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Sentenza 30 luglio 2024
Sentenza 30 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/07/2024, n. 31138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31138 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CU VI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
ta) tne3 il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso per il rigetto del ricorso. gifettbye-_. Penale Sent. Sez. 4 Num. 31138 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 11/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia resa in esito a giudizio abbreviato - con cui il Tribunale di Forlì, assolto l'imputato dal reato guida in stato di ebbrezza (capo b di imputazione), ne affermava la colpevolezza per i reati di cui all'art. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo a) - ha dichiarato UC DA non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 1.2 I fatti venivano ricostruiti nei seguenti termini. Il 02/09/2020 alle 18:30, gli operanti di polizia giudiziaria intervenivano poiché era stato segnalato l'investimento di un pedone in via Lavatoio di Longiano, all'altezza del civico 580. Sul posto era già presente l'ambulanza per soccorrere la vittima del sinistro, NO Greta, la quale riportava lesioni giudicate guaribili in trenta giorni;
veniva ivi identificata la testimone RO RA, la quale riferiva di aver visto una vettura, di color grigio, marca Volkswagen, urtare contro la vittima facendola rovinare a terra e poi fuggire senza fermarsi. La RO narrava inoltre di aver visto un'altra auto, alla cui guida era AS IA alla quale chiedeva di inseguire a fermare la prima vettura. Durante l'inseguimento, nonostante avesse suonato più volte il clacson, la AS non riusciva nell'intento, ma era stata comunque in grado di scattare una fotografia della vettura investitrice, grazie alla quale era stato possibile identificare l'automobile in uso all'imputato. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato che solleva i seguenti motivi con cui deduce: 2.1. Erronea applicazione della legge penale, nonché contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine ai reati contestati per mancanza degli elementi soggettivo e oggettivo, poiché l'imputato non era affatto consapevole di aver cagionato un sinistro e non si era rappresentato l'evento, neppure come mera accettazione del rischio. Egli era certo che si trattasse del ramo di un albero che si trova proprio sul lato destro, rispetto alla direzione di marcia, della sede stradale. La Corte territoriale si sarebbe probabilmente confusa con le altre fotografie allegate all'atto di appello. La difesa ricorda altresì che l'imputato, anziché allontanarsi immediatamente dal luogo del sinistro, vi si era trattenuto rallentando l'andatura di marcia. Né assumono valore pregnante le dichiarazioni delle persone sopraggiunte sul luogo del sinistro le quali non erano presenti al momento di verificazione dello stesso. Il ricorso riporta le dichiarazioni, favorevoli all'imputato, rilasciate a s.i.t. da alcune persone, allegandovi fotografie. La difesa si chiede come possa la persona offesa, nella propria denuncia querela, ricostruire il fatto, considerato che aveva perso conoscenza;
2 2.2. Erronea applicazione della legge penale, nonché contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, entrambi ritenuti eccessivi. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso non solo è manifestamente infondato, ma investe profili di ricostruzione del fatto e di valutazione della prova riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U., n. 930 del 13/12/1.995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428). Nel caso di specie, Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico- giuridico in alcun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Ha osservato che l'asserita percezione dell'imputato di aver urtato contro il ramo è del tutto priva di fondamento, posto che, come emerge dalle fotografie in atti allegate, pur essendovi un albero fronzuto al lato della sede stradale, i rami di quest'ultimo non la ingombravano affatto;
a ciò la sentenza impugnata ha aggiunto che l'albero si trovava sul lato sinistro rispetto alla vettura, la quale invece riportava danni sul lato destro. La Corte territoriale ha inoltre correttamente affermato che la percezione dell'urto avrebbe imposto comunque all'imputato di fermarsi ed accertare a che cosa quest'ultimo fosse dovuto e che l'omissione di detta condotta 3 implicava un'accettazione del rischio di aver cagionato un danno alla persona: l'imputato, pertanto, «non poteva che avere avvertito l'impatto sulla propria destra, dove non sporgeva nessun ramo». E ciò nonostante, il UC «volutamente proseguiva la marcia, pur essendo obbligato ad arrestarsi». Giova sul punto richiamare la pacifica giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo cui "L'elemento soggettivo del reato di mancata prestazione dell'assistenza occorrente in caso di incidente (art. 189, comma 7, cod. strada), può essere integrato anche dal dolo eventuale, ravvisabile in capo all'agente che, in caso di sinistro comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità, o anche solo la possibilità, che dall'incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso, non ottemperi all'obbligo di prestare assistenza ai feriti" (Sez. 4, n. 33772 del 15/06/2017, Dentice Di Accadia Capozzi, Rv. 271046. In motivazione, la Corte ha osservato che il dolo eventuale, pur configurandosi normalmente in relazione all'elemento volitivo, può attenere anche all'elemento intellettivo, quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso il rischio). Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che, quanto alla pena, essa non esiste, avendo il Giudice di appello applicato la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; quanto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, la sentenza impugnata ricorda come essa sia stata determinata nel minimo di legge e non possa dunque subire modifiche in me/ius. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Pre id rite
