Decreto cautelare 19 marzo 2025
Ordinanza cautelare 9 aprile 2025
Ordinanza collegiale 2 maggio 2025
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 04/03/2026, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00433/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00463/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 463 del 2025, proposto da -OMISSIS-, genitori del minore -OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Paola Flammia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Galietta, Claudia Vuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa concessione di ogni opportuna misura cautelare
del Progetto di trattamento BA prot. n.-OMISSIS-con il quale l’ASL Salerno, in seguito al compimento del quattordicesimo anno di età del minore, ha ridotto il trattamento BA precedentemente somministrato ed ha prescritto in favore del ricorrente un trattamento BA di 20 ore mensili, senza supervisione e parent training;
di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, anche di natura regolamentare e programmatorio, ove anche non conosciuto, ivi inclusi, per quanto occorre, la Delibera ASL Salerno n. -OMISSIS-, la Delibera ASL Salerno n. -OMISSIS-, il PDTA regionale, la DGRC n. 131/21 e la DGRC n. 42/2024, in quanto lesivi dei diritti del minore;
e per l’accertamento
in sede di giurisdizione esclusiva del diritto del minore -OMISSIS- alla presa in carico da parte del SSN per il tramite dell’ASL Salerno mediante l’erogazione, in via diretta o indiretta, dell’intervento cognitivo comportamentale A.B.A. in regime domiciliare e nei contesti di vita per almeno 15 ore settimanali almeno sino al compimento del diciottesimo anno di età, ovvero per il periodo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, nonché supervisioni periodiche e parent training;
e per la condanna
dell’ASL Salerno all’erogazione, in via diretta o indiretta, dell’intervento cognitivo comportamentale A.B.A. in regime domiciliare e nei contesti di vita per almeno 15 ore settimanali almeno sino al compimento del diciottesimo anno di età ovvero per il periodo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, nonché supervisioni periodiche e parent training.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale di Salerno e della Regione Campania;
Visto il decreto monocratico presidenziale n. -OMISSIS-;
Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-
Viste l’ordinanza collegiale n. -OMISSIS-;
Vista l’ordinanza cautelare della Terza Sezione del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-;
Vista l’ordinanza collegiale n. -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa ON AC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del Progetto BA formulato dall’ASL di Salerno in data -OMISSIS-, con il quale sono state prescritte 20 ore mensili di trattamento BA senza supervisione e parent training, nonostante la complessità del quadro clinico per il quale il Policlinico Gemelli, il CTP ed il supervisore BCBA, dott.ssa -OMISSIS-, abbiano ritenuto necessaria l’applicazione del protocollo BA per almeno 15 ore settimanali, oltre supervisione e parent training; nonché di ogni altro atto anche di natura regolamentare e programmatoria, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compresi le delibere dell’ASL di Salerno n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- nonché il PDTA regionale, la DGRC n.131/21 e la DGRC 42/2024; hanno inoltre domandato l’accertamento del diritto del minore alla presa in carico da parte del SSN per il tramite dell’ASL Salerno mediante l’erogazione, in via diretta o indiretta, dell’intervento cognitivo comportamentale A.B.A. in regime domiciliare e nei contesti di vita per almeno 15 ore settimanali almeno sino al compimento del diciottesimo anno di età, ovvero per il periodo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, nonché supervisioni periodiche e parent training.
