Sentenza 10 ottobre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/10/2019, n. 41734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41734 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OD MI RO, nato a [...] il [...] avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di Palermo il 03/12/2018 udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Franca Zacco, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Palermo ha confermato il decreto emesso dallo stesso Tribunale con cui è stata disposta la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di anni tre nei confronti di OR MI RO, ritenuto soggetto socialmente pericoloso in quanto indiziato di appartenere alla associazione mafiosa denominata Cosa Nostra. Condannato per rapine commesse tra il 2000 ed il 2001 ed, ancora nel 2008, per furto nel 2010, OR è stato poi definitivamente condannato per il reato di estorsione, commesso nel 2014, aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203. La Corte di appello ha ritenuto configurabile una pericolosità sociale attuale- generica e qualificata - atteso il persistente stato di detenzione del proposto dal novembre del 2014. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori del proposto articolando un unico motivo con cui si deduce vizio di motivazione. Il decreto impugnato sarebbe "inesatto" (così il ricorso); la Corte d'appello si sarebbe limitata a recepire le considerazioni del provvedimento del primo giudice senza procedere ad un autonomo scrutinio della esistenza del requisito della pericolosità sociale. Sotto altro profilo, si ritiene ingiustificata l'imposizione dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza tenuto conto che l'ultimo reato sarebbe stato commesso in un comune diverso da Palermo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
2. Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080). Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno inoltre chiarito come possa dirsi ormai pacifico l'indirizzo giurisprudenziale che, con riguardo a tutti i casi nei quali il ricorso per Cassazione è limitato alla sola "violazione di legge", esclude la sindacabilità dell'illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in quanto vizio non riconducibile alla tipologia della violazione di legge. "Si ritiene infatti che, in queste ipotesi, il controllo di legittimità non si estenda all'adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Cass., Sez. Un., 28 maggio 2003 n. 12, Pellegrino): quando essa manchi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento" (Così, Sez. U., n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710). Nello stesso senso Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, RV. 216665, secondo cui vi è mancanza della motivazione non solo quando l'apparato giustificativo manchi in senso fisico-testuale, ma anche quando la motivazione sia apparente, semplicemente ripetitiva della formula normativa, del tutto incongrua rispetto al provvedimento che dovrebbe giustificare. Acutamente si è osservato che la violazione di legge sussiste in caso di mancanza di motivazione "la quale si verifica nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee rivelare la' ratio decidendi' (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili" (Sez. U. civ., 16 maggio 1992, n. 5888, Rv. 477253; Sez. U. civ., 30 ottobre 1992, n. 11846, Rv. 479257; Sez. U. civ., 24 settembre 1993, n. 9674, Rv. 483829). In tal senso, si afferma che, in tema di provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, la violazione di legge sussiste nel caso in cui si profili la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale (Sez. U., n. 111, del 30/11/2017, Gattuso, Rv. 271511) 3. Nel caso di specie, la Corte di appello ed il Tribunale hanno spiegato ed indicato gli elementi concreti da cui inferire il giudizio di pericolosità sociale attuale, facendo riferimento a fatti e sentenze divenute irrevocabili.
4. In tale quadro di riferimento, nulla di specifico è stato dedotto, non potendo assumere rilevanza la circostanza che uno sei delitti attribuiti sia stato commesso in un comune diverso da quello di residenza. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.
5. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di 2.000,00 (duemila) Euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore d