Art. 9.
Lo stanziamento autorizzato dall' articolo 96 della legge 22 dicembre 1975, n. 702 , e' ridotto da lire 4.000 milioni a lire 3.000 milioni.
Lo stanziamento autorizzato dall' articolo 96 della legge 22 dicembre 1975, n. 702 , e' ridotto da lire 4.000 milioni a lire 3.000 milioni.