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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIX, sentenza 20/01/2026, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 240/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 29, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
RIPA NC, EL
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2104/2023 depositato il 18/09/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateja N. 30 74121 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Immobiliare Società_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 180/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
3 e pubblicata il 16/02/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620200004008834 IRES-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
riformare la sentenza e, per l'effetto, dichiarare la legittimità della pretesa fiscale contenuta nella cartella di pagamento impugnata;
condannare la controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Resistente/Appellato:
rigetto dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate in quanto infondato, con conferma dell'annullamento del provvedimento impugnato e con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La IMMOBILIARE Società_1 SRL in liquidazione aveva proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale nei confronti DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI TARANTO avverso la iscrizione a ruolo n. 400009/2020 e la relativa cartella di pagamento n. 1062020000400883400, notificata a mezzo PEC il 25 novembre 2021, con cui le veniva richiesto il pagamento di complessivi
€ 20.215,67 per IRES non versata, oltre interessi, sanzioni per omesso o carente versamento, oneri di riscossione e spese.
Le somme iscritte a ruolo scaturivano dall'assoggettamento alla disciplina delle c.d. società di comodo, introdotta dalla legge 23 dicembre 1994 n. 724, nonché alla disciplina delle c.d. società in perdita sistematica prevista dall'art. 2, commi 36, decies e undecies del d.l. n. 138/2011 convertito nella l. 148/2011.
Eccepiva, la società ricorrente, la decadenza dal termine per l'iscrizione a ruolo e contestava nel merito la legittimità e fondatezza della pretesa tributaria.
Sosteneva che Il metodo di determinazione presuntiva del reddito tramite coefficienti di redditività presunta era applicabile in momenti di andamento economico normale del mercato, ma non in situazioni di crisi, quale era quella vissuta dalla società, determinata da diverse circostanze che l'avevano costretta alla forzosa inattività. L'immobile nel quale era esercitata l'attività sanitaria era stato perciò chiuso e non ricorrevano le condizioni per procedere alla sua vendita o alla ristrutturazione.
Ha controdedotto l'ADE opponendo l'infondatezza di entrambi i motivi, rilevando, in particolare, che la notifica della cartella era avvenuta nel termine di legge, prorogato in base alla normativa Covid 19, essendo stata presentata dichiarazione integrativa in data 27.10.2017 e sostenendo, nel merito, che, non avendo la società ricorrente esperito la procedura di interpello al fine di essere esentata dalla normativa sulle “società di comodo”, non poteva chiedere giudizialmente l'annullamento della cartella.
Evidenziava inoltre che non erano state documentate e provate dalla parte ricorrente le circostanze oggettive necessarie per la disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica.
La adita Corte Tributaria Provinciale, con sentenza n. 180/2023 depositata il 16.2.2023, aveva accolto il ricorso ed annullato la cartella di pagamento, compensando le spese, avendo considerato la circostanza dell'effettivo non utilizzo a fini locativi dell'immobile di Indirizzo_1 in Taranto, in precedenza goduto dalla Casa di Cura Nominativo_1 oltre al fatto che, stante la consistenza dell'immobile ed il particolare uso cui era destinato, una sua collocazione sul mercato edilizio avrebbe comportato una radicale ed onerosa ristrutturazione, con scarso ritorno in termini reddituali a causa della nota crisi del locale mercato immobiliare .
Ha appellato l'AGE per contestare la decisione della CGT di 1° gr. ritenendola viziata da errata interpretazione e falsa applicazione dell'articolo 30, comma 4-bis, della legge n. 724 del 1994, in combinato con l'articolo
2, commi da 36-decies a 36-duodecies, del d.l. n. 138 del 2011, ed evidenziando che l'unica procedura da seguire per ottenere la disapplicazione della normativa sulle società non operative è quella della presentazione dell'apposito interpello.
Ha controdedotto la Immobiliare Società_1 srl contestando la fondatezza del motivo di appello proposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto. Sostiene l'Ufficio che “la sola modalità per sottrarsi all'applicazione delle norme in tema di società di comodo e, quindi, alla presunzione del reddito minimo, sia quella di chiedere preventivamente la disapplicazione della relativa disciplina mediante la presentazione di un'apposita istanza di interpello (cosiddetto interpello disapplicativo)”, istanza che costituirebbe dunque l'unica procedura da seguire per ottenere la disapplicazione, al di fuori delle specifiche ipotesi precisamente individuate ed indicate nell'articolo 30 della legge n. 724 del 1994 , e che nel caso di specie non sarebbe stata rispettata.
L'assunto non può essere condiviso.
