Art. 23.
L'Istituto nazionale delle assicurazioni terra' una gestione separata e distinta, suddivisa in assicurazione ed in riassicurazione, per i rischi contemplati nella presente legge. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.
L'Istituto nazionale delle assicurazioni terra' una gestione separata e distinta, suddivisa in assicurazione ed in riassicurazione, per i rischi contemplati nella presente legge. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.