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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 24/11/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R. Gen. N. 719/2021
Dott. SE AG Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott.ssa AU CI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 719/2021 R.G., promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 01.07.2021 e posta in decisione con ordinanza collegiale del
16.7.2025
OGGETTO: CP_1
[...]
:
[...] P.IVA_1 P. IVA: , con sede legale in Cremona, Controparte_2 P.IVA_2
Via Antiche Fornaci n. 10, in persona dell'amministratore unico sig.
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Gamba Parte_1
( , procuratore domiciliatario giusta procura Email_1
speciale in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 15 (C.F. P. Controparte_3 P.IVA_3
IVA ), con sede in Piazza Salimbeni n. 3, rappresentata e P.IVA_4 CP_3
difesa dall'avv. Alessandro Bosio ( , Email_2
procuratore domiciliatario giusta procura in calce alla comparsa di costituzione d'appello;
APPELLATA
n o n c h è c o n t r o
C.F. , Controparte_4 P.IVA_5
con sede in Napoli, Via Santa Brigida n. 39, rappresentata da Controparte_5
(C.F. e P. IVA , già con sede in Roma, Piazzale P.IVA_6 Controparte_6
Sturzo n. 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Manzato
( , procuratore domiciliatario giusta Email_3
procura alle liti in calce all'atto di intervento;
INTERVENUTA
In punto: appello a sentenza dal Tribunale di Mantova, pubblicata in data
30.12.2020, n. 764/2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reiectis contraiis, in riforma della
sentenza n. 764/2020 del Tribunale di Mantova, così giudicare:
• previamente in via istruttoria: disporre c.t.u. di tipo contabile;
• nel merito: accertare e dichiarare che il mutuo fondiario a rep. n. 48989/9499 pagina 2 di 15 in data 24/10/2005 a ministero del Notaio così come Persona_1
modificato in forza di atto pubblico per NO è affetto da Persona_2
usura oggettiva maturata in corso di rapporto;
per l'effetto, dir tenuta
[...]
a retrocedere in favore di la somma Controparte_3 Controparte_2
di € 21.448,26 o la diversa somma ritenuta come dovuta;
• sempre nel merito: accertare e dichiarare l'illegittima capitalizzazione
d'interessi da parte di per effetto Controparte_3
dell'ammortamento c.d. alla francese convenuto nel mutuo fondiario a rep. n.
48989/9499 in data 24/10/2005 a ministero del Notaio così Persona_1
come modificato in forza di atto pubblico per NO nonché Persona_2
nel mutuo chirografario in data 14/07/2010; per l'effetto, disporre il ricalcolo
dei rispettivi piani d'ammortamento, con ogni conseguente statuizione
restitutoria relativa al totale che risulterà indebitamente percepito dalla CP_3
• in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali”
Dell'appellata
“Respingere l'appello in quanto infondato ed ogni domanda, istanza ed
eccezione avanzata da parte appellante, confermandosi in toto la sentenza
impugnata. In ogni caso, con vittoria delle spese del giudizio”
Dell'intervenuta
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, rigettata ogni contraria domanda,
eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria: Nel merito in via
preliminare 1. (i) accertare il difetto di legittimazione passiva in capo ad CP_4
pagina 3 di 15 e, 2. (ii) conseguentemente, previo declaratorie del caso circa la sussistenza
delle condizioni in narrativa, mandare assolta da qualsivoglia pretesa CP_4
fatta o a farsi valere nei suoi confronti. In via principale 1. (i) confermare
integralmente la sentenza n. 764/2020 emessa in data 29.12.2020 (pubblicata
in data 30.12.2020) dal Tribunale di Mantova, in persona del G. Dott.ssa. F.
nella procedura iscritta a R.G. n. 3854/2017 e, 2. (ii) CP_7
conseguentemente, previe le declaratorie del caso, rigettare ogni contraria
domanda, eccezione, richiesta e deduzione, sia di merito che istruttoria, della
giacché infondate in fatto ed in diritto e, pertanto, mandare CP_2
assolta da qualsivoglia pretesa fatta o a farsi valere nei suoi confronti. CP_4
Sempre ed in ogni caso, con vittoria delle competenze e spese di lite, oltre C.P.A
e I.V.A.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Controparte_2
giudizio deducendo: 1) la stipula con Controparte_3
Banca LA VA (ora di un CP_3 Controparte_3
contratto di mutuo fondiario in data 24.10.2005; 2) la rimodulazione delle condizioni contrattuali del medesimo contratto in data 22.10.2014; 3) la stipula di un contratto di finanziamento chirografario in data 14.7.2010; 4) l'usurarietà
di tali rapporti;
5) la nullità dei contratti per illecita creazione di moneta;
6)
l'illegittima capitalizzazione degli interessi insita nel piano di ammortamento alla francese;
7) la nullità del tasso di interesse determinato con riferimento pagina 4 di 15 all'indice Euribor;
8) l'erronea indicazione dell'Indicatore Sintetico di Costo.
