Sentenza 30 ottobre 2024
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 388, comma quinto, cod. pen. la condotta del socio accomandatario di una s.a.s. che trasferisce a sé stesso la proprietà di un bene della società pignorato affidato alla sua custodia, trattandosi di un atto dispositivo che incide sui tempi della procedura esecutiva e potenzialmente pregiudizievole per l'interesse del creditore, senza che rilevi la responsabilità dell'agente per le obbligazioni sociali che, sebbene illimitata e solidale, opera solo in via sussidiaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2024, n. 3060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3060 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
Testo completo
03060-25 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Ercole Aprile Sent. n. sez. 1350/2024 - Presidente - UP 30/10/2024 Emilia Anna Giordano Giuseppina Anna Rosaria Pacilli R.G.N. 23837/2024 Debora Tripiccione - Relatore - Mariella Ianniciello ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PP LO nato a [...] il'11/10/1976 avverso la sentenza emessa il 14 marzo 2024 dalla Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso per l'inammissibilità o per il rigetto dei ricorsi;
udite le richieste del difensore della parte civile, Avv. Fabrizio Marini in sostituzione dell'Avv. Jessica Lombardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso con concessione della provvisionale;
udite le richieste del difensore del ricorrente, Avv. Emanuele Di Maso, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. D RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di LO PP per il reato di cui all'art. 388, commi terzo e quinto, cod. pen. in relazione alla sottrazione fraudolenta, con il trasferimento della proprietà (tramite intestazione a sé stesso) del veicolo Ford Transit, di proprietà della società Le Delizie sas di PP LO e PU DR & co., pignorato dall'ufficiale giudiziario e a lui affidato in custodia. Con la sentenza di primo grado PP è stato condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile. deducendo due motivi di seguito2. LO PP ricorre per cassazione riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
2.1 Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione sia alla sussistenza del legittimo impedimento dell'imputato all'udienza del 23/10/2020 che alla revoca da parte del Tribunale dell'ordinanza di ammissione del suo esame con conseguente configurabilità anche del vizio di mancata assunzione di prova decisiva. Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata ha erroneamente rigettato l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado sul solo rilievo della mera comunicazione verbale dell'impedimento dell'imputato a comparire all'udienza del 23/10/20 fissata per il suo esame. Ciò in quanto la Corte territoriale ha omesso di considerare che il difensore si era riservato di produrre in giornata la relativa certificazione medica a sostegno della richiesta di rinvio, certificazione che sottoponeva all'attenzione del Giudice prima della pronuncia della sentenza (h. 11,38) e che questi rifiutava "fuori verbale" di acquisire. Si aggiunge inoltre che contestualmente al rigetto dell'istanza di rinvio veniva revocata anche l'ordinanza che ammetteva l'esame dell'imputato. Ad avviso del ricorrente, inoltre, la motivazione della sentenza impugnata è frutto di un errore di giudizio laddove valorizza: a) la circostanza che tale certificato medico fu inviato non all'indirizzo mail della cancelleria del Tribunale ma a quello del cancelliere del Giudice che trattava il procedimento;
b) la difformità tra la data riportata nel certificato medico (23/10/22) e quella in cui il difensore aveva riferito sosteneva fosse insorto l'impedimento; c) la inidoneità della patologia documentata a configurare un impedimento assoluto tanto che l'imputato si era recato dal proprio medico curante per sottoporsi a visita. 2 2.2. Motivazione apparente e contraddittoria in ordine alla configurabilità del reato ascritto posto che l'imputato, attraverso l'intestazione a sé stesso del veicolo in custodia, non ha creato alcun intralcio alla procedura esecutiva in quanto, essendo socio accomandatario e legale rappresentante della società esecutata, rispondeva personalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Risulta dalla sentenza impugnata che l'impedimento dell'imputato fu rappresentato oralmente dalla difesa nel corso della discussione, ma documentato successivamente al rigetto dell'istanza attraverso l'invio del certificato medico ad un indirizzo e-mail diverso da quello della Cancelleria del Tribunale di Modena, allo stesso orario (h. 11,38) in cui veniva pronunciata la sentenza di primo grado. Ritiene il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata sia immune da vizi logici e giuridici, oltre persuasiva ed adeguata, laddove valorizza tali circostanze temporali, oltre che la natura della patologia, differente da quella rappresentata verbalmente dal difensore in udienza e insorta in giorno diverso (23/10/2020) da quello riferito a verbale (22/10/2020), per escludere la fondatezza dell'eccezione difensiva in merito alla sussistenza di un legittimo impedimento assoluto del ricorrente. Va, a tale riguardo, ribadito che, in tema di impedimento a comparire dell'imputato, è sottratto al sindacato di legittimità il provvedimento con cui il giudice di merito rigetta l'istanza di rinvio del dibattimento sulla base di una motivazione immune da vizi logici e giuridici con la quale si dà ragione dei fatto che l'impedimento dedotto non riveste i caratteri di assolutezza richiesti dalla legge (Sez. 2, n. 36879 del 31/03/2017, Rv. 271167).