Deve osservarsi che la normativa evocata dall'Ufficio (art. 30, comma 4-bis, l. 724/1994) rinvia all'articolo
11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212 che, occupandosi della procedura di interpello, prevede che “Nei casi in cui non sia stata resa risposta favorevole, resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di fornire la dimostrazione di cui al periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa”, con ciò ammettendo il contribuente ad esperire in ogni caso, anche in quello del rigetto dell'interpello, la piena tutela giurisdizionale nei confronti dell'atto impositivo che gli venga successivamente notificato;
tutela che deve ritenersi ammissibile anche nel caso di omessa proposizione dell'interpello.
Trattasi di principio recepito anche da consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. V, 15 ottobre
2021, n. 28251; Cass., Sez. trib. ordinanza n. 7157 del 17 marzo 2025) che, nell'interpretare la richiamata normativa, ha voluto chiarire che ““In tema di società di comodo, l'interpello disapplicativo conseguente al mancato superamento del test di operatività previsto dall'art. 30 della l. n. 724 del 1994 (vigente “ratione temporis”), non presenta natura di una condizione di procedibilità e di limitazione della tutela giurisdizionale del contribuente” e che “non è impedito al contribuente sia di discostarsi dalla risposta negativa all'interpello resa dalla Amministrazione – senza doverla necessariamente impugnare per evitarne la cristallizzazione, potendo comunque impugnare gli atti successivi di applicazione delle disposizioni antielusive – sia di esperire la piena tutela in sede giurisdizionale nei confronti dell'atto tipico impositivo che gli venga successivamente notificato, dimostrando in tale sede, senza preclusioni di sorta, la sussistenza delle condizioni per fruire della disapplicazione della norma antielusiva”.
Tanto considerato in ordine alla contestazione principale proposta dall'appellante (obbligatorietà dell'interpello disapplicativo) ed in mancanza di specifiche censure relative alle circostanze poste dal giudice di prime cure a fondamento della pronuncia (non utilizzo a fini locativi dell'immobile interessato, cessazione da lungo tempo di ogni attività della Casa di Cura Nominativo_1 mancata ristrutturazione del fabbricato, difficoltà di collocarlo sul mercato edilizio), ritiene il Collegio di poter confermare le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice.
Così come in primo grado, appare equo compensare tra le parti le spese legali, trattandosi di cartella emessa con procedura automatizzata in base agli stessi dati forniti dalla società ricorrente, che non ha inteso
“prevenirla” con l'esperimento della facoltativa procedura di interpello .
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 29, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
RIPA NC, EL
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2104/2023 depositato il 18/09/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateja N. 30 74121 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Immobiliare Società_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 180/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
3 e pubblicata il 16/02/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620200004008834 IRES-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
riformare la sentenza e, per l'effetto, dichiarare la legittimità della pretesa fiscale contenuta nella cartella di pagamento impugnata;
condannare la controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Resistente/Appellato:
rigetto dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate in quanto infondato, con conferma dell'annullamento del provvedimento impugnato e con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La IMMOBILIARE Società_1 SRL in liquidazione aveva proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale nei confronti DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI TARANTO avverso la iscrizione a ruolo n. 400009/2020 e la relativa cartella di pagamento n. 1062020000400883400, notificata a mezzo PEC il 25 novembre 2021, con cui le veniva richiesto il pagamento di complessivi
€ 20.215,67 per IRES non versata, oltre interessi, sanzioni per omesso o carente versamento, oneri di riscossione e spese.
Le somme iscritte a ruolo scaturivano dall'assoggettamento alla disciplina delle c.d. società di comodo, introdotta dalla legge 23 dicembre 1994 n. 724, nonché alla disciplina delle c.d. società in perdita sistematica prevista dall'art. 2, commi 36, decies e undecies del d.l. n. 138/2011 convertito nella l. 148/2011.
Eccepiva, la società ricorrente, la decadenza dal termine per l'iscrizione a ruolo e contestava nel merito la legittimità e fondatezza della pretesa tributaria.
Sosteneva che Il metodo di determinazione presuntiva del reddito tramite coefficienti di redditività presunta era applicabile in momenti di andamento economico normale del mercato, ma non in situazioni di crisi, quale era quella vissuta dalla società, determinata da diverse circostanze che l'avevano costretta alla forzosa inattività. L'immobile nel quale era esercitata l'attività sanitaria era stato perciò chiuso e non ricorrevano le condizioni per procedere alla sua vendita o alla ristrutturazione.
Ha controdedotto l'ADE opponendo l'infondatezza di entrambi i motivi, rilevando, in particolare, che la notifica della cartella era avvenuta nel termine di legge, prorogato in base alla normativa Covid 19, essendo stata presentata dichiarazione integrativa in data 27.10.2017 e sostenendo, nel merito, che, non avendo la società ricorrente esperito la procedura di interpello al fine di essere esentata dalla normativa sulle “società di comodo”, non poteva chiedere giudizialmente l'annullamento della cartella.
