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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 21/02/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. 413/2023 avente per oggetto:
SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Promossa da: nata a [...] il [...] (c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Valeria Bini
- RICORRENTE -
Nei confronti di:
nato alla Spezia il 22.06.1977 (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO contumace -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“CHIEDE che l'adito Tribunale voglia accogliere le seguenti conclusioni:
-in via preliminare, pronunciare con sentenza non definitiva la separazione personale dei coniugi;
-nel merito, pronunciare le seguenti condizioni:
-i figli vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
-la casa coniugale, sita in Monterosso al Mare (SP), Via Mesco n. 1, viene assegnata alla Sig.ra Parte_1
-le rate del mutuo ipotecario verranno pagate da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
-il Sig. contribuirà al mantenimento dei figli versando alla Sig.ra la somma Controparte_1 Parte_1 mensile di € 1.000,00 (€500,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese, nonché partecipando nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie che si rendessero necessarie, così come previsto nella Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli redatte di concerto tra il Tribunale della Spezia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 13.12.2018;
-il padre provvederà al rimborso delle fatture relative alle utenze della casa familiare (acqua, luce, gas, telefono, connessione internet) nonché degli oneri condominiali tutti nella misura del 50%, entro trenta giorni dalla presentazione da parte della Sig.ra della copia dei giustificativi di spesa, così come al pagamento Pt_1 del 50% del costo per il noleggio di ombrelloni e lettini presso lo stabilimento balneare “Stella Marina” di
Monterosso al Mare (SP) per i mesi di luglio e agosto, dove i figli abitualmente trascorrono le vacanze estive;
-l'assegno unico universale verrà versato integralmente alla Sig.ra presso la quale vivono Parte_1 prevalentemente i figli;
-l'auto Ford Puma tg. GE778JL resterà nella piena disponibilità del Sig. che dovrà Controparte_1 provvedere al pagamento delle rate del finanziamento richiesto per tale acquisto, con obbligo a carico del convenuto di versare alla Sig.ra il 50% del valore del veicolo;
Parte_1
-il padre potrà trascorrere con i figli due fine settimana al mese, dal venerdì sera alla domenica sera;
-i genitori potranno trascorre ciascuno quindici giorni consecutivi con i figli nel periodo estivo, previo accordo tra gli stessi;
-un anno i figli trascorreranno il Natale (compresa vigilia) con la madre e Santo Stefano con il padre, l'ultimo dell'anno con la madre e il Capodanno con il padre, mentre l'anno successivo avverrà l'inverso, salvo diverso accordo;
- un anno la figlia trascorrerà la Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre e l'anno successivo viceversa;
-Il padre e la madre potranno favorire la frequentazione, anche in loro temporanea assenza, dei minori con i nonni e gli altri parenti per conservare rapporti significativi, ormai consolidati, con gli ascendenti e i par enti di ciascun ramo genitoriale;
-Al fine di evitare ai figli un eventuale trauma e/o sensazione di disagio, i coniugi si obbligano a far sì che eventuali figure di partners di entrambi vengano introdotte agli stessi con il criterio della gradualità e a non frequentare i figli alla presenza dei rispettivi, eventuali, ipotetici e/o futuri compagni almeno fino a quando la relazione intrapresa da ciascun genitore si riveli realmente stabile e significativa. In tal caso ciascun coniuge, messo a conoscenza l'altro, potrà tentare l'avvicinamento dei figli con il nuovo compagno e/o compagna che avverrà, comunque, per gradi e nel rispetto della sensibilità dei minori”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.2.2023 e ritualmente notificato in rinnovazione, ha dedotto: Pt_1 di aver contratto matrimonio concordatario in data 23.05.2009 in Pignone con l'odierno convenuto;
che dall'unione sono nati i figli (16.05.2012) e (16.03.2015); di essere Per_1 Per_2
comproprietaria con il marito della casa coniugale, sita in Monterosso al Mare, acquistata nel 2016 stipulando un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile (per la durata di trent'anni); che a
Monterosso, in un'abitazione vicina a quella familiare, vivono i genitori di entrambi CP_1
pensionati, oltre che il nonno materno di e;
di essere impiegata comunale;
che il Per_1 Per_2 coniuge lavora presso e da alcuni anni si è trasferito per lavoro in Lombardia (dove vive CP_2
in un alloggio il cui costo è sostenuto dal datore), tornando presso la casa familiare durante il fine settimana, dal venerdì sera al lunedì mattina;
che già nel maggio del 2022 tramite legale di CP_1 fiducia le aveva comunicato l'intenzione di chiedere la separazione;
che le successive trattative per predisporre un ricorso congiunto non sono andate a buon fine;
di aver quindi inviato la raccomandata del 14.12.2022 di cui al doc. 11, rimasta priva di riscontro.
La ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, disponendo: l'affidamento congiunto dei due minori, con collocazione degli stessi presso di sé e assegnazione della casa coniugale;
visite del padre ai figli in due fine settimana al mese (oltre che in
15 giorni consecutivi nel periodo estivo); festività secondo il criterio dell'alternanza; un congruo contributo per il mantenimento ordinario della prole da porre a carico di oltre al 50% delle CP_1 spese straordinarie;
l'assegno unico universale integralmente a proprio favore.
Il convenuto non si è costituito in giudizio. interrogata liberamente in sede presidenziale ha riferito, tra le altre cose, della bontà del Pt_1
rapporto del padre con i figli.
Con l'ordinanza ex art. 708 c.p.c. le richieste della ricorrente sono state sostanzialmente accolte in via provvisoria e a carico di è stato posto l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli CP_1
corrispondendo l'importo complessivo mensile di 1.000,00 euro.
In corso di causa ha depositato ricorso ex artt. 156 c.c. e 709 ter c.p.c. per ordine di pagamento Pt_1 diretto di somme, lamentando l'inadempimento di controparte a quel provvedimento.
Successivamente tale istanza è stata rinunciata, la parte avendo rappresentato che una volta ricevuta la notifica dell'atto il convenuto ha iniziato a corrispondere le somme dovute.
Non è stata svolta, per il resto, attività istruttoria.
La causa viene ora in decisione dopo il deposito da parte di della memoria conclusionale di Pt_1
rito, ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, va anzitutto dichiarata la contumacia del convenuto.
Nel merito, è senz'altro da accogliere la domanda in punto status.
Può osservarsi al riguardo in termini generali che ai sensi dell'art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere. Ebbene alla stregua di tali principi non è revocabile in dubbio nella specie l'obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, visti i fatti dedotti dalla ricorrente e il comportamento processuale del convenuto.
Passando oltre, va confermato quanto già disposto in sede presidenziale circa affidamento (trattandosi del regime ordinario di legge e non risultando in atti elementi di possibile pregiudizio per i due minori derivanti dall'adozione dello stesso) e collocazione (con conseguente assegnazione dell'ex casa coniugale in favore di . Pt_1
Anche il regime delle visite dei figli con il genitore non collocatario, come richiesto dalla parte, appare conforme all'interesse di e , in particolare una volta considerata la portata degli Per_1 Per_2
impegni lavorativi paterni, siccome dedotti.
In tale quadro, l'ascolto dei due minori può ritenersi manifestamente superfluo.
Passando agli aspetti economici, risulta che per l'anno 2023 abbia dichiarato un reddito Pt_1
imponibile da lavoro dipendente di circa 25.000,00 euro, con imposta netta di poco meno di 4.000,00 euro.
Quanto a sono documentati, come da estratti conto prodotti, i vari emolumenti percepiti CP_1
dallo stesso da gennaio 2022 ad aprile 2023, per importi variabili tra i 1.600,00 e i 4.500,00 euro (fino ai quasi 6.000,00 euro di dicembre 2022).
Il convenuto (pur tenendo conto dei costi che egli deve sostenere per gli spostamenti dal luogo di lavoro a Monterosso) gode quindi di disponibilità tali da poter far fronte a un contributo come quello già determinato in via provvisoria e che qui pure si ritiene di confermare.
Il contributo in oggetto viene determinato sempre presupponendo che le rate (ammontanti a circa
1.200/1.300 euro al mese) del mutuo stipulato per l'acquisto della casa ex coniugale siano corrisposte da entrambi i coniugi (coobbligati nei confronti della banca).
Si ribadisce poi che la richiesta della ricorrente di porre a carico del marito il 50% dei costi per le utenze e gli oneri condominiali relativi all'immobile qui oggetto di assegnazione non può essere accolta.
Infine, a modifica di quanto disposto in via provvisoria sul punto, deve prevedersi che l'assegno unico per il nucleo, come di regola, sia ripartito al 50% tra le parti, entrambi affidatari della prole.
