Articolo 14 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56
Articolo 13Articolo 15
Versione
11 marzo 1989
Art. 14. (Riunione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine) 1. Il consiglio dell'ordine e' convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi, e comunque ognio volta che se ne presenti la necessita' o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri, o da almeno un terzo degli iscritti all'albo. Il verbale della riunione non ha carattere riservato, e' redattodal segretario sotto la direzione del presidente ed e' sottoscritto da entrambi.
Entrata in vigore il 11 marzo 1989
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