Sentenza breve 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 29/04/2026, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00585/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00922/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 922 del 2025, proposto da
Azienda Agricola "Alisia" di NA MU, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Michelangelo Giugni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Ascoli Piceno e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
- del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato Prot. P-AP/L/Q/2025/100231,
emesso dalla Prefettura di Ascoli Piceno – Sportello Unico per l’Immigrazione in data
19/09/2025 e notificato in pari data, con cui è stata disposta la revoca del nulla osta
precedentemente rilasciato in favore del lavoratore su istanza del datore di lavoro Sig. NA
MU (doc. 1);
- di ogni altro atto presupposto, connesso, preordinato e/o consequenziale, ancorché non
conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Ascoli Piceno e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 la dott.ssa ON De TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- il riesame disposto da questo TAR con ordinanza n. 7/2026 si è concluso con esito positivo e che il nulla osta al lavoro è stato rilasciato, come dichiarato dal difensore della parte ricorrente all’udienza camerale del 23 aprile 2026;
- sulla scorta di ciò, il medesimo difensore ha altresì dichiarato di non avere più interesse al ricorso, chiedendo la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite;
- a tale ultima richiesta la difesa erariale si è opposta;
Ritenuto, per quanto sopra, che il ricorso sia divenuto improcedibile;
Ritenuto che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti, anche in considerazione del fatto che l’interessato non ha dato tempestiva comunicazione all’Amministrazione circa la mancata presentazione dei lavoratori extracomunitari per la sottoscrizione del contratto di lavoro nell’ambito della procedura di cui al decreto flussi 2023;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata EM NI, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
ON De TT, Consigliere, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| ON De TT | Renata EM NI |
IL SEGRETARIO