Le spese di lite vengono compensate in ragione della metà, considerati natura ed esito del giudizio.
Il restante mezzo va posto a carico del convenuto e viene liquidato come in dispositivo ai sensi del
D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non elevata complessità della stessa e dell'attività processuale resasi necessaria (comprensiva dell'istanza ex art. 156 c.p.c. di cui si è detto), tale da giustificare una riduzione secondo giustizia dei valori medi di tabella per le quattro fasi in rilievo.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede: pronuncia la separazione personale fra e generalizzati come in Parte_1 Controparte_1
epigrafe e coniugatisi in Pignone in data 23.5.2009 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2009, numero 1, parte II, serie A); dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei due figli, e;
Per_1 Per_2 dispone la loro collocazione presso la madre, con assegnazione in favore di dell'ex casa Pt_1
coniugale, sita in Monterosso al Mare (SP), Via Mesco n. 1; dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli in due fine settimana al mese, dal venerdì sera alla domenica sera;
dispone che durante il periodo estivo ciascun genitore possa trascorre con i figli quindici giorni consecutivi;
dispone che i minori trascorreranno il Natale (compresa vigilia), l'ultimo dell'anno e Pasqua con un genitore, Santo Stefano e il primo dell'anno e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, secondo il criterio dell'alternanza annuale, salvo diverso accordo;
pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando in favore CP_1 dell'odierna ricorrente l'importo di 1.000,00 euro (500,00 euro ciascun figlio), rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese;
pone a carico di entrambi i genitori, in quote uguali, le spese straordinarie da sostenere nell'interesse di e , secondo quanto previsto nella Linee Guida per la regolamentazione delle Per_1 Per_2
modalità di mantenimento dei figli redatte di concerto tra il Tribunale della Spezia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 13.12.2018; dispone che l'assegno unico sia ripartito tra le parti in ragione del 50% ciascuna;
condanna a pagare a la metà delle spese di lite, metà che si liquida in 78,69 euro CP_1 Pt_1
per esborsi e 2.400,00 euro per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
compensa il restante mezzo.
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, 20.2.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore DI ROBERTO Lucia SEBASTIANI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. 413/2023 avente per oggetto:
SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Promossa da: nata a [...] il [...] (c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Valeria Bini
- RICORRENTE -
Nei confronti di:
nato alla Spezia il 22.06.1977 (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO contumace -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“CHIEDE che l'adito Tribunale voglia accogliere le seguenti conclusioni:
-in via preliminare, pronunciare con sentenza non definitiva la separazione personale dei coniugi;
-nel merito, pronunciare le seguenti condizioni:
-i figli vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
-la casa coniugale, sita in Monterosso al Mare (SP), Via Mesco n. 1, viene assegnata alla Sig.ra Parte_1
-le rate del mutuo ipotecario verranno pagate da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
-il Sig. contribuirà al mantenimento dei figli versando alla Sig.ra la somma Controparte_1 Parte_1 mensile di € 1.000,00 (€500,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese, nonché partecipando nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie che si rendessero necessarie, così come previsto nella Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli redatte di concerto tra il Tribunale della Spezia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 13.12.2018;
-il padre provvederà al rimborso delle fatture relative alle utenze della casa familiare (acqua, luce, gas, telefono, connessione internet) nonché degli oneri condominiali tutti nella misura del 50%, entro trenta giorni dalla presentazione da parte della Sig.ra della copia dei giustificativi di spesa, così come al pagamento Pt_1 del 50% del costo per il noleggio di ombrelloni e lettini presso lo stabilimento balneare “Stella Marina” di
Monterosso al Mare (SP) per i mesi di luglio e agosto, dove i figli abitualmente trascorrono le vacanze estive;
-l'assegno unico universale verrà versato integralmente alla Sig.ra presso la quale vivono Parte_1 prevalentemente i figli;
-l'auto Ford Puma tg. GE778JL resterà nella piena disponibilità del Sig. che dovrà Controparte_1 provvedere al pagamento delle rate del finanziamento richiesto per tale acquisto, con obbligo a carico del convenuto di versare alla Sig.ra il 50% del valore del veicolo;
