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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/02/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2281/2024 R.G.
oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesca Romana Bisegna , in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2281/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Filippo Bellinzoni, con studio in Roma, Viale delle Milizie n 22,
ATTRICE
CONTRO
(partita IVA di Gruppo codice fiscale e numero di iscrizione nel CP_1 P.IVA_1
registro Imprese di Milano: numero 12377670968, REA 2657480), e, per essa,
[...]
(partita IVA di Gruppo codice fiscale e numero di iscrizione nel Controparte_2 P.IVA_1
registro Imprese di Milano: numero REA 1260400), , non in proprio ma in qualità di P.IVA_2
procuratrice della prima, rappresentata e difesa dall'avv. MA SS del Foro di Milano, con studio in
Milano, Corso MAtti n. 1 presso cui è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
e
(partita IVA di Gruppo , codice fiscale e numero di Controparte_3 P.IVA_3
iscrizione nel registro Imprese di Venezia Rovigo: numero , REA CCIAA Venia – P.IVA_4
420580), con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio 63 e, per essa, Controparte_2
pagina 1 di 10 (partita IVA di Gruppo , codice fiscale e numero di iscrizione nel registro Imprese CP_1 P.IVA_5
di Milano: numero REA 420580), con sede in Milano (MI), via Caldera 21, non in P.IVA_2 proprio ma nella sua espressa qualità di procuratrice della prima, rappresentata e difesa dall'Avv.
MA SS del Foro di Milano, con studio in Milano, Corso MAtti n. 1 presso cui è elettivamente domiciliata
INTERVENUTA
CONCLUSIONI delle parti:
per parte opponente: “1) In via preliminare, revocare l'ordinanza istruttoria del 18.9.2024 e ammettere le prove testimoniali richieste dalla parte attrice con la memoria integrativa ex art. 171 Parte_1
ter n. 1 c.p.c.; 2) Nel merito, e in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della e per essa della sua procuratrice ad CP_1 Controparte_4
agire esecutivamente nei confronti di 3) in ogni caso, accertare e dichiarare Parte_1
l'estinzione del credito di nei confronti di accertato dal decreto CP_1 Parte_1
ingiuntivo del Tribunale di Firenze n. 2650/2013, R.g. 6100/2013 per il decorso della prescrizione decennale 4) condannare in ogni caso e per essa della sua procuratrice CP_1 [...]
l pagamento delle spese di giudizio, comprensive di spese generali, iva e cap., da Controparte_4 distrarsi a favore del procuratore antistatario avvocato Filippo Bellinzoni.”
per parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria e diversa istanza, deduzione, eccezione e conclusione reietta: Nel merito: - respingere in toto l'opposizione proposta dalla SI.ra
, in quanto infondata in fatto e in diritto per le motivazioni indicate in narrativa;
- Parte_1
accertare e dichiarare che la SI.ra è tenuta al pagamento delle somme di cui al precetto Parte_1
opposto ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta in corso di causa. In via istruttoria: - in tutti i casi, con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed eccepire, indicare testi ed essere ammessi a prova contraria nei termini di legge. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione all'atto di Parte_1 precetto notificatole in data 13.02.2024 con il quale le veniva intimato il pagamento di € 149.103,43 a titolo di capitale, spese legali e accessori quale residuo della maggior somma di € 167.896,09 liquidata dal decreto ingiuntivo n. 2650/2013 emesso dal Tribunale di Firenze in forma provvisoriamente esecutiva in data 07.05.2013. pagina 2 di 10 Con il predetto atto di citazione, l'opponente contestava, in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva da parte di d agire, in qualità di cessionaria, per la riscossione CP_1 del credito liquidato dal decreto ingiuntivo di cui sopra. Eccepiva, in secondo luogo, l'estinzione del credito medesimo per intervenuta prescrizione decennale. Formulava, pertanto, istanza di sospensione inaudita altera parte dell'esecutività del titolo azionato.
Con decreto del 12 marzo 2024 il Tribunale di Firenze, ritenuto che non sussistessero i presupposti per l'invocata sospensione inaudita altera parte, fissava la discussione sull'istanza di sospensione nel contraddittorio tra le parti all'udienza del 10 aprile 2024. Non avendo tuttavia parte opponente documentato l'avvenuta tempestiva notifica del decreto di fissazione dell'udienza cautelare nel termine perentorio assegnato, l'istanza di sospensione veniva dichiarata inammissibile per mancata notifica entro il termine perentorio del decreto di fissazione della udienza a controparte.
Si costituiva, quindi, la parte opposta contestando tanto l'asserito difetto di legittimazione attiva in capo alla procedente quanto l'ipotizzata estinzione del credito per decorso del termine prescrizionale.
