_2L'AdER, difesa dall'avv. , nel costituirsi in giudizio con atto del 16/9/2025, chiede il rigetto del ricorso perché infondato.
Alla odierna pubblica udienza, la causa viene discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va preliminarmente osservato che, per come risulta in atti, l'Intimazione opposta è stata preceduta da due Avvisi di Accertamento e dalla Cartella di Pagamento, tutti notificati nel 2021 e non opposti dalla odierna ricorrente, per cui divenuti esecutivi, in uno con la pretesa tributaria in essa contenuta. Di fatto, quindi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21 del D. Lgs n. 546/1992, “ognuno degli atti autonomamente impugnabili, può essere impugnato solo per vizi propri” e le eccezioni afferenti altri atti, autonomamente impugnabili e non opposti, vanno dichiarate inammissibili nel processo afferenti (altri) atti successivi. Nel caso in esame, nessun specifico rilievo viene avanzato nel ricorso avverso la Intimazione, oggi opposta, che, quindi va confermata. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, i fatti e le circostanze esposte nel ricorso, in particolare per quanto concerne la posizione, le responsabilità ed i rapporti rispettivamente fra Presidenza e Direttore Generale nella
“A.S.D. Ricorrente_1”; nonché il fatto che le azioni pendenti presso altra autorità giudiziaria, non possono, comunque, trovare esplicita e concreta considerazione in questa sede, in quanto estranee alla giurisdizione di questa Corte e, fra l'altro, genericamente esposte ed ancora non definitive.
Si ritiene, comunque, che, anche alla luce dei fatti esposti, sussistono ragionevoli ed equi motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Cosenza 8 ottobre 2025
Il Relatore Il Presidente Giuseppe Altomare Giuseppina D'Ingianna