1.1. A sostegno delle domande proposte, gli esponenti hanno illustrato:
- la storia clinica del minore, affetto da Disturbo dello Spettro Autistico di Livello 2 in comorbidità con epilessia sintomatica in trattamento farmacologico, deficit del funzionamento adattivo globale, portatore di due varianti genetiche di incerto significato; i ricorrenti hanno anche evidenziato che il minore è stato riconosciuto portatore di handicap in condizione di gravità ex art. 3 co. 3 della L. n. 104/92 ed avente diritto all’indennità di accompagnamento in quanto completamente non autosufficiente;
- la presa in carico del minore da parte dell’Asl Salerno a partire dal novembre 2019, con erogazione di 40 ore mensili di terapia BA comprensive di parent training (di cui 34 ore mensili di terapia effettiva) per la fascia d’età 6-14 anni;
- l’avvenuta proroga di ufficio di tale trattamento sin da allora;
- l’intervenuta riduzione dello stesso nel mese di febbraio 2025, allorquando, senza previa visita o comunicazione, le ore di trattamento BA erogate sarebbero state drasticamente ridotte a 20 ore mensili (5 ore settimanali di trattamento), senza parent training nè supervisione;
- il quadro scientifico, normativo e giurisprudenziale in materia;
- l’illegittimità dell’impugnata delibera dell’Asl Salerno n. -OMISSIS- nella parte in cui ha previsto trattamenti generalizzati e precostituiti per fasce d’età, con suddivisione delle ore massime di trattamento in maniera lineare;
- l’illegittimità della DGRC n. 131/2021, anche all’esito dell’intervenuta modifica del PDTA da parte della DGRC n. 42 del 21.01.2024, in ragione della necessità che il Nucleo operativo fornisca adeguata motivazione in caso di scostamento dal monte ore di riferimento, ciò che, ad avviso dei ricorrenti, renderebbe di fatto operativi i limiti orari, incorrendo nei medesimi profili di illegittimità che affliggevano la DGRC n. 131/2021;
- l’illegittimità della prescrizione da parte dell’A.S.L. di sole 5 ore settimanali in ragione: dell’intervenuta riduzione del numero di ore di trattamento praticate portandole da 10 settimanali (40 mensili) a 5 settimanali (20 mensili), senza tenere conto del quadro clinico del minore e della delicatezza dell’età dello stesso; della mancanza degli imprescindibili atti propedeutici; del fatto che la prescrizione dell’A.S.L. sarebbe dovuta promanare dall’apposita equipe multidisciplinare territoriale.
2. Con decreto cautelare n. -OMISSIS- è stata rigettata l’istanza per i seguenti motivi: “ Ritenuto che il richiesto incremento dell’intensità del trattamento BA, allo stato, non può essere accolto, in quanto presuppone il necessario svolgimento di un approfondimento diagnostico sul caso sottoposto all’esame, che è riservato al collegio, anche ai sensi di quanto disposto dall’art. 65, comma 2, ultimo periodo, del c.p.a. secondo il quale: “La decisione sulla consulenza tecnica e sulla verificazione è sempre adottata dal collegio ” e fissata la camera di consiglio per la valutazione collegiale.
3. In data-OMISSIS-si è costituita l’A.S.L. intimata, la quale ha sostenuto, in primo luogo, l’inammissibilità del gravame nella parte in cui si censurano le deliberazioni dell’ASL Salerno n. -OMISSIS- - sul presupposto che sarebbero stati previsti trattamenti generalizzati e precostituiti per fascia d’età - essendo state tali deliberazioni superate dalla successiva delibera n. -OMISSIS-la quale, in esecuzione delle pronunce di questo Tribunale, avrebbe adeguato i propri atti di programmazione, eliminando “ trattamenti generalizzati e precostituiti per fascia d’età ”, e chiarendo apertamente che: “ il numero specifico di ore di intervento, le caratteristiche ed i luoghi di attuazione delle stesse sono definiti in sede di valutazione clinica caso-specifica dal Nucleo Operativo Territoriale per i Disturbi del neurosviluppo e neuropsichiatrici dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’ASL Salerno, fornendo in ogni caso adeguata motivazione da parte dello stesso Nucleo, anche sulla base del trattamento individualizzato, nonché della appropriatezza della prescrizione terapeutica nel contesto del P.A.I. del paziente ”.
3.1. Nel merito, l’ASL ha sostenuto la conformità del PRI gravato alle linee guida ed alla (nuova) delibera e la sua idoneità a garantire al minore le ore di trattamento a lui necessarie.
3.2. Infine, l’A.S.L. ha chiesto in estremo subordine di nominare un verificatore ex art. 66 c.p.a. e nel merito la reiezione del proposto ricorso.
