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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/02/2025, n. 3004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3004 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 42704 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(LUCERA (FG), 21/06/1971), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. ALTOMARE ANTONIO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(CORCHIANO (VT), 25/10/1958), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. DI FOLCA ANDREA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
CONCLUSIONI
All'udienza del 12/11/2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
28/08/1994 contraeva in Roma matrimonio concordatario con CP_1
e che dall'unione nasceva il figlio (20/07/2001),
[...] Per_1
esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile a causa del contegno dispotico del marito, del suo totale disinteresse e della sua insofferenza per la vita familiare, contegno esitato anche nella cosiddetta infedeltà finanziaria e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito ed ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che non si opponeva Controparte_1
alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi ma contestava le avverse allegazioni e istanze.
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione,
adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto, poneva a carico dell l'obbligo di corrispondere alla moglie, dal mese di luglio 2022, CP_1
l'assegno di euro 500,00 mensili per il suo mantenimento e l'assegno 3
perequativo di euro 800,00 mensili per il mantenimento del figlio
, poneva a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento Per_1
delle spese extra afferenti quest'ultimo, assegnava la casa familiare, di proprietà dell alla ricorrente dando atto che il coniuge se ne era già CP_1
allontanato e, quindi, rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Espletate le prove orali e acquisita la documentazione complessivamente prodotta, all'udienza del 12/11/2024 il g.i. rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente al Parte_1 Controparte_1
matrimonio dagli stessi contratto il 28/08/1994.
Destituita di fondamento è, invece, la domanda di addebito proposta dalla Pt_1
Invero, a norma dell'art. 151 comma 2 c.c. “Il giudice, pronunziando
la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto,
a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del
suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.”
Dunque l'addebito è subordinato all'istanza di parte e deve essere dichiarato ove ne ricorrano le circostanze.
In proposito è necessario che via sia una violazione dei doveri nascenti dal matrimonio nonché che sussista il nesso causale tra la predetta 4
violazione e la crisi coniugale che ha portato all'intollerabilità della prosecuzione del rapporto.
Alla stregua dell'art. 143 c.c. “dal matrimonio deriva l'obbligo
reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla
collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i
coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla
propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai
bisogni della famiglia.”
Nondimeno “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola
violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo,
invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia
causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia
intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della
convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il
comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno
dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della
convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (Cass.
n. 11448/2017; cfr. Cass. ord. n. 4540/2011, Cass. n. 12373/2005 che richiama Cass. n. 12130/2001 e n. 13747/2003, 17056/2007, 1202/2006,
12373/2005).
Nel caso di specie nulla di ciò è stato provato.
I testi escussi hanno riferito per lo più circostanze apprese dalle parti o sostanzialmente neutrali ai fini che qui interessano, mentre il fatto, riferito dal figlio comune delle parti, escusso come teste, che l' abbia CP_1
lasciato l'abitazione familiare a luglio 2022 senza comunicare dove sarebbe andato è del pari scarsamente rilevante e probante essendo un accadimento 5
avvenuto allorché la crisi familiare era conclamata, tanto che il ricorso introduttivo del presente procedimento è stato depositato dalla il Pt_1
16/06/2022.
In ordine alle statuizioni economiche, mette conto evidenziare che con ordinanza del 30/10/2023 la Corte d'appello di Roma, accogliendo parzialmente il reclamo proposto dall avverso l'ordinanza CP_1
presidenziale, ha rideterminato in complessivi euro 1.000,00 mensili l'assegno di mantenimento dal medesimo dovuto per moglie e figlio, di cui euro 400,00 per la moglie e euro 600,00 per il figlio, evidenziando che l è tenuto al pagamento del mutuo relativo alla casa familiare e di CP_1
ulteriori prestiti per la somma complessiva di circa 2.700,00 euro mensili,
essendo venuto meno anche il reddito derivante dalla locazione dell'immobile di sua proprietà sito in Roma Via Arezzo n. 31, immobile in cui lo stesso si è trasferito dopo l'allontanamento dalla casa familiare.
