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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 06/05/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alex
Costanza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 328 R.G.A.C. dell'anno 2023
T R A
, nato a [...], il [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Impaglione, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di;
CP_1
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza n. 206/2022 emessa il 13 luglio
2022 dal Giudice di Pace di;
opposizione a CP_1
ordinanza ingiunzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 1° agosto 2018 veniva notificato a il Parte_1
processo verbale di accertamento n° 465/2018 con cui veniva contestata la violazione dell'art 316 ter, comma II, c.p. per aver utilizzato il “voucher 18 App” per acquistare beni diversi rispetto a quelli previsti dal c.d. “Bonus Cultura” con irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 400,00.
Nella prospettazione degli organi accertatori, Parte_1
avrebbe acquistato beni non ricompresi nel c.d. “bonus cultura”, inserendo dichiarazioni false al fine dell'erogazione del voucher: in particolare, avrebbe dichiarato di acquistare libri o e-book quando invece avrebbe acquistato uno schermo 32 pollici, una stampante e uno zaino.
Il ricorrente impugnava il processo verbale di accertamento innanzi al Prefetto della Provincia di Caltanissetta che, con l'ordinanza ingiunzione Webarch 0050789/2018 Area III
del 9 giugno 2020 rigettava il ricorso e condannava il Pt_2
ricorrente a pagare la somma di € 1.208,95, (pari al minimo edittale previsto dall'art. 316 ter, comma II, seconda parte, c.p. in base al quale la sanzione amministrativa non può comunque essere superiore al triplo del beneficio conseguito e tenuto conto che il minimo previsto dal comma II è comunque di euro
5.164,00).
Con ricorso di fronte il Giudice di Pace di , CP_1 [...]
impugnava detta ordinanza ingiunzione. Pt_1
All'esito del giudizio di prime cure (procedimento n. 1078/2020
r.g.), il Giudice di Pace di con sentenza n. 206/2022 CP_1
rigettava il ricorso e confermava l'ordinanza impugnata, ritenendo sussistente l'illecito di cui all'art. 316 ter, comma II, c.p.
Con atto di appello ritualmente notificato (solo a seguito dell'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 3/5 giugno 2023),
[...]
impugnava detta sentenza. Pt_1
Parte appellante rappresentava l'erroneità, l'insufficienza e l'incongruenza della motivazione della sentenza di prime cure,
2 che confermava l'ordinanza ingiunzione, in quanto il Giudice di
Pace non avrebbe esaminato documenti e fatti decisivi rappresentati già in primo grado.
In particolare, parte appellante riteneva insussistente la responsabilità legata all'illecito amministrativo di cui all'art. 316 ter, comma 2, c.p., per assenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo.
Rispetto all'elemento oggettivo, l'appellante rappresentava che non era avvenuta alcuna erogazione del bonus direttamente all'odierno appellante né questi aveva mai ricevuto la merce comprata.
Rispetto all'elemento soggettivo, l'appellante evidenziava l'assenza sia del dolo sia della colpa.
Sul punto, il giudice di prime cure avrebbe dovuto escludere la sussistenza sia del dolo generico previsto dalla norma sia della colpa, in quanto l'appellante era stato indotto in errore circa la liceità del comportamento dai cartelloni presente fuori e dentro il negozio nonché dalla stessa addetta alle vendite del negozio, la quale avrebbe affermato che ciò che stava acquistando era ricompreso nel c.d. “bonus cultura”.
Peraltro, sotto tale profilo, censurava anche la Parte_1
conclusione a cui era pervenuto il Giudice di Pace alla luce del fatto che lo stesso non aveva accolto la richiesta testimoniale avanzata da parte appellata in primo grado volta a dimostrare l'assenza dell'elemento soggettivo.
Pertanto, chiedeva la riforma della sentenza di primo grado, con annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Si costituiva in giudizio l'Avvocatura distrettuale dello Stato di
3 per conto della , CP_1 Controparte_1
rilevando la correttezza dell'operato dell'Ufficio e la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione oggetto di impugnazione, nonché la correttezza della sentenza di prime cure del Giudice di Pace di
, di cui chiedeva la conferma. CP_1
La causa veniva istruita con le sole produzioni documentali delle parti e con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 7/9 gennaio 2025, a seguito di scambio di note a trattazione scritta, veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Parte appellante concludeva come da comparsa conclusionale agli atti.
2. L'appello in questione è infondato e va rigettato.
Nel caso di specie, l'illecito amministrativo di cui all'art. 316 ter, comma II, c.p., relativo all'indebita percezione di erogazioni pubbliche al di sotto della soglia di euro 3.999,96, appare configurato sotto ogni profilo.
Per quanto attiene all'elemento oggettivo dell'illecito, appare evidente che , in concorso dell'esercente del Parte_1
negozio, ha generato il voucher cui è stata pagata la merce: la generazione del voucher non sarebbe stata di certo possibile senza l'ausilio materiale del soggetto interessato, il quale ha quantomeno fornito le credenziali e le proprie generalità all'esercente.
Peraltro, nella generazione del voucher è stata posta in essere una falsa dichiarazione, in quanto è stato necessario dichiarare l'acquisto di libri o e-book anziché di altri prodotti non consentiti
(quali uno schermo, una stampante e uno zaino).
Tutti questi fatti non sono mai stati contestati dall'appellante e,
4 peraltro, l' ha allegato già in primo grado il voucher CP_3
generato (indicante l'acquisto e-book) e la ricevuta dell'esercente
(indicante invece la merce diversa effettivamente comprata, non ricompresa in quella acquistabile).
A nulla rileva che l'appellante non abbia effettivamente ricevuto in consegna i beni ordinati, avendo egli comunque cagionato con la sua condotta e in concorso con l'esercente un illegittimo esborso di denaro pubblico.
Per quanto attiene all'elemento soggettivo dell'illecito, pure a volere escludere il dolo, risulta comunque sussistente la colpa, dovendosi sul punto rammentare che l'illecito amministrativo è punito anche a titolo colposo ai sensi dell'art. 3 della legge
689/1981.
Al riguardo, si rileva che l'errore indotto da un altro soggetto, - ossia, a dire dell'appellante, dall'esercente - seppur porta ad escludere il dolo (in base al principio incardinato nell'art. 48 c.p.) lascia intatta la colpa, salvo che si tratti di un errore scusabile o inevitabile.
Orbene, non ricorre un errore scusabile o inevitabile, in quanto l'appellante avrebbe ben potuto accorgersi, anche a fronte delle rassicurazioni fornite dall'esercente o della pubblicità, della non acquistabilità di quella merce con il bonus.
Infatti, il giovane, adoperando l'ordinaria diligenza (consistente nel verificare personalmente le condizioni d'uso del voucher), avrebbe potuto accertare se i beni per cui voleva impiegare la somma rientravano tra quelli previsti dalla normativa e, di conseguenza, impedire la commissione dell'illecito.
Sulla scorta dei motivi esposti, l'appello va rigettato e la sentenza
5 di primo grado va confermata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo in base ai parametri del D.M. 55/2014, applicata una riduzione del 50% dei compensi in ragione della limitata attività processuale svolta e della non elevata complessità delle questioni trattate.
4. Atteso il rigetto dell'impugnazione, si dispone, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002, il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dal avverso la Parte_1
sentenza n. 206 del 2022 del Giudice di Pace di
; CP_1
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in € 1.276,00, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, come per legge;
3) dispone il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Caltanissetta, 5 maggio 2025
IL GIUDICE
Alex Costanza
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