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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 06/12/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott. Fabio Luongo Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 125 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione in data 25.11.2025, a seguito delle conclusioni rassegnate dalle parti, e vertente t r a
, con l'avv. LIGUORI RAFFAELLA Parte_1
RICORRENTE
e
, con l'avv. RONCHESE FRANCESCA CP_1
RESISTENTE con l'intervento del rappresentante della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Udine
* * *
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Laddove l'Ecc.mo Tribunale di Udine non dovesse ritenere di dover disporre a carico della sig.ra un contributo per il mantenimento dei due figli CP_1 maggiore rispetto a quello provvisoriamente convenuto all'udienza del 15.04.2025,
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Udine, in ragione della minima partecipazione al mantenimento dei minori da parte della madre, disporre che al sig. spetti Parte_1
1 l'intera detrazione dei figli a carico;
prevedendo poi per le spese straordinarie la partecipazione della madre dei minori nella misura del 50% a carico di ciascun genitore. Con conferma che l'assegno unico universale rimanga integralmente a favore del padre.
Voglia per il resto, l'Ecc.mo Tribunale di Udine confermare l'affidamento esclusivo dei figli e al padre, sig. ed il loro collocamento Per_1 Per_2 Parte_1 presso la casa familiare;
confermando, altresì, specie in ragione dell'età dei minori
e la sospensione delle visite madre-figli. Per_1 Per_2
Con vittoria di spese di lite
Per parte resistente
1) disporsi l'affidamento esclusivo dei minori e al padre sig. mero Per_2 Per_1
fermo restano l'obbligo tra genitori di adottare di comune accordo le Pt_1 decisioni di maggiore rilevanza nell'interesse dei figli;
2) disporsi il collocamento dei minori e presso il padre;
Per_2 Per_1
3) disporsi che la madre contribuisca al mantenimento ordinario di e Per_2
mediante pagamento di assegno mensile pari a complessivi € 150,00 entro Per_1 il giorno 15 di ogni mese, oltre alla partecipazione al 50% delle spese di mantenimento straordinario;
4) Assegno Unico Universale e qualsiasi altra provvidenza per i figli integralmente
a favore del padre;
5) dato atto della completa disponibilità della madre sig.ra a incontrare CP_1
i figli con qualsiasi modalità, disporsi che la frequentazione di e Per_2 Per_1 con la madre possa d'ora innanzi avvenire su libera scelta di questi ultimi, secondo
i tempi nei luoghi e con le modalità che essi concorderanno direttamente insieme alla stessa.
6) Spese di causa integralmente rifuse.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Premessa
Con ricorso depositato in data 18.01.2025, il sig. adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio dalla sig.ra essendo decorsi i termini di legge, rappresentando, in sintesi, CP_1 che: le parti avevano contratto matrimonio civile in Albania in data 29.03.2006; dalla loro unione erano nati due figli, (in data 13.08.2008) e (in data Per_1 Per_2
28.10.2010); il Tribunale di Udine, con sentenza parziale n. 275/2021, pubblicata 2 in data 19.03.2021, aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi e, con sentenza definitiva n. 963/2022, pubblicata in data 07.11.2022, aveva disposto, all'esito di approfondimenti tecnici psicologici sul nucleo familiare e ampi periodi di monitoraggio da parte dei Servizi Sociali e del Consultorio Familiare,
l'assegnazione della casa familiare al sig. (peraltro, proprietario Parte_1 esclusivo della stessa); l'affidamento dei figli minori all'Ente Locale per il tramite dei Servizi Sociali, con collocamento degli stessi presso il padre e visite materne in forma presenziata da un educatore;
l'obbligo del padre di provvedere integralmente al mantenimento ordinario dei figli, in considerazione delle precarie condizioni economiche della sig.ra la suddivisione delle spese straordinarie a carico del Pt_1 padre per il 70% e a carico della madre per il 30%; l'attribuzione dell'intero assegno unico universale al padre, sig. . Parte_1
Tanto premesso, parte ricorrente, oltre alla pronuncia in punto status, domandava:
l'affidamento esclusivo dei minori al padre, con collocamento degli stessi presso di sé, affermando che i ragazzi, ormai cresciuti, dalla separazione in poi non si erano in alcun modo riavvicinati alla figura genitoriale materna, nei cui riguardi continuavano a nutrire forte ostilità, provando anche sofferenza a dover continuare a frequentarla nell'ambito delle visite presenziate presso i Servizi Sociali stabilite dal Tribunale;
l'obbligo della sig.ra di versare al padre la somma CP_1 mensile di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
La sig.ra si costitutiva regolarmente in giudizio, aderendo alla CP_1 pronuncia di divorzio, ma a condizioni diverse rispetto a quelle indicate dal sig. Pt_1
[...]