Rigettata l'istanza istruttoria avanzata dalla parte attrice per l'assunzione di prova orale, per essere i capitoli eccessivamente generici oltre che relativi a circostanze da provarsi documentalmente, il giudice, ritenendo che la causa fosse matura per la decisione, fissava innanzi a sé udienza per la rimessione della causa in decisione per il giorno 29 gennaio 2025, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni nonché il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
In data 28 novembre 2024 interveniva nel giudizio in quanto Controparte_3 società subentrante, giusto atto di fusione per incorporazione con efficacia a partire dall'11 novembre
2024, in tutti i rapporti giuridici, ivi incluso il credito nei confronti di , prima facenti capo Parte_1
alla CP_1
***
Procedendo all'analisi delle domande svolte, il primo motivo di opposizione attiene all'asserito difetto di legittimazione in capo a ad agire per la riscossione del credito di cui al CP_1
decreto ingiuntivo n. 2650/2013.
Secondo parte opposta, con il predetto decreto ingiuntivo veniva ingiunto in via solidale a
[...]
e alla di pagare la somma di € 167.896,09 oltre agli Pt_1 Controparte_5
interessi al tasso convenzionale del 14,75% dal 3 maggio 2011 al saldo a favore di Parte_2
in quanto procuratore di che si è poi fusa per incorporazione in Controparte_6 CP_7 pagina 3 di 10 In data 25.06.2021 la ha acquistato il credito dalla CP_8 Controparte_2 in forza di operazione di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. con Controparte_6 efficacia a partire dal 27.09.2021. Dell'operazione veniva dato avviso tramite pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale n. 118 del 05.10.2021. Dell'avvenuta cessione risulta essere stata altresì notiziata mediante lettera raccomandata del 17.03.2022. Da ultimo, in forza di atto di scissione Parte_1
parziale della di cui si dava avviso in Gazzetta Ufficiale n. 17 del Controparte_2
17.01.2023, è subentrata senza soluzione di continuità in tutti i rapporti giuridici CP_1
Cont facenti capo alla medesima fferenti al ramo ceduto da Intesa Controparte_2
San Paolo S.p.a.
In via preliminare, occorre richiamare il consolidato principio per cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco cui sia applicabile la speciale disciplina di cui al d.lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non
l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 4 settembre 2023, n.
25706). Ebbene, parte opponente lamentava anzitutto l'inidoneità dell'avvenuta pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale delle operazioni di cessione, prima, e scissione, poi a dimostrare la titolarità in capo alla del credito per la cui riscossione la società ha agito in via esecutiva. CP_1
A tal proposito va osservato che ai sensi dell'art. 58 co.4 T.U.B. l'avviso della cessione di crediti in blocco sulla Gazzetta Ufficiale produce, nei confronti dei debitori, i medesimi effetti di cui all'art. 1264 co.3 c.c., ossia di pubblicità c.d. dichiarativa volta a rendere l'operazione opponibile al debitore, evitando che un eventuale pagamento di questi al creditore cedente estingua il debito e lo liberi anche nei confronti del creditore cessionario subentrante nel rapporto. La peculiarità consiste in ciò, che venendo in rilievo una cessione in blocco, l'elevato numero di debitori da notiziare rende la singola notificazione metodo impraticabile allo scopo. Per giurisprudenza pacifica, tuttavia, “una cosa
è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (così, Cass.,
Sez. III, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019).
Se la pubblicazione in Gazzetta consente, quindi, di rendere opponibile al debitore l'avvenuta cessione del credito, impedendo l'effetto esdebitatorio riconnesso al pagamento al creditore cedente,
pagina 4 di 10 siffatto avviso non consente invece di ritenere provata, a monte, l'effettiva sussistenza in sé della cessione oltre che della pertinenza dello specifico credito al novero dei rapporti ceduti.
Quanto al primo profilo, relativo alla prova della effettiva sussistenza di un negozio di cessione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine … di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione…..In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023).
Nel caso di specie, al di là dell'avviso pubblicato in G.U., benché la legge non richieda il requisito della forma scritta e dunque non si imponga a fini probatori la riproduzione integrale del contratto di cessione, parte convenuta produceva in atti sia l'estratto della proposta di contratto di cessione tra Intesa Sanpaolo e con relativa accettazione, sia Controparte_2
l'estratto della scissione da cui originava il subentro di ei rapporti giuridici facenti CP_1 capo alla empre nell'ottica di quell'accertamento di fatto in cui la Controparte_2 giurisprudenza risolve la questione in ordine alla prova dell'effettiva sussistenza a monte di un negozio di cessione, appare elemento da valorizzare anche la disponibilità in capo alla società procedente, del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo in cui è cristallizzato il credito CP_1
– con tanto di relativi codici identificativi – vantato nei confronti dell'odierna opponente.
Quanto al secondo profilo, attinente alla prova della riconducibilità dello specifico credito nel novero dei rapporti per i quali vi è stata cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., per la giurisprudenza di legittimità “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete”. Più in particolare, posto che non è necessaria la specifica enumerazione dei singoli rapporti pagina 5 di 10 oggetto di cessione, deve ciò nondimeno consentirsi l'individuazione “in blocchi” dei rapporti ceduti, in quanto connotati da omogeneità oggettiva o soggettiva (ex multis, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza n.
