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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 976/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
RUSSO MASSIMO, TO
NAPOLI ANTONIO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4093/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239013342551000 ALTRO 2024
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239013342551000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239013342551000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239013342551000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239013342551000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239013342551000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239013342551000 IVA-ALTRO 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239013342551000 IVA-ALTRO 1999 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239013342551000 IVA-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239013342551000 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239013342551000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239013342551000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239013342551000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239013342551000 IRAP 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239013342551000 IRAP 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239013342551000 IRAP 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239013342551000 IRAP 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239013342551000 IRAP 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239013342551000 IRAP 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239013342551000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:insiste come in atti
Resistente:insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Ricorrente_1 quale legale rappresentante della Società_1 S.a.s. di Ricorrente_1, ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento n. 29620239013342551, notificato il 1° giugno 2024, per l'importo complessivo di euro 119.114,96, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese.
Il ricorrente ha dedotto che l'atto trae origine da undici cartelle di pagamento relative a tributi erariali, sanzioni ed interessi, assumendone l'illegittimità per vizi attinenti alla notificazione e alla sequenza procedimentale della riscossione.
In particolare, ha eccepito la violazione degli artt. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e 60 del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo l'assenza di prova della regolare notificazione delle cartelle presupposte e richiamando l'onere probatorio gravante sull'Agente della riscossione.
Ha inoltre sostenuto che le cartelle sarebbero comunque inefficaci ai fini della riscossione, in quanto non seguite, decorso l'anno, dalle prescritte attività di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, affermando la necessità della notifica di avvisi di intimazione annuali e deducendo, per tale via, la nullità dell'atto impugnato.
Ha infine rappresentato che nell'importo intimato sarebbero ricompresi carichi interessati da procedure di discarico automatico e definizioni agevolate (rottamazioni 2021 e 2023).
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che ha eccepito in via preliminare la tardività e l'inammissibilità del ricorso, deducendo la regolare notificazione delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'intimazione e la conseguente definitività delle stesse per mancata impugnazione nei termini di legge. Nel merito, ha contestato la fondatezza di tutte le doglianze avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso. All'udienza camerale del 17 gennaio 2025, la Corte ha rigettato l'istanza cautelare, ritenendola infondata.
All'odierna udienza, esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha dedotto che parte delle somme intimate sarebbe interessata dalle procedure di definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione (c.d. rottamazioni) nonché dall'annullamento automatico dei debiti di importo inferiore a euro 1.000, trattandosi di cartelle emesse entro l'anno 2015.
Le deduzioni non sono fondate.
Quanto alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, la mera astratta rottamabilità delle pretese, in ragione della natura dei tributi e dell'epoca di affidamento, non incide sulla validità ed efficacia degli atti della riscossione, né determina di per sé l'estinzione del debito.
L'estinzione del carico presuppone, infatti, la presentazione di una rituale istanza di adesione alla procedura di definizione agevolata e il puntuale adempimento degli obblighi di pagamento nei termini stabiliti dalla legge.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito prova dell'avvenuta presentazione di una domanda di definizione agevolata validamente accolta, né dell'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute in base ad un piano di rottamazione, limitandosi a prospettare la potenziale inclusione dei carichi nell'ambito delle procedure agevolative.
Ne consegue che la dedotta applicabilità delle rottamazioni non assume rilievo dirimente nel presente giudizio.
Parimenti infondata è la deduzione relativa all'annullamento automatico dei carichi di importo inferiore a euro 1.000, disciplinato dall'art. 1, commi 222–230, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
La citata disciplina prevede l'annullamento ex lege dei carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015, aventi importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, non superiore a euro 1.000, e limitatamente ai carichi di competenza degli enti statali.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti non risulta provata la sussistenza dei presupposti normativamente richiesti per l'applicazione dell'annullamento automatico.
In particolare, il dettaglio del debito allegato all'avviso di intimazione non consente di verificare con certezza, per ciascuna delle partite di importo inferiore alla predetta soglia, l'ammontare del debito residuo alla data del 1° gennaio 2023, né la riconducibilità univoca delle stesse a carichi di competenza di enti statali, trattandosi di voci frammentate e prive di una chiara indicazione riepilogativa della natura del tributo e dell'ente creditore.
In difetto di tali elementi, non può ritenersi dimostrata l'avvenuta estinzione ex lege delle pretese azionate, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero riferimento all'importo originario delle cartelle ovvero all'anno di emissione delle stesse.
Pertanto, sia la dedotta applicabilità delle procedure di definizione agevolata, sia quella dell'annullamento automatico dei carichi di importo inferiore a euro 1.000, devono essere disattese, non incidendo sulla legittimità dell'avviso di intimazione impugnato.
Passando all'esame delle ulteriori censure, il Collegio ritiene fondati i rilievi formulati dall'Agenzia delle
Entrate – Riscossione.
