CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 340/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GRIMALDI ILARIA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3225/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio_1 Consorzio_2. Del OL - 80004250611
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20251013800088838 BONIFICA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20251013800088838 BONIFICA 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5111/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: La parte ricorrente contesta la difesa tecnica del Consorzio affidato ad un architetto paesaggista che non ha competenze in materia nonché contesta la perizia prodotta dal
Consorzio medesimo in quanto generica.
Resistente/Appellato: Si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto opposizione chiedendo l'annullamento dell'atto n. 20251013800088838, relativo a contributi consortili dovuti al Consorzio_1 di Bonifica del Bacino Inferiore del OL annualità 2020 e 2024, eccependo l'insussistenza di benefici diretti provenienti dall'attività del Consorzio
a vantaggio degli immobili del ricorrente, per mancata manutenzione pluriennale ai canali consortili ed allagamento dei terreni del ricorrente, come da rilievi fotografici prodotti, nonché la mancata previa elaborazione del Piano Generale di Bonifica da parte della Regione Campania con le procedure previste dall'art. 6 L. Regione Campania n. 4 del 2003, e il mancato riferimento alle delibere di approvazione da parte della Deputazione amministrativa consortile del preventivo e consuntivo di gestione per il 2020 e il
2024, necessarie al riparto delle spese.
Si costituiva in giudizio la parte resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Va innanzi tutto rilevato che il ricorrente ha prodotto in giudizio l'avviso di notifica e da esso si evince che la richiesta di pagamento del contributo consortile è dettagliatamente motivata in fatto ed in diritto, anche con precisa individuazione degli immobili per i quali è richiesto il contributo consortile e ai criteri di determinazione del tributo stesso.
Ciò posto, osserva questa Corte che i contributi in favore dei Consorzi di Bonifica, nella disciplina del r.d.
13 febbraio 1933 n. 215 e successive modificazioni, costituiscono prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica rientranti nella categoria generale dei tributi e con riguardo ai quali la legge determina direttamente i requisiti sia del potere impositivo sia dell'assoggettamento ad esso;
ne affida, poi, la quantificazione alla determinazione discrezionale dei consorzi stessi per l'applicazione al caso concreto in corrispondenza o proporzione al grado del beneficio conseguito o conseguibile con l'opera consortile: da ciò discende, come logica conseguenza, che non basta che l'immobile faccia parte del perimetro del comprensorio di bonifica non essendo indiscriminatamente soggette a tributo tutte le proprietà consorziate per il sol fatto di trovarsi nel comprensorio consortile.
Altro presupposto essenziale per la contribuzione è, per vero, il vantaggio derivato al cespite dall'esecuzione dell'opera di bonifica, come affermato dal combinato disposto dell'art. 10 R.D. 215/33 e dall'art. 860 cc il quale ultimo espressamente prevede che “i proprietari di beni situati dentro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire alla spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica”.
La soluzione della questione dedotta dall'opponente impone una breve digressione sulla individuazione della parte su cui grava l'onere della prova della sussistenza o meno dei presupposti (inclusione del cespite nel comprensorio del consorzio e beneficio diretto conseguito o conseguibile dalle opere consortili) fondanti la pretesa tributaria fatta valere dal Consorzio.
Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte (sent. n. 9099/12, confermando un orientamento già consolidatosi: cfr. Corte Cass. sez. V n. 19509/04; SU n. 26009/08; sez. V n. 4605/09 ; n. 17066/10; SU
n. 11722/10; sez. V n. 654/12 ; Ord. n. 12860/12), ha statuito che “la adozione del cd. "perimetro di contribuenza" esonera il Consorzio dall'onere della prova della esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica riversandosi sul contribuente la prova della inefficacia dei fatti costitutivi della pretesa, ovvero la estinzione o modificazione del diritto di credito vantato dal Consorzio.
La indicata interpretazione della regola di riparto dell'onere probatorio ha ricevuto ulteriore precisazione nelle decisioni rese a Sezioni Unite in data 30.10.2008 nn. 26009, 26010 e 26012 e, quindi, nella sentenza delle Sezioni Unite 14.5.2010 n. 11722 che hanno circoscritto la presunzione di persistenza del diritto del Consorzio, avente titolo nel provvedimento di perimetrazione, alla ipotesi in cui il consorziato non contesti specificamente la legittimità del Piano di classificazione e riparto o la inesattezza del suo contenuto: in tal caso, infatti, venendo meno il presupposto che determina la presunzione di legittimità della pretesa contributiva (in quanto "corrispondente" ai criteri del piano di riparto dei contributi consortili) portata a conoscenza del contribuente con la notifica della cartella di pagamento - primo atto impositivo- viene conseguentemente meno anche la giustificazione dell'inversione dell'onere probatorio che fa gravare sul consorziato la prova della difformità della pretesa rispetto all' an" od al "quantum" dovuto in base ai criteri stabiliti dagli atti amministrativi presupposti (appunto il Piano di classificazione e di riparto): ne consegue che nella ipotesi in questione ritorna in vigore la ordinaria disciplina codicistica ex art. 2697
c.c. secondo cui colui che intende far valere un diritto (il Consorzio) è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa.
