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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/12/2025, n. 1776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1776 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. NO Liberto CI Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. Alida Marinuzzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al N. RG 1022 dell'anno 2021 promosso da:
( ), con sede in Venezia Mestre, via Terraglio, 63, Controparte_1 P.IVA_1 in persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore dott.ssa CP_2
giusta procura notaio di Venezia-Mestre, (rep. 39722; racc. 14051)
[...] Persona_1 difesa dall'avv. Marco Rossi ( ), presso il cui studio in Verona, vicolo S. C.F._1 Bernardino, 5A, elegge domicilio
Appellante
Contro
( ), residente a [...], difesa CP_3 C.F._2 dall'avv. Irene La Franca ( ) elettivamente domiciliata presso il suo C.F._3 studio in Palermo, via M. Scoto n. 14/D
( ), residente a [...], difeso dall'avv. CP_4 C.F._4 Luigi Russo ( ), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, C.F._5 via Notarbartolo, 5
Appellati
e nei confronti
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_5 P.IVA_2 Bologna, via Indipendenza, 2
( ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 P.IVA_3 tempore, con sede in Torino, Piazza S. Carlo, 156 non costituite nel presente giudizio oggetto: appello avverso la sentenza n. 1561/2021, pubblicata il 9.04.2021, notificata il 4.05.21, emessa dal Giudice di Palermo, GOT dott.ssa Giorgia Lenzi, n.rg.11588/2016
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante: in via principale riformare la sentenza n. 1561/2021 del Tribunale di Palermo (RG 1588/2016), pubblicata il 9/4/2021 e, per l'effetto, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1590/2016 del 4/4/2016 proposta dai sig.ri e perché infondata in fatto e in diritto;
accertare e CP_3 CP_4 dichiarare, in ogni caso, che rice nei confronti di e Controparte_1 CP_3 CP_4 della somma di € 29.826,61, mma, maggiore o minore, c r determinarsi, se dal caso, anche in via equitativa, oltre a interessi di mora al tasso convenzionale (comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla l. 108/1996 ridotti di almeno un punto percentuale) maturandi dal 6/2/2016 sino al saldo effettivo, con condanna al pagamento della predetta somma in solido;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, come per legge, oltre a IVA e CPA.
Conclusioni per il primo appellato: preliminarmente ritenere e dichiarare inammissibile e/o improponibile l'appello C della , per le ragioni indicate nella parte espositiva della presente memoria di costituzione;
nel merito, comunque, C con q iasi statuizione, rigettare l'appello della , per tutto quanto sopra argomentato, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 1561/2021, emessa dal Tribunale di Palermo a definizione dei procedimenti riuniti nn. 11588/2016 e n. 11588/2016 instaurati dai sigg. e in opposizione al D.I. n. 1590/2016,. doppio grado di CP_3 CP_4 giudizio;
con vittoria di spese e compensi del pr pello rigettare la richiesta dell'appellante di vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio;
Conclusioni per il secondo appellato: preliminarmente ritenere e dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello CP della per le ragioni indicate nella parte espositiva della presente comparsa di costituzione e risposta;
nel merito, CP riget on qualsiasi statuizione l'appello proposto da avverso la Sentenza di primo grado per i motivi ex ante rappresentati, altresì rigettare l'ulteriore richiesta di s e compensi del doppio grado;
per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza di primo grado;
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 1590/2016, emesso in data 4.4.2016, su istanza di in CP_5 qualità di cessionaria del credito derivante dal finanziamento n. 2579970 stipulato da Neos
Finance S.p.A, il Tribunale di Palermo ha ingiunto a e a il CP_3 CP_4 pagamento, in favore di della somma di € 29.826,61, oltre interessi e spese. CP_5
Con separati atti di citazione, i sig.ri e proponevano opposizione al suddetto CP_3 CP_4 decreto ingiuntivo.
In data 10 febbraio 2017 si costituiva il 16 marzo 2017 si costituiva CP_5 [...]
quale società incorporante per fusione Il 28 marzo 2017 il Controparte_6 CP_5
Presidente del Tribunale disponeva la riunione dei procedimenti RG n. 11589/2016
(opposizione proposta dal sig. ) e RG n. 11588/2016 (opposizione proposta dalla sig.ra CP_4
. CP_3
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., l'udienza veniva rinviata all'8 giugno 2018 per l'escussione della teste CTP nominata dagli Testimone_1 opponenti, la quale confermava integralmente il contenuto della propria relazione tecnica.
2 In data 26 marzo 2021, interveniva in giudizio ai sensi dell'art. 111 Controparte_1
c.p.c.
Con sentenza n. 1561/2021 il Tribunale di Palermo accoglieva l'eccezione di insussistenza del credito sollevata dagli opponenti e revocava il decreto ingiuntivo.
Con atto di citazione notificato il 3 giugno 2021, proponeva appello Controparte_1 avverso la sentenza n. 1561/2021 del Tribunale di Palermo, depositata il 9 aprile 2021.
Il 23 settembre 2021 si costituivano in giudizio sia il sig. sia la sig.ra chiedendo CP_4 CP_3 dichiararsi inammissibile/rigettarsi l'appello.