Sulla base di queste premesse, ha domandato: la declaratoria di nullità dei contratti;
la restituzione delle somme indebitamente addebitate dalla il CP_3
risarcimento del danno.
Si è ritualmente costituita in giudizio la quale Controparte_3
ha eccepito l'infondatezza delle domande attoree e ne ha chiesto il rigetto.
Con sentenza pubblicata in data 30.12.2020, n. 764/2020, il Tribunale di
Mantova ha rigettato le domande proposte da valutando: Controparte_2
- pacifica la stipula dei negozi dedotti dall'attrice;
- infondata la contestazione di usura originaria, atteso a) che i tassi di interesse pattuiti risultavano inferiori ai tassi soglia usura di volta in volta previsti, b) che la censura si fondava sulla sommatoria dei tassi di interesse corrispettivo e moratorio e c) che l'attrice non aveva allegato l'effettivo versamento degli interessi moratori;
- l'omessa specifica allegazione degli elementi costitutivi dell'usura soggettiva;
- l'omessa indicazione dei trimestri quanto all'accertamento dell'usura sopravvenuta e, comunque, la condivisibilità dell'orientamento espresso dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 24675/2017, secondo il quale la verifica del rispetto del tasso soglia previsto dalla L. 108/1996
dovesse effettuarsi con riferimento al momento di pattuizione degli interessi,
non al momento del loro pagamento;
- erronea la contestazione di illecita creazione di moneta;
pagina 5 di 15 - la legittimità della previsione nei contratti oggetto di controversia del piano di ammortamento cosiddetto alla francese non risultando alcuna violazione dell'art. 1283 cod. civ. perché l'adozione di tale metodo comportava che gli interessi venissero comunque calcolati sul solo capitale residuo;
Par
- irrilevante l'erronea specificazione nel contratto dell' ;
- generica la censura di illegittimità del tasso di interesse indicizzato all'Euribor;
- inammissibili le istanze proposte ex art. 210 cod. proc. civ. e la CTU contabile.
Avverso la sentenza ha proposto appello sulla scorta di Controparte_2
quattro motivi.
Si è costituita in giudizio la resistendo Controparte_3
al gravame avversario.
È intervenuta deducendo di Controparte_8
essere divenuta titolare del credito in oggetto di controversia, a decorrere dal 1°
dicembre 2020, per effetto della di scissione effettuata da
[...]
Controparte_3
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali, all'udienza tenutasi mediante scambio di note telematiche ai sensi dell'art. 127 ter cod.
proc. civ. in data 16.07.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 6 di 15 Con il primo motivo l'appellante censura il capo della sentenza in cui il
Tribunale ha ritenuto che ai rapporti oggetto di causa non fossero stati applicati interessi usurari, dichiarando di focalizzarsi “unicamente sull'usura oggettiva
riscontrata nel mutuo risalente all'anno 2005 per NO e le Persona_1
cui condizioni venivano successivamente riviste nell'anno 2014 con atto a
repertorio del Notaio e sottolineando che “le problematiche Persona_2
in gioco sono essenzialmente due e cioè: i) la rilevanza concettuale della cd.
usura sopravvenuta;
ii) il rapporto tra interessi compensativi e moratori in
relazione al superamento del tasso soglia” (cfr. pag. 3 dell'atto di appello).
Tale censura non può trovare accoglimento: si osserva, infatti, che le deduzioni di parte appellante circa l'erroneità dei principi espressi dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite nelle sentenze nn. 24675/2017 e 19597/2020, in materia di usura sopravvenuta e calcolo del tasso di interesse rilevanti ai fini del superamento del tasso soglia usura, sono prive di pregio.