Orbene, occorre rilevare che laddove la "contestazione" formulata dal consorziato non investe vizi di legittimità del Piano di classificazione o del provvedimento di perimetrazione ne' attiene ad inesattezze del contenuto di tali provvedimenti (come ad es. nel caso in cui si contesti la inclusione del fondo nella delimitazione del territorio del comprensorio), ovvero non afferisce alla corrispondenza tra atto presupposto (Piano di classificazione e riparto) ed atto consequenziale (atto impositivo), persiste la attuale presunzione di legittimità della pretesa tributaria avanzata dal Consorzio, fondata sul presupposto impositivo del "conseguimento o della conseguibilità" del vantaggio per il fondo incluso nella perimetrazione R.D. n. 215 del 1933, ex art. 10 (come valutato nel Piano), non dovendo l'ente pubblico fornire ulteriori elementi probatori del credito, trasferendosi l'onere della prova contraria sul consorziato il quale, ove contesti la inesistenza dei fatti costitutivi del diritto di credito (come nella specie, per assenza di un concreto vantaggio conseguito dal fondo, per mancata realizzazione delle opere o cattivo funzionamento degli impianti ) è tenuto ad assolvere compiutamente all'onere di allegazione, formulando la contestazione in modo specifico, nonché all'onere di indicare ed esperire i relativi mezzi di prova.
Dalla mancata contestazione della illegittimità del Piano di classificazione e riparto (per omessa impugnazione del provvedimento amministrativo avanti al competente giudice amministrativo ovvero per omessa deduzione avanti il Giudice tributario di vizi di legittimità dell'atto presupposto ai fini della disapplicazione dello stesso ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5), non deriva, peraltro, una ingiustificata limitazione alla difesa in giudizio del consorziato in ordine all'accertamento della effettiva sussistenza dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria (o il che è lo stesso, dei presupposti dell'atto impositivo: il vantaggio per il fondo) con riferimento alla eventuale difformità della effettiva situazione reale
- rispetto a quella invece emergente dalla descrizione del Piano approvato, quanto piuttosto l'insorgenza dell'onere di allegazione e prova a carico del contribuente dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa consortile in relazione al presupposto normativo di imposta.
Del resto, risulta in atti che il resistente Consorzio ha legittimamente richiesto i contributi sulla base del vigente Piano di Classifica, adottato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n.33/C del
28/11/2016 e depositato presso la sede dell'Ente per 30 giorni. Del deposito è stata data notizia ai sensi dell'art. 30, co.5, L.R. Campania n.4/2003 sul B.U.R.C. n. 14 del 20.02.2017 e la suddetta Deliberazione ha, quindi, ricevuto il visto di legittimità della Regione Campania ai sensi dell'art. 30 co.2 L.R. n. 4/2003.
Ne deriva, dunque, che va ritenuto compiutamente assolto dal Consorzio l'onere della prova della pretesa tributaria - in relazione al presupposto impositivo del conseguimento/conseguibilità del vantaggio per il fondo incluso nella perimetrazione - con il deposito in giudizio del Piano di classifica e di riparto, in difetto di specifica contestazione da parte del consorziato della illegittimità od incongruità degli atti amministrativi presupposti alla cartella di pagamento impugnata. Al riguardo occorre rilevare come non sussista alcun contrasto tra la pronuncia delle SSUU 30.10.2008 n. 26009 e quella delle SSUU in data 14.5.2010 n.
11722, entrambe, infatti, fondano l'applicazione dell'ordinario criterio di riparto dell'onere probatorio - per il venir meno della presunzione di legittimità della pretesa tributaria - sulla contestazione della debenza del tributo formulata dall'obbligato, contestazione che - anche anteriormente alle modifiche dell'art. 115 c.p.c., comma 1 introdotte dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 14 - deve essere necessariamente " specifica" (tanto nella negazione dei fatti costitutivi della pretesa, quanto nella allegazione dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto), rimanendo - al contrario - escluso che, a fronte della produzione in giudizio di un Piano di perimetrazione approvato e della emissione di un atto impositivo conforme ai criteri di riparto indicati dal Piano, possa trasferirsi sul Consorzio l'onere probatorio dei fatti costitutivi della pretesa (ovvero l'onere della prova del vantaggio effettivamente arrecato al fondo) in dipendenza di una mera contestazione generica da parte del consorziato della insussistenza del presupposto di imposta.
Quanto all'assolvimento dell'onere probatorio, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. Inoltre la applicazione del regola sul riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., dovendosi tenere conto anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (cfr. Cass. n. 15406/09), comporta che la "specifica" allegazione può essere supportata, in considerazione del principio di vicinanza sopra indicato (trovandosi il singolo proprietario di ciascun fondo ricadente nel vasto perimetro del comprensorio nella posizione più agevole per constatare direttamente, la esistenza e/o la efficienza e funzionalità delle opere di bonifica specificamente interessanti il proprio terreno), dalla richiesta di ammissione dei relativi mezzi di prova che, attesa la specialità del giudizio tributario in cui non è ammessa la prova orale D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 7, comma 4, può essere assolta anche mediante la rituale e tempestiva produzione in giudizio di dichiarazioni rese da terzi ovvero di documentazione fotografica o ancora di eventuali verbali redatti da pubbliche autorità in occasione di eventuali interventi od ispezioni sui luoghi colpiti dagli eventi naturali.
Nel caso di specie, insufficienti ai fini di assolvere l'onere probatorio a carico del contribuente sono i rilievi fotografici prodotti dallo stesso, in mancanza di prova certa della riferibilità ai fondi cui si riferiscono i contributi richiesti e della riferibilità degli allagamenti riferiti all'omessa manutenzione da parte del
Consorzio delle opere idrauliche.
E' pacifico dunque che il vantaggio, concretizzantesi in un beneficio, per i cespiti inclusi in un determinato comprensorio, viene determinato e, dunque, accertato, con lo specifico strumento costituito dal Piano di classifica con il quale si valutano, sulla base di parametri tecnici ed economici, gli indici specifici di beneficio della proprietà consorziata da utilizzare annualmente per il riparto degli oneri. Il Piano di classifica e, dunque, l'an debeatur per i singoli consorziati, una volta approvato con la procedura amministrativa che gli è propria – e invero postulata dalla legislazione regionale sulla materia – deve ritenersi, in assenza di impugnativa innanzi al giudice avente giurisdizione e competenza al riguardo, pienamente efficace fino a modifica o aggiornamento. Ne consegue che “il Consorzio_4, in presenza di una generica contestazione del debito da parte del consorziato, non è onerato della prova riguardo alla sussistenza del beneficio diretto e specifico che dalle opere sia derivato al fondo, qualora vi sia l'allegazione dell'esistenza di un Piano di classifica e di riparto di contribuenza approvato dalla Regione”.