Al riguardo devesi, tuttavia, evidenziare che l medico, CP_1
titolare di un reddito netto mensile pari a circa euro 4.000,00 su dodici mensilità all'epoca dell'adozione dei provvedimenti provvisori, non ha onorato il pagamento dei prestiti e dei finanziamenti contratti, tanto da aver subito l'espropriazione dell'immobile di proprietà sito in Roma Via Arezzo,
incluso il pagamento del mutuo inerente la casa familiare sita in Roma Viale
di Villa Massimo n. 37 di cui la è garante e alla quale la banca ha Pt_1
inviato solleciti di pagamento.
A ciò aggiungasi che l ha omesso il deposito della CP_1
documentazione economico-patrimoniale aggiornata, come richiesto dal giudice istruttore in vista della decisione della causa, e, come dal medesimo dichiarato sin dalla memoria di costituzione per la fase presidenziale, è 6
proprietario di altri immobili nel Comune di Corchiano (VT) e,
segnatamente, di tre abitazioni categoria A/2, di un immobile categoria C/1,
di un immobile categoria C/2 e di due immobili categoria C/6, oltre a sei terreni adibiti a noccioleto, immobili tutti suscettibili di sfruttamento economico.
La dal canto suo, è comproprietaria in ragione di ½ di Pt_1
un'abitazione ove risiede la di lei madre in Casalvecchio di Puglia (FG) con annessa autorimessa, nonché di svariati terreni seminativi nello stesso
Comune e in quello di Torremaggiore (FG) coltivati a grano, venduto dalla di lei madre ad un molino per un ricavato lordo annuo di circa euro
3.000,00/4.000,00.
Alla stregua delle illustrate emergenze istruttorie, tenuto conto della stabile residenza del figlio comune , non economicamente Per_1
autonomo, presso la madre alla quale deve essere conseguentemente assegnata la casa familiare, di proprietà esclusiva dell del valore CP_1
economico dell'uso e del godimento esclusivo di detto immobile da parte della degli oneri derivanti anche in capo a quest'ultima dal Pt_1
mancato pagamento del mutuo di cui ella è garante, il collegio, fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti provvisori come modificati dalla Corte
d'appello di Roma, reputa equo porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a far data dal corrente mese di febbraio 2025,
la somma mensile di euro 1.200,00, di cui euro 500,00 per il di lei mantenimento ed euro 700,00 per il mantenimento del figlio, fermo l'onere di ambo le parti di contribuire n eguale misura al pagamento delle spese extra afferenti . Per_1
In argomento mette conto evidenziare che dalle allegazioni 7
complessivamente svolte dalle parti e dalle deposizioni rese dai testi escussi
è emerso che la non ha mai lavorato, ha collaborato con il marito Pt_1
nel di lui studio professionale, curando l'agenda degli appuntamenti e espletando le pulizie dello studio, si è dedicata alla crescita del figlio e alla cura della famiglia;
allo stato, pur essendo in possesso di un elevato titolo di studio quale la laurea, è inoccupata e, considerata anche l'assenza di pregresse esperienze lavorative e professionali, è ragionevolmente difficile inserirsi proficuamente nel mercato del lavoro.
Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto del giudizio giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 42704/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(LUCERA (FG), 21/06/1971) e (CORCHIANO Controparte_1
(VT) 25/10/1958) relativamente al matrimonio dagli stessi contratto in
Roma il 28/08/1994, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Roma, n. 1007, parte II, serie A04, anno 1994, alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti provvisori, dispone che a far data dal mese di febbraio 2025 il resistente corrisponda alla ricorrente per il di lei mantenimento la somma mensile di euro 500,00, da rivalutare 8
annualmente secondo gli indici Istat con base febbraio 2025, e condanna al versamento, in favore di ed entro il Controparte_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi;
fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti provvisori, dispone che a far data dal mese di febbraio 2025, il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio (2001), la somma Per_1
mensile di euro 700,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat
con base febbraio 2025, e condanna al versamento in Controparte_1
favore di ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi Parte_1
ratei comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui al suindicato Per_1
Protocollo;
assegna la casa familiare sita in Roma Viale di Villa Massimo n. 37
alla ricorrente Parte_1
rigetta la domanda di addebito spiegata dalla ricorrente;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 11/02/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 42704 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(LUCERA (FG), 21/06/1971), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. ALTOMARE ANTONIO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(CORCHIANO (VT), 25/10/1958), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. DI FOLCA ANDREA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
CONCLUSIONI
All'udienza del 12/11/2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
28/08/1994 contraeva in Roma matrimonio concordatario con CP_1
e che dall'unione nasceva il figlio (20/07/2001),
[...] Per_1
esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile a causa del contegno dispotico del marito, del suo totale disinteresse e della sua insofferenza per la vita familiare, contegno esitato anche nella cosiddetta infedeltà finanziaria e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito ed ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che non si opponeva Controparte_1
alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi ma contestava le avverse allegazioni e istanze.