In merito alla rilevanza dell'usura sopravvenuta, nella citata n. 24675/2017, i
Giudice di legittimità hanno espresso il seguente principio di diritto,
pacificamente applicabile a tutte le tipologie di contratti bancari: “Allorché il
tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso
dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base
alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o
l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli
pagina 7 di 15 interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o
della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia
quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di
riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere
qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia,
contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
In particolare, in tale arresto, le Sezioni Unite hanno rigettato la tesi prospettata dall'appellante secondo cui, in base al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.), sarebbe erroneo pretendere interessi che, al momento del pagamento, risultino superiori alla soglia d'usura, chiarendo che
“la buona fede è criterio di integrazione del contenuto contrattuale rilevante ai
fini dell'«esecuzione del contratto» stesso (art. 1375 cod. civ.), vale a dire della
realizzazione dei diritti da esso scaturenti. La violazione del canone di buona
fede non è riscontrabile nell'esercizio in sé considerato dei diritti scaturenti dal
contratto, bensì nelle particolari modalità di tale esercizio in concreto, che
siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso. In questo senso
può allora affermarsi che, in presenza di particolari modalità o circostanze,
anche la pretesa di interessi divenuti superiori al tasso soglia in epoca
successiva alla loro pattuizione potrebbe dirsi scorretta ai sensi dell'art. 1375
cod. civ.; ma va escluso che sia da qualificare scorretta la pretesa in sé di quegli
interessi, corrispondente a un diritto validamente riconosciuto dal contratto”.
pagina 8 di 15 Si osserva che l'appellante non ha allegato l'esistenza dei presupposti che nel caso in esame renderebbero contraria a buona fede la pretesa degli interessi da parte della pertanto, quand'anche si fosse verificata l'usura CP_3
sopravvenuta, la medesima risulterebbe irrilevante;
ciò determina il rigetto dell'appello sul punto.
In merito alla tesi secondo la quale l'usurarietà originaria del rapporto si fonderebbe sulla somma dei tassi di interesse corrispettivo e moratorio prevista dal contratto, si osserva che la questione è stata oggetto della sentenza n.
19597/2020, in cui la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha chiarito che, ai fini della determinazione del tasso soglia usura, non può applicarsi il cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che perseguono (corrispettiva del capitale concesso a mutuo, i primi;
risarcitoria del danno da ritardo nell'adempimento, i secondi) e che deve procedersi al calcolo separato della loro relativa incidenza. Precisamente: per gli interessi corrispettivi, deve farsi riferimento alle previsioni dell'art. 2, co. IV, L. n. 108/1996; mentre, per gli interessi moratori, deve tenersi conto, nell'individuazione della soglia limite,
del tasso di mora medio applicato dagli operatori indicato nel decreto ministeriale di riferimento;
ove, il D.M. di riferimento non rechi l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, deve procedersi alla comparazione del
TEG, aumentato della percentuale di mora, con il TEGM del periodo in oggetto
(cfr. Cass. SS. UU. n. 19597/2020; Cass. n. 17171/2025; Cass., n. 14214/2022; pagina 9 di 15 Cass., n. 31615/2021).
Si osserva ulteriormente che, facendo esatta applicazione dei summenzionati principi enunciati, il Tribunale ha accertato che, in nessuno dei tre negozi oggetto di giudizio, sono stati pattuiti interessi usurari.
Si osserva, da ultimo, che il Tribunale ha accertato che l'appellante non ha mai allegato di aver effettivamente corrisposto interessi moratori, con la conseguenza che, quand'anche si volesse ritenere l'usurarietà del rapporto fondandola sulla somma degli interessi corrispettivi e moratori, comunque, la domanda di ripetizione non potrebbe trovare accoglimento.
Sulla base di tale premesse, il primo motivo d'appello non può essere accolto.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta la nullità del piano di ammortamento alla francese, il quale determinerebbe un'implicita ed occulta capitalizzazione degli interessi a carico del mutuatario, con conseguente violazione del divieto di anatocismo ai sensi dell'art. 1283 cod. civ.
Si osserva, innanzitutto, che l'appellante denuncia astrattamente la pretesa realizzazione di un risultato anatocistico, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento alla francese, senza che tale doglianza sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta produzione nel caso in esame di tale risultato.
