CASS
Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
- 2. Art. 52 cod. antimafia: crediti da illecito e spese nel sequestroDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 24 novembre 2025
- 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso il 19 settembre 2023 il giudice delegato del Tribunale di Torino - sezione misure di prevenzione, pronunciando sulle istanze di accertamento di ammissione allo stato passivo e sul relativo progetto redatto dall'amministratore giudiziario, in relazione ai beni oggetto di sequestro di prevenzione nei confronti di K. Abdelfateh, aveva escluso, ai sensi dell'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, tutti i crediti presentati per la verifica, perché non risultanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro. Tali crediti erano afferenti a fatti illeciti di natura penale (furti aggravati in concorso e utilizzo di carte di credito), avvenuti tra il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/05/2024, n. 20505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20505 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: De PO NO, nato a [...] il [...], avverso il decreto del 23/11/2023 del Tribunale di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere SE DA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
IA4 Penale Sent. Sez. 2 Num. 20505 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 17/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe, il Tribunale di Salerno, Sezione Misure di Prevenzione, ha dichiarato inammissibile l'opposizione allo stato passivo presentata dal ricorrente avverso il provvedimento del Giudice delegato, emesso il 22 giugno 2023, di rigetto della domanda di ammissione del credito nel procedimento di prevenzione a carico di BR CO, nell'ambito del quale era stata disposta la confisca di beni, società e complessi aziendali riferibili al proposto, tra cui, per quel che interessa in questa sede, la Sviluppo Cilento s.r.I.. Il Tribunale rilevava il difetto di legittimazione del ricorrente non ritenendo provata l'esistenza di un credito, anteriore al sequestro, a lui riferibile, quale persona fisica, nei confronti della Sviluppo Cilento s.r.l.. 2. Ricorre per cassazione NO De PO, deducendo: 1) violazione ex art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. - mancanza, contraddittorietà e assoluta illogicità della motivazione - in relazione all'art. 59 co. 1 d.lgs. 159/2011, per avere il Tribunale di Salerno disatteso la già avvenuta verifica della legittimazione dell'istante, sia da parte del Giudice Delegato che dal Tribunale Civile di Salerno ed aver considerato che la cessione delle quote della società Di&Di s.r.l. comprendesse anche la cessione d'azienda e, quindi, degli immobili e/o del diritto di credito portato, previsti e richiamati nella scrittura privata di permuta immobiliare che legittima all'azione la persona fisica di De PO NO e non la sopraindicata società Di&Di s.r.I.; 2) violazione ex art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. - mancanza della motivazione - in relazione all'art. 59 co. 1 d.lgs. 159/2011, per avere il Tribunale di Salerno apparentemente motivato circa l'interpretazione del contratto di cessione delle quote di partecipazione del 2007 alla luce dell'art. 20 del D.P.R. 131/1986 in materia di applicazione di imposta e interpretazione degli atti;
3) violazione ex art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p., per erronea applicazione degli artt. 52 co. 1 d.lgs. 159/2011 e 2704 co. 1 ultima parte c.c. - mancanza della motivazione del decreto emesso dal Tribunale di Salerno per non aver motivato circa un punto decisivo della controversia e concernente la sussistenza, ex art. 2704 co. 1 c.c., di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la data certa della scrittura di permuta immobiliare di cosa futura, atteso che tale fatto può essere oggetto di prova per testi o per presunzioni, e l'anteriorità della data della scrittura di permuta immobiliare di cosa futura, è opponibile ai terzi qualora sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento. Assoluta mancanza di motivazione in relazione alle specifiche 2 doglianze formulate con i motivi del ricorso in opposizione ex art. 59 co. 6 d.lgs. 159/2011; 4) violazione ex art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 52 co. 1 lett. b) d.lgs. 159/2011 - mancanza della motivazione - per non aver il Tribunale di Salerno motivato alcunché in merito all'esclusione dell'istanza di ammissione al credito del sig. De PO NO, atteso che il ricorrente si trovava e si trova in una posizione di assoluta buona fede e di affidamento incolpevole rispetto a quanto accaduto essendo, pertanto, giustificata la domanda dello stesso di riconoscimento del relativo credito di fronte al provvedimento autoritativo di sequestro preventivo adottato dal Gip di Salerno, risultando quindi esclusa ogni strumentalità all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego non solo del credito, portato dagli assegni bancari tratti sulla Banca Monte dei Paschi di Siena, ma anche del richiesto trasferimento di proprietà degli immobili in quanto l'odierno ricorrente ha ignorato in buona fede il predetto nesso di strumentalità. Assoluta mancanza di motivazione in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi del ricorso in opposizione ex art. 59 co. 6 d.lgs. 159/2011; 5) violazione ex art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 58, co.
