Art. 5. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 386.443.156.000 per l'anno 1988 e L. 348.848.465.000 per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantionamento "Partecipazione a fondi e banche nazionali e internazionali".
2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti da sfavorevoli oscillazioni delle quote del cambio lira-dollaro USA si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti da sfavorevoli oscillazioni delle quote del cambio lira-dollaro USA si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.