Dalla documentazione prodotta in atti risulta che tutte le cartelle di pagamento poste a fondamento dell'avviso di intimazione impugnato sono state regolarmente notificate al ricorrente, come puntualmente indicato dall'Agente della riscossione nelle controdeduzioni, mediante l'indicazione degli estremi identificativi delle singole cartelle, nonché delle date e modalità di notificazione, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973.
Tali cartelle non risultano essere state impugnate nei termini di legge, con conseguente consolidamento definitivo delle pretese tributarie in esse recate.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha altresì dedotto e documentato che, successivamente alla notificazione delle cartelle di pagamento, sono intervenuti ulteriori avvisi di intimazione di pagamento, ritualmente notificati al contribuente, idonei ad interrompere il decorso dei termini prescrizionali.
Anche tali atti non risultano essere stati autonomamente impugnati, con la conseguenza che gli stessi hanno prodotto pienamente i loro effetti giuridici, sia sotto il profilo dell'interruzione della prescrizione, sia sotto il profilo della definitività delle somme richieste.
Va, infine, rilevato che il ricorrente, a fronte delle articolate controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, non ha depositato alcuna memoria di replica, né ha svolto specifiche contestazioni in ordine alla regolare notificazione delle cartelle, alla sequenza degli atti successivi interruttivi della prescrizione, ovvero alla documentazione prodotta in giudizio.
Ne consegue che, sul piano probatorio, deve trovare applicazione il principio di non contestazione (art. 115
c.p.c., in via di integrazione ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992): la mancata specifica contestazione non vale come acquiescenza alla pretesa, ma consente al giudice di porre a fondamento della decisione le circostanze di fatto dedotte e documentate dalle controparti, in difetto di contrari elementi emergenti dagli atti. In tale quadro, non residuano elementi idonei a supportare le affermazioni del ricorrente circa omessa notifica e/o illegittimità delle pretese, né risultano specificamente dimostrati i prospettati profili di decadenza/ prescrizione o di definizione agevolata dei singoli carichi.
Alla luce di quanto esposto, l'avviso di intimazione impugnato risulta fondato su cartelle di pagamento definitivamente consolidate e su atti successivi idonei ad interrompere la prescrizione, con conseguente infondatezza delle censure proposte.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che liquida in euro 2.500, oltre IVA, spese ed accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 13.2.26
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Russo Dott. Carlo Lo Monaco
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
RUSSO MASSIMO, TO
NAPOLI ANTONIO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4093/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239013342551000 ALTRO 2024
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239013342551000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239013342551000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239013342551000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239013342551000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239013342551000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239013342551000 IVA-ALTRO 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239013342551000 IVA-ALTRO 1999 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239013342551000 IVA-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239013342551000 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239013342551000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239013342551000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239013342551000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239013342551000 IRAP 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239013342551000 IRAP 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239013342551000 IRAP 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239013342551000 IRAP 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239013342551000 IRAP 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239013342551000 IRAP 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239013342551000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:insiste come in atti
Resistente:insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Ricorrente_1 quale legale rappresentante della Società_1 S.a.s. di Ricorrente_1, ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento n. 29620239013342551, notificato il 1° giugno 2024, per l'importo complessivo di euro 119.114,96, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese.
Il ricorrente ha dedotto che l'atto trae origine da undici cartelle di pagamento relative a tributi erariali, sanzioni ed interessi, assumendone l'illegittimità per vizi attinenti alla notificazione e alla sequenza procedimentale della riscossione.
In particolare, ha eccepito la violazione degli artt. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e 60 del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo l'assenza di prova della regolare notificazione delle cartelle presupposte e richiamando l'onere probatorio gravante sull'Agente della riscossione.
Ha inoltre sostenuto che le cartelle sarebbero comunque inefficaci ai fini della riscossione, in quanto non seguite, decorso l'anno, dalle prescritte attività di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, affermando la necessità della notifica di avvisi di intimazione annuali e deducendo, per tale via, la nullità dell'atto impugnato.
Ha infine rappresentato che nell'importo intimato sarebbero ricompresi carichi interessati da procedure di discarico automatico e definizioni agevolate (rottamazioni 2021 e 2023).
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che ha eccepito in via preliminare la tardività e l'inammissibilità del ricorso, deducendo la regolare notificazione delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'intimazione e la conseguente definitività delle stesse per mancata impugnazione nei termini di legge. Nel merito, ha contestato la fondatezza di tutte le doglianze avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso. All'udienza camerale del 17 gennaio 2025, la Corte ha rigettato l'istanza cautelare, ritenendola infondata.
All'odierna udienza, esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha dedotto che parte delle somme intimate sarebbe interessata dalle procedure di definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione (c.d. rottamazioni) nonché dall'annullamento automatico dei debiti di importo inferiore a euro 1.000, trattandosi di cartelle emesse entro l'anno 2015.
