Art. 16. (Sistemi di vendita)
La vendita al pubblico di generi di monopolio e' effettuata a mezzo di rivendite o di patentini.
((I punti vendita di cui al primo comma sono istituiti dall'Ufficio regionale secondo i criteri e le modalita' stabiliti con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.))
La vendita al pubblico di generi di monopolio e' effettuata a mezzo di rivendite o di patentini.
((I punti vendita di cui al primo comma sono istituiti dall'Ufficio regionale secondo i criteri e le modalita' stabiliti con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.))