4. In data -OMISSIS- si è costituita la Regione Campania ed ha chiesto la reiezione del ricorso proposto.
4.1. L’ente ha concentrato le proprie difese sull’avvenuta impugnazione della DGRC n. 131/2021.
4.1.1. In particolare, tale amministrazione ha sostenuto in difesa della predetta delibera che:
- la stessa sarebbe conforme alla linea guida n. 21 e non sarebbero disponibili dati su quale dovrebbe essere il numero di ore ottimale da erogare settimanalmente;
- in base alla linea guida predetta solo per i bambini di età 2-5 anni vi sarebbe una relazione lineare tra l’incremento dell’intensità del trattamento e l’incremento proporzionale dei risultati raggiunti; invece, per i bambini di età maggiore (7-12 anni) l’incremento dell’intensità del trattamento non determinerebbe un incremento dei risultati raggiunti;
- quindi, per minori quali il minore ricorrente alla luce della sua concreta età la somministrazione di un numero elevato di ore potrebbe rivelarsi dannoso;
- inoltre, nel numero di ore da computare dovrebbero essere ricomprese non solo quelle sanitarie, bensì anche quelle sociali, educative e didattiche; computando anche queste ultime categorie nel monte ore lo stesso sarebbe adeguato;
- del resto, vi sarebbero altri enti oltre all’A.S.L. che avrebbero la responsabilità di garantire personale formato per attuare interventi efficaci ed anche figure non sanitarie (come ad esempio insegnanti, assistenti educativi e caregivers) sarebbero altrettanto efficaci nel relativo intervento;
- tale approccio risulterebbe conforme anche alle linee guida del 2017 dell’Associazione dei tecnici BA;
- ancora, con la crescita del minore gli interventi di carattere sanitario in favore dello stesso dovrebbero trasformarsi in sociosanitari e sociali;
- l’BA non sarebbe quindi la terapia decisiva per l’autismo;
- quanto sostenuto sarebbe conforme anche alla linea guida della società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia;
- del resto, con la DGRC n. -OMISSIS-, la regione Campania sarebbe intervenuta sul PDTA allegato alla DGRC n. 131/2021, apportando la seguente modifica: “ Nell’ambito di tali parametri, che rivestono carattere orientativo e derogabile, il numero specifico di ore di intervento, le caratteristiche ed i luoghi di attuazione delle stesse sono definiti in sede di valutazione clinica caso-specifica dal competente Nucleo Operativo Territoriale per i Disturbi del neurosviluppo e neuropsichiatrici dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’ASL di residenza, fornendo adeguata motivazione da parte dello stesso Nucleo, in caso di scostamento dal monte ore di riferimento, anche sulla base del trattamento individualizzato, nonché della appropriatezza della prescrizione ”;
- in definitiva, la delibera suddetta sarebbe conforme alla letteratura scientifica in materia e consentirebbe il giusto bilanciamento tra diritto alla salute del minore ed esigenze di finanza pubblica, assicurando l’individuazione (da parte dei servizi di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza) del miglior piano terapeutico per il singolo soggetto.
5. Con ordinanza n. -OMISSIS- la Sezione ha favorevolmente valutato la domanda cautelare ai soli fini della fissazione del merito; ha compensato le spese della fase cautelare; ha disposto una C.T.U. ai fini della decisione; ha fissato per la discussione del merito l’udienza pubblica del-OMISSIS- In altri termini la Sezione ha accordato l’invocata tutela cautelare “ ai soli fini della fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione di merito del ricorso, nell’ottica della celere definizione del presente giudizio alla luce del suo peculiare oggetto”, per il resto ritenendo che “il richiesto incremento dell’intensità del trattamento BA presuppone il necessario svolgimento di un approfondimento diagnostico sul caso sottoposto all’esame;
Considerato, infatti, che nella presente controversia non risulta già espletata una CTU, a differenza di altri giudizi che sono stati riassunti davanti a questo T.A.R., dopo la declinatoria del difetto di giurisdizione di vari Tribunali civili, originariamente adìti ex art. 700 c.p.c., nei quali si è potuto tener conto dell’esito favorevole della perizia depositata già in sede di prima delibazione sommaria ex art. 56 c.p.a. (cfr. decreto cautelare n. -OMISSIS- su ricorso R.G. n-OMISSIS-); ”.