Le deduzioni non sono fondate.
Quanto alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, la mera astratta rottamabilità delle pretese, in ragione della natura dei tributi e dell'epoca di affidamento, non incide sulla validità ed efficacia degli atti della riscossione, né determina di per sé l'estinzione del debito.
L'estinzione del carico presuppone, infatti, la presentazione di una rituale istanza di adesione alla procedura di definizione agevolata e il puntuale adempimento degli obblighi di pagamento nei termini stabiliti dalla legge.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito prova dell'avvenuta presentazione di una domanda di definizione agevolata validamente accolta, né dell'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute in base ad un piano di rottamazione, limitandosi a prospettare la potenziale inclusione dei carichi nell'ambito delle procedure agevolative.
Ne consegue che la dedotta applicabilità delle rottamazioni non assume rilievo dirimente nel presente giudizio.
Parimenti infondata è la deduzione relativa all'annullamento automatico dei carichi di importo inferiore a euro 1.000, disciplinato dall'art. 1, commi 222–230, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
La citata disciplina prevede l'annullamento ex lege dei carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015, aventi importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, non superiore a euro 1.000, e limitatamente ai carichi di competenza degli enti statali.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti non risulta provata la sussistenza dei presupposti normativamente richiesti per l'applicazione dell'annullamento automatico.
In particolare, il dettaglio del debito allegato all'avviso di intimazione non consente di verificare con certezza, per ciascuna delle partite di importo inferiore alla predetta soglia, l'ammontare del debito residuo alla data del 1° gennaio 2023, né la riconducibilità univoca delle stesse a carichi di competenza di enti statali, trattandosi di voci frammentate e prive di una chiara indicazione riepilogativa della natura del tributo e dell'ente creditore.
In difetto di tali elementi, non può ritenersi dimostrata l'avvenuta estinzione ex lege delle pretese azionate, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero riferimento all'importo originario delle cartelle ovvero all'anno di emissione delle stesse.
Pertanto, sia la dedotta applicabilità delle procedure di definizione agevolata, sia quella dell'annullamento automatico dei carichi di importo inferiore a euro 1.000, devono essere disattese, non incidendo sulla legittimità dell'avviso di intimazione impugnato.
Passando all'esame delle ulteriori censure, il Collegio ritiene fondati i rilievi formulati dall'Agenzia delle
Entrate – Riscossione.
Dalla documentazione prodotta in atti risulta che tutte le cartelle di pagamento poste a fondamento dell'avviso di intimazione impugnato sono state regolarmente notificate al ricorrente, come puntualmente indicato dall'Agente della riscossione nelle controdeduzioni, mediante l'indicazione degli estremi identificativi delle singole cartelle, nonché delle date e modalità di notificazione, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973.
Tali cartelle non risultano essere state impugnate nei termini di legge, con conseguente consolidamento definitivo delle pretese tributarie in esse recate.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha altresì dedotto e documentato che, successivamente alla notificazione delle cartelle di pagamento, sono intervenuti ulteriori avvisi di intimazione di pagamento, ritualmente notificati al contribuente, idonei ad interrompere il decorso dei termini prescrizionali.
Anche tali atti non risultano essere stati autonomamente impugnati, con la conseguenza che gli stessi hanno prodotto pienamente i loro effetti giuridici, sia sotto il profilo dell'interruzione della prescrizione, sia sotto il profilo della definitività delle somme richieste.
Va, infine, rilevato che il ricorrente, a fronte delle articolate controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, non ha depositato alcuna memoria di replica, né ha svolto specifiche contestazioni in ordine alla regolare notificazione delle cartelle, alla sequenza degli atti successivi interruttivi della prescrizione, ovvero alla documentazione prodotta in giudizio.
Ne consegue che, sul piano probatorio, deve trovare applicazione il principio di non contestazione (art. 115
c.p.c., in via di integrazione ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992): la mancata specifica contestazione non vale come acquiescenza alla pretesa, ma consente al giudice di porre a fondamento della decisione le circostanze di fatto dedotte e documentate dalle controparti, in difetto di contrari elementi emergenti dagli atti. In tale quadro, non residuano elementi idonei a supportare le affermazioni del ricorrente circa omessa notifica e/o illegittimità delle pretese, né risultano specificamente dimostrati i prospettati profili di decadenza/ prescrizione o di definizione agevolata dei singoli carichi.
Alla luce di quanto esposto, l'avviso di intimazione impugnato risulta fondato su cartelle di pagamento definitivamente consolidate e su atti successivi idonei ad interrompere la prescrizione, con conseguente infondatezza delle censure proposte.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che liquida in euro 2.500, oltre IVA, spese ed accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 13.2.26
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Russo Dott. Carlo Lo Monaco