17944 del 22/06/2023; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza n. 2182120 del 20/07/2023). In questo caso, deve darsi atto che l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale presentava i suddetti tratti consentendo con sufficiente precisione l'individuazione dei crediti oggetto di cessione là dove li individuava in relazione alla tipologia (“contratti di finanziamento”), ad un ben definito arco temporale (“alla data del 31 dicembre 2020”) e, infine, alle caratteristiche di controparte (“i cui debitori risultavano alla data del
Cut-Off classificati e segnalati come “sofferenze” o “inadempimenti probabili” nella Centrale dei
Rischi di Banca d'Italia da parte di Intesa San Paolo S.p.A.”).
Al di là del rilievo per cui, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, lo scoperto di conto corrente per cui è stato emesso il decreto ingiuntivo costituisce una particolare forma di finanziamento, e come tale è riconducibile entro il novero dei rapporti ceduti giusta individuazione per tramite dell'avviso in G.U., ove l'avviso si rivelasse incompleto il cessionario dovrebbe altrimenti fornire prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito. Non prescrivendo la legge particolari formalità per la conclusione del negozio di cessione, la giurisprudenza ritiene infatti che l'effettiva riconducibilità del singolo credito entro i rapporti che hanno formato oggetto di cessione possa essere dimostrata con i più vari mezzi di prova.
Fra questi, assume particolare rilevanza la dichiarazione stragiudiziale con cui il cedente conferma l'avvenuta cessione dello specifico credito nei confronti del cessionario e che, in quanto dichiarazione a sé contraria che la cedente non avrebbe alcun interesse a rendere, costituisce prova liquida della titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla cessionaria (ex multis a Cass. civ., sez. III, Ordinanza n. 10200 del 16/04/2021). Con missiva datata 02.04.2024, Intesa San Paolo
S.p.a. comunicava, di fatti, a l'inclusione del credito di cui ella era debitrice fra quelli che erano Pt_1 stati oggetto di cessione nei confronti della E' opportuno poi Controparte_2
sottolineare che la missiva riporta il codice NDG 7213671445000 identificativo dello specifico credito, che figura altresì nelle liste dei crediti oggetto di avvenuta cessione e liberamente consultabili dai debitori direttamente alla pagina web della società cessionaria (https://www.mbcreditsolutions.it/).
Quanto poi alla successiva scissione e al conseguente subentro di ei rapporti CP_1 facenti capo a dell'operazione la opponente era già stata notiziata Controparte_2 tramite raccomandata datata 17.03.2022, avente oggetto “Comunicazione di cessione di credito in blocco ex art. 58 T.U.B.” e riportante in apertura i medesimi “codici pratica” 6708871_6708870 che figuravano nella lista, raggiungibile alla medesima pagina web di cui sopra, riportante l'elenco dei pagina 6 di 10 crediti oggetto di cessione da a È opportuno Controparte_2 CP_1 rilevare sin d'ora che le contestazioni avanzate da parte opponente in ordine alla effettiva conoscenza della Sig.ra circa il contenuto della missiva – e in particolare l'efficacia ai fini dell'interruzione Pt_1
della prescrizione (vedi infra) – non ne alterano l'efficacia probatoria ai fini della dimostrazione dell'avvenuta cessione. Ove anche cioè si dimostrasse che la parte opponente non abbia mai ricevuto la predetta comunicazione, per essere stata la raccomandata consegnata a soggetto diverso dal destinatario, “non può esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” (così,
Cass. civ., Sez. III, Ordinanza n.10200 del 16 aprile 2021).
Tutto quanto sopra considerato, gli elementi di cui sopra consentono di ritenere raggiunta la prova in ordine tanto alla effettiva sussistenza di un negozio di cessione del credito fra la
[...]
la uanto alla inclusione del credito oggi in contestazione fra Controparte_2 CP_1
quelli ceduti.
Ciò osservato in ordine alla legittimazione attiva della creditrice procedente, parte opponente contestava l'eSIibilità del predetto credito per esserne maturata prescrizione decennale. Denunciava, infatti, parte opponente che dalla notificazione, in data 17.05.2013, del decreto ingiuntivo n. 2650/2013 emesso dal Tribunale di Firenze in data 07.05.2013, la parte creditrice sarebbe rimasta inerte, non attivandosi per la riscossione del credito, così determinando la maturazione del termine decennale di prescrizione. In particolare, stante il disposto di cui all'art. 2935 c.c. per cui il termine inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, individuandosi tale dies a quo nella notifica del titolo esecutivo, il credito si sarebbe estinto per prescrizione in data 17.05.2023.