1.1. Parimenti adeguata è la motivazione sulla legittimità della revoca dell'ordinanza ammissiva dell'esame, stante l'assenza ingiustificata dell'imputato nonché la sanatoria conseguente alla mancata immediata eccezione difensiva della nullità della revoca (cfr., in tema di revoca dell'ordinanza ammissiva dei testi della difesa, Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, Rv. 271732).
2. Il secondo motivo è infondato per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Giova, innanzitutto, precisare che, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l'interesse tutelato dall'art. 388 cod. pen. non è l'autorità in sé delle 8 decisioni giurisdizionali, bensì l'esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione (Sez. U, n. 36692 del 27/09/2007, Vuocolo, Rv. 236937). La norma prevede una pluralità di fattispecie di reato, rilevanti in base alla natura del provvedimento giudiziario o dell'atto oggetto di dolosa inosservanza. In dottrina si è osservato che tali fattispecie di reato, pur differenti sul piano strutturale e della offensività, presentano un elemento in comune costituito dalla natura della condotta di inosservanza di doveri ed obblighi conseguenti ad un provvedimento giudiziario. In particolare, per quanto rileva in questa Sede, il quinto comma dell'art. 388 cod. pen. sanziona le condotte di sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione o deterioramento di un bene sottoposto a pignoramento (ovvero a sequestro giudiziario o conservativo). Tali condotte sono punite con pena diversa a seconda di chi le commette (reclusione fino a un anno e multa fino a euro 309 se il fatto è commesso da un soggetto non qualificato;
reclusione da due mesi a due anni e multa da euro 30 a euro 309 se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia;
reclusione da quattro mesi a tre anni e multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa). Si tratta, inoltre, di un reato di natura istantanea che si consuma nel momento in cui viene posta in essere la violazione del vincolo di indisponibilità cui è soggetto il bene (Sez. 6, n. 52173 del 27/09/2017 Ud. (dep. 15/11/2017) Rv. 271570).
2.2. Con riferimento alla sottrazione di beni pignorati, la giurisprudenza di questa Corte ha condivisibilmente ritenuto che tale condotta si configura anche con lo spostamento del bene sottoposto a pignoramento (Sez. 6, n. 44700 del 24/09/2019, De Filippis, Rv. 278334-02), non solo quando la "amotio" sia obiettivamente idonea ad impedire la vendita della cosa pignorata, ma anche quando crei per gli organi della procedura esecutiva ostacoli o ritardi nel reperimento del compendio esecutato (Sez. 6, n. 11717 del 30/01/2024, Bove, Rv. 286179; Sez. 6, n. 32704 del 17/04/2014, Falcone, Rv. 260338). Si è, infatti, osservato che la condotta di "sottrazione", pur dovendosi definire in ragione della natura e del regime giuridico dei beni coinvolti (sequestro o pignoramento) - assumendo la stessa, corrispondentemente, estrinsecazioni diverse (cfr. Sez. 6, n. 31979 del 08/04/2003, D'Angelo, Rv. 226220) - costituisce una delle condotte alternative mediante le quali può realizzarsi il delitto in esame, ed esercita anche, rispetto alle altre, un ruolo di chiusura improntato all'esigenza di sanzionare ogni comportamento contrassegnato dalla direzione e dall'attitudine a ledere 4 х х l'interesse tutelato, che è quello alla conservazione del vincolo di natura privatistica apposto su determinati beni, in funzione del corretto conseguimento delle finalità la cui attuazione esso specificamente viene a presidiare. Sotto tale profilo, si è, pertanto, ritenuta rilevante ogni attività idonea a rendere non solo impossibile, ma anche semplicemente più difficoltosa la concreta attuazione delle pretese, delle facoltà e dei diritti il cui pieno soddisfacimento l'ordinamento giuridico intende in tal guisa tutelare (cfr. Sez. 6, n. 49895 del 03/12/2009, Ruocco, Rv. 245543; Sez. 6, n. 4312 del 07/02/1985, Scioscia, Rv. 169048; Sez. 6, n, 179 del 02/10/1984, dep. 1985, Tagliapietra, Rv. 167317).
2.3. Il tema che il ricorso pone attiene alla configurabilità di tale sottrazione nell'ipotesi in cui la condotta venga posta in essere dal socio accomandatario di una società in accomandita semplice che, ai sensi dell'art. 2313 cod. civ., risponde solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, mentre i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita. Ad avviso del ricorrente, proprio in ragione di tale responsabilità del socio accomandatario, l'atto di trasferimento a sé medesimo del bene pignorato non creerebbe alcun ostacolo alla procedura esecutiva con conseguente non configurabilità del reato di cui all'art. 388, comma quinto, cod. pen. La tesi proposta dal ricorrente, benché suggestiva, non può essere condivisa. Va, infatti, considerato che l'art. 2313 cod. civ. deve essere letto unitamente all'art. 2318 cod. civ. in forza del quale i soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo i quali, al pari dei primi, rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali (art. 2291 cod. civ.). In particolare, tra le norme cui si fa rinvio, assume rilevanza ai fini della soluzione del quesito posto dal motivo in esame, l'art. 2304 cod. civ. che prevede che i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci se non hanno prima escusso il patrimonio sociale. Sulla base di tale norma, dunque, la responsabilità dei soci accomandatari per le obbligazioni sociali, benché per legge solidale e illimitata, assume carattere sussidiario, in quanto opera solo successivamente all'escussione della società e in caso di mancanza o incapienza dei beni sociali a soddisfare le pretese del creditore sociale. Il socio illimitatamente responsabile assume, dunque, la posizione di garante ex lege delle obbligazioni sociali ma, per effetto del beneficio di escussione previsto dall'art. 2304 cod. civ., ne risponde solo in via sussidiaria, successivamente alla negativa escussione del patrimonio sociale (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 279 del 5 of -10/01/2017, Rv. 643246 02). Secondo la giurisprudenza delle Sezioni civili di questa Corte, tale beneficio d'escussione ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 22629 del 16/10/2020, Rv. 659033).
