Art. 15.
L' articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464 , e' sostituito dal seguente:
"Per essere ammessi ai particolari usi agevolati previsti dai punti 2), 3) e 4) della lettera l) della tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350 , gli oli distillati indicati nella stessa lettera l) devono essere preventivamente adulterati con l'aggiunta di sostanze da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze.
Il Ministro per le finanze e', altresi', autorizzato a stabilire con lo stesso decreto le modalita' per l'adulterazione di cui al comma precedente e per l'applicazione del beneficio fiscale".
L' articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464 , e' sostituito dal seguente:
"Per essere ammessi ai particolari usi agevolati previsti dai punti 2), 3) e 4) della lettera l) della tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350 , gli oli distillati indicati nella stessa lettera l) devono essere preventivamente adulterati con l'aggiunta di sostanze da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze.
Il Ministro per le finanze e', altresi', autorizzato a stabilire con lo stesso decreto le modalita' per l'adulterazione di cui al comma precedente e per l'applicazione del beneficio fiscale".