Contestava il difetto di eSIibilità la parte opposta, osservando che con lettera raccomandata datata 17.03.2022 e ricevuta in data 04.04.2022 veniva non soltanto notiziata dell'avvenuta Pt_1
cessione del credito da parte di a ma altresì Controparte_2 CP_1 messa in mora e intimata al pagamento di quanto dovuto (nella missiva si legge infatti “Le rivolgiamo formale INTIMAZIONE DI PAGAMENTO E MESSA IN MORA ai sensi e per gli effetti degli artt. 1219
e 2943 Codice Civile a volere provvedere entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della presente al versamento della somma di cui sopra”). Eccepiva parte opponente che tale missiva non era mai stata ricevuta dalla stessa, in quanto consegnata a la Controparte_9
quale, estranea al nucleo familiare della destinataria, non era autorizzata a riceverla. Si riporta in proposito quanto previsto dall'art. 38 co.2 del D.PR. 665/1982 recante “Approvazione del regolamento
pagina 7 di 10 di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni”, secondo cui le corrispondenze raccomandate, ad eccezione di quelle che rechino l'indicazione “a lui solo” o altra formula equivalente, possono essere ritirate, con la conseguente presunzione di conoscenza che la legge ne fa discendere, tra gli altri, da “persona di famiglia dei destinatari coi medesimi conviventi”. Al di là delle contestazioni mosse dalla parte opponente circa l'estraneità di al nucleo familiare di CP_9
ciò che in questa sede rileva è il dato incontestabile che l'agente postale ha, di fatti, reperito Pt_1 all'indirizzo di residenza di A ciò si aggiunga che, come emerge da visura prodotta in CP_9 Pt_1
atti dalla parte opposta, non pare che sia completamente estranea alla sfera di conoscenze di CP_9
risultando le due donne coeredi di e, in quanto tali, socie della Eredi Tani Pt_1 Persona_1
Leonardo S.N.C. di e Parte_1 Controparte_9
Come ricorda la stessa parte opponente, nell'attività di spedizione e consegna di lettera raccomandata l'agente postale agisce non in qualità di pubblico ufficiale ma di incaricato di pubblico servizio, cosicché la firma apposta sull'avviso di ricevimento non costituisce prova privilegiata di consegna al destinatario, contestabile solo con querela di falso, ma presunzione semplice di consegna superabile con qualsiasi mezzo di prova. Ebbene, al di là di mere allegazioni, la parte opponente non ha fornito prove che consentissero di superare la predetta presunzione: da una parte, la prova testimoniale richiesta presentava capitoli di prova generici al punto tale che ne è stata dichiarata l'inammissibilità e dall'altra parte non sono pertinenti le certificazioni prodotte dall'opponente in relazione allo stato di famiglia di e alla residenza di in quanto recanti rispettivamente le date del 13.05.2024 Pt_1 CP_9
e 22.05.2024 e dunque palesemente inidonee a certificare la situazione anagrafica alla data del
04.04.2022 quando la raccomandata in questione è stata ricevuta.
È assorbente sul punto, oltretutto, la circostanza che con atto di intervento in data 18.03.2016 da parte di per tramite di nella procedura esecutiva di cui al Controparte_6 Parte_2
R.G.E. 133/2015 avanti al Tribunale di Firenze, in cui Controparte_10 procedeva, fra gli altri, nei confronti della stessa – intervento avvenuto sulla base del titolo Pt_1 esecutivo costituito dal medesimo decreto ingiuntivo n. 2650/2013 per cui agisce l'odierna CP_1
– il termine di prescrizione decennale si interrompeva. Contrariamente, infatti, a quanto
[...] sostenuto da parte opponente circa l'inidoneità dell'intervento in procedura esecutiva ad interrompere il corso della prescrizione in ordine al titolo vantato dall'interventore, “secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso anche dalla dottrina, l'intervento titolato in una procedura esecutiva determina un effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto ad azionare il titolo, il cui effetto si protrae finché dura la procedura esecutiva stessa” e ciò in quanto pagina 8 di 10 “nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, si ritiene equiparabile alla “domanda proposta nel corso del giudizio” idonea, a mente dell'artic. 2943 secondo comma cod. civ. a interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso e a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita” (così da ultimo, Cass. civ., Sez. III, Sentenza n.20614 del
24/07/2024). Nel caso di specie, essendo stato il piano di distribuzione del ricavato della vendita approvato in data 28.02.2023, da quel momento ha iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione che, quindi, non poteva dirsi maturata all'atto di notificazione del precetto in data
13.02.2024.
Tutto quanto sopra premesso, la opposizione è infondata e deve essere respinta.
Quanto al regime delle spese di lite, sussiste la soccombenza della parte attrice che va, dunque, condannata alla rifusione delle spese, la cui liquidazione viene svolta in dispositivo, in assenza di nota spese, in considerazione anzitutto del valore della causa che, giusto disposto dell'art. 5 D.M. 55/2014, va determinato in relazione al quantum della domanda e, quindi, nel caso di specie, sulla base del valore del credito di cui al precetto nonché dell'attività difensiva svolta dalle parti in ragione della complessità della causa (motivi di opposizione e natura delle questioni giuridiche affrontate). La liquidazione, eseguita applicando i parametri di cui al d.m. 247/2022, si esegue secondo i valori medi per la fase inziale di studio della controversia ed introduttiva e secondo i valori minimi in relazione alle fasi successive di trattazione della causa e fase decisionale, con le maggiorazioni applicabili per legge, in particolare l'aumento del 30% previsto in caso di predisposizioni per pct (link ipertestuali).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
respinge l'opposizione;
condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite che si liquidano in € 11.884,60 per compensi, oltre 15 % per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Firenze, 7 febbraio 2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Romana Bisegna
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT Dott.ssa Samantha NAPOLITANO.
pagina 9 di 10 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 10 di 10
oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesca Romana Bisegna , in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2281/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Filippo Bellinzoni, con studio in Roma, Viale delle Milizie n 22,
ATTRICE
CONTRO
(partita IVA di Gruppo codice fiscale e numero di iscrizione nel CP_1 P.IVA_1
registro Imprese di Milano: numero 12377670968, REA 2657480), e, per essa,
[...]
