Sentenza 12 dicembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/12/2018, n. 55422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 55422 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: NA LU nato a [...] il [...] OF ER nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/11/2016 della Corte d'appello de L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello de L'Aquila, con sentenza in data 18/11/2016, confermava la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal Tribunale di Pescara, in data 13/12/2013, nei confronti di SA LU e LO ER in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 628, comma 3; 110 e 337; 110, 582, 585 in relazione all'art. 61 n. 2 e 10, cod. pen.
2.1. Propongono ricorso per cassazione le difese degli imputati.
2.2.1. Nell'interesse dell'imputato SA la difesa deduce, con il primo motivo di ricorso, la violazione della legge penale, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.; dagli atti non risultavano prove dirette a carico dell'imputato, al quale il fatto era stato addebitato sulla scorta di indizi generici e privi di precisione, risultando anche erronea l'indicazione del colore della vettura che sarebbe stata utilizzata dai rapinatori, identica quanto a marca e tipo a quella nella disponibilità del SA. Contrastavano la ricostruzione, operata dalla sentenza impugnata, anche per le considerazioni logiche sui tempi relativi alla registrazione delle immagini (che avevano ripreso il SA mentre si recava ad apporre la firma presso un Comando di polizia) e al successivo momento della rapina.
2.2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l'omessa motivazione in ordine al profilo della prova del concorso del ricorrente nell'azione delittuosa;
l'unico elemento di collegamento tra la rapina e l'imputato era rappresentato da un indumento, peraltro rinvenuto non sulla persona del ricorrente ma nella vettura controllata dalla polizia giudiziaria.
2.2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce il vizio di motivazione sulla richiesta diretta al riconoscimento dell'esimente del fatto arbitrario del pubblico ufficiale, in relazione al contestato delitto di resistenza.
2.3.1. Nell'interesse dell'imputato EC, con il primo motivo di ricorso si deducono le medesime censure descritte con il primo motivo ricorso dell'imputato SA.
2.3.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge in riferimento agli artt. 62, n. 4 e 133 cod. pen., in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di lieve entità (considerato il modesto ammontare della somma di denaro sottratta) e alla determinazione della pena in misura distante dai minimi edittali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato SA, così come quello del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato LO, sono inammissibili. La censura comune formulata dai ricorrenti è del tutto generica nella formulazione, senza indicazione specifica del motivo prospettato;
inoltre, essa è inammissibile, nella misura in cui deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. senza censurare alcun vizio della motivazione (Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294); in ogni caso, la stessa censura risulta non consentita, perché diretta a prospettare una differente ricostruzione e valutazione dei fatti, senza deduzione dei vizi che renderebbero censurabile la motivazione. In particolare, la mancata corrispondenza dei risultati delle prove, come per il colore della vettura ripresa dalle immagini, è dedotta in relazione ad un atto processuale che non viene né allegato, né indicato tra quelli trasmessi.
1.2. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile, perché del tutto generico;
la motivazione della Corte d'appello ha indicato gli elementi fattuali, indicativi del contributo fornito dal SA (individuato come colui che svolgeva le funzioni di palo): egli ha atteso il complice, si è messo alla guida della vettura con cui gli imputati si diedero alla fuga, così rafforzando il proposito criminoso mediante la garanzia della buona riuscita del programma delittuoso.
1.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, perché generico non confrontandosi con la motivazione che ha illustrato le ragioni per cui non poteva, neppur astrattamente, ipotizzarsi la condotta arbitraria dei pubblici ufficiali che fermarono e controllarono gli imputati.
2.1. Il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato LO è anch'esso inammissibile: la motivazione della Corte d'appello, nel rigettare la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. è adeguata, avendo ricordato che si trattava comunque di una rapina, con danni non esclusivamente di carattere patrimoniale (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685); quanto alla misura della pena, il Giudice d'appello si è attestato su una misura della pena superiore al minimo, ma comunque inferiore alla media, con motivazione adeguata avendo ritenuto la pena congrua (secondo la costante giurisprudenza di legittimità: Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).
3. All inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro duemila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/11/2018 Il Consigli e estensore Il