All'udienza del 15 ottobre 2021 venivano depositate note di trattazione scritta, nelle quali l'appellante e gli appellati ribadivano le rispettive difese. A seguito di ulteriori rinvii, all'udienza del 12 giugno 2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'appello è inammissibile e deve pertanto essere rigettato.
Esso è stato infatti proposto da soggetto privo di legittimazione attiva, poiché la presunta cessionaria non ha fornito prova della propria titolarità del rapporto creditorio nel corso dell'intero giudizio, nonostante le specifiche contestazioni formulate dagli appellati.
CP_
avrebbe dovuto dimostrare non solo l'esistenza della cessione in suo favore, ma anche il contenuto della stessa, inclusa la prova dell'effettiva inclusione del credito vantato nei confronti dei sigg. tra quelli oggetto di trasferimento. CP_3 CP_4
La giurisprudenza di legittimità distingue chiaramente tra prova dell'esistenza della cessione
(nel caso di specie non fornita) e prova dell'inclusione del singolo credito, precisando che, in caso di contestazione, il cessionario è tenuto a fornire integrale dimostrazione della riferibilità del credito e non può limitarsi a dichiarazioni o avvisi in G.U. (Cass. civ., Sez. III, n.
17944/2023).
L'appellante non ha prodotto alcun documento idoneo a identificare con certezza i rapporti oggetto di cessione, con specifico riferimento alla presunta posizione debitoria degli appellati.
Gli atti prodotti risultano, peraltro, solo parziali e oscurati proprio negli elementi essenziali
(come il prezzo della cessione), privi di sottoscrizione e di data certa, rendendo impossibile il controllo sulla validità del negozio traslativo.
In particolare, il documento depositato come “doc. 4 – conferimento ramo d'azienda con
3 elenco crediti ceduti.pdf”, mera copia parziale di un foglio Excel omissato in quasi tutte le sue parti, è privo di efficacia probatoria poiché sprovvisto di attestazione di conformità, data certa, intestazione, sottoscrizione, certificazione notarile o qualsiasi altro elemento formale idoneo a ricondurlo all'operazione di cessione.
Occorre premettere che, al momento dell'opposizione al decreto ingiuntivo, titolare del credito era quale cessionaria di Neos Finance S.p.A.; veniva poi incorporata da CP_5 CP_5 CP_
, che nel corso del giudizio di primo grado avrebbe ceduto a alcuni crediti, Controparte_6 tra cui – a suo dire – quello relativo ai sigg. . Persona_2
CP_
interveniva nel giudizio solo il 26 marzo 2021, oltre il termine per la precisazione delle conclusioni (20 maggio 2020) e oltre i termini per le memorie finali, risultando la costituzione tardiva e quindi inammissibile.
CP_ La stessa documentazione prodotta da nel giudizio di primo grado è inammissibile e comunque inidonea a dimostrare la titolarità del credito. Anche il contratto di cessione prodotto non consente di individuare con certezza l'inclusione del credito degli appellati tra quelli ceduti.
È significativo, inoltre, che il foglio Excel prodotto rechi data 29 febbraio 2020, mentre l'offerta vincolante di acquisto è del 14 agosto 2020 e la cessione è stata perfezionata solo l'11 novembre 2020.
Ne deriva che il doc. 4 depositato in appello è privo di data certa e non può supplire alla mancata prova della cessione, con conseguente difetto di legittimazione dell'appellante.
Parimenti irrilevanti i documenti n. 3 (“Verbale integrale assemblea”) e n. 5 (“G.U. 92/2018 – conferimento Banca IFIS/IFIS NPL S.p.A.”), relativi al conferimento di un ramo d'azienda e non idonei a dimostrare la riferibilità del credito in contestazione.
La rilevata inammissibilità dell'appello renderebbe superfluo l'esame del merito;
tuttavia, si osserva che l'appellante non ha comunque fornito prova dell'esistenza del credito azionato.
Non è stata provata l'erogazione del finanziamento del 2010, né la consegna della somma asseritamente prestata alla sig.ra né l'esistenza del preteso precedente CP_3 finanziamento che sarebbe stato estinto mediante quello oggetto di decreto ingiuntivo, del quale non aveva fornito alcuna prova. CP_5
Al contrario, i sigg. e hanno documentato l'estinzione dell'unica somma CP_3 CP_4 effettivamente finanziata: risulta un accredito da parte di Neos di € 6.335,63 sul conto corrente
4 della sig.ra un pagamento, in restituzione, di € 21.841,41 da parte degli opponenti. CP_3
Il Tribunale ha quindi correttamente revocato il decreto ingiuntivo per assenza di prova del titolo costitutivo del credito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando:
1.rigetta l'appello proposto da nei confronti di e Controparte_1 CP_3
; CP_4
2.Condanna al pagamento delle spese processuali del secondo grado, Controparte_1 da liquidarsi in € 4.500,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie.
3.dà atto, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione stessa.
Palermo, 23.10.2025
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi Il Presidente
NO L. CI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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