(partita IVA di Gruppo codice fiscale e numero di iscrizione nel Controparte_2 P.IVA_1
registro Imprese di Milano: numero REA 1260400), , non in proprio ma in qualità di P.IVA_2
procuratrice della prima, rappresentata e difesa dall'avv. MA SS del Foro di Milano, con studio in
Milano, Corso MAtti n. 1 presso cui è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
e
(partita IVA di Gruppo , codice fiscale e numero di Controparte_3 P.IVA_3
iscrizione nel registro Imprese di Venezia Rovigo: numero , REA CCIAA Venia – P.IVA_4
420580), con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio 63 e, per essa, Controparte_2
pagina 1 di 10 (partita IVA di Gruppo , codice fiscale e numero di iscrizione nel registro Imprese CP_1 P.IVA_5
di Milano: numero REA 420580), con sede in Milano (MI), via Caldera 21, non in P.IVA_2 proprio ma nella sua espressa qualità di procuratrice della prima, rappresentata e difesa dall'Avv.
MA SS del Foro di Milano, con studio in Milano, Corso MAtti n. 1 presso cui è elettivamente domiciliata
INTERVENUTA
CONCLUSIONI delle parti:
per parte opponente: “1) In via preliminare, revocare l'ordinanza istruttoria del 18.9.2024 e ammettere le prove testimoniali richieste dalla parte attrice con la memoria integrativa ex art. 171 Parte_1
ter n. 1 c.p.c.; 2) Nel merito, e in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della e per essa della sua procuratrice ad CP_1 Controparte_4
agire esecutivamente nei confronti di 3) in ogni caso, accertare e dichiarare Parte_1
l'estinzione del credito di nei confronti di accertato dal decreto CP_1 Parte_1
ingiuntivo del Tribunale di Firenze n. 2650/2013, R.g. 6100/2013 per il decorso della prescrizione decennale 4) condannare in ogni caso e per essa della sua procuratrice CP_1 [...]
l pagamento delle spese di giudizio, comprensive di spese generali, iva e cap., da Controparte_4 distrarsi a favore del procuratore antistatario avvocato Filippo Bellinzoni.”
per parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria e diversa istanza, deduzione, eccezione e conclusione reietta: Nel merito: - respingere in toto l'opposizione proposta dalla SI.ra
, in quanto infondata in fatto e in diritto per le motivazioni indicate in narrativa;
- Parte_1
accertare e dichiarare che la SI.ra è tenuta al pagamento delle somme di cui al precetto Parte_1
opposto ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta in corso di causa. In via istruttoria: - in tutti i casi, con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed eccepire, indicare testi ed essere ammessi a prova contraria nei termini di legge. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione all'atto di Parte_1 precetto notificatole in data 13.02.2024 con il quale le veniva intimato il pagamento di € 149.103,43 a titolo di capitale, spese legali e accessori quale residuo della maggior somma di € 167.896,09 liquidata dal decreto ingiuntivo n. 2650/2013 emesso dal Tribunale di Firenze in forma provvisoriamente esecutiva in data 07.05.2013. pagina 2 di 10 Con il predetto atto di citazione, l'opponente contestava, in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva da parte di d agire, in qualità di cessionaria, per la riscossione CP_1 del credito liquidato dal decreto ingiuntivo di cui sopra. Eccepiva, in secondo luogo, l'estinzione del credito medesimo per intervenuta prescrizione decennale. Formulava, pertanto, istanza di sospensione inaudita altera parte dell'esecutività del titolo azionato.
Con decreto del 12 marzo 2024 il Tribunale di Firenze, ritenuto che non sussistessero i presupposti per l'invocata sospensione inaudita altera parte, fissava la discussione sull'istanza di sospensione nel contraddittorio tra le parti all'udienza del 10 aprile 2024. Non avendo tuttavia parte opponente documentato l'avvenuta tempestiva notifica del decreto di fissazione dell'udienza cautelare nel termine perentorio assegnato, l'istanza di sospensione veniva dichiarata inammissibile per mancata notifica entro il termine perentorio del decreto di fissazione della udienza a controparte.
Si costituiva, quindi, la parte opposta contestando tanto l'asserito difetto di legittimazione attiva in capo alla procedente quanto l'ipotizzata estinzione del credito per decorso del termine prescrizionale.