6. La predetta ordinanza n.-OMISSIS- è stata appellata in Consiglio di Stato, la cui Terza Sezione ha accolto l’appello cautelare con ordinanza n. -OMISSIS- per la seguente motivazione: “ Ritenuto che, all’esame sommario proprio della presente fase, la domanda cautelare possa essere accolta, sotto l’assorbente profilo del periculum in mora, con particolare riguardo alle conseguenze – emergenti dalla documentazione medica versata in atti - cui sarebbe destinato il paziente nel caso in cui la terapia precedentemente erogata venisse ridotta, dovendosi pertanto ritenere prevalente l’interesse alla salute del minore e dunque al mantenimento della continuità terapeutica;
Ritenuto, pertanto, di dover ordinare all’Asl di Salerno di ripristinare il trattamento cognitivo comportamentale BA in favore del minore in regime domiciliare e nei contesti di vita in misura di 40 ore mensili, comprensive di supervisione e parent training, come già goduto fino al 28 febbraio 2025;
Precisato, inoltre, che il trattamento dovrà essere erogato nella misura sopra indicata salva eventuale istanza di riesame - da proporsi all’esito del deposito della CTU già disposta in primo grado ed in corso di esecuzione – e che ogni eventuale azione relativa all’esecuzione della presente ordinanza dovrà essere proposta dinanzi al T.a.r., competente in ragione della prosecuzione del giudizio in primo grado;
Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase cautelare; ”
7. Depositata la relazione scritta di C.T.U., il Collegio, con ordinanza istruttoria n. -OMISSIS- ha chiesto un chiarimento in ordine alla sola durata del trattamento (“ un anno oppure fino al termine della scuola secondaria ”), chiarimento tempestivamente fornito dal C.T.U., con nota depositata del -OMISSIS-.
8. All’udienza pubblica del -OMISSIS-, in vista della quale è stato chiesto il passaggio in decisione senza discussione, la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
9. Tanto premesso, vanno prima di tutto richiamate e ribadite in questa sede le considerazioni di ordine generale già svolte da questa Sezione e più volte ripetute nella giurisprudenza della stessa (v. tra le tante, sentenza n. 403/2024, n. 627/2024 e più di recente cfr. sentenza n. 1377/2025) in ordine al complesso quadro normativo in materia di assistenza sanitaria e socio-sanitaria delle persone affette dalla sindrome dello spettro autistico ed alle raccomandazioni delle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti pubblicate nell’ottobre 2023 dall’Istituto Superiore di Sanità.
9.1. Va poi dato atto che in materia è, altresì, di recente, intervenuto il Consiglio di Stato con la pronuncia della III Sez. del 6 ottobre 2023, n. 8708, il quale per quanto di interesse in questa sede ha osservato:
“ la Corte costituzionale, con sentenza n. 5 del 31 gennaio 2018, ha avuto modo di chiarire che l’ambito in cui si inscrivono gli interventi previsti dalla legge regionale …. “è appunto quello dei livelli essenziali di assistenza, poiché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), nell’aggiornare i livelli essenziali di assistenza, ha ricompreso in essi l’assistenza sociosanitaria, tra l’altro, alle persone con disturbi mentali e disabilità”.
4.1. Analogamente, il menzionato d.P.C.M., agli artt. 25, 26, 27 e 32, ricomprende, in particolare, tra i LEA, rispettivamente, l’assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, l’assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali, l’assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità, l’assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo.
Non risulta, dunque, ragionevole - specie sotto il profilo di una tutela “piena ed effettiva” delle ragioni invocate dal minore - quanto sostenuto dal primo giudice, là dove, confermando la tesi dell’Asur MA riguardo al trattamento Aba, ritenuto non ricompreso nei Lea, ha escluso l’erogazione per il tramite del SSN.