Nel caso di specie, risulta che l'iscrizione dell'immobile del contribuente dunque è scaturita a seguito di un procedimento di accertamento effettuato dal Consorzio, il quale attraverso atti e provvedimenti adottati in base agli strumenti normativi vigenti ha incluso il contribuente tra i consorziati tenuti al pagamento delle quote.
In particolare i ruoli di contribuenza di bonifica vengono emessi sulla base del nuovo Piano di Classifica del Consorzio_1 di Bonifica del Bacino Inferiore del OL è stato adottato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n.33/C del 28/11/2016 e depositato presso la sede dell'Ente per 30 giorni. Del deposito è stata data notizia ai sensi dell'art. 30, co.5, L.R. Campania n.4/2003 sul B.U.R.C. n. 14 del
20.02.2017. La suddetta Deliberazione quindi ha ricevuto il visto di legittimità della Regione Campania ai sensi dell'art. 30 co.2 L.R. n. 4/2003.
È utile precisare che il Piano di Classifica per il riparto della contribuenza, una volta approvato con la procedura amministrativa postulata dalla legislazione regionale in materia, deve ritenersi, in assenza di impugnativa innanzi al giudice avente giurisdizione e competenza al riguardo, pienamente efficace fino a modifica o aggiornamento.
Il totale rispetto dell'iter burocratico e l'ampiezza del controllo, anche di merito, svolto dall'organo tutorio, che ha quindi riconosciuto l'efficienza e la legittimità del Piano, costituiscono assoluta garanzia della corretta individuazione della platea dei contribuenti. Ed infatti l'espressa previsione, contenuta nel Piano di classifica, di bacini i cui immobili sono del tutto esenti da tributi – non risultando destinatari di alcun beneficio – e la diversità degli indici di beneficio idraulico costituiscono elementi che portano inconfutabilmente ad escludere che il Consorzio abbia in modo indiscriminato sottoposto a tributo gli immobili per il solo fatto di essere ricompresi nel comprensorio consortile.
Il Piano di classifica è lo strumento attraverso cui un Consorzio di bonifica individua gli immobili sottoposti a contribuenza ed i benefici derivanti dall'attività svolta dall'Ente e contiene le tabelle riepilogative degli indici finali di beneficio per immobili agricoli ed extragricoli.
I suddetti indici finali derivano dalla combinazione dell'indice idraulico, per stabilire il quale si tiene conto della diversa entità del rischio idraulico cui sono soggetti gli immobili del comprensorio nell'ipotetico caso in cui venisse a mancare o a cessare l'attività di bonifica e del diverso comportamento idraulico dei suoli per le loro caratteristiche intrinseche, con l'indice economico, derivante dalle rendite degli immobili fornite dal catasto.
Quindi il quantum di contributo imposto a ciascun immobile è il frutto di un calcolo meramente matematico.
Va precisato che il nuovo Piano di Classifica contiene un puntuale censimento degli scarichi nei canali consortili distinti in:
a) Scarichi degli impianti di depurazione comunali/comprensoriali che immettono nei canali consortili le acque depurate provenienti dai centri urbani;
b) Scarichi dei “partitori di piena” che immettono nei canali consortili acque meteoriche di “esubero” provenienti dai centri urbani. Tali immissioni, sotto il profilo idraulico, sono indispensabili per funzionamento del sistema fognario (sistema “misto”) e provvedono alla difesa del centro urbano consentendo l'allontanamento delle acque meteoriche.
Il beneficio di scarico di cui al punto a) è completamente posto a carico del Gestore del Servizio integrato in linea con le regole dettate dall'Autorità di regolazione per Energie Reti e Ambiente.
Il beneficio di scarico di cui al punto b), differente e indipendente dal beneficio di cui al punto a), è completamente posto a carico del Comune su cui insiste il sistema fognario.
In tale contesto tutti gli immobili ricadenti nei centri urbani, con esclusione di quelli appresso riportati, restano esentati dal contributo di bonifica.
Resta invece l'obbligo del pagamento del contributo di bonifica a carico dei proprietari di immobili ricadenti in centri urbani, o loro frazioni solo per taluni comuni quali: Giugliano in Campania (zona Licola- Varcaturo), Marigliano, Nola, CA OL (Zona Sinistra regi Lagni), IS (zona Sant'Andrea del pizzone), San felice a Cancello e ZU (zona Licola), in quanto sono direttamente difesi dalle opere di bonifica perché caratterizzati da singolarità orografiche (porzioni di territorio urbanizzato servito da impianti idrovori e/o canali di bonifica “di gronde”) o circostanze particolari (aree urbane attraversate da canali di bonifica o ancora aree urbane difese da canali arginati) e quindi tali centri urbani, pur essendo allacciati alla pubblica fognatura, restano assoggettati al contributo di bonifica sebbene sensibilmente abbattuto (cfr. paragrafo 7.4.4.1 del Piano di Classifica).
Né per la validità ed efficacia dell'obbligazione di pagamento del tributo consortile è necessario che per gli immobili sottoposti a contribuenza- in base ai criteri stabiliti dal piano di classifica e di riparto, che delimitano sia il comprensorio di attività del Consorzio sia il perimetro di contribuenza –sia stata effettuata la trascrizione dell'obbligo di contribuenza gravante sul fondo, essendo la trascrizione una mera forma di pubblicità notizia e non producendo - in sua mancanza - gli effetti di cui agli artt. 2643-2644 c.c. relativi alla sola trascrizione ordinaria. D'altra parte l'atto costitutivo del Consorzio, i cui territori erano stati individuati dal D.P.R. 23/2/1952 risulta essere stato registrato e trascritto come tutti gli atti di costituzione e fusione societari ed il piano di classifica e riparto hanno avuto la forma di pubblicità prevista dalla legge per essere conosciuti ed efficaci nei confronti della collettività, senza che siano stati mai impugnati da alcuno dinanzi al competente giudice amministrativo.