Rigettata l'istanza istruttoria avanzata dalla parte attrice per l'assunzione di prova orale, per essere i capitoli eccessivamente generici oltre che relativi a circostanze da provarsi documentalmente, il giudice, ritenendo che la causa fosse matura per la decisione, fissava innanzi a sé udienza per la rimessione della causa in decisione per il giorno 29 gennaio 2025, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni nonché il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
In data 28 novembre 2024 interveniva nel giudizio in quanto Controparte_3 società subentrante, giusto atto di fusione per incorporazione con efficacia a partire dall'11 novembre
2024, in tutti i rapporti giuridici, ivi incluso il credito nei confronti di , prima facenti capo Parte_1
alla CP_1
***
Procedendo all'analisi delle domande svolte, il primo motivo di opposizione attiene all'asserito difetto di legittimazione in capo a ad agire per la riscossione del credito di cui al CP_1
decreto ingiuntivo n. 2650/2013.
Secondo parte opposta, con il predetto decreto ingiuntivo veniva ingiunto in via solidale a
[...]
e alla di pagare la somma di € 167.896,09 oltre agli Pt_1 Controparte_5
interessi al tasso convenzionale del 14,75% dal 3 maggio 2011 al saldo a favore di Parte_2
in quanto procuratore di che si è poi fusa per incorporazione in Controparte_6 CP_7 pagina 3 di 10 In data 25.06.2021 la ha acquistato il credito dalla CP_8 Controparte_2 in forza di operazione di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. con Controparte_6 efficacia a partire dal 27.09.2021. Dell'operazione veniva dato avviso tramite pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale n. 118 del 05.10.2021. Dell'avvenuta cessione risulta essere stata altresì notiziata mediante lettera raccomandata del 17.03.2022. Da ultimo, in forza di atto di scissione Parte_1
parziale della di cui si dava avviso in Gazzetta Ufficiale n. 17 del Controparte_2
17.01.2023, è subentrata senza soluzione di continuità in tutti i rapporti giuridici CP_1
Cont facenti capo alla medesima fferenti al ramo ceduto da Intesa Controparte_2
San Paolo S.p.a.
In via preliminare, occorre richiamare il consolidato principio per cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco cui sia applicabile la speciale disciplina di cui al d.lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non
l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 4 settembre 2023, n.
25706). Ebbene, parte opponente lamentava anzitutto l'inidoneità dell'avvenuta pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale delle operazioni di cessione, prima, e scissione, poi a dimostrare la titolarità in capo alla del credito per la cui riscossione la società ha agito in via esecutiva. CP_1
A tal proposito va osservato che ai sensi dell'art. 58 co.4 T.U.B. l'avviso della cessione di crediti in blocco sulla Gazzetta Ufficiale produce, nei confronti dei debitori, i medesimi effetti di cui all'art. 1264 co.3 c.c., ossia di pubblicità c.d. dichiarativa volta a rendere l'operazione opponibile al debitore, evitando che un eventuale pagamento di questi al creditore cedente estingua il debito e lo liberi anche nei confronti del creditore cessionario subentrante nel rapporto. La peculiarità consiste in ciò, che venendo in rilievo una cessione in blocco, l'elevato numero di debitori da notiziare rende la singola notificazione metodo impraticabile allo scopo. Per giurisprudenza pacifica, tuttavia, “una cosa
è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (così, Cass.,
Sez. III, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019).
Se la pubblicazione in Gazzetta consente, quindi, di rendere opponibile al debitore l'avvenuta cessione del credito, impedendo l'effetto esdebitatorio riconnesso al pagamento al creditore cedente,
pagina 4 di 10 siffatto avviso non consente invece di ritenere provata, a monte, l'effettiva sussistenza in sé della cessione oltre che della pertinenza dello specifico credito al novero dei rapporti ceduti.
Quanto al primo profilo, relativo alla prova della effettiva sussistenza di un negozio di cessione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine … di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione…..In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023).
Nel caso di specie, al di là dell'avviso pubblicato in G.U., benché la legge non richieda il requisito della forma scritta e dunque non si imponga a fini probatori la riproduzione integrale del contratto di cessione, parte convenuta produceva in atti sia l'estratto della proposta di contratto di cessione tra Intesa Sanpaolo e con relativa accettazione, sia Controparte_2
l'estratto della scissione da cui originava il subentro di ei rapporti giuridici facenti CP_1 capo alla empre nell'ottica di quell'accertamento di fatto in cui la Controparte_2 giurisprudenza risolve la questione in ordine alla prova dell'effettiva sussistenza a monte di un negozio di cessione, appare elemento da valorizzare anche la disponibilità in capo alla società procedente, del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo in cui è cristallizzato il credito CP_1
– con tanto di relativi codici identificativi – vantato nei confronti dell'odierna opponente.
Quanto al secondo profilo, attinente alla prova della riconducibilità dello specifico credito nel novero dei rapporti per i quali vi è stata cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., per la giurisprudenza di legittimità “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete”. Più in particolare, posto che non è necessaria la specifica enumerazione dei singoli rapporti pagina 5 di 10 oggetto di cessione, deve ciò nondimeno consentirsi l'individuazione “in blocchi” dei rapporti ceduti, in quanto connotati da omogeneità oggettiva o soggettiva (ex multis, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza n.