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione,
adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto, poneva a carico dell l'obbligo di corrispondere alla moglie, dal mese di luglio 2022, CP_1
l'assegno di euro 500,00 mensili per il suo mantenimento e l'assegno 3
perequativo di euro 800,00 mensili per il mantenimento del figlio
, poneva a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento Per_1
delle spese extra afferenti quest'ultimo, assegnava la casa familiare, di proprietà dell alla ricorrente dando atto che il coniuge se ne era già CP_1
allontanato e, quindi, rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Espletate le prove orali e acquisita la documentazione complessivamente prodotta, all'udienza del 12/11/2024 il g.i. rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente al Parte_1 Controparte_1
matrimonio dagli stessi contratto il 28/08/1994.
Destituita di fondamento è, invece, la domanda di addebito proposta dalla Pt_1
Invero, a norma dell'art. 151 comma 2 c.c. “Il giudice, pronunziando
la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto,
a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del
suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.”
Dunque l'addebito è subordinato all'istanza di parte e deve essere dichiarato ove ne ricorrano le circostanze.
In proposito è necessario che via sia una violazione dei doveri nascenti dal matrimonio nonché che sussista il nesso causale tra la predetta 4
violazione e la crisi coniugale che ha portato all'intollerabilità della prosecuzione del rapporto.
Alla stregua dell'art. 143 c.c. “dal matrimonio deriva l'obbligo
reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla
collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i
coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla
propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai
bisogni della famiglia.”
Nondimeno “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola
violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo,
invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia
causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia
intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della
convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il
comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno
dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della
convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (Cass.
n. 11448/2017; cfr. Cass. ord. n. 4540/2011, Cass. n. 12373/2005 che richiama Cass. n. 12130/2001 e n. 13747/2003, 17056/2007, 1202/2006,
12373/2005).
Nel caso di specie nulla di ciò è stato provato.
I testi escussi hanno riferito per lo più circostanze apprese dalle parti o sostanzialmente neutrali ai fini che qui interessano, mentre il fatto, riferito dal figlio comune delle parti, escusso come teste, che l' abbia CP_1
lasciato l'abitazione familiare a luglio 2022 senza comunicare dove sarebbe andato è del pari scarsamente rilevante e probante essendo un accadimento 5
avvenuto allorché la crisi familiare era conclamata, tanto che il ricorso introduttivo del presente procedimento è stato depositato dalla il Pt_1
16/06/2022.
In ordine alle statuizioni economiche, mette conto evidenziare che con ordinanza del 30/10/2023 la Corte d'appello di Roma, accogliendo parzialmente il reclamo proposto dall avverso l'ordinanza CP_1
presidenziale, ha rideterminato in complessivi euro 1.000,00 mensili l'assegno di mantenimento dal medesimo dovuto per moglie e figlio, di cui euro 400,00 per la moglie e euro 600,00 per il figlio, evidenziando che l è tenuto al pagamento del mutuo relativo alla casa familiare e di CP_1
ulteriori prestiti per la somma complessiva di circa 2.700,00 euro mensili,
essendo venuto meno anche il reddito derivante dalla locazione dell'immobile di sua proprietà sito in Roma Via Arezzo n. 31, immobile in cui lo stesso si è trasferito dopo l'allontanamento dalla casa familiare.