Ma vi è di più da aggiungere sul beneficio.
Oggi la bonifica integrale comprende azioni ed interventi sul territorio finalizzati a contribuire alle più attuali e rilevanti esigenze dell'economia e dello sviluppo, consistenti nella conservazione e difesa del suolo, nell'approvvigionamento e nella razionale utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo, nella salvaguardia ambientale. Essa costituisce, pertanto, un'azione strategica per lo sviluppo.
Se in passato veniva in rilievo un'attività di bonifica esclusivamente igienica, idraulica, volta all'irrigazione, ora viene riconosciuta una polivalenza funzionale della stessa, i cui effetti si estendono dalla sicurezza territoriale attraverso azioni di difesa e conservazione del suolo, alla sicurezza alimentare attraverso azioni di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche a prevalenti usi irrigui, alla sicurezza ambientale attraverso azioni di salvaguardia ambientale.
Tale percorso evolutivo è stato confermato dal sistema ordinamentale, come si evince dalle leggi fondamentali per il settore della difesa del suolo, delle risorse idriche e dell'ambiente (v. L. 36/94; D. lgs.
152/99; D. Lgs. 152/2006 e da ultimo art. 27 D. L. 248/2007, conv. Con modificazioni nella L. 31/2008, a cui ha fatto seguito il Protocollo di intesa Stato – Regioni firmato il 18 settembre 2008).
I consorzi di bonifica possono essere definiti come le sentinelle del territorio e i custodi delle acque;
infatti, provvedono ad una gestione in comune delle acque per un'organica e razionale utilizzazione delle stesse a prevalente uso irriguo, nonché ad una coordinata azione per la difesa delle acque e per la conservazione e sistemazione idraulico-irrigua del suolo. Si tratta della gestione integrata suolo e acque, il cui collegamento fa parte della storia delle aggregazioni consortili del nostro Paese e rappresenta un indiscutibile elemento di forza istituzionale e di efficienza operativa.
Venendo al contestato potere impositivo, tale Ente garantisce il funzionamento degli impianti di sollevamento e delle idrovore attraverso la contribuenza imposta ai proprietari degli immobili che traggono beneficio dalle azioni del Consorzio.
Il beneficio può consistere sia nell'incremento che nella conservazione del valore degli immobili.
Pertanto, non si può contestare la legittimità del contributo di bonifica sul solo presupposto che l'immobile del contribuente non abbia ricevuto alcun incremento di valore. Infatti, tre sono i tipi di beneficio che interessano gli immobili dei comprensori di bonifica:
1. Beneficio di presidio idrogeologico, consistente nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi e volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere;
2. Beneficio di natura idraulica, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi, volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere, finalizzato a preservare il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque comunque generati conservando la fruibilità del territorio e la sua qualità ambientale;
3. Beneficio di disponibilità irrigua, dato dal vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di bonifica e ad opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue.
La classificazione delle opere di difesa idraulica, in particolare, è contenuta nell'art. 3 del R.D. 25 luglio
1904 n. 523 e l'inquadramento in una delle cinque classi previste dalla legge avviene “secondo gli interessi ai quali provvedono”, per cui la classificazione è correlata alla qualità degli oggetti tutelati e alle funzioni di tutela e salvaguardia ad essi assicurate, piuttosto che in relazione alle specifiche caratteristiche tipologiche, costruttive o fisiche delle opere oggetto di classifica.
Escluse le opere di prima e seconda categoria, rispettivamente previste dagli artt. 4 e 5 del R.D. n.
523/1904, la cui realizzazione e manutenzione è affidata allo Stato, e le opere di quinta categoria, previste dall'art. 10 del medesimo decreto, da eseguirsi e manutenersi ad opera dei Comuni, le opere idrauliche di terza e quarta categoria sono eseguite rispettivamente dallo Stato e dai Consorzi, ed in ogni caso da questi ultimi manutenute.
Nel comprensorio di bonifica del Consorzio_1 di Bonifica del Bacino Inferiore del OL sono presenti, si nota, solo opere classificate in terza e quarta categoria, come indicato nel Piano di Classifica.
In particolare, le opere di difesa idraulica dalle quali dipende la sicurezza del comprensorio sono essenzialmente: 1) i canali di bonifica, che costituiscono il vettore primario delle acque meteoriche, la cui efficienza dipende totalmente dal grado di manutenzione che il Consorzio assicura annualmente;
2) i manufatti idraulici (vasche di laminazione, scolmatori, centrali di sollevamento, ecc.), che consentono l'esecuzione di manovre idrauliche idonee a distribuire in maniera ottimale, sulla rete di bonifica, le portate idrauliche da collettare verso i fiumi riceventi;
3) gli impianti idrovori, che garantiscono il deflusso delle acque meteoriche nei fiumi riceventi qualora questi ultimi siano in regime di piena.
I contributi richiesti dal Consorzio sono giustificati essenzialmente in funzione dell'esecuzione e manutenzione delle opere di bonifica, comprese quelle per difesa idraulica, e sono dovuti, in quanto spese generali gravanti sulla totalità dei consorziati, appunto per la gestione di dette opere e per il funzionamento stesso dell'Ente.