17944 del 22/06/2023; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza n. 2182120 del 20/07/2023). In questo caso, deve darsi atto che l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale presentava i suddetti tratti consentendo con sufficiente precisione l'individuazione dei crediti oggetto di cessione là dove li individuava in relazione alla tipologia (“contratti di finanziamento”), ad un ben definito arco temporale (“alla data del 31 dicembre 2020”) e, infine, alle caratteristiche di controparte (“i cui debitori risultavano alla data del
Cut-Off classificati e segnalati come “sofferenze” o “inadempimenti probabili” nella Centrale dei
Rischi di Banca d'Italia da parte di Intesa San Paolo S.p.A.”).
Al di là del rilievo per cui, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, lo scoperto di conto corrente per cui è stato emesso il decreto ingiuntivo costituisce una particolare forma di finanziamento, e come tale è riconducibile entro il novero dei rapporti ceduti giusta individuazione per tramite dell'avviso in G.U., ove l'avviso si rivelasse incompleto il cessionario dovrebbe altrimenti fornire prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito. Non prescrivendo la legge particolari formalità per la conclusione del negozio di cessione, la giurisprudenza ritiene infatti che l'effettiva riconducibilità del singolo credito entro i rapporti che hanno formato oggetto di cessione possa essere dimostrata con i più vari mezzi di prova.
Fra questi, assume particolare rilevanza la dichiarazione stragiudiziale con cui il cedente conferma l'avvenuta cessione dello specifico credito nei confronti del cessionario e che, in quanto dichiarazione a sé contraria che la cedente non avrebbe alcun interesse a rendere, costituisce prova liquida della titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla cessionaria (ex multis a Cass. civ., sez. III, Ordinanza n. 10200 del 16/04/2021). Con missiva datata 02.04.2024, Intesa San Paolo
S.p.a. comunicava, di fatti, a l'inclusione del credito di cui ella era debitrice fra quelli che erano Pt_1 stati oggetto di cessione nei confronti della E' opportuno poi Controparte_2
sottolineare che la missiva riporta il codice NDG 7213671445000 identificativo dello specifico credito, che figura altresì nelle liste dei crediti oggetto di avvenuta cessione e liberamente consultabili dai debitori direttamente alla pagina web della società cessionaria (https://www.mbcreditsolutions.it/).
Quanto poi alla successiva scissione e al conseguente subentro di ei rapporti CP_1 facenti capo a dell'operazione la opponente era già stata notiziata Controparte_2 tramite raccomandata datata 17.03.2022, avente oggetto “Comunicazione di cessione di credito in blocco ex art. 58 T.U.B.” e riportante in apertura i medesimi “codici pratica” 6708871_6708870 che figuravano nella lista, raggiungibile alla medesima pagina web di cui sopra, riportante l'elenco dei pagina 6 di 10 crediti oggetto di cessione da a È opportuno Controparte_2 CP_1 rilevare sin d'ora che le contestazioni avanzate da parte opponente in ordine alla effettiva conoscenza della Sig.ra circa il contenuto della missiva – e in particolare l'efficacia ai fini dell'interruzione Pt_1
della prescrizione (vedi infra) – non ne alterano l'efficacia probatoria ai fini della dimostrazione dell'avvenuta cessione. Ove anche cioè si dimostrasse che la parte opponente non abbia mai ricevuto la predetta comunicazione, per essere stata la raccomandata consegnata a soggetto diverso dal destinatario, “non può esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” (così,
Cass. civ., Sez. III, Ordinanza n.10200 del 16 aprile 2021).
Tutto quanto sopra considerato, gli elementi di cui sopra consentono di ritenere raggiunta la prova in ordine tanto alla effettiva sussistenza di un negozio di cessione del credito fra la
[...]
la uanto alla inclusione del credito oggi in contestazione fra Controparte_2 CP_1
quelli ceduti.
Ciò osservato in ordine alla legittimazione attiva della creditrice procedente, parte opponente contestava l'eSIibilità del predetto credito per esserne maturata prescrizione decennale. Denunciava, infatti, parte opponente che dalla notificazione, in data 17.05.2013, del decreto ingiuntivo n. 2650/2013 emesso dal Tribunale di Firenze in data 07.05.2013, la parte creditrice sarebbe rimasta inerte, non attivandosi per la riscossione del credito, così determinando la maturazione del termine decennale di prescrizione. In particolare, stante il disposto di cui all'art. 2935 c.c. per cui il termine inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, individuandosi tale dies a quo nella notifica del titolo esecutivo, il credito si sarebbe estinto per prescrizione in data 17.05.2023.
