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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/12/2025, n. 6128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6128 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa VE LL Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa RI RO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 6028/2021 R.G. promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 21/11/1981 (C.F.: ), rappr. Parte_1 C.F._1
e dif. dall'avv. Sabrina Cataudella, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti ricorrente
nei confronti di
, n. a CATANIA (CT) il 09/08/1974 (C.F.: ), rappr. e Controparte_1 C.F._2
dif. dall'avv. TORO SALVATORE WALTER, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 01/10/2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, con assegnazione di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni
20 per memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 05/05/2021 ai sensi dell'art. 4 legge 1970 n. 898,
[...]
chiedeva e a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili Pt_1
del matrimonio contratto con , celebrato in Trecastagni (CT) in data Controparte_1
25.08.2005, matrimonio dal quale sono nati il 20.10.2006 e il Per_1 Per_2
26.10.2010.
Esponeva di essersi separato dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione del 06.07.2011 nel giudizio di separazione personale, e che non si erano più riconciliati;
a tal fine, allegava copia della sentenza di separazione emessa da questo Tribunale il
17.04.2020.
Chiedeva, altresì, con riguardo ai figli minori, la conferma dell'affido condiviso, per come anche statuito in seno alla sentenza di separazione, e la riduzione dell'assegno di mantenimento a favore di questi in ragione delle mutate condizioni economiche.
si costituiva aderendo alla domanda di divorzio, ma contestando la Controparte_1
domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento a favore dei minori chiedendo, in via riconvenzionale, l'adeguamento alle esigenze di crescita degli stessi.
All'esito dell'udienza presidenziale, transitata la causa in istruttoria per la fase contenziosa, il G.I. fissava udienza per l'ascolto del figlio minore . Per_2
Successivamente, compiuta l'audizione del minore, i procuratori chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Quindi, all'udienza all'uopo fissata dell'1.10.25, le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e, in quella sede, il G.I. riservava di riferire al Collegio per la decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. ridotti a giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e 20 gg. per le memorie di replica.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento del ricorso, ad eccezione della richiesta di diminuzione del mantenimento dei figli minori, con conferma integrale delle statuizioni della sentenza di separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e per il Parte_1 Controparte_1
prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione emessa da questo Tribunale il 17.04.2020.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Quanto alle statuizioni afferenti i due figli degli odierni comparenti, va rilevato che Per_1
ha da poco compiuto la maggiore età e, dunque, nulla viene statuito rispetto alle condizioni di affidamento.
Alessandro, invece, ascoltato in udienza, riferiva : rapporto stretto. Sin da quando sono nato non ho avuto una figura paterna. Considero mio padre mio nonno materno. Il mio riferimento è mio nonno. Mio fratello è più grande
e preferisce stare a casa, a me piace andare da mio nonno. Solo negli ultimi tre mesi, da gennaio a marzo, c'è stato un riavvicinamento con mio padre. All'inizio mi mandava dei messaggi e adesso ha smesso. Anche questo mi ha fatto stare male. La sua compagna mi ha invitato ad andare a pranzo da loro di recente ed io ho accettato. Ho scoperto a
Dicembre che mi è nata una sorellina;
lo abbiamo saputo quando aveva già 10 mesi perché siamo andati a casa sua (insieme a mio fratello) e l'abbiamo trovata. Mio padre ha un'altra bambina di 11 anni>> << Ho avuto il numero di mio padre solo da qualche mese.
Da quando ha ripreso a farsi sentire, prima mi aveva bloccato. >>.”
Alla luce del perdurante disinteresse paterno, la convenuta chiedeva Controparte_1
l'affido esclusivo del minore , con collocamento presso di lei, anche Per_2
rappresentando il perdurante inadempimento del padre agli obblighi di mantenimento della prole, che gli è valso condanna in data 2.4.21 per il reato di cui all'art. 570, co. 2 c.p.
Ebbene, il Collegio ritiene che vada accolta la domanda di affidamento esclusivo del minore , in considerazione della prova dell'inadempimento di Per_2 [...]
agli obblighi di assistenza, educazione e mantenimento e alla mancata Pt_1
osservanza dei tempi di permanenza previsti nell'ordinanza presidenziale. Affidamento esclusivo - si diceva - che si impone, considerato che se è vero che il legislatore mostra di privilegiare (art 337ter c.c.) l'affidamento condiviso (regime che assicura che il minore mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione e assistenza morale da entrambi), è pur vero che prevede, all'art. 337 quater c.c., che il giudice possa disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori ad uno solo dei genitori, qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse della prole. “Contrario interesse” che ricorre nel caso di specie, in cui vi è comprovato mancato adempimento da parte del ricorrente degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole. In questo senso, del resto, è la giurisprudenza: “l'affido condiviso risulta pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno, di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Cass.,
. 17.12.2009, n. 26587).