Il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio vanno dichiarate integralmente compensate considerati i motivi della decisione e i diversi orientamenti giurisprudenziali in materia.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa integralmente le spese. Caserta, 24.11.2025 Il giudice dr. Ilaria Grimaldi
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GRIMALDI ILARIA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3225/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio_1 Consorzio_2. Del OL - 80004250611
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20251013800088838 BONIFICA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20251013800088838 BONIFICA 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5111/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: La parte ricorrente contesta la difesa tecnica del Consorzio affidato ad un architetto paesaggista che non ha competenze in materia nonché contesta la perizia prodotta dal
Consorzio medesimo in quanto generica.
Resistente/Appellato: Si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto opposizione chiedendo l'annullamento dell'atto n. 20251013800088838, relativo a contributi consortili dovuti al Consorzio_1 di Bonifica del Bacino Inferiore del OL annualità 2020 e 2024, eccependo l'insussistenza di benefici diretti provenienti dall'attività del Consorzio
a vantaggio degli immobili del ricorrente, per mancata manutenzione pluriennale ai canali consortili ed allagamento dei terreni del ricorrente, come da rilievi fotografici prodotti, nonché la mancata previa elaborazione del Piano Generale di Bonifica da parte della Regione Campania con le procedure previste dall'art. 6 L. Regione Campania n. 4 del 2003, e il mancato riferimento alle delibere di approvazione da parte della Deputazione amministrativa consortile del preventivo e consuntivo di gestione per il 2020 e il
2024, necessarie al riparto delle spese.
Si costituiva in giudizio la parte resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Va innanzi tutto rilevato che il ricorrente ha prodotto in giudizio l'avviso di notifica e da esso si evince che la richiesta di pagamento del contributo consortile è dettagliatamente motivata in fatto ed in diritto, anche con precisa individuazione degli immobili per i quali è richiesto il contributo consortile e ai criteri di determinazione del tributo stesso.
Ciò posto, osserva questa Corte che i contributi in favore dei Consorzi di Bonifica, nella disciplina del r.d.
13 febbraio 1933 n. 215 e successive modificazioni, costituiscono prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica rientranti nella categoria generale dei tributi e con riguardo ai quali la legge determina direttamente i requisiti sia del potere impositivo sia dell'assoggettamento ad esso;
ne affida, poi, la quantificazione alla determinazione discrezionale dei consorzi stessi per l'applicazione al caso concreto in corrispondenza o proporzione al grado del beneficio conseguito o conseguibile con l'opera consortile: da ciò discende, come logica conseguenza, che non basta che l'immobile faccia parte del perimetro del comprensorio di bonifica non essendo indiscriminatamente soggette a tributo tutte le proprietà consorziate per il sol fatto di trovarsi nel comprensorio consortile.
Altro presupposto essenziale per la contribuzione è, per vero, il vantaggio derivato al cespite dall'esecuzione dell'opera di bonifica, come affermato dal combinato disposto dell'art. 10 R.D. 215/33 e dall'art. 860 cc il quale ultimo espressamente prevede che “i proprietari di beni situati dentro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire alla spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica”.
La soluzione della questione dedotta dall'opponente impone una breve digressione sulla individuazione della parte su cui grava l'onere della prova della sussistenza o meno dei presupposti (inclusione del cespite nel comprensorio del consorzio e beneficio diretto conseguito o conseguibile dalle opere consortili) fondanti la pretesa tributaria fatta valere dal Consorzio.
Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte (sent. n. 9099/12, confermando un orientamento già consolidatosi: cfr. Corte Cass. sez. V n. 19509/04; SU n. 26009/08; sez. V n. 4605/09 ; n. 17066/10; SU
n. 11722/10; sez. V n. 654/12 ; Ord. n. 12860/12), ha statuito che “la adozione del cd. "perimetro di contribuenza" esonera il Consorzio dall'onere della prova della esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica riversandosi sul contribuente la prova della inefficacia dei fatti costitutivi della pretesa, ovvero la estinzione o modificazione del diritto di credito vantato dal Consorzio.
La indicata interpretazione della regola di riparto dell'onere probatorio ha ricevuto ulteriore precisazione nelle decisioni rese a Sezioni Unite in data 30.10.2008 nn. 26009, 26010 e 26012 e, quindi, nella sentenza delle Sezioni Unite 14.5.2010 n. 11722 che hanno circoscritto la presunzione di persistenza del diritto del Consorzio, avente titolo nel provvedimento di perimetrazione, alla ipotesi in cui il consorziato non contesti specificamente la legittimità del Piano di classificazione e riparto o la inesattezza del suo contenuto: in tal caso, infatti, venendo meno il presupposto che determina la presunzione di legittimità della pretesa contributiva (in quanto "corrispondente" ai criteri del piano di riparto dei contributi consortili) portata a conoscenza del contribuente con la notifica della cartella di pagamento - primo atto impositivo- viene conseguentemente meno anche la giustificazione dell'inversione dell'onere probatorio che fa gravare sul consorziato la prova della difformità della pretesa rispetto all' an" od al "quantum" dovuto in base ai criteri stabiliti dagli atti amministrativi presupposti (appunto il Piano di classificazione e di riparto): ne consegue che nella ipotesi in questione ritorna in vigore la ordinaria disciplina codicistica ex art. 2697
c.c. secondo cui colui che intende far valere un diritto (il Consorzio) è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa.
Orbene, occorre rilevare che laddove la "contestazione" formulata dal consorziato non investe vizi di legittimità del Piano di classificazione o del provvedimento di perimetrazione ne' attiene ad inesattezze del contenuto di tali provvedimenti (come ad es. nel caso in cui si contesti la inclusione del fondo nella delimitazione del territorio del comprensorio), ovvero non afferisce alla corrispondenza tra atto presupposto (Piano di classificazione e riparto) ed atto consequenziale (atto impositivo), persiste la attuale presunzione di legittimità della pretesa tributaria avanzata dal Consorzio, fondata sul presupposto impositivo del "conseguimento o della conseguibilità" del vantaggio per il fondo incluso nella perimetrazione R.D. n. 215 del 1933, ex art. 10 (come valutato nel Piano), non dovendo l'ente pubblico fornire ulteriori elementi probatori del credito, trasferendosi l'onere della prova contraria sul consorziato il quale, ove contesti la inesistenza dei fatti costitutivi del diritto di credito (come nella specie, per assenza di un concreto vantaggio conseguito dal fondo, per mancata realizzazione delle opere o cattivo funzionamento degli impianti ) è tenuto ad assolvere compiutamente all'onere di allegazione, formulando la contestazione in modo specifico, nonché all'onere di indicare ed esperire i relativi mezzi di prova.