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
ta) tne3 il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso per il rigetto del ricorso. gifettbye-_. Penale Sent. Sez. 4 Num. 31138 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 11/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia resa in esito a giudizio abbreviato - con cui il Tribunale di Forlì, assolto l'imputato dal reato guida in stato di ebbrezza (capo b di imputazione), ne affermava la colpevolezza per i reati di cui all'art. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo a) - ha dichiarato UC DA non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 1.2 I fatti venivano ricostruiti nei seguenti termini. Il 02/09/2020 alle 18:30, gli operanti di polizia giudiziaria intervenivano poiché era stato segnalato l'investimento di un pedone in via Lavatoio di Longiano, all'altezza del civico 580. Sul posto era già presente l'ambulanza per soccorrere la vittima del sinistro, NO Greta, la quale riportava lesioni giudicate guaribili in trenta giorni;
veniva ivi identificata la testimone RO RA, la quale riferiva di aver visto una vettura, di color grigio, marca Volkswagen, urtare contro la vittima facendola rovinare a terra e poi fuggire senza fermarsi. La RO narrava inoltre di aver visto un'altra auto, alla cui guida era AS IA alla quale chiedeva di inseguire a fermare la prima vettura. Durante l'inseguimento, nonostante avesse suonato più volte il clacson, la AS non riusciva nell'intento, ma era stata comunque in grado di scattare una fotografia della vettura investitrice, grazie alla quale era stato possibile identificare l'automobile in uso all'imputato. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato che solleva i seguenti motivi con cui deduce: 2.1. Erronea applicazione della legge penale, nonché contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine ai reati contestati per mancanza degli elementi soggettivo e oggettivo, poiché l'imputato non era affatto consapevole di aver cagionato un sinistro e non si era rappresentato l'evento, neppure come mera accettazione del rischio. Egli era certo che si trattasse del ramo di un albero che si trova proprio sul lato destro, rispetto alla direzione di marcia, della sede stradale. La Corte territoriale si sarebbe probabilmente confusa con le altre fotografie allegate all'atto di appello. La difesa ricorda altresì che l'imputato, anziché allontanarsi immediatamente dal luogo del sinistro, vi si era trattenuto rallentando l'andatura di marcia. Né assumono valore pregnante le dichiarazioni delle persone sopraggiunte sul luogo del sinistro le quali non erano presenti al momento di verificazione dello stesso. Il ricorso riporta le dichiarazioni, favorevoli all'imputato, rilasciate a s.i.t. da alcune persone, allegandovi fotografie. La difesa si chiede come possa la persona offesa, nella propria denuncia querela, ricostruire il fatto, considerato che aveva perso conoscenza;
2 2.2. Erronea applicazione della legge penale, nonché contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, entrambi ritenuti eccessivi. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso non solo è manifestamente infondato, ma investe profili di ricostruzione del fatto e di valutazione della prova riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U., n. 930 del 13/12/1.995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428). Nel caso di specie, Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico- giuridico in alcun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Ha osservato che l'asserita percezione dell'imputato di aver urtato contro il ramo è del tutto priva di fondamento, posto che, come emerge dalle fotografie in atti allegate, pur essendovi un albero fronzuto al lato della sede stradale, i rami di quest'ultimo non la ingombravano affatto;
a ciò la sentenza impugnata ha aggiunto che l'albero si trovava sul lato sinistro rispetto alla vettura, la quale invece riportava danni sul lato destro. La Corte territoriale ha inoltre correttamente affermato che la percezione dell'urto avrebbe imposto comunque all'imputato di fermarsi ed accertare a che cosa quest'ultimo fosse dovuto e che l'omissione di detta condotta 3 implicava un'accettazione del rischio di aver cagionato un danno alla persona: l'imputato, pertanto, «non poteva che avere avvertito l'impatto sulla propria destra, dove non sporgeva nessun ramo». E ciò nonostante, il UC «volutamente proseguiva la marcia, pur essendo obbligato ad arrestarsi». Giova sul punto richiamare la pacifica giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo cui "L'elemento soggettivo del reato di mancata prestazione dell'assistenza occorrente in caso di incidente (art. 189, comma 7, cod. strada), può essere integrato anche dal dolo eventuale, ravvisabile in capo all'agente che, in caso di sinistro comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità, o anche solo la possibilità, che dall'incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso, non ottemperi all'obbligo di prestare assistenza ai feriti" (Sez. 4, n. 33772 del 15/06/2017, Dentice Di Accadia Capozzi, Rv. 271046. In motivazione, la Corte ha osservato che il dolo eventuale, pur configurandosi normalmente in relazione all'elemento volitivo, può attenere anche all'elemento intellettivo, quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso il rischio). Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che, quanto alla pena, essa non esiste, avendo il Giudice di appello applicato la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; quanto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, la sentenza impugnata ricorda come essa sia stata determinata nel minimo di legge e non possa dunque subire modifiche in me/ius. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Pre id rite