Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 12/12/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01074/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00658/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 658 del 2025, proposto da
AR ER DE TE, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Di Tella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1057/2024 pubbl. il 10/10/2024, emessa dal Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, nel procedimento recante RG n. 3889/2022, mai impugnata, come da certificazione del 7/7/2025, notificata in copia conforme all'originale ex art. 475 c.p.c. in data 13/12/2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa MA RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso, notificato e depositato in data 1 agosto 2025, parte ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Latina, sez. Lavoro, n. 1057/2024 pubblicata il 10 ottobre 2024 nel giudizio iscritto al n. R.G. 3889/2022, notificata in data 13 dicembre 2024.
2. La sentenza indicata, accogliendo le domande formulate dall’odierna parte ricorrente, ha accertato e dichiarato il diritto della stessa ad usufruire, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, della Carta elettronica del docente di cui all’art.1, comma 121, L. 107/2015, altresì condannando il Ministero convenuto alla rifusione, in favore della stessa, delle spese di lite, liquidate nella somma di euro 300,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
3. La stessa, come documentato in atti, è stata notificata all’Amministrazione debitrice in data 13 dicembre 2024, ed è passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dal Tribunale di Latina.
4. Parte ricorrente, facendo presente che l’Amministrazione ha provveduto al solo pagamento delle spese legali liquidate dalla sentenza, chiede, quindi, che venga ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di prestare esatta ottemperanza alla stessa, condannandolo al pagamento delle somme ad essa dovute in relazione alla Carta del docente prevista dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, e quindi per un importo complessivo di euro 1.000,00; chiede altresì la nomina, per il caso di perdurante inadempimento, di un commissario ad acta e, infine, la fissazione, ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a., della somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
5. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mera forma e ha depositato documentazione dalla quale risulta che abbia provveduto ad eseguire la sentenza ottemperanda con esclusivo riferimento al pagamento delle spese di lite.
6. Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.
7. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, in continuità con quanto affermato da questa Sezione staccata in recenti precedenti (sez. II, 29 maggio 2025 n. 498, sez. I, 17 marzo 2025, n. 225, e 19 dicembre 2024, n. 842) aventi ad oggetto casi del tutto analoghi a quello in trattazione.
8. È documentalmente provato che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione sia divenuta definitiva per mancata impugnazione e che siano decorsi 120 giorni dalla notifica del detto titolo all’Amministrazione debitrice, risultando così rispettato il termine dilatorio previsto dall’art. 14, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in L. 28 febbraio 1997, n. 30, con la precisazione che, alla luce della “novella” di cui al d.lgs. 149/2022, in vigore dal 18 ottobre 2022, non è più necessaria l'apposizione della formula esecutiva ai fini del giudizio di ottemperanza, così che il termine in questione decorre dalla notifica della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, anche se priva di formula esecutiva (in termini, T.A.R. Lazio, sez. I, 2 febbraio 2024, n. 2096).
9. Né l’Amministrazione, nonostante gliene incombesse l’onere, ha provato di avere adempiuto all’obbligazione di pagamento sulla stessa incombente, con eccezione del capo della sentenza relativo alle spese del giudizio, che tuttavia non costituisce oggetto dell’odierno giudizio.
10. Conseguentemente, deve essere ordinato al Ministero dell’istruzione e del Merito di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero dalla notificazione del presente provvedimento a cura di parte, procedendo al pagamento, nei confronti della parte ricorrente, della somma di euro 1.000,00, per la causale indicata.
11. Si nomina fin d’ora, per il caso di infruttuosa scadenza del termine per adempiere su assegnato, quale Commissario ad acta, il Direttore della Ragioneria Territoriale di Frosinone/Latina, o funzionario dallo stesso delegato, che si insedierà su sollecitazione di parte ricorrente, provvedendo nel termine di giorni sessanta (60) a dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, compiendo tutti gli atti a tal fine necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio; il compenso per tale attività, che viene liquidato fin d’ora nella misura di euro 1.000,00, salvo conguaglio da liquidarsi su motivata richiesta del Commissario, viene posto a carico dell’Amministrazione inadempiente.
12. Non può, invece, essere accolta la domanda di condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114 comma 4, lett. e), c.p.a. dovendosi ritenere tale misura, nel particolare caso all’esame, in cui il Ministero convenuto è notoriamente interessato da un elevato numero di contenziosi inerenti la c.d. Carta del docente, manifestamente iniqua, e potendosi ragionevolmente escludere, in ragione della già disposta nomina del Commissario ad acta, ulteriori significativi ritardi nell’adempimento dell’obbligazione di pagamento.
13. Le spese di lite seguono, infine, la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; le stesse sono distratte in favore dell’avvocato Massimo Di Tella, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima):
- accoglie il ricorso, e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato di cui alla sentenza indicata in epigrafe, mediante il pagamento delle somme ivi indicate in favore della parte ricorrente, nei termini indicati in motivazione;
- nomina quale commissario ad acta, il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Frosinone/Latina o suo delegato, affinché lo stesso provveda, in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento e su sollecitazione di parte ricorrente, a porre in essere tutti gli atti necessari alla completa esecuzione del giudicato, nei termini parimenti indicati in motivazione; il compenso per tale attività, che viene determinato fin d’ora nella misura di euro 1.000,00, salvo conguaglio da liquidarsi su motivata istanza dello stesso, viene posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- respinge la domanda di condanna del Ministero convenuto al pagamento della penalità di mora di cui all'art. 114, c. 4, lett. e) c.p.a.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 500,00, oltre accessori di legge, ed oltre al rimborso del contributo unificato, se versato, da distrarsi in favore dell’avvocato Massimo Di Tella, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA LA, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
MA RA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA RA | LA LA |
IL SEGRETARIO