CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 23/02/2026, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 769/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MO ND, Presidente
EL ADELE, AT
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3495/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250046043260000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4212/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 68 2025 00460432 60, con la quale veniva richiesto ai fini delle imposte dirette per l'anno di imposta 2020, il pagamento dell'importo di euro
30.322,00. La ricorrente lamenta l'illegittimità dell'atto impugnato limitatamente alla ripresa del credito per imposte pagate all'estero.
In pendenza di giudizio a seguito di istanza di autotutela della contribuente l'Ufficio provvedeva ad annullare parzialmente la pretesa erariale, riconoscendo il credito per redditi prodotti all'estero per l'importo di euro
27.368,00, così come documentato dalla contribuente;
Confermava l'Ufficio la pretesa per il resto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo e l'ufficio ha depositato l'accordo conciliativo concluso con la Sig.ra Ricorrente_1. La Direzione Provinciale I di Milano, chiedeva quindi dichiararsi la estinzione del giudizio considerata la cessata materia del contendere ai sensi dell'art 46 d.lgs. 542/1992, spese compensate.
La corte prende atto dell'intervenuta conciliazione e dichiara la estinzione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MO ND, Presidente
EL ADELE, AT
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3495/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250046043260000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4212/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 68 2025 00460432 60, con la quale veniva richiesto ai fini delle imposte dirette per l'anno di imposta 2020, il pagamento dell'importo di euro
30.322,00. La ricorrente lamenta l'illegittimità dell'atto impugnato limitatamente alla ripresa del credito per imposte pagate all'estero.
In pendenza di giudizio a seguito di istanza di autotutela della contribuente l'Ufficio provvedeva ad annullare parzialmente la pretesa erariale, riconoscendo il credito per redditi prodotti all'estero per l'importo di euro
27.368,00, così come documentato dalla contribuente;
Confermava l'Ufficio la pretesa per il resto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo e l'ufficio ha depositato l'accordo conciliativo concluso con la Sig.ra Ricorrente_1. La Direzione Provinciale I di Milano, chiedeva quindi dichiararsi la estinzione del giudizio considerata la cessata materia del contendere ai sensi dell'art 46 d.lgs. 542/1992, spese compensate.
La corte prende atto dell'intervenuta conciliazione e dichiara la estinzione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere. Spese compensate.