Nello specifico, il TAR ha ritenuto che l’ASUR MA avesse correttamente applicato le norme regionali di riferimento richiamate nell’odierno giudizio che, a dire del primo giudice, non prevedono l’erogazione diretta del trattamento BA da parte dell’amministrazione sanitaria.
E ciò, si deve qui ribadire, in quanto questo Consiglio di Stato ha più volte affermato, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, che il trattamento BA … rientra certamente tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) a norma dell’articolo 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle conseguenti Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità, da ultimo approvate in Conferenza unificata in data 10 maggio 20178, in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134 (cfr. sent. n. 2129/2022).
Del resto, non risulta ragionevole opporsi alla necessità - per vero irrinunciabile - di assicurare l’effettivo trattamento ABI - nella misura sufficiente prevista dalle Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità - dovendosi ritenere che tali prestazioni, anche attraverso l’erogazione indiretta e, dunque, strumentale, debbano concorrere a realizzare quella “prestazione di risultato” rappresentata dal visto riconoscimento del trattamento Aba nei Lea ”.
10. Tanto rammentato sul piano generale, va prima di tutto respinto il ricorso nella parte in cui per mezzo dello stesso è stata impugnata la DGRC n. 131/2021 (ed il PDTA alla stessa allegato).
10.1. Al riguardo, è di rilievo sottolineare che, come rammentato dalla difesa della Regione Campania, con la DGRC n. 42 del 31.1.2024 è stata approvata la seguente modifica del PDTA allegato alla DGRC n. 131/2021 “ relativamente all’allegato documento “Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (P.T.D.A.) per la presa in carico globale ed integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva”, in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato, nn. 10491/23, 10488/23 e 10478/23”:
“1.1. a pag.22 del Percorso Diagnostico terapeutico Assistenziale (P.T.D.A.) per la presa in carico globale ed integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, modificare il quinto capoverso nel seguente modo: “Nell’ambito di tali parametri, che rivestono carattere orientativo e derogabile, il numero specifico di ore di intervento, le caratteristiche ed i luoghi di attuazione delle stesse sono definiti in sede di valutazione clinica caso-specifica dal competente Nucleo Operativo Territoriale per i Disturbi del neurosviluppo e neuropsichiatrici dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’ASL di residenza, fornendo adeguata motivazione da parte dello stesso Nucleo, in caso di scostamento dal monte ore di riferimento, anche sulla base del trattamento individualizzato, nonché della appropriatezza della prescrizione terapeutica nel contesto del P.A.I. del paziente ”.
10.2. Per mezzo di tale novella è venuto meno il meccanismo del monte ore massimo vincolante, ben potendo le AA.SS.LL. discostarsi dalle ore ivi previste mediante adeguata motivazione.
Del resto, a dimostrazione che il monte ore indicato dall’A.S.L. e censurato dai ricorrenti nel caso di specie non promana dall’impugnato atto regionale risulta significativo osservare che nell’odierna vicenda le ore concretamente riconosciute nel PRI impugnato non sono state giustificate sulla scorta del PDTA allegato alla DGRC n. 131/2021 (per come modificata nel gennaio 2024), bensì sulla base del mero richiamo all’impugnata delibera aziendale.
11. Va del pari rigettato il ricorso nella parte in cui impugna le deliberazioni dell’ASL Salerno n. -OMISSIS-, sul presupposto che sarebbero stati previsti: “ trattamenti generalizzati e precostituiti per fascia d’età ” in quanto l’ASL di Salerno, nel prendere atto della delibera di Giunta Regionale n. -OMISSIS- e delle modifiche adottate al PDTA con detto provvedimento, ha provveduto a redigere la delibera n. 2033 del 22.12.2024, in tal modo superando le delibere oggetto dell’odierna impugnazione.