In particolare, ella, dolendosi del rifiuto opposto nei suoi confronti dai figli e lamentando un atteggiamento non collaborativo del padre (a suo dire colpevole di non aver mai davvero favorito un riavvicinamento dei ragazzi alla figura genitoriale materna, nonché di averla sempre esclusa, sostanzialmente, dalle informazioni e decisioni riguardanti i minori), domandava: l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, fermo il collocamento degli stessi presso il padre;
la previsione del diritto/dovere della madre di vedere e tenere con sé i minori secondo le modalità
e tempistiche indicate dai Servizi Sociali;
nella sola ipotesi in cui la madre dovesse perdere la propria occupazione lavorativa, l'obbligo del sig. di versare Parte_1
3 alla sig.ra a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di euro CP_1
150,00; la conferma della suddivisione delle spese straordinarie così come stabilite in sede di separazione.
Le difese hanno depositato le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.
Alla prima udienza di comparizione personale delle parti (celebratasi in data
15.04.2025), a seguito di ampio confronto, il giudice, in via temporanea ed urgente, dando atto dell'accordo intervenuto tra le parti quantomeno in punto misure economiche, disponeva, da un lato, l'obbligo della sig.ra di versare al CP_1 sig. la somma mensile di euro 150,00 a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento ordinario dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché, dall'altro lato, la conferma dell'attribuzione, in capo al padre, dell'intero assegno unico universale.
All'udienza dd. 12.05.2025, parte ricorrente domandava la pronuncia parziale in punto status, con successiva rimessione della causa in istruttoria, e il giudice si riservava l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti e la successiva rimessione della causa in decisione al Collegio per la pronuncia di divorzio.
Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., il Tribunale, in via provvisoria ed urgente, disponeva l'affidamento esclusivo dei minori al sig. e la presa in carico Parte_1 dell'intero nucleo familiare, per attività di supporto e vigilanza, da parte dei Servizi
Sociali, anche Specialistici e del Consultorio Familiare, nonché la sospensione degli incontri presenziati madre-figli, rimettendo immediatamente la causa in decisione al Collegio in punto status.
Con sentenza non definitiva dd. 15.05.2025, è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti e, con ordinanza di pari data, la causa è stata rimessa in istruttoria per il prosieguo.
Il giudice istruttore ha ascoltato entrambi i minori all'udienza del 01.07.2025 e, alla successiva udienza del 14.10.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza per la rimessione della causa in decisione, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive.
Infine, all'udienza dd. 25.11.2025, le procuratrici si sono riportate alle note conclusive già depositate e hanno precisato le conclusioni come indicate in epigrafe.
La causa giunge ora, quindi, in decisione al Collegio.
4 Sul regime di affidamento e collocamento di e Per_2 Per_1
Il Tribunale ritiene di dover confermare l'affidamento esclusivo dei minori Per_1
e (ormai, rispettivamente di anni 17 e 15) al padre, con collocamento presso Per_2 di lui, come già disposto in via provvisoria dal giudice istruttore e comunque richiesto anche da entrambe le parti all'esito del giudizio.
Costituisce dato di fatto, pacifico in causa, che i ragazzi, fin dal giudizio di separazione e quindi ormai da quasi più di tre anni, rifiutano qualsiasi contatto con la figura genitoriale materna, riferendo di aver molto sofferto a causa dei comportamenti inadeguati di quest'ultima, assunti, in particolare, dal momento della separazione dal padre.
