Sentenza 22 ottobre 2020
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio, l'indagato non ha interesse a proporre richiesta di riesame se il sequestro non abbia avuto esecuzione, poiché in tal caso il provvedimento del giudice risulta inidoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata non rende possibile, per lo stesso, il conseguimento di alcun risultato vantaggioso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2020, n. 3465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3465 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2020 |
Testo completo
03465-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: NA ET -- Presidente - Ercole Aprile Sent. n. sez. 1714 Riccardo Amoroso Alessandra Bassi Martino Rosati Relatore - CC 22/10/2020 - R.G.N. 18229/2020 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da GR UG, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 26/02/2020 dal Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Antonio Ferdinando De Simone, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Per il tramite del proprio difensore, UG GR impugna l'ordinanza del Tribunale di Roma del 26 febbraio scorso, che ha respinto la sua istanza di riesame del decreto di sequestro probatorio emesso nei suoi confronti dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli, nell'ambito di un procedimento che lo vede indagato per il delitto di cui agli artt. 318 e 321, cod. pen.. Si ipotizza che egli abbia fatto eseguire, presso strutture sanitarie a lui riconducibili, prestazioni a prezzi scontati in favore di alcuni carabinieri, i quali, alcuni mesi dopo, hanno redatto una comunicazione di notizia di reato, sulla base di un esposto anonimo, con cui venivano segnalati comportamenti illeciti del curatore fallimentare della s.r.l. "Centro di terapia fisica e ginnastica medica", per il cui fallimento egli è stato rinviato a giudizio, in qualità di amministratore, con l'imputazione di bancarotta fraudolenta. Il Tribunale ha rilevato l'esistenza di contatti telefonici tra il coindagato MO predecessore del GR quale amministratore dell'anzidetta s.r.l. - ed il carabiniere Cecconi, finalizzati al conseguimento delle prestazioni sanitarie da parte di quest'ultimo e del suo collega TI: proprio coloro, ossia, che, pochi mesi dopo, hanno inviato la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica, peraltro chiedendo di disporre intercettazioni. E, considerando che tale iniziativa era stata insolitamente intrapresa sulla base di un mero esposto anonimo, quei giudici hanno ravvisato il c.d. "fumus commissi delicti", ritenendo che si trattasse di elementi idonei ad integrare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato;
nonché hanno riscontrato l'esigenza dell'approfondimento investigativo delineato dall'autorità inquirente, volto alla verifica delle prestazioni eventualmente erogate in favore dei predetti carabinieri o di altre persone ed essi riconducibili.
2. Il ricorso articola tre doglianze, di seguito sintetizzate nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.. し 2.1. Violazione degli artt. 125, 247 e 253, cod. proc. pen., non essendo descritta nell'ordinanza la condotta concorsuale nel reato che l'indagato avrebbe tenuto.
2.2. Violazione dell'art. 270, cod. proc. pen., secondo la lettura offertane dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 51 del 2020, in quanto la conversazione posta a fondamento del sequestro sarebbe stata intercettata nel diverso procedimento per il delitto di bancarotta fraudolenta, che tuttavia non è connesso a quello per cui si procede, trovandosi in fasi differenti;
ed altresì 2 perché, per il delitto di cui all'art. 318, cod. pen., non è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Inoltre -aggiunge la difesa - GR ha depositato i suoi esposti contro il curatore fallimentare alla Procura della Repubblica e non ai carabinieri;
né, per altro verso, avrebbe potuto favorire in alcun modo questi ultimi, non rivestendo già all'epoca alcun ruolo in qualsiasi struttura sanitaria.
2.3. Violazione della legge penale e processuale di riferimento, per inesistenza del "fumus commissi delicti", in quanto non sarebbero dimostrati il patto corruttivo tra GR ed i carabinieri, il tempo ed il luogo del reato, né quale sarebbe stata l'utilità conseguita dal pubblico ufficiale;
inoltre, non si comprenderebbe per quale motivo il decreto di sequestro abbia interessato anche il ricorrente, se a lui non era più riferibile alcuna società o struttura sanitaria.