5-bis e 5- ter, d.lgs. 159/2011 - mancata motivazione - per non aver il Tribunale di Salerno motivato alcunché in merito alla carente motivazione dell'amministratore giudiziario sull'ammissione o sull'esclusione di ciascuna domanda, ed inoltre sull'obbligo dello stesso di depositare lo stato passivo almeno venti giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dei crediti. Assoluta mancanza di motivazione in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi del ricorso in opposizione ex art. 59 co. 6 d.lgs. 159/2011; 6) violazione ex art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. - mancanza della motivazione - per non aver il Tribunale di Salerno motivato circa un punto decisivo della controversia e concernente il più probabile valore di mercato dell'immobile compravenduto, in quanto la difesa del De PO ha provveduto al deposito di perizia tecnica stragiudiziale, asseverata con giuramento, che ha previsto il più probabile valore di mercato unitario del suolo edificatorio. Assoluta mancanza di motivazione in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi del ricorso in opposizione ex art. 59 co. 6 d.lgs. 159/2011. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato. l. Sulla questione giuridica suscitata dal ricorso, preliminare e assorbente rispetto ad ogni altra, la giurisprudenza di questa Corte legittimità ha avuto recentemente 3 occasione di soffermarsi esprimendo dei principi che il Collegio intende ribadire ed avallare. Nella motivazione della sentenza cui si vuole fare riferimento (Sez. 2, n. 6484 del 04/04/2024, non massimata) si afferma che "la giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte modo di affermare che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini dell'ammissione al passivo dei crediti dei terzi, l'esistenza delle posizioni creditorie in data antecedente al sequestro deve risultare accertata in un separato giudizio di cognizione, in quanto il giudice della prevenzione è tenuto alla mera verifica, ai sensi dell'art. 59 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), delle condizioni di ammissione del credito sulla base dei documenti attestanti il fatto che vi ha dato luogo. In altri termini, «in assenza di una pronunzia definitiva che accerti, in sede civile o in sede penale, l'esistenza del credito risarcitorio, il portatore di simile pretesa non può insinuarsi al passivo della confisca di prevenzione, per assenza del presupposto della 'certezza' del credito (ossia della base documentale avente data certa anteriore al sequestro)» (Sezione 1, n. 22222 del 26/1/2022, Fallimento n. 624/2017 dell'Impresa NE Costruzioni S.R., Rv. 283123 - 01). Dunque, il «legislatore non configura un generale 'potere di accertamento' della esistenza della posizione creditoria (potenzialmente incisa dalla confisca) in capo al Tribunale della prevenzione, ma un più limitato 'potere di verifica' (secondo le disposizioni degli articoli 57, 58 e 59 d.lgs. n.159 del 2011) delle condizioni di legge che governano la procedura di ammissione, sulla base di produzione documentale attestante i fatti generatori del credito. La lettera delle disposizioni di legge impone, pertanto, di ritenere che l'an del credito, così come la sua tendenziale quantificazione, debbano risultare da 'documenti giustificativi' che il creditore istante è tenuto a produrre in sede di domanda ai sensi dell'art. 58 comma 2 lett. c d.lgs. n.159 del 2011» (Sezione 1, n. 22222/2022 cit.; Sezione 1, n. 4691 del 28/1/2020, Francia, Rv. 278189 - 02). Del resto, quanto affermato trova riscontro nella differente disciplina prevista dagli artt. 98 e 99 legge fallimentare (ora artt. 206 e 207 del Codice della crisi di impresa), rispetto alla verifica dei crediti nel giudizio di prevenzione: nel primo caso è prevista una articolata istruttoria ad iniziativa di parte, nel secondo - in sintonia con la struttura pubblicistica dell'intero procedimento di prevenzione - vengono in rilievo i poteri officiosi del giudice, che, assunte anche d'ufficio le