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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/07/2025, n. 2924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2924 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2508/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 07/07/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2508/2023, promossa da:
( ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Giaconia Giuseppe;
-ricorrente- contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
[...] difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Livia Gaezza;
-resistente-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1.3.2023 parte ricorrente ha proposto, in riassunzione del giudizio precedentemente introdotto dinanzi la Tribunale di Caltagirone, opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione OI-000414687 chiedendo annullarsi l'atto impugnato in quanto illegittimo.
L' ha contestato la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto ha contestualmente CP_1 depositato l'atto di rideterminazione della sanzione sottesa alle ordinanze opposta.
1 Disposto rinvio per consentire di prendere posizione in merito all'importo della sanzione come rideterminato, con note del 2.5.2024 parte ricorrente ha prodotto in giudizio la quietanza di versamento del modello F24 da cui risulta l'intervenuto pagamento della metà delle somme di cui al provvedimento di rideterminazione effettuato in data 23.1.2024. Con successivo deposito del 4.7.2025 parte ricorrente ha documentato l'intervenuto pagamento della ulteriore metà dell'importo della sanzione come oggetto di rideterminazione da parte di . CP_1
L'udienza del 7.7.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. senza opposizione delle parti. Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
2. L'intervenuto pagamento integrale della sanzione, nell'importo rideterminato come da atti allegati alla memoria di costituzione dell' , determina la cessazione della materia del CP_1 contendere.
Invero, attraverso il suddetto pagamento, il ricorrente ha soddisfatto la pretesa creditoria dell'Ente impositore, dovendo al riguardo precisarsi che dalla quietanza di pagamento mediante modello F24 risultano gli estremi indentificativi del pagamento riferibile all'ordinanza oggetto di causa;
l' ha peraltro dato atto dell'intervenuto pagamento degli importi oggetto di CP_1 rideterminazione nelle proprie note di trattazione scritta del 6.7.2025.
Come precisato in giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
3. Quanto alla regolazione delle spese del giudizio, ritiene il Tribunale che le stesse possano essere compensate per intero, tenuto conto per un verso che la rideterminazione dell'ammontare delle sanzioni da parte dell'Ente discende da previsione di legge e non implica riconoscimento della fondatezza della pretesa avversaria e che, d'altra parte, il pronto pagamento delle sanzioni come rideterminate non assorbe profili di parziale infondatezza dei motivi di opposizione come dedotti in ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2508/2023 R.G. così statuisce:
2 dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite tra le parti
Catania, 07/07/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Gaetano Volpe, magistrato in tirocinio in servizio presso questo Ufficio.
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 07/07/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2508/2023, promossa da:
( ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Giaconia Giuseppe;
-ricorrente- contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
[...] difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Livia Gaezza;
-resistente-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1.3.2023 parte ricorrente ha proposto, in riassunzione del giudizio precedentemente introdotto dinanzi la Tribunale di Caltagirone, opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione OI-000414687 chiedendo annullarsi l'atto impugnato in quanto illegittimo.
L' ha contestato la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto ha contestualmente CP_1 depositato l'atto di rideterminazione della sanzione sottesa alle ordinanze opposta.
1 Disposto rinvio per consentire di prendere posizione in merito all'importo della sanzione come rideterminato, con note del 2.5.2024 parte ricorrente ha prodotto in giudizio la quietanza di versamento del modello F24 da cui risulta l'intervenuto pagamento della metà delle somme di cui al provvedimento di rideterminazione effettuato in data 23.1.2024. Con successivo deposito del 4.7.2025 parte ricorrente ha documentato l'intervenuto pagamento della ulteriore metà dell'importo della sanzione come oggetto di rideterminazione da parte di . CP_1
L'udienza del 7.7.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. senza opposizione delle parti. Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
2. L'intervenuto pagamento integrale della sanzione, nell'importo rideterminato come da atti allegati alla memoria di costituzione dell' , determina la cessazione della materia del CP_1 contendere.
Invero, attraverso il suddetto pagamento, il ricorrente ha soddisfatto la pretesa creditoria dell'Ente impositore, dovendo al riguardo precisarsi che dalla quietanza di pagamento mediante modello F24 risultano gli estremi indentificativi del pagamento riferibile all'ordinanza oggetto di causa;
l' ha peraltro dato atto dell'intervenuto pagamento degli importi oggetto di CP_1 rideterminazione nelle proprie note di trattazione scritta del 6.7.2025.
Come precisato in giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
3. Quanto alla regolazione delle spese del giudizio, ritiene il Tribunale che le stesse possano essere compensate per intero, tenuto conto per un verso che la rideterminazione dell'ammontare delle sanzioni da parte dell'Ente discende da previsione di legge e non implica riconoscimento della fondatezza della pretesa avversaria e che, d'altra parte, il pronto pagamento delle sanzioni come rideterminate non assorbe profili di parziale infondatezza dei motivi di opposizione come dedotti in ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2508/2023 R.G. così statuisce:
2 dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite tra le parti
Catania, 07/07/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Gaetano Volpe, magistrato in tirocinio in servizio presso questo Ufficio.
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