Dalla mancata contestazione della illegittimità del Piano di classificazione e riparto (per omessa impugnazione del provvedimento amministrativo avanti al competente giudice amministrativo ovvero per omessa deduzione avanti il Giudice tributario di vizi di legittimità dell'atto presupposto ai fini della disapplicazione dello stesso ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5), non deriva, peraltro, una ingiustificata limitazione alla difesa in giudizio del consorziato in ordine all'accertamento della effettiva sussistenza dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria (o il che è lo stesso, dei presupposti dell'atto impositivo: il vantaggio per il fondo) con riferimento alla eventuale difformità della effettiva situazione reale
- rispetto a quella invece emergente dalla descrizione del Piano approvato, quanto piuttosto l'insorgenza dell'onere di allegazione e prova a carico del contribuente dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa consortile in relazione al presupposto normativo di imposta.
Del resto, risulta in atti che il resistente Consorzio ha legittimamente richiesto i contributi sulla base del vigente Piano di Classifica, adottato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n.33/C del
28/11/2016 e depositato presso la sede dell'Ente per 30 giorni. Del deposito è stata data notizia ai sensi dell'art. 30, co.5, L.R. Campania n.4/2003 sul B.U.R.C. n. 14 del 20.02.2017 e la suddetta Deliberazione ha, quindi, ricevuto il visto di legittimità della Regione Campania ai sensi dell'art. 30 co.2 L.R. n. 4/2003.
Ne deriva, dunque, che va ritenuto compiutamente assolto dal Consorzio l'onere della prova della pretesa tributaria - in relazione al presupposto impositivo del conseguimento/conseguibilità del vantaggio per il fondo incluso nella perimetrazione - con il deposito in giudizio del Piano di classifica e di riparto, in difetto di specifica contestazione da parte del consorziato della illegittimità od incongruità degli atti amministrativi presupposti alla cartella di pagamento impugnata. Al riguardo occorre rilevare come non sussista alcun contrasto tra la pronuncia delle SSUU 30.10.2008 n. 26009 e quella delle SSUU in data 14.5.2010 n.
11722, entrambe, infatti, fondano l'applicazione dell'ordinario criterio di riparto dell'onere probatorio - per il venir meno della presunzione di legittimità della pretesa tributaria - sulla contestazione della debenza del tributo formulata dall'obbligato, contestazione che - anche anteriormente alle modifiche dell'art. 115 c.p.c., comma 1 introdotte dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 14 - deve essere necessariamente " specifica" (tanto nella negazione dei fatti costitutivi della pretesa, quanto nella allegazione dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto), rimanendo - al contrario - escluso che, a fronte della produzione in giudizio di un Piano di perimetrazione approvato e della emissione di un atto impositivo conforme ai criteri di riparto indicati dal Piano, possa trasferirsi sul Consorzio l'onere probatorio dei fatti costitutivi della pretesa (ovvero l'onere della prova del vantaggio effettivamente arrecato al fondo) in dipendenza di una mera contestazione generica da parte del consorziato della insussistenza del presupposto di imposta.
Quanto all'assolvimento dell'onere probatorio, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. Inoltre la applicazione del regola sul riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., dovendosi tenere conto anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (cfr. Cass. n. 15406/09), comporta che la "specifica" allegazione può essere supportata, in considerazione del principio di vicinanza sopra indicato (trovandosi il singolo proprietario di ciascun fondo ricadente nel vasto perimetro del comprensorio nella posizione più agevole per constatare direttamente, la esistenza e/o la efficienza e funzionalità delle opere di bonifica specificamente interessanti il proprio terreno), dalla richiesta di ammissione dei relativi mezzi di prova che, attesa la specialità del giudizio tributario in cui non è ammessa la prova orale D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 7, comma 4, può essere assolta anche mediante la rituale e tempestiva produzione in giudizio di dichiarazioni rese da terzi ovvero di documentazione fotografica o ancora di eventuali verbali redatti da pubbliche autorità in occasione di eventuali interventi od ispezioni sui luoghi colpiti dagli eventi naturali.
Nel caso di specie, insufficienti ai fini di assolvere l'onere probatorio a carico del contribuente sono i rilievi fotografici prodotti dallo stesso, in mancanza di prova certa della riferibilità ai fondi cui si riferiscono i contributi richiesti e della riferibilità degli allagamenti riferiti all'omessa manutenzione da parte del
Consorzio delle opere idrauliche.
E' pacifico dunque che il vantaggio, concretizzantesi in un beneficio, per i cespiti inclusi in un determinato comprensorio, viene determinato e, dunque, accertato, con lo specifico strumento costituito dal Piano di classifica con il quale si valutano, sulla base di parametri tecnici ed economici, gli indici specifici di beneficio della proprietà consorziata da utilizzare annualmente per il riparto degli oneri. Il Piano di classifica e, dunque, l'an debeatur per i singoli consorziati, una volta approvato con la procedura amministrativa che gli è propria – e invero postulata dalla legislazione regionale sulla materia – deve ritenersi, in assenza di impugnativa innanzi al giudice avente giurisdizione e competenza al riguardo, pienamente efficace fino a modifica o aggiornamento. Ne consegue che “il Consorzio_4, in presenza di una generica contestazione del debito da parte del consorziato, non è onerato della prova riguardo alla sussistenza del beneficio diretto e specifico che dalle opere sia derivato al fondo, qualora vi sia l'allegazione dell'esistenza di un Piano di classifica e di riparto di contribuenza approvato dalla Regione”.
