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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 09/01/2026, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 309/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente e Relatore
CIRILLO MARCO EMILIO LUIGI, Giudice
SERAFINI CHIARA, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15630/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240173803367000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11840/2025 depositato il
27/11/2025 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 07 2024 01738033 67, notificata il 18.06.24, con la quale l'Agenzia delle Entrate, tramite l'agente della riscossione, chiede la somma di € 12.153,02 a titolo di IVA dovuta a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione presentata per l'anno di imposta 2019, ex art. 54 bis del DPR 633/72.
Come principale motivo di impugnazione la ricorrente eccepisce che l'importo richiesto di € 1.741,00 a titolo di acconto IVA relativo al quarto trimestre 2019, pur non versato alla scadenza, non è dovuto in quanto assolto all'interno del versamento del saldo di € 7.011,00 rateizzato per il 50% in quattro rate e per il restante
50% in n. 12 rate.
La ricorrente eccepisce inoltre la nullità della notifica della cartella in quanto effettuata dall'agente della riscossione utilizzando un indirizzo mittente non ricompreso nei pubblici elenchi.
Per ultimo la ricorrente eccepisce la tardività della notifica della cartella con termine che scadeva il 31.12.23 in violazione dell'articolo 25 del DPR 602/73.
La ricorrente conclude chiedendo il pagamento dei soli interessi e sanzioni per il ritardato versamento.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio e ribadisce la legittimità della pretesa fiscale sostenendo che dal controllo della dichiarazione ex art. 54 bis DPR 633/72 emergeva l'omesso pagamento della liquidazione periodica per il primo trimestre 2019 nonché l'omesso pagamento dell'acconto IVA quarto trimestre 2019 come dal contribuente stesso indicato nella corrispondente Liquidazione Periodica ovvero nei dati consolidati della dichiarazione IVA annuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dal dettaglio del debito illustrato nella cartella di pagamento risulta un' IVA periodica da versare pari ad
€ 6.388,00 relativa al primo trimestre 2019 ed un acconto dovuto per l'anno 2019 pari ad € 1.741,00.
A fronte di ciò parte ricorrente sostiene di aver effettuato pagamenti rateizzati pari ad € 7.011,00 a titolo di
IVA dovuta per il 2019.
A sua volta l'Ufficio conferma il versamento di € 7.011,00 risultante dal cassetto fiscale della contribuente ma nel contempo insiste nella pretesa riportata nella cartella pari a complessivi € 8.129,00.
Gli importi sopra esposti appaiono disomogenei nel loro ammontare e confliggenti con i dati fattuali che ognuna delle parti in giudizio assume come veritieri.
In ragione di ciò la Corte ritiene necessario che l'Ufficio proceda, in contraddittorio con la contribuente, ad una verifica dell'ammontare dell'IVA eventualmente ancora dovuta considerando il versamento non contestato di € 7.011,00 e l'eventuale conseguente ricalcolo degli interessi e delle sanzioni a titolo di omesso/ ritardato versamento dell'acconto (altro dato incontestato) considerando che né il ricorso, né tantomeno le controdeduzioni dell'Ufficio concorrono a chiarire e delineare la portata della controversia.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 26.11.2025
Il Presidente estensore
ND NT
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente e Relatore
CIRILLO MARCO EMILIO LUIGI, Giudice
SERAFINI CHIARA, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15630/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240173803367000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11840/2025 depositato il
27/11/2025 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 07 2024 01738033 67, notificata il 18.06.24, con la quale l'Agenzia delle Entrate, tramite l'agente della riscossione, chiede la somma di € 12.153,02 a titolo di IVA dovuta a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione presentata per l'anno di imposta 2019, ex art. 54 bis del DPR 633/72.
Come principale motivo di impugnazione la ricorrente eccepisce che l'importo richiesto di € 1.741,00 a titolo di acconto IVA relativo al quarto trimestre 2019, pur non versato alla scadenza, non è dovuto in quanto assolto all'interno del versamento del saldo di € 7.011,00 rateizzato per il 50% in quattro rate e per il restante
50% in n. 12 rate.
La ricorrente eccepisce inoltre la nullità della notifica della cartella in quanto effettuata dall'agente della riscossione utilizzando un indirizzo mittente non ricompreso nei pubblici elenchi.
Per ultimo la ricorrente eccepisce la tardività della notifica della cartella con termine che scadeva il 31.12.23 in violazione dell'articolo 25 del DPR 602/73.
La ricorrente conclude chiedendo il pagamento dei soli interessi e sanzioni per il ritardato versamento.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio e ribadisce la legittimità della pretesa fiscale sostenendo che dal controllo della dichiarazione ex art. 54 bis DPR 633/72 emergeva l'omesso pagamento della liquidazione periodica per il primo trimestre 2019 nonché l'omesso pagamento dell'acconto IVA quarto trimestre 2019 come dal contribuente stesso indicato nella corrispondente Liquidazione Periodica ovvero nei dati consolidati della dichiarazione IVA annuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dal dettaglio del debito illustrato nella cartella di pagamento risulta un' IVA periodica da versare pari ad
€ 6.388,00 relativa al primo trimestre 2019 ed un acconto dovuto per l'anno 2019 pari ad € 1.741,00.
A fronte di ciò parte ricorrente sostiene di aver effettuato pagamenti rateizzati pari ad € 7.011,00 a titolo di
IVA dovuta per il 2019.
A sua volta l'Ufficio conferma il versamento di € 7.011,00 risultante dal cassetto fiscale della contribuente ma nel contempo insiste nella pretesa riportata nella cartella pari a complessivi € 8.129,00.
Gli importi sopra esposti appaiono disomogenei nel loro ammontare e confliggenti con i dati fattuali che ognuna delle parti in giudizio assume come veritieri.
In ragione di ciò la Corte ritiene necessario che l'Ufficio proceda, in contraddittorio con la contribuente, ad una verifica dell'ammontare dell'IVA eventualmente ancora dovuta considerando il versamento non contestato di € 7.011,00 e l'eventuale conseguente ricalcolo degli interessi e delle sanzioni a titolo di omesso/ ritardato versamento dell'acconto (altro dato incontestato) considerando che né il ricorso, né tantomeno le controdeduzioni dell'Ufficio concorrono a chiarire e delineare la portata della controversia.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 26.11.2025
Il Presidente estensore
ND NT