2.4. Tali coordinate ermeneutiche rivelano la fallacia della tesi difensiva là dove, facendo leva sulla responsabilità illimitata del ricorrente in quanto socio accomandatario, pretende di escludere la rilevanza penale del trasferimento a sé medesimo del bene mobile pignorato del quale era stato nominato custode. Ciò per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, occorre considerare la responsabilità sussidiaria del socio accomandatario ai sensi dell'art. 2304 cod. civ. Deve, inoltre, tenersi conto dell'intralcio che l'atto dispositivo arreca sia alla procedura, incidendo certamente sulla sua durata e sui costi correlati al prolungamento del procedimento, che alle pretese del creditore sociale il cui soddisfacimento viene, comunque, esposto a rischio dall'atto di trasferimento del bene. Va, infatti, considerato che, per effetto del pignoramento, il bene viene sottratto alla libera disponibilità del debitore e vincolato a favore del creditore procedente (cfr. artt. 2913 cod. civ. e 492 cod. proc. civ.). Il vincolo su detto bene può, inoltre, subire dei mutamenti. Il codice di rito prevede, infatti, sia la possibilità di una sostituzione del bene pignorato, su iniziativa del debitore esecutato, che di individuazione di ulteriori beni da sottoporre a pignoramento, su iniziativa dell'ufficiale giudiziario. Entrambe le ipotesi sono espressamente regolamentate dall'art. 492, commi 3 e 5, cod. proc. civ. e richiedono, tuttavia, l'attivazione di un sub-procedimento nei termini indicati da tali disposizioni. Ai sensi dell'art. 492, comma 3, cod. proc. civ., il debitore ha, infatti, la facoltà di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione;
a tal fine è, però necessario che depositi, a pena di inammissibilità, prima che sia disposta la vendita 6 o l'assegnazione, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore a un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Il successivo quinto comma prevede, inoltre, che, nel caso in cui risulti l'insufficienza del bene pignorato per la soddisfazione del creditore procedente ovvero appaia manifesta la lunga durata della liquidazione, l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi. Da tali norme emerge, dunque, con evidenza l'erroneità della tesi difensiva che pretende di attribuire una valenza neutra rispetto alla procedura esecutiva e agli interessi del creditore o dei creditori dell'atto di disposizione compiuto dal ricorrente. Tale atto, infatti, a prescindere dalla sua opponibilità o meno al creditore procedente, trattandosi di un bene mobile registrato (cfr. art. 2913, comma 1, cod. civ.), ha, comunque, determinato un rallentamento della procedura, rimettendo, da un lato, al vaglio della società debitrice e/o dell'ufficiale giudiziario la valutazione in merito alla sostituzione del bene mobile pignorato o alla necessità di indicazione da parte della società di ulteriori beni da pignorare, e dall'altro, al creditore procedente la decisione in merito alle iniziative da assumere, nell'ambito della medesima procedura esecutiva o in sede ordinaria, nei confronti del ricorrente, sia nella qualità di custode infedele che di socio accomandatario. Sulla base di quanto sopra esposto, ritiene il Collegio che il reato di cui all'art. 388, comma quinto, cod. pen. è configurabile anche nel caso in cui la condotta di sottrazione del bene pignorato sia posta in essere dal socio accomandatario di una società in accomandita semplice, nominato custode di detto bene, non essendo, a tal fine rilevante la natura illimitata e solidale della sua responsabilità per le obbligazioni sociali.
3. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sebbene non sia stata dedotta dal ricorrente la intervenuta prescrizione del reato, il Collegio ritiene opportuno esaminare d'ufficio la questione stante il rigetto del ricorso. Va, al riguardo, evidenziato che nel corso del giudizio di primo grado vi è stata una sospensione dei termini di prescrizione per complessivi 215 giorni a seguito di rinvio per adesione allo sciopero da parte del difensore, nonché di ulteriori 64 giorni in base alla disciplina emergenziale per la pandemia da COVID-19. Pertanto, deve, 7 а escludersi, che alla data della presente pronuncia sia già decorso il termine massimo di prescrizione del reato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Debora Tripiccione Ercole Aprile dopsiccine SEZIONE VI PENALE 27 GEN 2025 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL FUNZIO Dott.ss Heppina CCirimel e 008