Nonostante la prosecuzione degli incontri presenziati presso i Servizi Sociali, non vi è stato alcun miglioramento (i ragazzi non salutavano la madre, non abbozzavano mai nessuna apertura nei suoi riguardi, le davano le spalle, si coprivano il volto con il cappuccio della felpa…). Come già appurato dal giudice relatore, la lettura dei report degli incontri evidenzia come essi siano stati drammaticamente faticosi e dolorosi per e avendo gli stessi mantenuto sempre una totale Per_1 Per_2 chiusura verso la madre.
Dalla lettura delle relazioni peritali depositate nel giudizio di separazione, nonché della sentenza conclusiva di quel procedimento, si evince come i figli siano stati, sin da piccoli, continuamente esposti ad un conflitto genitoriale esasperante e lacerante;
a ciò si sono aggiunte le pesanti esternazioni denigranti compiute dalla madre verso il padre, nonché l'incapacità della stessa di qualsiasi riflessione distensiva e collaborante nell'interesse della prole durante il giudizio di separazione. Tale inadeguatezza materna emergeva chiaramente dalla lettura della relazione peritale della dott.ssa dd. 1.3.2022: “Le esternazioni della Per_3 signora sarebbero proseguite anche nel corso delle visite supervisionate dall'educatrice (“quel bastardo di vostro padre…perché io lo chiamo bastardo…”), riportate anche nell'allegato diario trasmesso dai servizi…La signora non si CP_1 riconosce nella gravità dei riferiti dei figli, tuttavia, puntualmente smentite dai report delle visite, negando ogni responsabilità circa le sue presunte esternazioni.
Al contrario, conferma l'andamento, a suo dire positivo, delle visite con i figli che, dopo le pesanti affermazioni dei suoi riguardi proferite durante il primo incontro, ora si “limiterebbero” a volgerle le spalle durante la visita evitando ogni contatto.
Il pensiero della signora risulta confuso, frammentato e contraddittorio nelle 5 affermazioni…Il padre risulta competente nel prendersi cura delle loro esigenze della quotidianità. Se da un lato, per proprie limitate competenze, il sig. ha Pt_1 mostrato nel tempo evidenti difficoltà nel gestire la complessità della situazione, dall'altro la poca chiarezza o assenza di riflessività della madre rappresenta ad oggi un grave ostacolo nella ripresa dei rapporti con i figli e nella gestione della bigenitorialità. Il confine tra la presenza di un aspetto psichico precario e la consapevole distorsione delle informazioni appare nella signora CP_1 costantemente sfumato, con una pesante ricaduta sulle competenze genitoriali”.
Dal quadro descritto ne è derivata a carico dei minori l'insorgenza di un forte conflitto di lealtà e lo schieramento dei ragazzi, netto ed intransigente, a tutela delle ragioni paterne.
ha riferito al giudice istruttore che per lui gli incontri con la madre presso Per_1
i Servizi Sociali sono stati fonte di rabbia, anche perché il ragazzo non si è mai sentito ascoltato: “Io provavo a parlarle all'inizio, lei mi chiedeva cosa ho fatto che non mi accettate più e ogni volta che le dicevo i motivi negava sempre. Finché dopo mi sono chiuso in me stesso”. ha anche riportato il suo disagio derivante Per_1 dalle frequentazioni maschili della madre, dopo la separazione, durante il periodo in cui i figli erano stati collocati presso la sig.ra “ricordo che lei si sentiva Pt_1 con sconosciuti in diverse app di incontri e ogni settimana ci chiedeva di conoscere un nuovo uomo, dicendo che era l'uomo della sua vita e poi si lasciava e se la prendeva con noi, si chiudeva in camera, piangeva a manetta, non voleva cucinare, né fare i vestiti, la casa era sempre in disordine. Una volta mi aveva chiesto di stirare, ho lasciato una macchia su un vestito e lei mi ha preso a schiaffi a forza…Mi ricordo che una volta poi ho sentito delle voci in camera sua, sono entrato e la trovo mezza nuda davanti al cellulare…Durante il covid, nostra madre aveva fatto una festa con 10-12 persone, quando non si poteva fare, noi avevamo detto che non volevamo fare le foto, ci siamo chiusi in camera e lei è venuta a dirci che eravamo dei bastardi peggio di nostro padre. Lei e le sue amiche avevano tirato fuori una candela a forma di genitale maschile e facevano foto nelle quali loro leccavano questa candela e per questo ci siamo chiusi in camera. Abbiamo chiamato papà e lui ci ha rassicurati”. Il minore ha anche elencato alcune gravi accuse formulate a carico dei figli dalla madre: “ha detto che noi siamo dei bastardi peggio di nostro padre, vi rovino, vi mando in comunità, maledetto il latte che vi ho dato”. Ha, infine, concluso, chiedendo espressamente al Tribunale di non vedere più la madre. 6 Si pongono sulla stessa linea anche i vissuti riferiti da “per quanto Per_2 riguarda gli incontri con nostra madre…noi le raccontavamo i motivi per cui ci siamo allontanati da lei. Noi le dicevamo che non ci fidavamo, perché ci maltrattava. Noi le spiegavamo ma lei negava e ci diceva che non era vero e che eravamo dei bugiardi. Magari succedeva che la mamma ci diceva ad esempio
“stronzi” e l'assistente sociale non diceva nulla, ascoltava e basta. Lei insisteva sempre a chiederci il motivo del nostro rifiuto, noi dicevamo che glielo avevamo detto la scorsa volta ma lei negava”. Particolarmente doloroso il racconto che ha voluto riportare in ordine alle circostanze nelle quali è avvenuta la Per_2 separazione: “Io ero a casa con mio fratello e mia madre stava parlando con i suoi genitori al telefono;
verso l'una stava tornando mio padre e mia madre non l'aveva sentito rientrare a casa. Stava parlando in albanese e diceva “aspettate che adesso lo lascio, lo butto fuori casa e vi faccio venire qua”; mio padre ha sentito questo e ha detto “complimenti”; io sono andato addosso a mio padre piangendo, lei si è andata a vestire, bestemmiava, ha tirato una ciabatta addosso a mio padre sul petto, io ero abbracciato a lui”. Ancora: “Ricordo che molte volte mia madre ci ha picchiati. La vedevamo spesso al telefono con uomini, lei ci diceva che ci avrebbe presentato l'uomo della sua vita. Noi dicevamo di no, che non volevamo Per_ conoscerlo…Questo uomo, , ha iniziato a parlare male di mio padre, a dire che non dovevamo stare con lui e che non era un buon padre…Ero triste quel giorno, non stavo bene”. Anche come , ritiene di non essere stato supportato Per_2 Per_1 adeguatamente dalle educatrici e di sentirsi bene da quando gli incontri sono stati sospesi.
Il Tribunale ritiene che non sarebbe in alcun modo tutelante il benessere dei minori imporre loro la ripresa delle visite agevolate con la figura genitoriale materna, a fronte delle già esposte, plurime, reiterate e motivate, affermazioni di rifiuto: solo il tempo, unitamente all'imprescindibile abbandono da parte della sig.ra di Pt_1 una narrazione meramente autoreferenziale ed unicamente vittimistica, potranno agevolare, auspicabilmente, una distensione dei rapporti e, ove possibile, una loro positiva ripresa.
Sul regime di mantenimento, ordinario e straordinario, di e;
Per_2 Per_1 assegno unico universale e detrazioni fiscali.