Pertanto, il conclamato e perdurante disinteresse del padre per i figli
(comportamento, questo, gravemente pregiudizievole per i minori e sintomo delle gravi carenze delle capacità educative in capo al genitore che vi incorre) giustificano l'attribuzione alla madre dell'esercizio esclusivo della responsabilità Controparte_1
genitoriale.
Va disposto, quindi, l'affido esclusivo del minore alla madre con Per_2
collocamento presso la stessa e diritto di visita del padre secondo il gradimento del minore.
Ancora, quanto alle statuizioni d'ordine economico afferenti il mantenimento per i figli, di cui maggiorenne ma non economicamente indipendente avendo da poco Per_1
raggiunto la maggiore età, questo Collegio ritiene congrua la somma di € 600,00 (€ 300,00
a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, e ciò in relazione alla situazione economica della madre, lavoratrice dipendente part time, e dei dati reddituali del , Pt_1
depositati al fascicolo telematico.
L'assegno unico per i figli verrà percepito per intero dalla madre , quale Controparte_1
genitore affidatario in via esclusiva.
Le spese straordinarie vengono ripartite nella misura del 50% da parte di entrambi i genitori come per legge.
In ragione alla natura del giudizio che non ammette eccezione nella domanda principale, ed alla soccombenza del in ordine alle questioni sull'affidamento, le spese legali Pt_1
vanno compensate in ragione della metà; la restante parte va posta a carico di Pt_1
nella misura di € 1.250,00 oltre spese generali al 15%, c.p.a. ed IVA se dovuta, da liquidare a favore dell'IO essendo la parte ricorrente ammessa al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6028/2021
R.G., così statuisce:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in data 25.08.2005, trascritto nei registri Parte_2 Controparte_2
dello stato civile del comune di Trecastagni (CT), al n. 151, parte II, Serie A, anno 2005. ORDINA all'ufficiale di stato di civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE l'affidamento esclusivo del minore alla madre con collocamento Per_2
presso di lei e regolamenta la presenza con il padre secondo quanto indicato in parte motiva;
PONE a carico di l'obbligo di versare a la Parte_2 Controparte_2
somma mensile di euro 600,00 entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli (300,00 ciascuno), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie;
COMPENSA le spese processuali in ragione della metà;
CONDANNA al pagamento delle restanti spese processuali, Parte_2
che liquida in euro 1.250,00 oltre spese generali, iva e c.p.a, da corrispondere a favore dell'IO.
Così deciso in Catania, il 21.11.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice est. Il Presidente
RI RO VE LL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa VE LL Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa RI RO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 6028/2021 R.G. promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 21/11/1981 (C.F.: ), rappr. Parte_1 C.F._1
e dif. dall'avv. Sabrina Cataudella, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti ricorrente
nei confronti di
, n. a CATANIA (CT) il 09/08/1974 (C.F.: ), rappr. e Controparte_1 C.F._2
dif. dall'avv. TORO SALVATORE WALTER, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 01/10/2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, con assegnazione di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni
20 per memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 05/05/2021 ai sensi dell'art. 4 legge 1970 n. 898,
[...]
chiedeva e a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili Pt_1
del matrimonio contratto con , celebrato in Trecastagni (CT) in data Controparte_1
25.08.2005, matrimonio dal quale sono nati il 20.10.2006 e il Per_1 Per_2
26.10.2010.
Esponeva di essersi separato dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione del 06.07.2011 nel giudizio di separazione personale, e che non si erano più riconciliati;
a tal fine, allegava copia della sentenza di separazione emessa da questo Tribunale il
17.04.2020.
Chiedeva, altresì, con riguardo ai figli minori, la conferma dell'affido condiviso, per come anche statuito in seno alla sentenza di separazione, e la riduzione dell'assegno di mantenimento a favore di questi in ragione delle mutate condizioni economiche.
si costituiva aderendo alla domanda di divorzio, ma contestando la Controparte_1
domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento a favore dei minori chiedendo, in via riconvenzionale, l'adeguamento alle esigenze di crescita degli stessi.
All'esito dell'udienza presidenziale, transitata la causa in istruttoria per la fase contenziosa, il G.I. fissava udienza per l'ascolto del figlio minore . Per_2
Successivamente, compiuta l'audizione del minore, i procuratori chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Quindi, all'udienza all'uopo fissata dell'1.10.25, le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e, in quella sede, il G.I. riservava di riferire al Collegio per la decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. ridotti a giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e 20 gg. per le memorie di replica.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento del ricorso, ad eccezione della richiesta di diminuzione del mantenimento dei figli minori, con conferma integrale delle statuizioni della sentenza di separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e per il Parte_1 Controparte_1
prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione emessa da questo Tribunale il 17.04.2020.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Quanto alle statuizioni afferenti i due figli degli odierni comparenti, va rilevato che Per_1
ha da poco compiuto la maggiore età e, dunque, nulla viene statuito rispetto alle condizioni di affidamento.
