Trib. Catania, sentenza 20/12/2025, n. 6128
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Sentenza 20 dicembre 2025

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  • Accolto
    Presupposti di legge per la cessazione degli effetti civili del matrimonio

    Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione emessa da questo Tribunale il 17.04.2020. L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.

  • Rigettato
    Riduzione assegno di mantenimento

    Il Collegio ritiene congrua la somma di € 600,00 (€ 300,00 a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, e ciò in relazione alla situazione economica della madre, lavoratrice dipendente part time, e dei dati reddituali del ricorrente, depositati al fascicolo telematico. L'assegno unico per i figli verrà percepito per intero dalla madre, quale genitore affidatario in via esclusiva.

  • Accolto
    Affidamento esclusivo del minore

    Il Collegio ritiene che vada accolta la domanda di affidamento esclusivo del minore, in considerazione della prova dell'inadempimento del padre agli obblighi di assistenza, educazione e mantenimento e alla mancata osservanza dei tempi di permanenza previsti nell'ordinanza presidenziale. L'affidamento esclusivo si impone, considerato che il legislatore prevede che il giudice possa disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori ad uno solo dei genitori, qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse della prole. "Contrario interesse" che ricorre nel caso di specie, in cui vi è comprovato mancato adempimento da parte del ricorrente degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole.

  • Accolto
    Adeguamento assegno di mantenimento

    Il Collegio ritiene congrua la somma di € 600,00 (€ 300,00 a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, e ciò in relazione alla situazione economica della madre, lavoratrice dipendente part time, e dei dati reddituali del ricorrente, depositati al fascicolo telematico. L'assegno unico per i figli verrà percepito per intero dalla madre, quale genitore affidatario in via esclusiva.

  • Altro
    Conferma affidamento condiviso

    Va disposto, quindi, l'affido esclusivo del minore alla madre con collocamento presso di lei e diritto di visita del padre secondo il gradimento del minore. Per quanto riguarda il figlio maggiorenne, nulla viene statuito rispetto alle condizioni di affidamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catania, sentenza 20/12/2025, n. 6128
    Giurisdizione : Trib. Catania
    Numero : 6128
    Data del deposito : 20 dicembre 2025

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