Contestava il difetto di eSIibilità la parte opposta, osservando che con lettera raccomandata datata 17.03.2022 e ricevuta in data 04.04.2022 veniva non soltanto notiziata dell'avvenuta Pt_1
cessione del credito da parte di a ma altresì Controparte_2 CP_1 messa in mora e intimata al pagamento di quanto dovuto (nella missiva si legge infatti “Le rivolgiamo formale INTIMAZIONE DI PAGAMENTO E MESSA IN MORA ai sensi e per gli effetti degli artt. 1219
e 2943 Codice Civile a volere provvedere entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della presente al versamento della somma di cui sopra”). Eccepiva parte opponente che tale missiva non era mai stata ricevuta dalla stessa, in quanto consegnata a la Controparte_9
quale, estranea al nucleo familiare della destinataria, non era autorizzata a riceverla. Si riporta in proposito quanto previsto dall'art. 38 co.2 del D.PR. 665/1982 recante “Approvazione del regolamento
pagina 7 di 10 di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni”, secondo cui le corrispondenze raccomandate, ad eccezione di quelle che rechino l'indicazione “a lui solo” o altra formula equivalente, possono essere ritirate, con la conseguente presunzione di conoscenza che la legge ne fa discendere, tra gli altri, da “persona di famiglia dei destinatari coi medesimi conviventi”. Al di là delle contestazioni mosse dalla parte opponente circa l'estraneità di al nucleo familiare di CP_9
ciò che in questa sede rileva è il dato incontestabile che l'agente postale ha, di fatti, reperito Pt_1 all'indirizzo di residenza di A ciò si aggiunga che, come emerge da visura prodotta in CP_9 Pt_1
atti dalla parte opposta, non pare che sia completamente estranea alla sfera di conoscenze di CP_9
risultando le due donne coeredi di e, in quanto tali, socie della Eredi Tani Pt_1 Persona_1
Leonardo S.N.C. di e Parte_1 Controparte_9
Come ricorda la stessa parte opponente, nell'attività di spedizione e consegna di lettera raccomandata l'agente postale agisce non in qualità di pubblico ufficiale ma di incaricato di pubblico servizio, cosicché la firma apposta sull'avviso di ricevimento non costituisce prova privilegiata di consegna al destinatario, contestabile solo con querela di falso, ma presunzione semplice di consegna superabile con qualsiasi mezzo di prova. Ebbene, al di là di mere allegazioni, la parte opponente non ha fornito prove che consentissero di superare la predetta presunzione: da una parte, la prova testimoniale richiesta presentava capitoli di prova generici al punto tale che ne è stata dichiarata l'inammissibilità e dall'altra parte non sono pertinenti le certificazioni prodotte dall'opponente in relazione allo stato di famiglia di e alla residenza di in quanto recanti rispettivamente le date del 13.05.2024 Pt_1 CP_9
e 22.05.2024 e dunque palesemente inidonee a certificare la situazione anagrafica alla data del
04.04.2022 quando la raccomandata in questione è stata ricevuta.
È assorbente sul punto, oltretutto, la circostanza che con atto di intervento in data 18.03.2016 da parte di per tramite di nella procedura esecutiva di cui al Controparte_6 Parte_2
R.G.E. 133/2015 avanti al Tribunale di Firenze, in cui Controparte_10 procedeva, fra gli altri, nei confronti della stessa – intervento avvenuto sulla base del titolo Pt_1 esecutivo costituito dal medesimo decreto ingiuntivo n. 2650/2013 per cui agisce l'odierna CP_1
– il termine di prescrizione decennale si interrompeva. Contrariamente, infatti, a quanto
[...] sostenuto da parte opponente circa l'inidoneità dell'intervento in procedura esecutiva ad interrompere il corso della prescrizione in ordine al titolo vantato dall'interventore, “secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso anche dalla dottrina, l'intervento titolato in una procedura esecutiva determina un effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto ad azionare il titolo, il cui effetto si protrae finché dura la procedura esecutiva stessa” e ciò in quanto pagina 8 di 10 “nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, si ritiene equiparabile alla “domanda proposta nel corso del giudizio” idonea, a mente dell'artic. 2943 secondo comma cod. civ. a interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso e a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita” (così da ultimo, Cass. civ., Sez. III, Sentenza n.20614 del
24/07/2024). Nel caso di specie, essendo stato il piano di distribuzione del ricavato della vendita approvato in data 28.02.2023, da quel momento ha iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione che, quindi, non poteva dirsi maturata all'atto di notificazione del precetto in data
13.02.2024.
Tutto quanto sopra premesso, la opposizione è infondata e deve essere respinta.
Quanto al regime delle spese di lite, sussiste la soccombenza della parte attrice che va, dunque, condannata alla rifusione delle spese, la cui liquidazione viene svolta in dispositivo, in assenza di nota spese, in considerazione anzitutto del valore della causa che, giusto disposto dell'art. 5 D.M. 55/2014, va determinato in relazione al quantum della domanda e, quindi, nel caso di specie, sulla base del valore del credito di cui al precetto nonché dell'attività difensiva svolta dalle parti in ragione della complessità della causa (motivi di opposizione e natura delle questioni giuridiche affrontate). La liquidazione, eseguita applicando i parametri di cui al d.m. 247/2022, si esegue secondo i valori medi per la fase inziale di studio della controversia ed introduttiva e secondo i valori minimi in relazione alle fasi successive di trattazione della causa e fase decisionale, con le maggiorazioni applicabili per legge, in particolare l'aumento del 30% previsto in caso di predisposizioni per pct (link ipertestuali).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
respinge l'opposizione;
condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite che si liquidano in € 11.884,60 per compensi, oltre 15 % per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Firenze, 7 febbraio 2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Romana Bisegna
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT Dott.ssa Samantha NAPOLITANO.
pagina 9 di 10 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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