Ordinanza collegiale 30 novembre 2022
Ordinanza cautelare 25 gennaio 2023
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00457/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13665/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13665 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stanislao Antonio Lucarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Ministero dell'Interno -Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Legale Rappresentante P.T, Ministero dell'Interno, Commissione Medica del Concorso di Cui al Bando del 16 Maggio 2022 del Capo della Polizia, Diret, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della nota dell'8 settembre 2022 con cui è stato comunicato al ricorrente il giudizio di inidoneità nell’ambito del concorso, indetto con bando del Capo della Polizia, Direttore Generale della Sicurezza pubblica del 16 maggio 2022, per la copertura di n. 1381 posti per allievo agente della polizia di Stato, per “Disturbo d'ansia clinicamente rilevante ai sensi dell'art. 3 co. 2, Rif. Tab 1, punto 8, lettera b, D.M. 30 giugno 2003, n. 198”;
nonché degli atti presupposti e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Vista la dichiarazione del 10.12.2025 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 la dott.ssa AR AR CA.
Rilevato che con dichiarazione di rinuncia del 10.12.2025 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso non avendo più interesse alla coltivazione del medesimo;
Ritenuto che tale rinuncia vale quale declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse non essendo stata notificata formalmente alla controparte;
Ritenuto che nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso (ex plurimis Consiglio di Stato sez. IV, 25/07/2025, n. 6634);
Ritenuto di compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR AR CA, Presidente FF, Estensore
Francesco Elefante, Consigliere
Michele Di Martino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR AR CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.