Nel caso di specie, risulta che l'iscrizione dell'immobile del contribuente dunque è scaturita a seguito di un procedimento di accertamento effettuato dal Consorzio, il quale attraverso atti e provvedimenti adottati in base agli strumenti normativi vigenti ha incluso il contribuente tra i consorziati tenuti al pagamento delle quote.
In particolare i ruoli di contribuenza di bonifica vengono emessi sulla base del nuovo Piano di Classifica del Consorzio_1 di Bonifica del Bacino Inferiore del OL è stato adottato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n.33/C del 28/11/2016 e depositato presso la sede dell'Ente per 30 giorni. Del deposito è stata data notizia ai sensi dell'art. 30, co.5, L.R. Campania n.4/2003 sul B.U.R.C. n. 14 del
20.02.2017. La suddetta Deliberazione quindi ha ricevuto il visto di legittimità della Regione Campania ai sensi dell'art. 30 co.2 L.R. n. 4/2003.
È utile precisare che il Piano di Classifica per il riparto della contribuenza, una volta approvato con la procedura amministrativa postulata dalla legislazione regionale in materia, deve ritenersi, in assenza di impugnativa innanzi al giudice avente giurisdizione e competenza al riguardo, pienamente efficace fino a modifica o aggiornamento.
Il totale rispetto dell'iter burocratico e l'ampiezza del controllo, anche di merito, svolto dall'organo tutorio, che ha quindi riconosciuto l'efficienza e la legittimità del Piano, costituiscono assoluta garanzia della corretta individuazione della platea dei contribuenti. Ed infatti l'espressa previsione, contenuta nel Piano di classifica, di bacini i cui immobili sono del tutto esenti da tributi – non risultando destinatari di alcun beneficio – e la diversità degli indici di beneficio idraulico costituiscono elementi che portano inconfutabilmente ad escludere che il Consorzio abbia in modo indiscriminato sottoposto a tributo gli immobili per il solo fatto di essere ricompresi nel comprensorio consortile.
Il Piano di classifica è lo strumento attraverso cui un Consorzio di bonifica individua gli immobili sottoposti a contribuenza ed i benefici derivanti dall'attività svolta dall'Ente e contiene le tabelle riepilogative degli indici finali di beneficio per immobili agricoli ed extragricoli.
I suddetti indici finali derivano dalla combinazione dell'indice idraulico, per stabilire il quale si tiene conto della diversa entità del rischio idraulico cui sono soggetti gli immobili del comprensorio nell'ipotetico caso in cui venisse a mancare o a cessare l'attività di bonifica e del diverso comportamento idraulico dei suoli per le loro caratteristiche intrinseche, con l'indice economico, derivante dalle rendite degli immobili fornite dal catasto.
Quindi il quantum di contributo imposto a ciascun immobile è il frutto di un calcolo meramente matematico.
Va precisato che il nuovo Piano di Classifica contiene un puntuale censimento degli scarichi nei canali consortili distinti in:
a) Scarichi degli impianti di depurazione comunali/comprensoriali che immettono nei canali consortili le acque depurate provenienti dai centri urbani;
b) Scarichi dei “partitori di piena” che immettono nei canali consortili acque meteoriche di “esubero” provenienti dai centri urbani. Tali immissioni, sotto il profilo idraulico, sono indispensabili per funzionamento del sistema fognario (sistema “misto”) e provvedono alla difesa del centro urbano consentendo l'allontanamento delle acque meteoriche.
Il beneficio di scarico di cui al punto a) è completamente posto a carico del Gestore del Servizio integrato in linea con le regole dettate dall'Autorità di regolazione per Energie Reti e Ambiente.
Il beneficio di scarico di cui al punto b), differente e indipendente dal beneficio di cui al punto a), è completamente posto a carico del Comune su cui insiste il sistema fognario.
In tale contesto tutti gli immobili ricadenti nei centri urbani, con esclusione di quelli appresso riportati, restano esentati dal contributo di bonifica.
Resta invece l'obbligo del pagamento del contributo di bonifica a carico dei proprietari di immobili ricadenti in centri urbani, o loro frazioni solo per taluni comuni quali: Giugliano in Campania (zona Licola- Varcaturo), Marigliano, Nola, CA OL (Zona Sinistra regi Lagni), IS (zona Sant'Andrea del pizzone), San felice a Cancello e ZU (zona Licola), in quanto sono direttamente difesi dalle opere di bonifica perché caratterizzati da singolarità orografiche (porzioni di territorio urbanizzato servito da impianti idrovori e/o canali di bonifica “di gronde”) o circostanze particolari (aree urbane attraversate da canali di bonifica o ancora aree urbane difese da canali arginati) e quindi tali centri urbani, pur essendo allacciati alla pubblica fognatura, restano assoggettati al contributo di bonifica sebbene sensibilmente abbattuto (cfr. paragrafo 7.4.4.1 del Piano di Classifica).
Né per la validità ed efficacia dell'obbligazione di pagamento del tributo consortile è necessario che per gli immobili sottoposti a contribuenza- in base ai criteri stabiliti dal piano di classifica e di riparto, che delimitano sia il comprensorio di attività del Consorzio sia il perimetro di contribuenza –sia stata effettuata la trascrizione dell'obbligo di contribuenza gravante sul fondo, essendo la trascrizione una mera forma di pubblicità notizia e non producendo - in sua mancanza - gli effetti di cui agli artt. 2643-2644 c.c. relativi alla sola trascrizione ordinaria. D'altra parte l'atto costitutivo del Consorzio, i cui territori erano stati individuati dal D.P.R. 23/2/1952 risulta essere stato registrato e trascritto come tutti gli atti di costituzione e fusione societari ed il piano di classifica e riparto hanno avuto la forma di pubblicità prevista dalla legge per essere conosciuti ed efficaci nei confronti della collettività, senza che siano stati mai impugnati da alcuno dinanzi al competente giudice amministrativo.
