Versione
11 marzo 1989
11 marzo 1989
Art. 14. (Riunione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine) 1. Il consiglio dell'ordine e' convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi, e comunque ognio volta che se ne presenti la necessita' o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri, o da almeno un terzo degli iscritti all'albo. Il verbale della riunione non ha carattere riservato, e' redattodal segretario sotto la direzione del presidente ed e' sottoscritto da entrambi.
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/04/2022, n. 1465Provvedimento: […] “Ed invero, giova premettere che l'art.14 della legge 18/2/1989 n.56 […] previste dall'art.14 della legge 56/1989, di per sé manifesta la nullità dell'atto […] Inoltre, la stessa previsione delle norme citate dal primo giudice - art. 14 della legge n. 56/1989 e art. 20 del Regolamento Disciplinare - che dispongono la sottoscrizione dell'atto da parte del Segretario e del Presidente,Leggi di più...
- nullità verbale seduta·
- art. 20 regolamento disciplinare·
- contributo unificato·
- giurisdizione civile·
- sottoscrizione verbale·
- art. 14 legge 56/1989·
- art. 700 c.p.c.·
- responsabilità aggravata art. 96 c.p.c.·
- giudicato cautelare·
- impugnativa sanzione disciplinare