Alessandro, invece, ascoltato in udienza, riferiva : rapporto stretto. Sin da quando sono nato non ho avuto una figura paterna. Considero mio padre mio nonno materno. Il mio riferimento è mio nonno. Mio fratello è più grande
e preferisce stare a casa, a me piace andare da mio nonno. Solo negli ultimi tre mesi, da gennaio a marzo, c'è stato un riavvicinamento con mio padre. All'inizio mi mandava dei messaggi e adesso ha smesso. Anche questo mi ha fatto stare male. La sua compagna mi ha invitato ad andare a pranzo da loro di recente ed io ho accettato. Ho scoperto a
Dicembre che mi è nata una sorellina;
lo abbiamo saputo quando aveva già 10 mesi perché siamo andati a casa sua (insieme a mio fratello) e l'abbiamo trovata. Mio padre ha un'altra bambina di 11 anni>> << Ho avuto il numero di mio padre solo da qualche mese.
Da quando ha ripreso a farsi sentire, prima mi aveva bloccato. >>.”
Alla luce del perdurante disinteresse paterno, la convenuta chiedeva Controparte_1
l'affido esclusivo del minore , con collocamento presso di lei, anche Per_2
rappresentando il perdurante inadempimento del padre agli obblighi di mantenimento della prole, che gli è valso condanna in data 2.4.21 per il reato di cui all'art. 570, co. 2 c.p.
Ebbene, il Collegio ritiene che vada accolta la domanda di affidamento esclusivo del minore , in considerazione della prova dell'inadempimento di Per_2 [...]
agli obblighi di assistenza, educazione e mantenimento e alla mancata Pt_1
osservanza dei tempi di permanenza previsti nell'ordinanza presidenziale. Affidamento esclusivo - si diceva - che si impone, considerato che se è vero che il legislatore mostra di privilegiare (art 337ter c.c.) l'affidamento condiviso (regime che assicura che il minore mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione e assistenza morale da entrambi), è pur vero che prevede, all'art. 337 quater c.c., che il giudice possa disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori ad uno solo dei genitori, qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse della prole. “Contrario interesse” che ricorre nel caso di specie, in cui vi è comprovato mancato adempimento da parte del ricorrente degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole. In questo senso, del resto, è la giurisprudenza: “l'affido condiviso risulta pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno, di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Cass.,
. 17.12.2009, n. 26587).
Pertanto, il conclamato e perdurante disinteresse del padre per i figli
(comportamento, questo, gravemente pregiudizievole per i minori e sintomo delle gravi carenze delle capacità educative in capo al genitore che vi incorre) giustificano l'attribuzione alla madre dell'esercizio esclusivo della responsabilità Controparte_1
genitoriale.
Va disposto, quindi, l'affido esclusivo del minore alla madre con Per_2
collocamento presso la stessa e diritto di visita del padre secondo il gradimento del minore.
Ancora, quanto alle statuizioni d'ordine economico afferenti il mantenimento per i figli, di cui maggiorenne ma non economicamente indipendente avendo da poco Per_1
raggiunto la maggiore età, questo Collegio ritiene congrua la somma di € 600,00 (€ 300,00
a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, e ciò in relazione alla situazione economica della madre, lavoratrice dipendente part time, e dei dati reddituali del , Pt_1
depositati al fascicolo telematico.
L'assegno unico per i figli verrà percepito per intero dalla madre , quale Controparte_1
genitore affidatario in via esclusiva.
Le spese straordinarie vengono ripartite nella misura del 50% da parte di entrambi i genitori come per legge.
In ragione alla natura del giudizio che non ammette eccezione nella domanda principale, ed alla soccombenza del in ordine alle questioni sull'affidamento, le spese legali Pt_1
vanno compensate in ragione della metà; la restante parte va posta a carico di Pt_1
nella misura di € 1.250,00 oltre spese generali al 15%, c.p.a. ed IVA se dovuta, da liquidare a favore dell'IO essendo la parte ricorrente ammessa al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6028/2021
R.G., così statuisce:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in data 25.08.2005, trascritto nei registri Parte_2 Controparte_2
dello stato civile del comune di Trecastagni (CT), al n. 151, parte II, Serie A, anno 2005. ORDINA all'ufficiale di stato di civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE l'affidamento esclusivo del minore alla madre con collocamento Per_2
presso di lei e regolamenta la presenza con il padre secondo quanto indicato in parte motiva;
PONE a carico di l'obbligo di versare a la Parte_2 Controparte_2
somma mensile di euro 600,00 entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli (300,00 ciascuno), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie;
COMPENSA le spese processuali in ragione della metà;
CONDANNA al pagamento delle restanti spese processuali, Parte_2
che liquida in euro 1.250,00 oltre spese generali, iva e c.p.a, da corrispondere a favore dell'IO.
Così deciso in Catania, il 21.11.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice est. Il Presidente
RI RO VE LL