Si osserva, inoltre, che la Corte di Cassazione ha da tempo escluso che a determinare il verificarsi del fenomeno anatocistico possa essere la pagina 10 di 15 strutturazione concordata del rimborso secondo lo schema dell'ammortamento a rimborso di capitale costante (rate decrescenti mano a mano che si riduce l'ammontare degli interessi dovuti) o a rate costanti (con rimborso prevalente di interessi, all'inizio, e di capitale, alla fine), trattandosi di “mere modalità di
adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario” (cfr. Cass. n.
11400/2014 in motivazione).
Tale conclusione è stata ribadita dalle Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza n. 15340/2024, in cui è stato chiarito che l'ammortamento alla francese
“è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene
secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti»
comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi
(decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico
composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e
via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari
alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della
quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di
ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota
interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa. Il
rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce
l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul
quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la
progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli pagina 11 di 15 interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così
via” e, pertanto, nella descritta operazione di rimborso, non si riscontra un effetto anatocistico vietato ed è da escludersi che la quota di interessi prevista in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo.
Nel caso esaminato dalle Sezioni Unite, il Tribunale rimettente ha poi chiesto se la maggior quota di interessi complessamente dovuti in presenza di ammortamento alla francese rispetto a quello cosiddetto all'italiana costituisca un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale e del T.A.E.G. dichiarati nel contratto, di cui il cliente dovrebbe essere informato, con conseguente nullità parziale della relativa clausola contrattuale per violazione dell'articolo 117, co. IV, T.U.B.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento alla francese sia complessivamente maggiore di quello nominale “quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta
concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali
prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora
restituito) di cui il debitore ha beneficiato”. Tale differenza è ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento cosiddetto all'italiana si abbatte più
pagina 12 di 15 velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più
bassi. Il maggior carico di interessi derivante dell'ammortamento alla francese
“non deriva dunque da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli
interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore
voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul
TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di
prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata
costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”.
Si ritiene, pertanto, erroneo il calcolo degli interessi effettuato prendendo in considerazione esclusivamente la prima rata dei finanziamenti in discorso, che
è notoriamente quella che presenta la maggior quota di interessi (cfr. doc. 8,
doc. 9 e doc. 10).
Sulla base delle argomentazioni che precedono, il secondo motivo d'appello non può trovare accoglimento.
Il rigetto dei primi due motivi di gravame comporta, altresì, il rigetto del terzo
motivo, non essendo necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria, né
l'espletamento della richiesta consulenza tecnica d'ufficio, e l'assorbimento del
quarto motivo d'appello, in punto di spese di lite.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 cod. proc. civ.), seguono la soccombenza dell'appellante e che,
pagina 13 di 15 avuto riguardo al valore della causa, alle attività processuali di fatto espletate,
al livello di complessità delle questioni trattate, sono liquidate in favore della
– quanto ai compensi, nonché sulla base Controparte_3
della Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal
D.M. 147/22 – in complessivi € 8.469,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A.
(se dovuta) e C.P.A., come per legge, di cui € 2058,00 per la fase di studio
(valore medio), € 1418,00 per la fase introduttiva (valore medio), € 1523,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo, anche in considerazione degli incombenti istruttori espletati) ed € 3470,00 per la fase decisionale (valore medio). Non risultano documentate spese vive della appellata, con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Per quanto riguarda le spese di è Controparte_8
intervenuta nel presente grado di giudizio, quale beneficiaria della scissione parziale posta in essere dalla creditrice originaria. Ai sensi dell'art. 111 cod.
proc. civ., in caso trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie e, ai sensi dell'art. 2909
cod. civ., la sentenza spiega direttamente i suoi effetti nei confronti delle parti,
dei loro eredi o aventi causa. Pertanto, le spese processuali non possono essere poste a carico dell'appellante e vanno compensate.
Si dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 co. 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico pagina 14 di 15 dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) respinge l'appello proposto da e per l'effetto conferma la Controparte_2
sentenza del Tribunale Ordinario di Mantova, pubblicata in data 30.12.2020, n.
764/2020;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, che liquida in complessivi € 9.991,00, oltre rimborso spese generali,
I.V.A. (se dovuta) e C.P.A.;
3) compensa le spese di lite nei rapporti tra l'appellante e l'intervenuta;
4) dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 co. 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
CONSIGLIERE EST.