La citata delibera (vd. all. 2 alla memoria di costituzione dell’Asl), ha in effetti stabilito che “ il numero specifico di ore di intervento, le caratteristiche ed i luoghi di attuazione delle stesse sono definiti in sede di valutazione clinica caso-specifica dal Nucleo Operativo Territoriale per i Disturbi del neurosviluppo e neuropsichiatrici dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’ASL Salerno, fornendo in ogni caso adeguata motivazione da parte dello stesso Nucleo, anche sulla base del trattamento individualizzato, nonché della appropriatezza della prescrizione terapeutica nel contesto del P.A.I. del paziente ”.
Ciò, tuttavia, non toglie che permanga l’esigenza di valutare in concreto il recepimento o meno di tali dichiarazioni programmatiche al fine di esaminare se, nel singolo caso concreto, il trattamento, nelle modalità quali-quantitative, sia stato calibrato sulle esigenze specifiche del paziente sottoposto a valutazione.
12. Con tale premessa, si arriva all’esame del gravato PRI n. 261 del -OMISSIS-.
Il ricorso è fondato nella misura in cui è stato chiesto l’annullamento di tale atto.
12.1. In primo luogo, colgono nel segno le censure dei ricorrenti relative alla mancanza di reale motivazione nell’atto impugnato circa le concrete e reali ragioni per le quali sono state attribuite al minore 20 ore mensili (5 settimanali) senza supervisione e parent training , con sostanziale appiattimento sulle ore massime di trattamento fissate nella delibera più volte annullata da questa Sezione n. -OMISSIS-.
12.2. In effetti, l’A.S.L. avrebbe dovuto specificamente e congruamente motivare sulle ragioni di intervenuta attribuzione di tale numero di ore, dovendo necessariamente tenere conto: della specifica situazione del minore, delle ore di trattamento in precedenza praticate, degli obiettivi raggiunti per mezzo di tale intensità del trattamento, di quelli ancora da raggiungere e della concreta opportunità di mantenere ferme/ridurre/aumentare le ore di trattamento in essere fino a quel momento, senza poter fare mera applicazione dell’automatismo contenuto nell’impugnata delibera aziendale.
13. Inoltre, il ricorso risulta pure fondato con riferimento alle doglianze relative all’adeguatezza delle ore di trattamento BA rispetto alla specifica condizione del minore.
Nel caso di specie nella relazione scritta di C.T.U. l’ausiliario:
- ha confermato “ la presenza di un quadro di Disturbo di spettro dell’autismo 299.00 (ICD10 F84.0) di livello moderato (livello 2) in cui è necessario un supporto significativo sia per la comunicazione sociale sia per i comportamenti ristretti e ripetitivi con una disabilità intellettiva moderato-grave 318. 0 (ICD10 F71.0) e con compromissione del linguaggio. Tale condizione è in comorbidità con disturbo della coordinazione motoria (ICD 10 F82) epilessia focale idiopatica (ICD 10 G40.2) ”;
- ha ritenuto l’inidoneità e l’inefficacia all’attualità del trattamento di 20 ore mensili (5 ore settimanali) indicato dal PRI impugnato rispetto al fabbisogno riabilitativo del minore;
- a seguito del contraddittorio con l’ASL e prendendo atto delle controdeduzioni da quest’ultima fornite, ha concluso nel senso di proporre un trattamento così strutturato: “ 10 ore a settimana, a cui aggiungere 2 ore al mese di supervisione, come di seguito: - 6 ore settimanali di intervento intensivo diretto in ambito domiciliare con lavoro prevalentemente dedicato alle autonomie - 3 ore settimanali di intervento in contesto scolastico (con lavoro primariamente improntato al teacher training in presenza dell’alunno) - 1 ora settimanale di intervento di training ai genitori sulla base degli obiettivi dell’intervento diretto e programmato dal BCBA, al fine di favorire le conoscenze riguardo le strategie di gestione dei comportamenti disfunzionali in ambiente naturale, riducendo i rischi comportamentali, nonché favorendo la generalizzazione e il mantenimento delle abilità acquisite in ogni contesto - 2 ore di supervisione mensile effettuato da BCBA ”.
