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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/11/2025, n. 1946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1946 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2518/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 19/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia alla via Lacquari n. 62, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Altieri Francesco (PEC: , che la rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE E
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore elettivamente domiciliata presso la sede di Vibo Valentia, via Dante Alighieri con l'avv. Rosa Sabrina Caglioti (PEC: , dell'avvocatura Email_2 interna, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: differenze retributive Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 13/11/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere la liquidazione delle indennità una tantum previste per il prestato servizio in qualità di medico di continuità assistenziale durante la fase dell'emergenza epidemiologica da SARS- Covid 19, a tal fine rappresentando: a) di essere titolare di rapporto di continuità assistenziale, e di aver partecipato all'avviso pubblico indetto dall' convenuta, CP_1 per essere impiegata presso il pronto soccorso per la gestione dei codici bianchi e verdi;
b) che, con determina n. 3984 del 5 agosto 2009, in esecuzione della delibera DG 1454 del 16 luglio 2009, veniva assegnata al Pronto soccorso dell'Ospedale di Vibo Valentia dove svolgeva le funzioni di dirigente medico;
c) che tale attività veniva svolta anche durante il periodo pandemico, con significativo rischio di infezione stante il diretto contatto con i pazienti;
d) che la Regione Calabria
1 adottava le linee guida per l'erogazione di compensi aggiuntivi una tantum in relazione all'emergenza COVID 19; e) che la ricorrente chiedeva la liquidazione di detta indennità con nota depositata in data 28 dicembre 2022, reiterata l'8 maggio 2023. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accertare e dichiarare che la Dr.ss ha diritto al compenso aggiuntivo per l'emergenza COVID;
condannare l Parte_1 [...]
al pagamento di quanto corrisposto per compenso aggiuntivo ai medici dipendenti Controparte_2
e impiegati presso il Pronto Soccorso di Vibo Valentia. Con interessi e rivalutazione monetaria e rivalsa di spese e competenze del giudizio.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' Controparte_1
, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle
[...] spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Parte ricorrente documenta con la determina numero 3984 del 5 agosto 2009, emessa in esecuzione della delibera DG 1454 del 16 luglio 2009, la propria adibizione, previa domanda, al Pronto soccorso dell'Ospedale di Vibo Valentia dove ha svolto le funzioni di dirigente medico (all.1), e deduce di aver svolto tale attività anche nel periodo pandemico durante la diffusione del virus COVID 19, con conseguente esposizione al rischio di infezione (all. 2), senza sul punto trovare confutazione ex adverso. A fondamento della propria domanda invoca le linee guida adottate dalla Regione Calabria per l'erogazione di compensi aggiuntivi una tantum in relazione all'emergenza COVID 19 (all. 3) e, per l'erogazione delle quali, aveva presentato apposite istanze all'Azienda convenuta in data 28 dicembre 2022 e 8 maggio 2023 (all.5).
3. Pacifica è tra le parti l'assunzione dell'incarico da parte della ricorrente e la sua qualifica di medico di medicina generale in regime di convenzione con il sistema sanitario regionale. Oggetto del contendere, quindi, è la debenza dell'indennità sopra richiamata al caso di specie in ragione della suddetta qualità.
4. L'Azienda sanitaria costituitasi in giudizio, ha contestato, condivisibilmente, l'esistenza, allo stato, di un atto formale che imponga all'amministrazione quanto richiesto e, la domanda del ricorrente, dall'altra parte, difetta di prova opposta, laddove tale onere probatorio incombe direttamente sulla stessa poiché promotrice dell'azione come incardinata. Agli atti, infatti, , omette di versare qualsivoglia atto legislativo, Pt_1 amministrativo e/o aziendale con il quale, o attraverso cui, gli Enti competenti, tra cui la regione Calabria, abbiano riconosciuto, e conseguentemente previsto per i casi come quello di specie, il pagamento dell'emolumento preteso o il trasferimento di risorse tra Enti per tale finalità, in favore dei medici di medicina generale convenzionati con il sistema sanitario, in servizio durante l'emergenza epidemiologica da diffusione virale Sars- Covid 19 presso i pronto soccorsi dei presidi ospedalieri pubblici vibonesi, non potendosi riconoscere alle invocate c.d. “linee guida” la valenza desiderata dalla ricorrente, in quanto valevole per il personale dipendente con rapporto di subordinazione, quindi per ipotesi differenti da quello, autonomo/parasubordinato, di . Pt_1