Al riguardo devesi, tuttavia, evidenziare che l medico, CP_1
titolare di un reddito netto mensile pari a circa euro 4.000,00 su dodici mensilità all'epoca dell'adozione dei provvedimenti provvisori, non ha onorato il pagamento dei prestiti e dei finanziamenti contratti, tanto da aver subito l'espropriazione dell'immobile di proprietà sito in Roma Via Arezzo,
incluso il pagamento del mutuo inerente la casa familiare sita in Roma Viale
di Villa Massimo n. 37 di cui la è garante e alla quale la banca ha Pt_1
inviato solleciti di pagamento.
A ciò aggiungasi che l ha omesso il deposito della CP_1
documentazione economico-patrimoniale aggiornata, come richiesto dal giudice istruttore in vista della decisione della causa, e, come dal medesimo dichiarato sin dalla memoria di costituzione per la fase presidenziale, è 6
proprietario di altri immobili nel Comune di Corchiano (VT) e,
segnatamente, di tre abitazioni categoria A/2, di un immobile categoria C/1,
di un immobile categoria C/2 e di due immobili categoria C/6, oltre a sei terreni adibiti a noccioleto, immobili tutti suscettibili di sfruttamento economico.
La dal canto suo, è comproprietaria in ragione di ½ di Pt_1
un'abitazione ove risiede la di lei madre in Casalvecchio di Puglia (FG) con annessa autorimessa, nonché di svariati terreni seminativi nello stesso
Comune e in quello di Torremaggiore (FG) coltivati a grano, venduto dalla di lei madre ad un molino per un ricavato lordo annuo di circa euro
3.000,00/4.000,00.
Alla stregua delle illustrate emergenze istruttorie, tenuto conto della stabile residenza del figlio comune , non economicamente Per_1
autonomo, presso la madre alla quale deve essere conseguentemente assegnata la casa familiare, di proprietà esclusiva dell del valore CP_1
economico dell'uso e del godimento esclusivo di detto immobile da parte della degli oneri derivanti anche in capo a quest'ultima dal Pt_1
mancato pagamento del mutuo di cui ella è garante, il collegio, fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti provvisori come modificati dalla Corte
d'appello di Roma, reputa equo porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a far data dal corrente mese di febbraio 2025,
la somma mensile di euro 1.200,00, di cui euro 500,00 per il di lei mantenimento ed euro 700,00 per il mantenimento del figlio, fermo l'onere di ambo le parti di contribuire n eguale misura al pagamento delle spese extra afferenti . Per_1
In argomento mette conto evidenziare che dalle allegazioni 7
complessivamente svolte dalle parti e dalle deposizioni rese dai testi escussi
è emerso che la non ha mai lavorato, ha collaborato con il marito Pt_1
nel di lui studio professionale, curando l'agenda degli appuntamenti e espletando le pulizie dello studio, si è dedicata alla crescita del figlio e alla cura della famiglia;
allo stato, pur essendo in possesso di un elevato titolo di studio quale la laurea, è inoccupata e, considerata anche l'assenza di pregresse esperienze lavorative e professionali, è ragionevolmente difficile inserirsi proficuamente nel mercato del lavoro.
Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto del giudizio giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 42704/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(LUCERA (FG), 21/06/1971) e (CORCHIANO Controparte_1
(VT) 25/10/1958) relativamente al matrimonio dagli stessi contratto in
Roma il 28/08/1994, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Roma, n. 1007, parte II, serie A04, anno 1994, alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti provvisori, dispone che a far data dal mese di febbraio 2025 il resistente corrisponda alla ricorrente per il di lei mantenimento la somma mensile di euro 500,00, da rivalutare 8
annualmente secondo gli indici Istat con base febbraio 2025, e condanna al versamento, in favore di ed entro il Controparte_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi;
fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti provvisori, dispone che a far data dal mese di febbraio 2025, il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio (2001), la somma Per_1
mensile di euro 700,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat
con base febbraio 2025, e condanna al versamento in Controparte_1
favore di ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi Parte_1
ratei comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui al suindicato Per_1
Protocollo;
assegna la casa familiare sita in Roma Viale di Villa Massimo n. 37
alla ricorrente Parte_1
rigetta la domanda di addebito spiegata dalla ricorrente;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 11/02/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi