Art. 1.
La normale durata dei contratti di Borsa a termine e dei contratti di riporto e' portata da 45 giorni ad un massimo di 135 giorni per i contratti a termine e di riporto su titoli e valori e ad un massimo di 180 giorni per i contratti a termine su merci e derrate.
La normale durata dei contratti di Borsa a termine e dei contratti di riporto e' portata da 45 giorni ad un massimo di 135 giorni per i contratti a termine e di riporto su titoli e valori e ad un massimo di 180 giorni per i contratti a termine su merci e derrate.