7 Il Collegio ritiene di dover porre a carico della sig.ra un assegno di Pt_1 mantenimento ordinario a carico dei figli pari ad euro 150,00 ciascuno, per un totale complessivo mensile di 300,00 euro, oltre alla rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT. Dovranno, inoltre, confermarsi tutte le misure già disposte in via temporanea nel corso di questo giudizio: riparto delle spese straordinarie al
50% tra genitori;
assegno unico universale attribuito in via esclusiva e per l'intero al sig. in qualità di genitore affidatario esclusivo e collocatario. Pt_1
Invero, a differenza della situazione valutata al momento della pronuncia definitiva del giudizio di separazione, ora la sig.ra risulta assunta con Pt_1 contratto di lavoro a tempo indeterminato ed è pertanto tenuta, per legge, a concorrere al mantenimento dei figli in misura adeguata e proporzionata ai loro bisogni e al tempo di frequentazione. Ella, peraltro, ha piene potenzialità reddituali ed occupazionali, essendo giovane (41 anni) e non avendo alcun ostacolo per poter addivenire anche a maggiori integrazioni reddituali, al fine di concorrere nel mantenimento dei due figli interamente e quotidianamente a carico, anche sotto il profilo materiale, del padre. Pare doveroso sottolineare, al riguardo, che, benché la sig.ra avesse reperito un'occupazione lavorativa sin dal 2022 e dal luglio 2024 Pt_1
a tempo pieno presso il Prosciuttificio ove è ancora oggi impiegata, come indicato in comparsa, ella nulla ha ritenuto di dover spontaneamente versare al sig. per Pt_1 il mantenimento dei figli fino all'accordo raggiunto, su sollecitazione del giudice relatore, nel corso della prima udienza di comparizione delle parti in sede di divorzio (15.04.2025). Inoltre, in comparsa di costituzione, la stessa ha ammesso di aver continuato a percepire indebitamente l'assegno unico universale per un periodo di tempo anche successivo all'attribuzione dello stesso in via esclusiva al padre, come denunciato da quest'ultimo (sennonché la parte resistente non ha allegato il doc. 11 pur enunciato in parte narrativa, probante il debito verso l'INPS: debito di cui, come è evidente, comunque la sig.ra non potrà giovarsi, Pt_1 approfittandone ai fini di una riduzione del quantum di mantenimento).
Quanto alla misura dell'assegno di mantenimento ordinario da stabilire a carico del genitore non collocatario, si osserva quanto segue.
L'art. 337 ter comma 4 c.c. prevede che «Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la
8 corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore».
Inoltre, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“Nella quantificazione dell'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore va osservato il principio di proporzionalità, che, a sua volta, postula una effettiva valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita da lui goduto in costanza di matrimonio dei genitori e dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi (cioè del mantenimento diretto)”
(Cassazione civile, sez. I, ordinanza 5 giugno 2023 n. 15693).
Ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari tra genitori, il parametro di riferimento è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c, non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali
(sul punto si veda Cassazione 13.12.2016 n. 25531). Da tali principi consegue che lo stato di disoccupazione ovvero la percezione di un reddito modesto da parte del genitore non può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento
(Tribunale Vicenza sez. II, 10/05/2021).
Calando i principi anzidetti nel caso di specie, si rileva quanto di seguito.
I redditi di lavoro delle parti sono sostanzialmente equiparabili (euro 1.600-1.700 mensili netti).
Il sig. deve farsi carico della rata mensile del mutuo sulla casa familiare di Pt_1 sua proprietà esclusiva (euro 550,00 netti al mese, come evincibile dagli estratti conto prodotti). Ha a sua disposizione l'ammontare dell'assegno unico universale pari ad euro 470,00 euro.
9 La sig.ra invece, pare dover corrispondere un canone di locazione pari ad Pt_1 euro 240,00 mensili: tuttavia, l'importo del canone non è chiaramente leggibile nella copia del contratto allegato e comunque si deve presumere che a tale spesa concorra anche il compagno convivente della stessa, circostanza, quest'ultima, non solo mai contestata ma che appare indirettamente confermata dalla mancanza di evidenze, negli estratti conto depositati, di versamenti mensili riconducibili a tale specifica voce di spesa. La resistente è altresì onerata del pagamento della rata di finanziamento dell'auto (euro 246,00 mensili), come si evince, in questo caso, dagli estratti conto (ancorché il contratto di finanziamento non sia stato prodotto: il doc.
9, pur indicato in parte narrativa, non risulta tra i documenti consultabili;
tuttavia, come detto, è possibile apprezzare, leggendo gli estratti conti, uscite mensili periodiche di 246,00 euro in favore di “db spa uo”, abbreviazione per
[...]