opportune informazioni, verifica le domande e decide quali ammettere. Dunque, all'udienza di verifica dei crediti disciplinata dall'art. 59 del Codice antimafia «non sono ammessi incombenti istruttori né tantomeno l'assunzione di prove orali, considerata la natura essenzialmente documentale delle prove richieste per la dimostrazione dei presupposti per l'ammissione dei diritti di credito» (Sezione 2, n. 46099 del 13/9/2023, Scarpetta, in motivazione). In secondo luogo, a 4 differenza di quanto avviene nel procedimento fallimentare per il curatore (artt. 42, comma 1 e 43 legge fallimentare e ora nel procedimento di liquidazione giudiziale, ai sensi degli artt. 142, comma 1 e 143 Codice della crisi di impresa), nel procedimento di prevenzione l'amministratore giudiziario non si sostituisce al proposto, non ne assume la rappresentanza, per cui in questa delicata fase l'originario debitore non riveste il ruolo di parte nell'ambito del procedimento di verifica dei crediti in caso di confisca da lui subita, in quanto le ragioni dei creditori sono destinate a realizzarsi sui beni che non gli appartengono più, per essere stati acquisiti per effetto della confisca al patrimonio dello stato. Ciò comporta una evidente distinzione nella posizione dei creditori tra procedura concorsuale e procedimento di prevenzione, che tuttavia condividono la caratteristica della limitata efficacia dell'accertamento compiuto in ordine ai crediti da ammettere, rilevante ai soli fini del "concorso" (nella procedura del fallimento e della liquidazione giudiziale, come nella sede della liquidazione dei beni confiscati) con conseguente formazione, rispetto alla domanda del creditore, di un giudicato endoconcorsuale, che non è opponibile al debitore in eventuali diversi giudizi. Conseguentemente, il creditore non ammesso al concorso dei creditori nella procedura di prevenzione potrà, comunque, agire nei confronti del debitore con riguardo ad eventuali altri suoi beni non sottoposti a sequestro o confisca (Sezione 2, n. 46099 del 13/9/2023, Scarpetta, Rv. 285821 - 03), atteso che il giudizio di verifica dei crediti ha un oggetto specifico e limitato, tenuto conto che è costituito solo dai beni appresi mediante confisca e non dall'intero patrimonio del proposto". Nel caso in esame, ad essere controversa in radice, secondo quanto ritenuto dal Tribunale nel provvedimento impugnato, è la stessa legittimazione del ricorrente, quale persona fisica, a rivendicare un credito nei confronti della Sviluppo Cilento s.r.l.. A ciò il Tribunale è giunto attraverso l'esame del contenuto del contratto preliminare di compravendita e della scrittura privata ad esso contratto relativa, entrambi afferenti ai rapporti tra la Di&Di s.r.l. e la società oggetto di confisca e nei quali atti il ricorrente non compare come persona fisica se non attraverso una alternativa interpretazione di merito proposta in ricorso, del tutto controversa e controvertibile, del contratto e della scrittura privata di cui si discute, che vede quali formali contraenti e firmatari le due società. Con il che - ed in ragione dei limiti di verifica assegnati al Tribunale nella sede spiegata - è stato correttamente rilevato il difetto di legittimazione del ricorrente, circostanza che preclude l'esame dei restanti motivi e che il Tribunale aveva il dovere di valutare quale condizione preliminare per l'ammissibilità del ricorso, alla stregua di qualunque altro giudice dell'impugnazione, secondo quanto in generale 5 Il Presidente NO AG previsto dall'art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. richiamato dall'art 680, comma 3, cod. proc. pen., al quale rinvia l'art. 10, comma 4, d.l.vo 6 settembre 2011 n. 159. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 17.04.2024. Il Consigliere estensore SE DA
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere SE DA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
