Articolo 16 della Legge 22 dicembre 1957, n. 1293
Articolo 15Articolo 17
Versione
28 gennaio 1958
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Versione
29 aprile 2011
Art. 16. (Sistemi di vendita)

La vendita al pubblico di generi di monopolio e' effettuata a mezzo di rivendite o di patentini.
((I punti vendita di cui al primo comma sono istituiti dall'Ufficio regionale secondo i criteri e le modalita' stabiliti con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.))
Entrata in vigore il 29 aprile 2011
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