AU CI IL PRESIDENTE
SE AG
pagina 15 di 15
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R. Gen. N. 719/2021
Dott. SE AG Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott.ssa AU CI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 719/2021 R.G., promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 01.07.2021 e posta in decisione con ordinanza collegiale del
16.7.2025
OGGETTO: CP_1
[...]
:
[...] P.IVA_1 P. IVA: , con sede legale in Cremona, Controparte_2 P.IVA_2
Via Antiche Fornaci n. 10, in persona dell'amministratore unico sig.
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Gamba Parte_1
( , procuratore domiciliatario giusta procura Email_1
speciale in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 15 (C.F. P. Controparte_3 P.IVA_3
IVA ), con sede in Piazza Salimbeni n. 3, rappresentata e P.IVA_4 CP_3
difesa dall'avv. Alessandro Bosio ( , Email_2
procuratore domiciliatario giusta procura in calce alla comparsa di costituzione d'appello;
APPELLATA
n o n c h è c o n t r o
C.F. , Controparte_4 P.IVA_5
con sede in Napoli, Via Santa Brigida n. 39, rappresentata da Controparte_5
(C.F. e P. IVA , già con sede in Roma, Piazzale P.IVA_6 Controparte_6
Sturzo n. 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Manzato
( , procuratore domiciliatario giusta Email_3
procura alle liti in calce all'atto di intervento;
INTERVENUTA
In punto: appello a sentenza dal Tribunale di Mantova, pubblicata in data
30.12.2020, n. 764/2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reiectis contraiis, in riforma della
sentenza n. 764/2020 del Tribunale di Mantova, così giudicare:
• previamente in via istruttoria: disporre c.t.u. di tipo contabile;
• nel merito: accertare e dichiarare che il mutuo fondiario a rep. n. 48989/9499 pagina 2 di 15 in data 24/10/2005 a ministero del Notaio così come Persona_1
modificato in forza di atto pubblico per NO è affetto da Persona_2
usura oggettiva maturata in corso di rapporto;
per l'effetto, dir tenuta
[...]
a retrocedere in favore di la somma Controparte_3 Controparte_2
di € 21.448,26 o la diversa somma ritenuta come dovuta;
• sempre nel merito: accertare e dichiarare l'illegittima capitalizzazione
d'interessi da parte di per effetto Controparte_3
dell'ammortamento c.d. alla francese convenuto nel mutuo fondiario a rep. n.
48989/9499 in data 24/10/2005 a ministero del Notaio così Persona_1
come modificato in forza di atto pubblico per NO nonché Persona_2
nel mutuo chirografario in data 14/07/2010; per l'effetto, disporre il ricalcolo
dei rispettivi piani d'ammortamento, con ogni conseguente statuizione
restitutoria relativa al totale che risulterà indebitamente percepito dalla CP_3
• in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali”
Dell'appellata
“Respingere l'appello in quanto infondato ed ogni domanda, istanza ed
eccezione avanzata da parte appellante, confermandosi in toto la sentenza
impugnata. In ogni caso, con vittoria delle spese del giudizio”
Dell'intervenuta
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, rigettata ogni contraria domanda,
eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria: Nel merito in via
preliminare 1. (i) accertare il difetto di legittimazione passiva in capo ad CP_4
pagina 3 di 15 e, 2. (ii) conseguentemente, previo declaratorie del caso circa la sussistenza
delle condizioni in narrativa, mandare assolta da qualsivoglia pretesa CP_4
fatta o a farsi valere nei suoi confronti. In via principale 1. (i) confermare
integralmente la sentenza n. 764/2020 emessa in data 29.12.2020 (pubblicata
in data 30.12.2020) dal Tribunale di Mantova, in persona del G. Dott.ssa. F.
nella procedura iscritta a R.G. n. 3854/2017 e, 2. (ii) CP_7
conseguentemente, previe le declaratorie del caso, rigettare ogni contraria
domanda, eccezione, richiesta e deduzione, sia di merito che istruttoria, della
giacché infondate in fatto ed in diritto e, pertanto, mandare CP_2
assolta da qualsivoglia pretesa fatta o a farsi valere nei suoi confronti. CP_4
Sempre ed in ogni caso, con vittoria delle competenze e spese di lite, oltre C.P.A
e I.V.A.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Controparte_2
giudizio deducendo: 1) la stipula con Controparte_3
Banca LA VA (ora di un CP_3 Controparte_3
contratto di mutuo fondiario in data 24.10.2005; 2) la rimodulazione delle condizioni contrattuali del medesimo contratto in data 22.10.2014; 3) la stipula di un contratto di finanziamento chirografario in data 14.7.2010; 4) l'usurarietà
di tali rapporti;
5) la nullità dei contratti per illecita creazione di moneta;
6)
l'illegittima capitalizzazione degli interessi insita nel piano di ammortamento alla francese;
7) la nullità del tasso di interesse determinato con riferimento pagina 4 di 15 all'indice Euribor;
8) l'erronea indicazione dell'Indicatore Sintetico di Costo.
Sulla base di queste premesse, ha domandato: la declaratoria di nullità dei contratti;
la restituzione delle somme indebitamente addebitate dalla il CP_3
risarcimento del danno.
Si è ritualmente costituita in giudizio la quale Controparte_3
ha eccepito l'infondatezza delle domande attoree e ne ha chiesto il rigetto.
Con sentenza pubblicata in data 30.12.2020, n. 764/2020, il Tribunale di
Mantova ha rigettato le domande proposte da valutando: Controparte_2
- pacifica la stipula dei negozi dedotti dall'attrice;
- infondata la contestazione di usura originaria, atteso a) che i tassi di interesse pattuiti risultavano inferiori ai tassi soglia usura di volta in volta previsti, b) che la censura si fondava sulla sommatoria dei tassi di interesse corrispettivo e moratorio e c) che l'attrice non aveva allegato l'effettivo versamento degli interessi moratori;
- l'omessa specifica allegazione degli elementi costitutivi dell'usura soggettiva;
- l'omessa indicazione dei trimestri quanto all'accertamento dell'usura sopravvenuta e, comunque, la condivisibilità dell'orientamento espresso dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 24675/2017, secondo il quale la verifica del rispetto del tasso soglia previsto dalla L. 108/1996
dovesse effettuarsi con riferimento al momento di pattuizione degli interessi,
non al momento del loro pagamento;
- erronea la contestazione di illecita creazione di moneta;
pagina 5 di 15 - la legittimità della previsione nei contratti oggetto di controversia del piano di ammortamento cosiddetto alla francese non risultando alcuna violazione dell'art. 1283 cod. civ. perché l'adozione di tale metodo comportava che gli interessi venissero comunque calcolati sul solo capitale residuo;
Par
- irrilevante l'erronea specificazione nel contratto dell' ;
- generica la censura di illegittimità del tasso di interesse indicizzato all'Euribor;
- inammissibili le istanze proposte ex art. 210 cod. proc. civ. e la CTU contabile.
Avverso la sentenza ha proposto appello sulla scorta di Controparte_2
quattro motivi.
Si è costituita in giudizio la resistendo Controparte_3
al gravame avversario.
È intervenuta deducendo di Controparte_8
essere divenuta titolare del credito in oggetto di controversia, a decorrere dal 1°
dicembre 2020, per effetto della di scissione effettuata da
[...]
Controparte_3
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali, all'udienza tenutasi mediante scambio di note telematiche ai sensi dell'art. 127 ter cod.
proc. civ. in data 16.07.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 6 di 15 Con il primo motivo l'appellante censura il capo della sentenza in cui il
Tribunale ha ritenuto che ai rapporti oggetto di causa non fossero stati applicati interessi usurari, dichiarando di focalizzarsi “unicamente sull'usura oggettiva
riscontrata nel mutuo risalente all'anno 2005 per NO e le Persona_1
cui condizioni venivano successivamente riviste nell'anno 2014 con atto a
repertorio del Notaio e sottolineando che “le problematiche Persona_2
in gioco sono essenzialmente due e cioè: i) la rilevanza concettuale della cd.
usura sopravvenuta;
ii) il rapporto tra interessi compensativi e moratori in
relazione al superamento del tasso soglia” (cfr. pag. 3 dell'atto di appello).
Tale censura non può trovare accoglimento: si osserva, infatti, che le deduzioni di parte appellante circa l'erroneità dei principi espressi dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite nelle sentenze nn. 24675/2017 e 19597/2020, in materia di usura sopravvenuta e calcolo del tasso di interesse rilevanti ai fini del superamento del tasso soglia usura, sono prive di pregio.