3. Il ricorso è inammissibile a norma dell'art. 591, comma 1, cod. proc. pen., per difetto d'interesse del proponente.
4. In linea generale, la facoltà di attivare i procedimenti di gravame è subordinata alla presenza di una situazione per cui il provvedimento avversato risulti idoneo a produrre una lesione della sfera giuridica dell'impugnante e, di conseguenza, l'invocata eliminazione o la riforma di esso rendano possibile il conseguimento di un risultato concretamente vantaggioso: ne consegue l'inammissibilità di un'impugnazione dalla quale non possa derivare alcun effetto pratico favorevole, perché non orientata a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante, bensì un mero interesse di fatto (per tutte, Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269). In coerente applicazione di tale principio alla specifica materia del sequestro probatorio, la Corte di cassazione ha dunque già avuto modo di affermare l'inammissibilità della richiesta di riesame avverso un decreto di sequestro cui non sia stata data esecuzione, trattandosi di provvedimento che non ha ancora inciso in alcun modo nella sfera giuridica del ricorrente (Sez. 2, n. 29022 del 30/06/2010, Fontana, Rv. 248144). E nel medesimo solco si collocano le numerose pronunce che tanto hanno stabilito anche per l'ipotesi della già avvenuta restituzione dei beni sequestrati, dal momento che l'interesse perseguibile attraverso l'impugnazione, salva la prospettazione di una diversa e specifica ragione ulteriore, dev'essere ravvisato esclusivamente nell'ottenere la disponibilità dei beni staggiti (Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397; Sez. 2, n. 34517 del 15/05/2019, Sammali, Rv. 277029; Sez. 5, n. 13694 del 15/02/2019, Pannella, Rv. 274975; Sez. 6, n. 13306 del 22/02/2018, 3 Riccio, 272904; Sez. 2, n. 32881 del 05/07/2007, Sandalj, Rv. 237763; analogamente, anche in tema di sequestro preventivo non eseguito: Sez. 3, n. 17839 del 05/12/2018, Di Guida, Rv. 275598; Sez. 6, n. 16535 del 26/01/2017, Habour, Rv. 269875). -Non convince, in verità, la diversa e meno seguita lettura pur affacciatasi in giurisprudenza, secondo cui, in tema di sequestro probatorio, l'interesse dell'imputato-indagato a proporre richiesta di riesame prescinda da quello alla restituzione della cosa, avendo egli diritto di chiedere la rimozione del provvedimento anche al solo fine di evitare che l'oggetto in sequestro entri a far parte del materiale probatorio utilizzabile (Sez. 5, n. 34167 del 13/05/2019, Karya, Rv. 277314; Sez. 5, n. 8207 del 22/11/2017, Xu, Rv. 272273). E' di solare evidenza, infatti, che, intanto la res sequestrata può essere utilizzata a fini di prova, in quanto essa faccia parte del compendio istruttorio offerto al giudice, non già quando sia stata restituita né, men che mai, laddove non sia stata nemmeno mai acquisita. In tali casi, infatti, la verifica di legittimità può riguardare, semmai, l'atto che ha disposto la misura, ma si tratta, all'evidenza, di questione differente, indipendente dalla disponibilità della res e che dev'essere risolta nella sede naturale del giudizio di merito, poiché l'eventuale valutazione espressa sul punto nella fase cautelare non vincola il giudice del processo principale (in questi termini, con richiamo di precedenti conformi, Sez. 2, n. 34517/2019, Sammali, cit.).
5. In applicazione di tali principi alla vicenda in rassegna, risulta perciò evidente l'assenza di qualsiasi interesse all'impugnazione da parte del ricorrente, al quale- come si evince dalla visione degli atti del fascicolo, consentita alla Corte di legittimità in ragione della natura processuale della questione - nulla è stato mai sequestrato. risultavaNe consegue che, prim'ancora del ricorso in scrutinio, inammissibile l'istanza di riesame da lui proposta: inammissibilità che, quantunque non rilevata dal Tribunale del riesame, può e deve essere dichiarata d'ufficio da questa Corte, a norma del chiaro disposto dell'art. 591, comma 4, del codice di rito. ai sensi6. All'inammissibilità del ricorso consegue obbligatoriamente dell'art. 616, cod. proc. pen. la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di diligenza, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2020. Il Consigliere estensore Il Presidente NA ET na Petruzzellik Martino Rosati tout DEPOSITATO IN CANCELLERIA] 27 GEN 2021 IL CANCELLIERE E. Patrizio Di Laurenzio 5