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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/11/2025, n. 2455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2455 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
RGL n. 2751/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 28/11/2025 nella causa n. 2751/2025 RGL, promossa da:
, c.f. assistito dall'avv. SERAFINA Parte_1 C.F._1
VACCARO
PARTE RICORRENTE
contro
:
c.f. assistito Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. PIER GIUSEPPE TAMMARO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
1. La ricorrente ha introdotto il presente giudizio di merito in Parte_1 opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. a seguito degli atti di pignoramento di crediti verso terzi notificati da a quattro soggetti CP_2
Controparte_3 Controparte_4 [...]
, per crediti portati da cartelle di pagamento e avvisi di Controparte_5 addebito a fondamento dell'opposizione la ricorrente allega la CP_6 mancata notifica degli atti presupposti, la irregolarità della notifica degli atti interruttivi della prescrizione e l'estinzione dei debiti contributivi per prescrizione.
2. Il giudizio è stato incardinato avanti al Tribunale ordinario di Torino, con la costituzione di parte convenuta , che ha eccepito la tardività CP_2
1 RGL n. 2751/2025
dell'opposizione chiedendo l'estinzione del giudizio, e nel merito affermando l'infondatezza dei motivi addotti.
3. All'udienza del 24/03/2025 avanti al Tribunale ordinario la parte ricorrente si è opposta all'eccezione di tardività dell'opposizione; la causa è stata rimessa al Presidente del Tribunale per la riassegnazione alla Sezione lavoro trattandosi di controversia in materia previdenziale.
4. All'udienza fissata avanti a questo giudice in data 23/05/2025 è comparsa la sola , così come alla successiva udienza del 18/07/2025 ed a quella CP_2 tenutasi in data odierna: nelle more è stata acquisita tramite cancelleria la documentazione versata dalla parte ricorrente in sede di costituzione avanti al Tribunale ordinario.
5. Nel ricorso si afferma l'intenzione della sig.ra di agire in sede di Pt_1 merito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. nei confronti di
[...]
e dell' l' non si è costituito in giudizio, e Controparte_7 CP_6 CP_6 non vi è modo di verificarne la rituale evocazione, in quanto la parte ricorrente non aveva depositato avanti al Tribunale Ordinario la prova dell'avvenuta notificazione del ricorso e del decreto di fissazione, non è comparsa alle udienze tenutesi avanti a questo ufficio né ha ottemperato alla richiesta di produzione. Allo stato deve ritenersi pertanto che il contraddittorio non sia stato validamente instaurato con l'
[...]
. CP_8
6. La mancata comparizione a tre successive udienze – di cui la parte ricorrente era certamente a conoscenza stante il perfezionamento delle comunicazioni di cancelleria all'avv. Vaccaro – dimostra il totale disinteresse della parte ricorrente a coltivare il presente giudizio di merito, introdotto nonostante nella fase cautelare fosse stata rigettata l'istanza di sospensione della procedura esecutiva;
può quindi ritenersi rinunciata, in assenza di atti di impulso della parte, anche l'istanza implicita di rimessione in termini ricavabile dall'intestazione del ricorso, nel quale si legge: “Preliminarmente lo scrivente difensore sottolinea come il presente giudizio di merito debba intendersi tempestivamente instaurato poiché regolarmente depositato in data 08.11.2024, ma erroneamente rifiutato
2 RGL n. 2751/2025
dalla cancelleria perché interpretato come atto interruttivo della fase sommaria da depositare nel ruolo esecuzioni anziché come giudizio di merito correttamente depositato dallo scrivente procuratore nel ruolo contenzioso”.
7. Parte convenuta ha eccepito il mancato rispetto del termine CP_2 perentorio assegnato ex art. 616 c.p.c. dal giudice dell'esecuzione per l'introduzione del giudizio di merito, scaduto il 09/11/2024: poiché il giudizio risulta essere stato iscritto a ruolo il 14/11/2024, deve ritenersi integrata una fattispecie di estinzione del processo ex art. 307 comma 3
c.p.c., con conseguente decadenza della ricorrente dalla azione proposta.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM
10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Tammaro.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...]