IA4 Penale Sent. Sez. 2 Num. 20505 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 17/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe, il Tribunale di Salerno, Sezione Misure di Prevenzione, ha dichiarato inammissibile l'opposizione allo stato passivo presentata dal ricorrente avverso il provvedimento del Giudice delegato, emesso il 22 giugno 2023, di rigetto della domanda di ammissione del credito nel procedimento di prevenzione a carico di BR CO, nell'ambito del quale era stata disposta la confisca di beni, società e complessi aziendali riferibili al proposto, tra cui, per quel che interessa in questa sede, la Sviluppo Cilento s.r.I.. Il Tribunale rilevava il difetto di legittimazione del ricorrente non ritenendo provata l'esistenza di un credito, anteriore al sequestro, a lui riferibile, quale persona fisica, nei confronti della Sviluppo Cilento s.r.l.. 2. Ricorre per cassazione NO De PO, deducendo: 1) violazione ex art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. - mancanza, contraddittorietà e assoluta illogicità della motivazione - in relazione all'art. 59 co. 1 d.lgs. 159/2011, per avere il Tribunale di Salerno disatteso la già avvenuta verifica della legittimazione dell'istante, sia da parte del Giudice Delegato che dal Tribunale Civile di Salerno ed aver considerato che la cessione delle quote della società Di&Di s.r.l. comprendesse anche la cessione d'azienda e, quindi, degli immobili e/o del diritto di credito portato, previsti e richiamati nella scrittura privata di permuta immobiliare che legittima all'azione la persona fisica di De PO NO e non la sopraindicata società Di&Di s.r.I.; 2) violazione ex art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. - mancanza della motivazione - in relazione all'art. 59 co. 1 d.lgs. 159/2011, per avere il Tribunale di Salerno apparentemente motivato circa l'interpretazione del contratto di cessione delle quote di partecipazione del 2007 alla luce dell'art. 20 del D.P.R. 131/1986 in materia di applicazione di imposta e interpretazione degli atti;
3) violazione ex art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p., per erronea applicazione degli artt. 52 co. 1 d.lgs. 159/2011 e 2704 co. 1 ultima parte c.c. - mancanza della motivazione del decreto emesso dal Tribunale di Salerno per non aver motivato circa un punto decisivo della controversia e concernente la sussistenza, ex art. 2704 co. 1 c.c., di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la data certa della scrittura di permuta immobiliare di cosa futura, atteso che tale fatto può essere oggetto di prova per testi o per presunzioni, e l'anteriorità della data della scrittura di permuta immobiliare di cosa futura, è opponibile ai terzi qualora sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento. Assoluta mancanza di motivazione in relazione alle specifiche 2 doglianze formulate con i motivi del ricorso in opposizione ex art. 59 co. 6 d.lgs. 159/2011; 4) violazione ex art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 52 co. 1 lett. b) d.lgs. 159/2011 - mancanza della motivazione - per non aver il Tribunale di Salerno motivato alcunché in merito all'esclusione dell'istanza di ammissione al credito del sig. De PO NO, atteso che il ricorrente si trovava e si trova in una posizione di assoluta buona fede e di affidamento incolpevole rispetto a quanto accaduto essendo, pertanto, giustificata la domanda dello stesso di riconoscimento del relativo credito di fronte al provvedimento autoritativo di sequestro preventivo adottato dal Gip di Salerno, risultando quindi esclusa ogni strumentalità all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego non solo del credito, portato dagli assegni bancari tratti sulla Banca Monte dei Paschi di Siena, ma anche del richiesto trasferimento di proprietà degli immobili in quanto l'odierno ricorrente ha ignorato in buona fede il predetto nesso di strumentalità. Assoluta mancanza di motivazione in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi del ricorso in opposizione ex art. 59 co. 6 d.lgs. 159/2011; 5) violazione ex art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 58, co.