Evidenziava inoltre che non erano state documentate e provate dalla parte ricorrente le circostanze oggettive necessarie per la disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica.
La adita Corte Tributaria Provinciale, con sentenza n. 180/2023 depositata il 16.2.2023, aveva accolto il ricorso ed annullato la cartella di pagamento, compensando le spese, avendo considerato la circostanza dell'effettivo non utilizzo a fini locativi dell'immobile di Indirizzo_1 in Taranto, in precedenza goduto dalla Casa di Cura Nominativo_1 oltre al fatto che, stante la consistenza dell'immobile ed il particolare uso cui era destinato, una sua collocazione sul mercato edilizio avrebbe comportato una radicale ed onerosa ristrutturazione, con scarso ritorno in termini reddituali a causa della nota crisi del locale mercato immobiliare .
Ha appellato l'AGE per contestare la decisione della CGT di 1° gr. ritenendola viziata da errata interpretazione e falsa applicazione dell'articolo 30, comma 4-bis, della legge n. 724 del 1994, in combinato con l'articolo
2, commi da 36-decies a 36-duodecies, del d.l. n. 138 del 2011, ed evidenziando che l'unica procedura da seguire per ottenere la disapplicazione della normativa sulle società non operative è quella della presentazione dell'apposito interpello.
Ha controdedotto la Immobiliare Società_1 srl contestando la fondatezza del motivo di appello proposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto. Sostiene l'Ufficio che “la sola modalità per sottrarsi all'applicazione delle norme in tema di società di comodo e, quindi, alla presunzione del reddito minimo, sia quella di chiedere preventivamente la disapplicazione della relativa disciplina mediante la presentazione di un'apposita istanza di interpello (cosiddetto interpello disapplicativo)”, istanza che costituirebbe dunque l'unica procedura da seguire per ottenere la disapplicazione, al di fuori delle specifiche ipotesi precisamente individuate ed indicate nell'articolo 30 della legge n. 724 del 1994 , e che nel caso di specie non sarebbe stata rispettata.
L'assunto non può essere condiviso.
Deve osservarsi che la normativa evocata dall'Ufficio (art. 30, comma 4-bis, l. 724/1994) rinvia all'articolo
11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212 che, occupandosi della procedura di interpello, prevede che “Nei casi in cui non sia stata resa risposta favorevole, resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di fornire la dimostrazione di cui al periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa”, con ciò ammettendo il contribuente ad esperire in ogni caso, anche in quello del rigetto dell'interpello, la piena tutela giurisdizionale nei confronti dell'atto impositivo che gli venga successivamente notificato;
tutela che deve ritenersi ammissibile anche nel caso di omessa proposizione dell'interpello.
Trattasi di principio recepito anche da consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. V, 15 ottobre
2021, n. 28251; Cass., Sez. trib. ordinanza n. 7157 del 17 marzo 2025) che, nell'interpretare la richiamata normativa, ha voluto chiarire che ““In tema di società di comodo, l'interpello disapplicativo conseguente al mancato superamento del test di operatività previsto dall'art. 30 della l. n. 724 del 1994 (vigente “ratione temporis”), non presenta natura di una condizione di procedibilità e di limitazione della tutela giurisdizionale del contribuente” e che “non è impedito al contribuente sia di discostarsi dalla risposta negativa all'interpello resa dalla Amministrazione – senza doverla necessariamente impugnare per evitarne la cristallizzazione, potendo comunque impugnare gli atti successivi di applicazione delle disposizioni antielusive – sia di esperire la piena tutela in sede giurisdizionale nei confronti dell'atto tipico impositivo che gli venga successivamente notificato, dimostrando in tale sede, senza preclusioni di sorta, la sussistenza delle condizioni per fruire della disapplicazione della norma antielusiva”.
Tanto considerato in ordine alla contestazione principale proposta dall'appellante (obbligatorietà dell'interpello disapplicativo) ed in mancanza di specifiche censure relative alle circostanze poste dal giudice di prime cure a fondamento della pronuncia (non utilizzo a fini locativi dell'immobile interessato, cessazione da lungo tempo di ogni attività della Casa di Cura Nominativo_1 mancata ristrutturazione del fabbricato, difficoltà di collocarlo sul mercato edilizio), ritiene il Collegio di poter confermare le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice.
Così come in primo grado, appare equo compensare tra le parti le spese legali, trattandosi di cartella emessa con procedura automatizzata in base agli stessi dati forniti dalla società ricorrente, che non ha inteso
“prevenirla” con l'esperimento della facoltativa procedura di interpello .
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.