, liquidate in € 6.580,00, oltre rimborso spese Controparte_1 forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Pier Giuseppe Tammaro.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 28/11/2025 nella causa n. 2751/2025 RGL, promossa da:
, c.f. assistito dall'avv. SERAFINA Parte_1 C.F._1
VACCARO
PARTE RICORRENTE
contro
:
c.f. assistito Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. PIER GIUSEPPE TAMMARO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
1. La ricorrente ha introdotto il presente giudizio di merito in Parte_1 opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. a seguito degli atti di pignoramento di crediti verso terzi notificati da a quattro soggetti CP_2
Controparte_3 Controparte_4 [...]
, per crediti portati da cartelle di pagamento e avvisi di Controparte_5 addebito a fondamento dell'opposizione la ricorrente allega la CP_6 mancata notifica degli atti presupposti, la irregolarità della notifica degli atti interruttivi della prescrizione e l'estinzione dei debiti contributivi per prescrizione.
2. Il giudizio è stato incardinato avanti al Tribunale ordinario di Torino, con la costituzione di parte convenuta , che ha eccepito la tardività CP_2
1 RGL n. 2751/2025
dell'opposizione chiedendo l'estinzione del giudizio, e nel merito affermando l'infondatezza dei motivi addotti.
3. All'udienza del 24/03/2025 avanti al Tribunale ordinario la parte ricorrente si è opposta all'eccezione di tardività dell'opposizione; la causa è stata rimessa al Presidente del Tribunale per la riassegnazione alla Sezione lavoro trattandosi di controversia in materia previdenziale.
4. All'udienza fissata avanti a questo giudice in data 23/05/2025 è comparsa la sola , così come alla successiva udienza del 18/07/2025 ed a quella CP_2 tenutasi in data odierna: nelle more è stata acquisita tramite cancelleria la documentazione versata dalla parte ricorrente in sede di costituzione avanti al Tribunale ordinario.
5. Nel ricorso si afferma l'intenzione della sig.ra di agire in sede di Pt_1 merito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. nei confronti di
[...]
e dell' l' non si è costituito in giudizio, e Controparte_7 CP_6 CP_6 non vi è modo di verificarne la rituale evocazione, in quanto la parte ricorrente non aveva depositato avanti al Tribunale Ordinario la prova dell'avvenuta notificazione del ricorso e del decreto di fissazione, non è comparsa alle udienze tenutesi avanti a questo ufficio né ha ottemperato alla richiesta di produzione. Allo stato deve ritenersi pertanto che il contraddittorio non sia stato validamente instaurato con l'
[...]
. CP_8
6. La mancata comparizione a tre successive udienze – di cui la parte ricorrente era certamente a conoscenza stante il perfezionamento delle comunicazioni di cancelleria all'avv. Vaccaro – dimostra il totale disinteresse della parte ricorrente a coltivare il presente giudizio di merito, introdotto nonostante nella fase cautelare fosse stata rigettata l'istanza di sospensione della procedura esecutiva;
può quindi ritenersi rinunciata, in assenza di atti di impulso della parte, anche l'istanza implicita di rimessione in termini ricavabile dall'intestazione del ricorso, nel quale si legge: “Preliminarmente lo scrivente difensore sottolinea come il presente giudizio di merito debba intendersi tempestivamente instaurato poiché regolarmente depositato in data 08.11.2024, ma erroneamente rifiutato
2 RGL n. 2751/2025
dalla cancelleria perché interpretato come atto interruttivo della fase sommaria da depositare nel ruolo esecuzioni anziché come giudizio di merito correttamente depositato dallo scrivente procuratore nel ruolo contenzioso”.
7. Parte convenuta ha eccepito il mancato rispetto del termine CP_2 perentorio assegnato ex art. 616 c.p.c. dal giudice dell'esecuzione per l'introduzione del giudizio di merito, scaduto il 09/11/2024: poiché il giudizio risulta essere stato iscritto a ruolo il 14/11/2024, deve ritenersi integrata una fattispecie di estinzione del processo ex art. 307 comma 3
c.p.c., con conseguente decadenza della ricorrente dalla azione proposta.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM
10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Tammaro.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...]
, liquidate in € 6.580,00, oltre rimborso spese Controparte_1 forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Pier Giuseppe Tammaro.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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