Ma vi è di più da aggiungere sul beneficio.
Oggi la bonifica integrale comprende azioni ed interventi sul territorio finalizzati a contribuire alle più attuali e rilevanti esigenze dell'economia e dello sviluppo, consistenti nella conservazione e difesa del suolo, nell'approvvigionamento e nella razionale utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo, nella salvaguardia ambientale. Essa costituisce, pertanto, un'azione strategica per lo sviluppo.
Se in passato veniva in rilievo un'attività di bonifica esclusivamente igienica, idraulica, volta all'irrigazione, ora viene riconosciuta una polivalenza funzionale della stessa, i cui effetti si estendono dalla sicurezza territoriale attraverso azioni di difesa e conservazione del suolo, alla sicurezza alimentare attraverso azioni di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche a prevalenti usi irrigui, alla sicurezza ambientale attraverso azioni di salvaguardia ambientale.
Tale percorso evolutivo è stato confermato dal sistema ordinamentale, come si evince dalle leggi fondamentali per il settore della difesa del suolo, delle risorse idriche e dell'ambiente (v. L. 36/94; D. lgs.
152/99; D. Lgs. 152/2006 e da ultimo art. 27 D. L. 248/2007, conv. Con modificazioni nella L. 31/2008, a cui ha fatto seguito il Protocollo di intesa Stato – Regioni firmato il 18 settembre 2008).
I consorzi di bonifica possono essere definiti come le sentinelle del territorio e i custodi delle acque;
infatti, provvedono ad una gestione in comune delle acque per un'organica e razionale utilizzazione delle stesse a prevalente uso irriguo, nonché ad una coordinata azione per la difesa delle acque e per la conservazione e sistemazione idraulico-irrigua del suolo. Si tratta della gestione integrata suolo e acque, il cui collegamento fa parte della storia delle aggregazioni consortili del nostro Paese e rappresenta un indiscutibile elemento di forza istituzionale e di efficienza operativa.
Venendo al contestato potere impositivo, tale Ente garantisce il funzionamento degli impianti di sollevamento e delle idrovore attraverso la contribuenza imposta ai proprietari degli immobili che traggono beneficio dalle azioni del Consorzio.
Il beneficio può consistere sia nell'incremento che nella conservazione del valore degli immobili.
Pertanto, non si può contestare la legittimità del contributo di bonifica sul solo presupposto che l'immobile del contribuente non abbia ricevuto alcun incremento di valore. Infatti, tre sono i tipi di beneficio che interessano gli immobili dei comprensori di bonifica:
1. Beneficio di presidio idrogeologico, consistente nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi e volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere;
2. Beneficio di natura idraulica, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi, volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere, finalizzato a preservare il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque comunque generati conservando la fruibilità del territorio e la sua qualità ambientale;
3. Beneficio di disponibilità irrigua, dato dal vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di bonifica e ad opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue.
La classificazione delle opere di difesa idraulica, in particolare, è contenuta nell'art. 3 del R.D. 25 luglio
1904 n. 523 e l'inquadramento in una delle cinque classi previste dalla legge avviene “secondo gli interessi ai quali provvedono”, per cui la classificazione è correlata alla qualità degli oggetti tutelati e alle funzioni di tutela e salvaguardia ad essi assicurate, piuttosto che in relazione alle specifiche caratteristiche tipologiche, costruttive o fisiche delle opere oggetto di classifica.
Escluse le opere di prima e seconda categoria, rispettivamente previste dagli artt. 4 e 5 del R.D. n.
523/1904, la cui realizzazione e manutenzione è affidata allo Stato, e le opere di quinta categoria, previste dall'art. 10 del medesimo decreto, da eseguirsi e manutenersi ad opera dei Comuni, le opere idrauliche di terza e quarta categoria sono eseguite rispettivamente dallo Stato e dai Consorzi, ed in ogni caso da questi ultimi manutenute.
Nel comprensorio di bonifica del Consorzio_1 di Bonifica del Bacino Inferiore del OL sono presenti, si nota, solo opere classificate in terza e quarta categoria, come indicato nel Piano di Classifica.
In particolare, le opere di difesa idraulica dalle quali dipende la sicurezza del comprensorio sono essenzialmente: 1) i canali di bonifica, che costituiscono il vettore primario delle acque meteoriche, la cui efficienza dipende totalmente dal grado di manutenzione che il Consorzio assicura annualmente;
2) i manufatti idraulici (vasche di laminazione, scolmatori, centrali di sollevamento, ecc.), che consentono l'esecuzione di manovre idrauliche idonee a distribuire in maniera ottimale, sulla rete di bonifica, le portate idrauliche da collettare verso i fiumi riceventi;
3) gli impianti idrovori, che garantiscono il deflusso delle acque meteoriche nei fiumi riceventi qualora questi ultimi siano in regime di piena.
I contributi richiesti dal Consorzio sono giustificati essenzialmente in funzione dell'esecuzione e manutenzione delle opere di bonifica, comprese quelle per difesa idraulica, e sono dovuti, in quanto spese generali gravanti sulla totalità dei consorziati, appunto per la gestione di dette opere e per il funzionamento stesso dell'Ente.
Il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio vanno dichiarate integralmente compensate considerati i motivi della decisione e i diversi orientamenti giurisprudenziali in materia.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa integralmente le spese. Caserta, 24.11.2025 Il giudice dr. Ilaria Grimaldi