5. Per le ragioni sopra esposte il ricorso non può trovare accoglimento.
2 6. Stante la mancata previsione di una disposizione che possa consentire simili indennità anche a personale diversamente inquadrato, ma che abbia comunque collaborato nel periodo emergenziale, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 19/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 19/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia alla via Lacquari n. 62, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Altieri Francesco (PEC: , che la rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE E
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore elettivamente domiciliata presso la sede di Vibo Valentia, via Dante Alighieri con l'avv. Rosa Sabrina Caglioti (PEC: , dell'avvocatura Email_2 interna, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: differenze retributive Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 13/11/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere la liquidazione delle indennità una tantum previste per il prestato servizio in qualità di medico di continuità assistenziale durante la fase dell'emergenza epidemiologica da SARS- Covid 19, a tal fine rappresentando: a) di essere titolare di rapporto di continuità assistenziale, e di aver partecipato all'avviso pubblico indetto dall' convenuta, CP_1 per essere impiegata presso il pronto soccorso per la gestione dei codici bianchi e verdi;
b) che, con determina n. 3984 del 5 agosto 2009, in esecuzione della delibera DG 1454 del 16 luglio 2009, veniva assegnata al Pronto soccorso dell'Ospedale di Vibo Valentia dove svolgeva le funzioni di dirigente medico;
c) che tale attività veniva svolta anche durante il periodo pandemico, con significativo rischio di infezione stante il diretto contatto con i pazienti;
d) che la Regione Calabria
1 adottava le linee guida per l'erogazione di compensi aggiuntivi una tantum in relazione all'emergenza COVID 19; e) che la ricorrente chiedeva la liquidazione di detta indennità con nota depositata in data 28 dicembre 2022, reiterata l'8 maggio 2023. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accertare e dichiarare che la Dr.ss ha diritto al compenso aggiuntivo per l'emergenza COVID;
condannare l Parte_1 [...]
al pagamento di quanto corrisposto per compenso aggiuntivo ai medici dipendenti Controparte_2
e impiegati presso il Pronto Soccorso di Vibo Valentia. Con interessi e rivalutazione monetaria e rivalsa di spese e competenze del giudizio.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' Controparte_1
, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle
[...] spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Parte ricorrente documenta con la determina numero 3984 del 5 agosto 2009, emessa in esecuzione della delibera DG 1454 del 16 luglio 2009, la propria adibizione, previa domanda, al Pronto soccorso dell'Ospedale di Vibo Valentia dove ha svolto le funzioni di dirigente medico (all.1), e deduce di aver svolto tale attività anche nel periodo pandemico durante la diffusione del virus COVID 19, con conseguente esposizione al rischio di infezione (all. 2), senza sul punto trovare confutazione ex adverso. A fondamento della propria domanda invoca le linee guida adottate dalla Regione Calabria per l'erogazione di compensi aggiuntivi una tantum in relazione all'emergenza COVID 19 (all. 3) e, per l'erogazione delle quali, aveva presentato apposite istanze all'Azienda convenuta in data 28 dicembre 2022 e 8 maggio 2023 (all.5).
3. Pacifica è tra le parti l'assunzione dell'incarico da parte della ricorrente e la sua qualifica di medico di medicina generale in regime di convenzione con il sistema sanitario regionale. Oggetto del contendere, quindi, è la debenza dell'indennità sopra richiamata al caso di specie in ragione della suddetta qualità.
4. L'Azienda sanitaria costituitasi in giudizio, ha contestato, condivisibilmente, l'esistenza, allo stato, di un atto formale che imponga all'amministrazione quanto richiesto e, la domanda del ricorrente, dall'altra parte, difetta di prova opposta, laddove tale onere probatorio incombe direttamente sulla stessa poiché promotrice dell'azione come incardinata. Agli atti, infatti, , omette di versare qualsivoglia atto legislativo, Pt_1 amministrativo e/o aziendale con il quale, o attraverso cui, gli Enti competenti, tra cui la regione Calabria, abbiano riconosciuto, e conseguentemente previsto per i casi come quello di specie, il pagamento dell'emolumento preteso o il trasferimento di risorse tra Enti per tale finalità, in favore dei medici di medicina generale convenzionati con il sistema sanitario, in servizio durante l'emergenza epidemiologica da diffusione virale Sars- Covid 19 presso i pronto soccorsi dei presidi ospedalieri pubblici vibonesi, non potendosi riconoscere alle invocate c.d. “linee guida” la valenza desiderata dalla ricorrente, in quanto valevole per il personale dipendente con rapporto di subordinazione, quindi per ipotesi differenti da quello, autonomo/parasubordinato, di . Pt_1
5. Per le ragioni sopra esposte il ricorso non può trovare accoglimento.
2 6. Stante la mancata previsione di una disposizione che possa consentire simili indennità anche a personale diversamente inquadrato, ma che abbia comunque collaborato nel periodo emergenziale, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 19/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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