Articolo 788 del Codice della navigazione
Articolo 787Articolo 789
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21 aprile 1942
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22 maggio 1998
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10 aprile 2002
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21 ottobre 2005
Art. 788.
(( (Diritti di traffico).)) ((I diritti di traffico relativi a rotte internazionali destinate a territori esterni all'Unione europea sono attribuiti dall'ENAC nel rispetto dei principi della libera concorrenza e con l'intento di assicurare il massimo livello di qualita' del servizio affidato, secondo criteri trasparenti e non discriminatori in relazione alla capacita' finanziaria, tecnico-operativa, organizzativa e commerciale del vettore richiedente.

Se l'accordo internazionale concluso prevede limitazioni all'esercizio dei diritti di traffico od al numero di vettori comunitari che possono essere designati per l'accesso a tali diritti, l'ENAC ripartisce i diritti di traffico fra i vettori comunitari ammessi a fruirne mediante procedure trasparenti e non discriminatorie.))
Entrata in vigore il 21 ottobre 2005
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