, soggetto con cui la stessa resistente ha affermato essere stato contratto Parte_2 il finanziamento) e di un debito con l'Agenzia delle Entrate di 93,54 euro mensili.
Considerata l'assenza di frequentazioni madre-figli (e dunque l'assenza di occasioni di mantenimento diretto da parte della sig.ra , nonché tenuto conto Pt_1 dell'età dei due minori e delle plurime e variegate esigenze notoriamente connesse all'età adolescenziale;
tenuto conto dei redditi delle parti al netto delle uscite mensili apprezzabili;
tutto ciò valutato e ponderato, si ritiene congruo prevedere a carico del genitore non collocatario, sig.ra un assegno di mantenimento per i Pt_1 figli pari ad euro 300,00 complessivi.
Al padre, infine, dovranno certamente riconoscersi le detrazioni fiscali per i figli a carico: ciò non solo stante la mancata opposizione di parte resistente, ma anche in quanto conforme a legge, prevedendo l'art. 12 del T.U.I.R. (DPR n. 917/1986) che, in caso di separazione o divorzio, le detrazioni fiscali spettino, in mancanza di altro accordo, al genitore affidatario.
Sulle spese di lite
Tenuto conto non solo dell'estrema delicatezza dell'oggetto del giudizio
(riguardante, principalmente, un caso di rifiuto genitoriale e l'individuazione del miglior regime di affidamento, collocamento e mantenimento di minori), ma anche delle conclusioni rassegnate dalle parti, in massima parte conformi (in punto: affidamento, collocamento, spese straordinarie e assegno unico universale), il
10 Tribunale ritiene che sussistano giustificate ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dispone l'affidamento esclusivo dei minori e al padre sig. Per_2 Per_1 Pt_1
fermo restano l'obbligo tra genitori di adottare di comune accordo le
[...] decisioni di maggiore rilevanza nell'interesse dei figli;
2) dispone il collocamento dei minori e presso il padre;
Per_2 Per_1
3) dispone che la madre sig.ra contribuisca al mantenimento ordinario CP_1 di e mediante pagamento al sig. di un assegno mensile Per_2 Per_1 Parte_1 pari a complessivi € 300,00 (150,00 euro per ciascun figlio), oltre alla rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese;
4) dispone che entrambi i genitori concorrano nelle spese straordinarie da sostenersi per i figli minori nella misura del 50% ciascuno;
dispone che tali spese siano disciplinate come da Protocollo vigente presso il Tribunale di
Udine;
5) dispone che l'Assegno Unico Universale e qualsiasi altra provvidenza per i figli spetti integralmente a favore del padre sig. Parte_1
6) detrazioni fiscali interamente a favore del padre sig. genitore Parte_1 affidatario, come per legge;
7) dispone la sospensione delle visite presenziate madre-figli presso i Servizi
Sociali;
8) dando atto della completa disponibilità della madre sig.ra a CP_1 incontrare i figli con qualsiasi modalità, dispone che la frequentazione di e con la madre avvenga d'ora in poi solo sulla base della libera Per_2 Per_1 scelta di questi ultimi, secondo i tempi nei luoghi e con le modalità che essi concorderanno direttamente insieme alla stessa;
9) invita le parti ad intraprendere un percorso di supporto alla bigenitorialità presso il Consultorio Familiare;
11 10) dispone che il Consultorio Familiare mantenga la disponibilità ad avviare un percorso di supporto individuale per i minori e solo nel caso in Per_2 Per_1 cui i ragazzi lo dovessero chiedere;
11) dispone, per il resto, la cessazione della presa in carico del nucleo familiare da parte del Consultorio familiare e dei Servizi Sociali;
12) compensa per l'intero le spese di lite.
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 27.11.2025
Si comunichi ai Servizi Sociali e al Consultorio Familiare competenti per
l'Ambito Territoriale del Comune di Fagagna (UD).
Il Presidente dott. Fabio Luongo
Il Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Sartor
12