Art. 12.
L'articolo 54 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente:
"Sovraintende alla Cassa unica il Comitato speciale per gli assegni familiari, presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e in sua vece dalla persona, designata a sostituirlo secondo le norme di legge che regolano la rappresentanza dell'Istituto stesso, e composto dai seguenti membri:
a) il direttore generale della previdenza e della assistenza sociale e il direttore generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
c) tre rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori dell'industria; due rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori del commercio e delle professioni e arti; due rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura; due rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori dell'artigianato; un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori rispettivamente della foglia del tabacco, del credito, dell'assicurazione, dei servizi tributari appaltati; due rappresentanti delle cooperative. La nomina dei predetti rappresentanti e' fatta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali;
d) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio, un rappresentante del Ministero della marina mercantile, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o un rappresentante del Ministro delle partecipazioni statali.
Per i membri indicati alle lettere a), b), d) e per ciascuna delle rappresentanze delle categorie indicate alla lettera e) puo' essere nominato un membro supplente.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' nominare esperti che abbiano particolare competenza nella materia; non hanno diritto di voto. Altresi' non hanno diritto di voto i membri del Comitato di cui alle lettere a), b) e d) del presente articolo quando siano poste all'ordine del giorno del Comitato predetto le materie di cui al n. 3) del successivo articolo 55.
Il Comitato e' costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica tre anni.
I membri nominati in sostituzione di coloro che hanno cessato dall'ufficio prima della ordinaria scadenza triennale durano in carica, fino al termine di scadenza dei membri che furono chiamati a sostituire.
Il Comitato puo' costituire Commissioni particolari per l'esame dei ricorsi concernenti l'applicazione dei contributi e delle prestazioni e per lo studio delle altre questioni che riterra' opportuno.
Alle riunioni del Comitato interviene con voto consultivo il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o in sua vece uno dei vice direttori generali da lui designato, e possono essere chiamati dal presidente a parteciparvi, per l'esame di questioni particolari, i rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori e delle Amministrazioni centrali interessate alle questioni stesse".
L'articolo 54 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente:
"Sovraintende alla Cassa unica il Comitato speciale per gli assegni familiari, presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e in sua vece dalla persona, designata a sostituirlo secondo le norme di legge che regolano la rappresentanza dell'Istituto stesso, e composto dai seguenti membri:
a) il direttore generale della previdenza e della assistenza sociale e il direttore generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
c) tre rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori dell'industria; due rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori del commercio e delle professioni e arti; due rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura; due rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori dell'artigianato; un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori rispettivamente della foglia del tabacco, del credito, dell'assicurazione, dei servizi tributari appaltati; due rappresentanti delle cooperative. La nomina dei predetti rappresentanti e' fatta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali;
d) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio, un rappresentante del Ministero della marina mercantile, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o un rappresentante del Ministro delle partecipazioni statali.
Per i membri indicati alle lettere a), b), d) e per ciascuna delle rappresentanze delle categorie indicate alla lettera e) puo' essere nominato un membro supplente.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' nominare esperti che abbiano particolare competenza nella materia; non hanno diritto di voto. Altresi' non hanno diritto di voto i membri del Comitato di cui alle lettere a), b) e d) del presente articolo quando siano poste all'ordine del giorno del Comitato predetto le materie di cui al n. 3) del successivo articolo 55.
Il Comitato e' costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica tre anni.
I membri nominati in sostituzione di coloro che hanno cessato dall'ufficio prima della ordinaria scadenza triennale durano in carica, fino al termine di scadenza dei membri che furono chiamati a sostituire.
Il Comitato puo' costituire Commissioni particolari per l'esame dei ricorsi concernenti l'applicazione dei contributi e delle prestazioni e per lo studio delle altre questioni che riterra' opportuno.
Alle riunioni del Comitato interviene con voto consultivo il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o in sua vece uno dei vice direttori generali da lui designato, e possono essere chiamati dal presidente a parteciparvi, per l'esame di questioni particolari, i rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori e delle Amministrazioni centrali interessate alle questioni stesse".