Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 969
TAR
Sentenza 25 giugno 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità del rigetto della RVC per formazione del silenzio-assenso

    L'istituto del silenzio-assenso non è applicabile al settore degli incentivi energetici per la produzione di energia da fonte rinnovabile, in quanto rientrante nella materia ambientale. Inoltre, il DM 28 dicembre 2012 e le relative linee guida non prevedono un'ipotesi di silenzio-assenso per il rilascio dei titoli di efficienza energetica (TEE), ma solo per la proposta di progetto e programma di misura (PPPM). La valutazione della PPPM è un procedimento distinto da quello relativo alle RVC.

  • Rigettato
    Illegittimità del rigetto della RVC per contraddittorietà con l'accoglimento della PPPM e violazione della normativa sulla verifica e certificazione dei risparmi energetici

    Il GSE è legittimato a rigettare una singola RVC anche in caso di non rispondenza del progetto alla normativa vigente alla data di presentazione, indipendentemente da eventuali contrasti con la precedente approvazione della PPPM o di altre RVC. L'approvazione della PPPM è un requisito necessario ma non sufficiente per l'emissione dei titoli. L'operatore economico ha l'onere di fornire la prova di tutti i presupposti per l'ammissione all'incentivo, inclusa l'addizionalità dei risparmi.

  • Rigettato
    Illegittimità del rigetto della RVC per violazione della normativa relativa all'ammissibilità dei progetti di efficienza energetica

    Il requisito dell'addizionalità deve essere inteso sia in termini tecnologici che economici/di mercato. Devono essere escluse dal sostegno le tecnologie già rappresentative del mercato. Solo i progetti concretamente 'aggiuntivi' rispetto a quelli che si sarebbero comunque realizzati senza incentivo sono suscettibili di sostegno. L'impresa ha l'onere di provare la natura addizionale dei risparmi. Nel caso specifico, l'intervento avrebbe un tempo di ritorno dell'investimento molto breve, indicando che la tecnologia sarebbe stata acquistata anche senza incentivo.

  • Rigettato
    Illegittimità del rigetto della RVC per violazione della normativa relativa all'ammissibilità dei progetti di efficienza energetica

    Non è stata fornita documentazione idonea a provare che l'impianto non fosse completato e non avesse già iniziato a generare risparmi al momento della presentazione della PPPM. La locuzione 'in corso di realizzazione' implica che il progetto sia ad uno stadio tale da non poter ancora generare significativi risparmi energetici. Il certificato di collaudo attesta la data di collaudo, ma non esclude la produzione di risparmi antecedente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 969
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 969
    Data del deposito : 6 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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