Parte_1
-il padre potrà trascorrere con i figli due fine settimana al mese, dal venerdì sera alla domenica sera;
-i genitori potranno trascorre ciascuno quindici giorni consecutivi con i figli nel periodo estivo, previo accordo tra gli stessi;
-un anno i figli trascorreranno il Natale (compresa vigilia) con la madre e Santo Stefano con il padre, l'ultimo dell'anno con la madre e il Capodanno con il padre, mentre l'anno successivo avverrà l'inverso, salvo diverso accordo;
- un anno la figlia trascorrerà la Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre e l'anno successivo viceversa;
-Il padre e la madre potranno favorire la frequentazione, anche in loro temporanea assenza, dei minori con i nonni e gli altri parenti per conservare rapporti significativi, ormai consolidati, con gli ascendenti e i par enti di ciascun ramo genitoriale;
-Al fine di evitare ai figli un eventuale trauma e/o sensazione di disagio, i coniugi si obbligano a far sì che eventuali figure di partners di entrambi vengano introdotte agli stessi con il criterio della gradualità e a non frequentare i figli alla presenza dei rispettivi, eventuali, ipotetici e/o futuri compagni almeno fino a quando la relazione intrapresa da ciascun genitore si riveli realmente stabile e significativa. In tal caso ciascun coniuge, messo a conoscenza l'altro, potrà tentare l'avvicinamento dei figli con il nuovo compagno e/o compagna che avverrà, comunque, per gradi e nel rispetto della sensibilità dei minori”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.2.2023 e ritualmente notificato in rinnovazione, ha dedotto: Pt_1 di aver contratto matrimonio concordatario in data 23.05.2009 in Pignone con l'odierno convenuto;
che dall'unione sono nati i figli (16.05.2012) e (16.03.2015); di essere Per_1 Per_2
comproprietaria con il marito della casa coniugale, sita in Monterosso al Mare, acquistata nel 2016 stipulando un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile (per la durata di trent'anni); che a
Monterosso, in un'abitazione vicina a quella familiare, vivono i genitori di entrambi CP_1
pensionati, oltre che il nonno materno di e;
di essere impiegata comunale;
che il Per_1 Per_2 coniuge lavora presso e da alcuni anni si è trasferito per lavoro in Lombardia (dove vive CP_2
in un alloggio il cui costo è sostenuto dal datore), tornando presso la casa familiare durante il fine settimana, dal venerdì sera al lunedì mattina;
che già nel maggio del 2022 tramite legale di CP_1 fiducia le aveva comunicato l'intenzione di chiedere la separazione;
che le successive trattative per predisporre un ricorso congiunto non sono andate a buon fine;
di aver quindi inviato la raccomandata del 14.12.2022 di cui al doc. 11, rimasta priva di riscontro.
La ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, disponendo: l'affidamento congiunto dei due minori, con collocazione degli stessi presso di sé e assegnazione della casa coniugale;
visite del padre ai figli in due fine settimana al mese (oltre che in
15 giorni consecutivi nel periodo estivo); festività secondo il criterio dell'alternanza; un congruo contributo per il mantenimento ordinario della prole da porre a carico di oltre al 50% delle CP_1 spese straordinarie;
l'assegno unico universale integralmente a proprio favore.
Il convenuto non si è costituito in giudizio. interrogata liberamente in sede presidenziale ha riferito, tra le altre cose, della bontà del Pt_1
rapporto del padre con i figli.
Con l'ordinanza ex art. 708 c.p.c. le richieste della ricorrente sono state sostanzialmente accolte in via provvisoria e a carico di è stato posto l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli CP_1
corrispondendo l'importo complessivo mensile di 1.000,00 euro.
In corso di causa ha depositato ricorso ex artt. 156 c.c. e 709 ter c.p.c. per ordine di pagamento Pt_1 diretto di somme, lamentando l'inadempimento di controparte a quel provvedimento.
Successivamente tale istanza è stata rinunciata, la parte avendo rappresentato che una volta ricevuta la notifica dell'atto il convenuto ha iniziato a corrispondere le somme dovute.
Non è stata svolta, per il resto, attività istruttoria.
La causa viene ora in decisione dopo il deposito da parte di della memoria conclusionale di Pt_1
rito, ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, va anzitutto dichiarata la contumacia del convenuto.
Nel merito, è senz'altro da accogliere la domanda in punto status.
Può osservarsi al riguardo in termini generali che ai sensi dell'art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere. Ebbene alla stregua di tali principi non è revocabile in dubbio nella specie l'obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, visti i fatti dedotti dalla ricorrente e il comportamento processuale del convenuto.
