Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13/03/2026, n. 2103
TAR
Sentenza 3 dicembre 2024
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CS
Accoglimento
Sentenza 13 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Natura contrattuale delle penali e violazione principi sanzioni amministrative

    Le penali hanno natura contrattuale, essendo previste dalla convenzione di concessione e non sono soggette ai principi delle sanzioni amministrative. La loro quantificazione è basata su criteri oggettivi e proporzionati alla gravità dell'inadempimento.

  • Rigettato
    Mancanza di proporzionalità e irragionevolezza nella quantificazione delle penali

    Il sistema di quantificazione delle penali, pur con criteri sopravvenuti, non è manifestamente irragionevole in quanto agganciato a fatti obiettivi. La crescita degli importi annuali riflette l'esigibilità di un livello di diligenza sempre più elevato. Il rapporto tra gravità e recidiva (30-70%) è proporzionato.

  • Rigettato
    Onere della prova dell'inadempimento

    Il creditore (Amministrazione) ha l'onere di allegare l'inadempimento, mentre il debitore (concessionario) deve provare il fatto estintivo. Le informazioni sui disservizi sono visibili al concessionario in area riservata.

  • Accolto
    Violazione del limite massimo delle penali irrogabili

    Il limite massimo annuale e giornaliero va calcolato separatamente per ciascun sistema di gioco (AWP e VLT), non sommando i compensi. L'applicazione del limite sommato rende le penali eccessive.

  • Rigettato
    Violazione del parametro per il calcolo del limite massimo delle penali

    La doglianza non è accolta in quanto la parte appellante non ha dedotto in modo concreto che l'applicazione del dato giornaliero o bimestrale avrebbe comportato una penale inferiore.

  • Rigettato
    Errato frazionamento della platea per la verifica dell'integrità del software

    Il disservizio va valutato rispetto alle singole piattaforme, dato che la concessione ha un oggetto plurimo e complesso e ogni sistema di gioco è indipendente. Il mancato funzionamento di un sistema non può essere bilanciato dal funzionamento di un altro.

  • Accolto
    Errato calcolo della penale per violazione integrità software

    La penale deve essere applicata solo per gli apparecchi eccedenti la soglia del 50% di inosservanza, non per tutti quelli che presentano l'anomalia. L'applicazione per la totalità è illogica e viola il principio di proporzionalità.

  • Rigettato
    Applicazione penali per ritardi nelle comunicazioni dovuti ad adeguamenti tecnologici

    La parte appellante non ha assolto l'onere probatorio di dimostrare che l'adempimento agli obblighi informativi fosse inevitabilmente pregiudicato dal nuovo protocollo e dall'addizionale al 6% delle vincite.

  • Accolto
    Violazione del limite massimo delle penali irrogabili

    Il limite massimo annuale e giornaliero va calcolato separatamente per ciascun sistema di gioco (AWP e VLT), non sommando i compensi. L'applicazione del limite sommato rende le penali eccessive.

  • Rigettato
    Violazione del parametro per il calcolo del limite massimo delle penali

    La doglianza non è accolta in quanto la parte appellante non ha dedotto in modo concreto che l'applicazione del dato giornaliero o bimestrale avrebbe comportato una penale inferiore.

  • Accolto
    Mancanza di proporzionalità e eccessività delle penali irrogate

    L'ammontare delle penali è manifestamente eccessivo e può essere equamente diminuito applicando il minimo edittale previsto dalla convenzione. Le criticità relative ai criteri sopravvenuti e al ritardo nella contestazione giustificano la riduzione.

  • Accolto
    Violazione del limite massimo delle penali irrogabili

    Il limite massimo annuale e giornaliero va calcolato separatamente per ciascun sistema di gioco (AWP e VLT), non sommando i compensi. L'applicazione del limite sommato rende le penali eccessive.

  • Rigettato
    Violazione del parametro per il calcolo del limite massimo delle penali

    La doglianza non è accolta in quanto la parte appellante non ha dedotto in modo concreto che l'applicazione del dato giornaliero o bimestrale avrebbe comportato una penale inferiore.

  • Accolto
    Errato calcolo della penale per violazione integrità software

    La penale deve essere applicata solo per gli apparecchi eccedenti la soglia del 50% di inosservanza, non per tutti quelli che presentano l'anomalia. L'applicazione per la totalità è illogica e viola il principio di proporzionalità.

  • Rigettato
    Applicazione penali per ritardi nelle comunicazioni dovuti ad adeguamenti tecnologici

    La parte appellante non ha assolto l'onere probatorio di dimostrare che l'adempimento agli obblighi informativi fosse inevitabilmente pregiudicato dal nuovo protocollo e dall'addizionale al 6% delle vincite.

  • Accolto
    Mancanza di proporzionalità e eccessività delle penali irrogate

    L'ammontare delle penali è manifestamente eccessivo e può essere equamente diminuito applicando il minimo edittale previsto dalla convenzione. Le criticità relative ai criteri sopravvenuti e al ritardo nella contestazione giustificano la riduzione.

  • Accolto
    Violazione del limite massimo delle penali irrogabili

    Il limite massimo annuale e giornaliero va calcolato separatamente per ciascun sistema di gioco (AWP e VLT), non sommando i compensi. L'applicazione del limite sommato rende le penali eccessive.

  • Rigettato
    Violazione del parametro per il calcolo del limite massimo delle penali

    La doglianza non è accolta in quanto la parte appellante non ha dedotto in modo concreto che l'applicazione del dato giornaliero o bimestrale avrebbe comportato una penale inferiore.

  • Accolto
    Errato calcolo della penale per violazione integrità software

    La penale deve essere applicata solo per gli apparecchi eccedenti la soglia del 50% di inosservanza, non per tutti quelli che presentano l'anomalia. L'applicazione per la totalità è illogica e viola il principio di proporzionalità.

  • Rigettato
    Applicazione penali per ritardi nelle comunicazioni dovuti ad adeguamenti tecnologici

    La parte appellante non ha assolto l'onere probatorio di dimostrare che l'adempimento agli obblighi informativi fosse inevitabilmente pregiudicato dal nuovo protocollo e dall'addizionale al 6% delle vincite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13/03/2026, n. 2103
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2103
    Data del deposito : 13 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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