In merito alla rilevanza dell'usura sopravvenuta, nella citata n. 24675/2017, i
Giudice di legittimità hanno espresso il seguente principio di diritto,
pacificamente applicabile a tutte le tipologie di contratti bancari: “Allorché il
tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso
dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base
alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o
l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli
pagina 7 di 15 interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o
della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia
quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di
riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere
qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia,
contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
In particolare, in tale arresto, le Sezioni Unite hanno rigettato la tesi prospettata dall'appellante secondo cui, in base al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.), sarebbe erroneo pretendere interessi che, al momento del pagamento, risultino superiori alla soglia d'usura, chiarendo che
“la buona fede è criterio di integrazione del contenuto contrattuale rilevante ai
fini dell'«esecuzione del contratto» stesso (art. 1375 cod. civ.), vale a dire della
realizzazione dei diritti da esso scaturenti. La violazione del canone di buona
fede non è riscontrabile nell'esercizio in sé considerato dei diritti scaturenti dal
contratto, bensì nelle particolari modalità di tale esercizio in concreto, che
siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso. In questo senso
può allora affermarsi che, in presenza di particolari modalità o circostanze,
anche la pretesa di interessi divenuti superiori al tasso soglia in epoca
successiva alla loro pattuizione potrebbe dirsi scorretta ai sensi dell'art. 1375
cod. civ.; ma va escluso che sia da qualificare scorretta la pretesa in sé di quegli
interessi, corrispondente a un diritto validamente riconosciuto dal contratto”.
pagina 8 di 15 Si osserva che l'appellante non ha allegato l'esistenza dei presupposti che nel caso in esame renderebbero contraria a buona fede la pretesa degli interessi da parte della pertanto, quand'anche si fosse verificata l'usura CP_3
sopravvenuta, la medesima risulterebbe irrilevante;
ciò determina il rigetto dell'appello sul punto.
In merito alla tesi secondo la quale l'usurarietà originaria del rapporto si fonderebbe sulla somma dei tassi di interesse corrispettivo e moratorio prevista dal contratto, si osserva che la questione è stata oggetto della sentenza n.
19597/2020, in cui la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha chiarito che, ai fini della determinazione del tasso soglia usura, non può applicarsi il cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che perseguono (corrispettiva del capitale concesso a mutuo, i primi;
risarcitoria del danno da ritardo nell'adempimento, i secondi) e che deve procedersi al calcolo separato della loro relativa incidenza. Precisamente: per gli interessi corrispettivi, deve farsi riferimento alle previsioni dell'art. 2, co. IV, L. n. 108/1996; mentre, per gli interessi moratori, deve tenersi conto, nell'individuazione della soglia limite,
del tasso di mora medio applicato dagli operatori indicato nel decreto ministeriale di riferimento;
ove, il D.M. di riferimento non rechi l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, deve procedersi alla comparazione del
TEG, aumentato della percentuale di mora, con il TEGM del periodo in oggetto
(cfr. Cass. SS. UU. n. 19597/2020; Cass. n. 17171/2025; Cass., n. 14214/2022; pagina 9 di 15 Cass., n. 31615/2021).
Si osserva ulteriormente che, facendo esatta applicazione dei summenzionati principi enunciati, il Tribunale ha accertato che, in nessuno dei tre negozi oggetto di giudizio, sono stati pattuiti interessi usurari.
Si osserva, da ultimo, che il Tribunale ha accertato che l'appellante non ha mai allegato di aver effettivamente corrisposto interessi moratori, con la conseguenza che, quand'anche si volesse ritenere l'usurarietà del rapporto fondandola sulla somma degli interessi corrispettivi e moratori, comunque, la domanda di ripetizione non potrebbe trovare accoglimento.
Sulla base di tale premesse, il primo motivo d'appello non può essere accolto.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta la nullità del piano di ammortamento alla francese, il quale determinerebbe un'implicita ed occulta capitalizzazione degli interessi a carico del mutuatario, con conseguente violazione del divieto di anatocismo ai sensi dell'art. 1283 cod. civ.
Si osserva, innanzitutto, che l'appellante denuncia astrattamente la pretesa realizzazione di un risultato anatocistico, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento alla francese, senza che tale doglianza sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta produzione nel caso in esame di tale risultato.
