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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/11/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 479 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2025 e vertente
TRA
, (C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Piazza G. Mazzini n. 28 - 88046 LAMEZIA TERME, presso lo studio dell'avvocato Natale
AL NE, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 corrente in Roma Viale Trastevere n. 76/A, cod. fisc. , domiciliato ex lege presso P.IVA_1
l'Avvocatura Generale dello Stato
CONTUMACE-RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/02/2025 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il Controparte_1 diritto della ricorrente al riconoscimento di punti 6 per il servizio civile svolto nel periodo indicato in ricorso, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA di terza fascia;
per l'effetto condannare il , in persona dei rispettivi legali Controparte_1 rappresentanti p.t., all'attribuzione dei suddetti punteggi e alla correzione delle graduatorie di
1 circolo e di istituto per il personale ATA di terza fascia, pubblicati dal , per i profili CP_1 suddetti, valide per il triennio 2024/2027;
All'udienza odierna, fissata per la discussione, nessuno è comparso, né risulta, in atti, che il ricorso sia stato notificato alla parte convenuta.
Occorre, allora, considerare che nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il Giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte.
Sul punto Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n. 3251 ha, invero, precisato che “la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte”.
Pertanto, l'omissione della notifica del ricorso e la mancata comparizione in udienza del ricorrente appare qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Ne consegue che, stante il disinteresse dimostrato dalla parte ricorrente, non può che procedersi alla declaratoria di improcedibilità del giudizio (sulla natura di sentenza e non di ordinanza della relativa pronuncia v. Cassazione civile sez. lav., 08/07/2004, n.12636).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, difettando l'instaurazione del contraddittorio.
PQM
Dichiara improcedibile il ricorso.
Nulla sulle spese.
Civitavecchia, 25/11/2025
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici
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