5-bis e 5- ter, d.lgs. 159/2011 - mancata motivazione - per non aver il Tribunale di Salerno motivato alcunché in merito alla carente motivazione dell'amministratore giudiziario sull'ammissione o sull'esclusione di ciascuna domanda, ed inoltre sull'obbligo dello stesso di depositare lo stato passivo almeno venti giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dei crediti. Assoluta mancanza di motivazione in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi del ricorso in opposizione ex art. 59 co. 6 d.lgs. 159/2011; 6) violazione ex art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. - mancanza della motivazione - per non aver il Tribunale di Salerno motivato circa un punto decisivo della controversia e concernente il più probabile valore di mercato dell'immobile compravenduto, in quanto la difesa del De PO ha provveduto al deposito di perizia tecnica stragiudiziale, asseverata con giuramento, che ha previsto il più probabile valore di mercato unitario del suolo edificatorio. Assoluta mancanza di motivazione in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi del ricorso in opposizione ex art. 59 co. 6 d.lgs. 159/2011. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato. l. Sulla questione giuridica suscitata dal ricorso, preliminare e assorbente rispetto ad ogni altra, la giurisprudenza di questa Corte legittimità ha avuto recentemente 3 occasione di soffermarsi esprimendo dei principi che il Collegio intende ribadire ed avallare. Nella motivazione della sentenza cui si vuole fare riferimento (Sez. 2, n. 6484 del 04/04/2024, non massimata) si afferma che "la giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte modo di affermare che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini dell'ammissione al passivo dei crediti dei terzi, l'esistenza delle posizioni creditorie in data antecedente al sequestro deve risultare accertata in un separato giudizio di cognizione, in quanto il giudice della prevenzione è tenuto alla mera verifica, ai sensi dell'art. 59 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), delle condizioni di ammissione del credito sulla base dei documenti attestanti il fatto che vi ha dato luogo. In altri termini, «in assenza di una pronunzia definitiva che accerti, in sede civile o in sede penale, l'esistenza del credito risarcitorio, il portatore di simile pretesa non può insinuarsi al passivo della confisca di prevenzione, per assenza del presupposto della 'certezza' del credito (ossia della base documentale avente data certa anteriore al sequestro)» (Sezione 1, n. 22222 del 26/1/2022, Fallimento n. 624/2017 dell'Impresa NE Costruzioni S.R., Rv. 283123 - 01). Dunque, il «legislatore non configura un generale 'potere di accertamento' della esistenza della posizione creditoria (potenzialmente incisa dalla confisca) in capo al Tribunale della prevenzione, ma un più limitato 'potere di verifica' (secondo le disposizioni degli articoli 57, 58 e 59 d.lgs. n.159 del 2011) delle condizioni di legge che governano la procedura di ammissione, sulla base di produzione documentale attestante i fatti generatori del credito. La lettera delle disposizioni di legge impone, pertanto, di ritenere che l'an del credito, così come la sua tendenziale quantificazione, debbano risultare da 'documenti giustificativi' che il creditore istante è tenuto a produrre in sede di domanda ai sensi dell'art. 58 comma 2 lett. c d.lgs. n.159 del 2011» (Sezione 1, n. 22222/2022 cit.; Sezione 1, n. 4691 del 28/1/2020, Francia, Rv. 278189 - 02). Del resto, quanto affermato trova riscontro nella differente disciplina prevista dagli artt. 98 e 99 legge fallimentare (ora artt. 206 e 207 del Codice della crisi di impresa), rispetto alla verifica dei crediti nel giudizio di prevenzione: nel primo caso è prevista una articolata istruttoria ad iniziativa di parte, nel secondo - in sintonia con la struttura pubblicistica dell'intero