Si osserva, inoltre, che la Corte di Cassazione ha da tempo escluso che a determinare il verificarsi del fenomeno anatocistico possa essere la pagina 10 di 15 strutturazione concordata del rimborso secondo lo schema dell'ammortamento a rimborso di capitale costante (rate decrescenti mano a mano che si riduce l'ammontare degli interessi dovuti) o a rate costanti (con rimborso prevalente di interessi, all'inizio, e di capitale, alla fine), trattandosi di “mere modalità di
adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario” (cfr. Cass. n.
11400/2014 in motivazione).
Tale conclusione è stata ribadita dalle Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza n. 15340/2024, in cui è stato chiarito che l'ammortamento alla francese
“è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene
secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti»
comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi
(decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico
composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e
via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari
alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della
quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di
ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota
interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa. Il
rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce
l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul
quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la
progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli pagina 11 di 15 interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così
via” e, pertanto, nella descritta operazione di rimborso, non si riscontra un effetto anatocistico vietato ed è da escludersi che la quota di interessi prevista in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo.
Nel caso esaminato dalle Sezioni Unite, il Tribunale rimettente ha poi chiesto se la maggior quota di interessi complessamente dovuti in presenza di ammortamento alla francese rispetto a quello cosiddetto all'italiana costituisca un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale e del T.A.E.G. dichiarati nel contratto, di cui il cliente dovrebbe essere informato, con conseguente nullità parziale della relativa clausola contrattuale per violazione dell'articolo 117, co. IV, T.U.B.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento alla francese sia complessivamente maggiore di quello nominale “quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta
concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali
prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora
restituito) di cui il debitore ha beneficiato”. Tale differenza è ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento cosiddetto all'italiana si abbatte più
pagina 12 di 15 velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più
bassi. Il maggior carico di interessi derivante dell'ammortamento alla francese
“non deriva dunque da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli
interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore
voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul
TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di
prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata
costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”.
Si ritiene, pertanto, erroneo il calcolo degli interessi effettuato prendendo in considerazione esclusivamente la prima rata dei finanziamenti in discorso, che
è notoriamente quella che presenta la maggior quota di interessi (cfr. doc. 8,
doc. 9 e doc. 10).
Sulla base delle argomentazioni che precedono, il secondo motivo d'appello non può trovare accoglimento.
Il rigetto dei primi due motivi di gravame comporta, altresì, il rigetto del terzo
motivo, non essendo necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria, né
l'espletamento della richiesta consulenza tecnica d'ufficio, e l'assorbimento del
quarto motivo d'appello, in punto di spese di lite.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 cod. proc. civ.), seguono la soccombenza dell'appellante e che,
pagina 13 di 15 avuto riguardo al valore della causa, alle attività processuali di fatto espletate,
al livello di complessità delle questioni trattate, sono liquidate in favore della
– quanto ai compensi, nonché sulla base Controparte_3
della Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal
D.M. 147/22 – in complessivi € 8.469,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A.
(se dovuta) e C.P.A., come per legge, di cui € 2058,00 per la fase di studio
(valore medio), € 1418,00 per la fase introduttiva (valore medio), € 1523,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo, anche in considerazione degli incombenti istruttori espletati) ed € 3470,00 per la fase decisionale (valore medio). Non risultano documentate spese vive della appellata, con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Per quanto riguarda le spese di è Controparte_8
intervenuta nel presente grado di giudizio, quale beneficiaria della scissione parziale posta in essere dalla creditrice originaria. Ai sensi dell'art. 111 cod.
proc. civ., in caso trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie e, ai sensi dell'art. 2909
cod. civ., la sentenza spiega direttamente i suoi effetti nei confronti delle parti,
dei loro eredi o aventi causa. Pertanto, le spese processuali non possono essere poste a carico dell'appellante e vanno compensate.
Si dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 co. 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico pagina 14 di 15 dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) respinge l'appello proposto da e per l'effetto conferma la Controparte_2
sentenza del Tribunale Ordinario di Mantova, pubblicata in data 30.12.2020, n.
764/2020;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, che liquida in complessivi € 9.991,00, oltre rimborso spese generali,
I.V.A. (se dovuta) e C.P.A.;
3) compensa le spese di lite nei rapporti tra l'appellante e l'intervenuta;
4) dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 co. 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
CONSIGLIERE EST.
AU CI IL PRESIDENTE
SE AG
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