Passando oltre, va confermato quanto già disposto in sede presidenziale circa affidamento (trattandosi del regime ordinario di legge e non risultando in atti elementi di possibile pregiudizio per i due minori derivanti dall'adozione dello stesso) e collocazione (con conseguente assegnazione dell'ex casa coniugale in favore di . Pt_1
Anche il regime delle visite dei figli con il genitore non collocatario, come richiesto dalla parte, appare conforme all'interesse di e , in particolare una volta considerata la portata degli Per_1 Per_2
impegni lavorativi paterni, siccome dedotti.
In tale quadro, l'ascolto dei due minori può ritenersi manifestamente superfluo.
Passando agli aspetti economici, risulta che per l'anno 2023 abbia dichiarato un reddito Pt_1
imponibile da lavoro dipendente di circa 25.000,00 euro, con imposta netta di poco meno di 4.000,00 euro.
Quanto a sono documentati, come da estratti conto prodotti, i vari emolumenti percepiti CP_1
dallo stesso da gennaio 2022 ad aprile 2023, per importi variabili tra i 1.600,00 e i 4.500,00 euro (fino ai quasi 6.000,00 euro di dicembre 2022).
Il convenuto (pur tenendo conto dei costi che egli deve sostenere per gli spostamenti dal luogo di lavoro a Monterosso) gode quindi di disponibilità tali da poter far fronte a un contributo come quello già determinato in via provvisoria e che qui pure si ritiene di confermare.
Il contributo in oggetto viene determinato sempre presupponendo che le rate (ammontanti a circa
1.200/1.300 euro al mese) del mutuo stipulato per l'acquisto della casa ex coniugale siano corrisposte da entrambi i coniugi (coobbligati nei confronti della banca).
Si ribadisce poi che la richiesta della ricorrente di porre a carico del marito il 50% dei costi per le utenze e gli oneri condominiali relativi all'immobile qui oggetto di assegnazione non può essere accolta.
Infine, a modifica di quanto disposto in via provvisoria sul punto, deve prevedersi che l'assegno unico per il nucleo, come di regola, sia ripartito al 50% tra le parti, entrambi affidatari della prole.
Le spese di lite vengono compensate in ragione della metà, considerati natura ed esito del giudizio.
Il restante mezzo va posto a carico del convenuto e viene liquidato come in dispositivo ai sensi del
D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non elevata complessità della stessa e dell'attività processuale resasi necessaria (comprensiva dell'istanza ex art. 156 c.p.c. di cui si è detto), tale da giustificare una riduzione secondo giustizia dei valori medi di tabella per le quattro fasi in rilievo.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede: pronuncia la separazione personale fra e generalizzati come in Parte_1 Controparte_1
epigrafe e coniugatisi in Pignone in data 23.5.2009 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2009, numero 1, parte II, serie A); dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei due figli, e;
Per_1 Per_2 dispone la loro collocazione presso la madre, con assegnazione in favore di dell'ex casa Pt_1
coniugale, sita in Monterosso al Mare (SP), Via Mesco n. 1; dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli in due fine settimana al mese, dal venerdì sera alla domenica sera;
dispone che durante il periodo estivo ciascun genitore possa trascorre con i figli quindici giorni consecutivi;
dispone che i minori trascorreranno il Natale (compresa vigilia), l'ultimo dell'anno e Pasqua con un genitore, Santo Stefano e il primo dell'anno e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, secondo il criterio dell'alternanza annuale, salvo diverso accordo;
pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando in favore CP_1 dell'odierna ricorrente l'importo di 1.000,00 euro (500,00 euro ciascun figlio), rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese;
pone a carico di entrambi i genitori, in quote uguali, le spese straordinarie da sostenere nell'interesse di e , secondo quanto previsto nella Linee Guida per la regolamentazione delle Per_1 Per_2
modalità di mantenimento dei figli redatte di concerto tra il Tribunale della Spezia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 13.12.2018; dispone che l'assegno unico sia ripartito tra le parti in ragione del 50% ciascuna;
condanna a pagare a la metà delle spese di lite, metà che si liquida in 78,69 euro CP_1 Pt_1
per esborsi e 2.400,00 euro per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
compensa il restante mezzo.
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, 20.2.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore DI ROBERTO Lucia SEBASTIANI