procedimento di prevenzione - vengono in rilievo i poteri officiosi del giudice, che, assunte anche d'ufficio le opportune informazioni, verifica le domande e decide quali ammettere. Dunque, all'udienza di verifica dei crediti disciplinata dall'art. 59 del Codice antimafia «non sono ammessi incombenti istruttori né tantomeno l'assunzione di prove orali, considerata la natura essenzialmente documentale delle prove richieste per la dimostrazione dei presupposti per l'ammissione dei diritti di credito» (Sezione 2, n. 46099 del 13/9/2023, Scarpetta, in motivazione). In secondo luogo, a 4 differenza di quanto avviene nel procedimento fallimentare per il curatore (artt. 42, comma 1 e 43 legge fallimentare e ora nel procedimento di liquidazione giudiziale, ai sensi degli artt. 142, comma 1 e 143 Codice della crisi di impresa), nel procedimento di prevenzione l'amministratore giudiziario non si sostituisce al proposto, non ne assume la rappresentanza, per cui in questa delicata fase l'originario debitore non riveste il ruolo di parte nell'ambito del procedimento di verifica dei crediti in caso di confisca da lui subita, in quanto le ragioni dei creditori sono destinate a realizzarsi sui beni che non gli appartengono più, per essere stati acquisiti per effetto della confisca al patrimonio dello stato. Ciò comporta una evidente distinzione nella posizione dei creditori tra procedura concorsuale e procedimento di prevenzione, che tuttavia condividono la caratteristica della limitata efficacia dell'accertamento compiuto in ordine ai crediti da ammettere, rilevante ai soli fini del "concorso" (nella procedura del fallimento e della liquidazione giudiziale, come nella sede della liquidazione dei beni confiscati) con conseguente formazione, rispetto alla domanda del creditore, di un giudicato endoconcorsuale, che non è opponibile al debitore in eventuali diversi giudizi. Conseguentemente, il creditore non ammesso al concorso dei creditori nella procedura di prevenzione potrà, comunque, agire nei confronti del debitore con riguardo ad eventuali altri suoi beni non sottoposti a sequestro o confisca (Sezione 2, n. 46099 del 13/9/2023, Scarpetta, Rv. 285821 - 03), atteso che il giudizio di verifica dei crediti ha un oggetto specifico e limitato, tenuto conto che è costituito solo dai beni appresi mediante confisca e non dall'intero patrimonio del proposto". Nel caso in esame, ad essere controversa in radice, secondo quanto ritenuto dal Tribunale nel provvedimento impugnato, è la stessa legittimazione del ricorrente, quale persona fisica, a rivendicare un credito nei confronti della Sviluppo Cilento s.r.l.. A ciò il Tribunale è giunto attraverso l'esame del contenuto del contratto preliminare di compravendita e della scrittura privata ad esso contratto relativa, entrambi afferenti ai rapporti tra la Di&Di s.r.l. e la società oggetto di confisca e nei quali atti il ricorrente non compare come persona fisica se non attraverso una alternativa interpretazione di merito proposta in ricorso, del tutto controversa e controvertibile, del contratto e della scrittura privata di cui si discute, che vede quali formali contraenti e firmatari le due società. Con il che - ed in ragione dei limiti di verifica assegnati al Tribunale nella sede spiegata - è stato correttamente rilevato il difetto di legittimazione del ricorrente, circostanza che preclude l'esame dei restanti motivi e che il Tribunale aveva il dovere di valutare quale condizione preliminare per l'ammissibilità del ricorso, alla stregua di qualunque altro giudice dell'impugnazione, secondo quanto in generale 5 Il Presidente NO AG previsto dall'art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. richiamato dall'art 680, comma 3, cod. proc. pen., al quale rinvia l'art. 10, comma 4, d.l.vo 6 settembre 2011 n. 159. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 17.04.2024. Il Consigliere estensore SE DA