13.1. La mancata somministrazione del trattamento BA con l’intensità predetta appare suscettibile di menomare nell’immediatezza l’adeguatezza dei livelli prestazionali postulati dall’ordinamento per garantire la salute del minore ed il suo pieno sviluppo psico-fisico, tenuto conto dell’età e della rilevanza della patologia da cui lo stesso è affetto.
Ne consegue l’insufficienza del trattamento BA che era stato previsto dall’A.S.L. nell’atto impugnato sotto il profilo dell’intensità dello stesso.
13.2. Peraltro, il C.T.U. ha evidenziato che “ la soluzione più appropriata consista nell’erogazione del trattamento BA nella misura accertata (non inferiore a 10 ore settimanali di intervento e 2 ore mensili di supervisione da parte di BCBA) per la durata iniziale di un anno, con successiva rivalutazione dei bisogni assistenziali. Tale rivalutazione consentirà di modulare sia il numero complessivo delle ore sia la loro distribuzione nei diversi contesti di vita (familiare, scolastico, sociale), in modo da renderle costantemente rispondenti alle effettive esigenze cliniche e funzionali del minore .”
Questo Collegio, facendo proprie le indicazioni del C.T.U., ritiene di fissare in un anno – a far data dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza – la durata del predetto trattamento BA, salvo che, dopo il primo semestre, l’A.S.L. (in linea con la verifica degli esiti del profilo funzionale ogni 6 mesi prescritta dal PDTA vigente in ambito regionale) non addivenga a determinazioni differenti (in aumento o in diminuzione), anche su richiesta degli stessi interessati, sulla base di specifica e concreta istruttoria, e cioè, oltre che sulla scorta dell’analisi dei resoconti di supervisione, previa sottoposizione del minore a visite specialistiche e previa somministrazione allo stesso di appositi test valutativi.
14. In definitiva, in accoglimento del ricorso va ordinato all’A.S.L. intimata di garantire al minore l’erogazione del trattamento riabilitativo sanitario con le modalità BA come da C.T.U. nella misura di 10 ore settimanali - di cui 6 ore settimanali di intervento intensivo diretto in ambito domiciliare, 3 ore settimanali di intervento in contesto scolastico con le specifiche modalità indicate dal C.T.U., 1 ora settimanale di intervento di training ai genitori - cui andranno aggiunte e 2 ore di supervisione mensile effettuato da BCBA.
15. Quanto alla durata del predetto trattamento BA la stessa va fissata nella misura di un anno a far data dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, salvo che dopo il primo semestre l’A.S.L. non addivenga a determinazioni differenti (in aumento o in diminuzione), anche su richiesta degli stessi interessati.
Laddove non sia pervenuta allo scadere del primo semestre a diverse determinazioni, al termine del periodo di un anno l’amministrazione procederà a rivalutare la situazione del minore.
Peraltro, come più volte affermato da questa Sezione, va precisato al riguardo che all’esito di tale rivalutazione l’A.S.L. non potrà più applicare l’automatismo relativo alle ore massime di trattamento per fasce d’età di cui alla delibera n. -OMISSIS-, in quanto tale delibera – già più volte annullata in parte qua da questo Tribunale - è stata superata dalla delibera aziendale n. -OMISSIS-.
Più nel dettaglio, ai fini della rivalutazione della situazione del minore e della successiva adozione del piano riabilitativo individuale l’A.S.L. sarà tenuta a sottoporre nuovamente a visita specialistica il minore (con somministrazione di appositi test valutativi) ed all’esito specificamente e congruamente motivare sulle ragioni di eventuale modifica del numero di ore di trattamento BA attribuite, dovendo necessariamente tenere conto a tal fine: della specifica situazione del minore, dei resoconti di supervisione sopravvenuti, degli esiti delle visite specialistiche e dei test somministrati, delle ore di trattamento in precedenza praticate in base alla presente sentenza, degli obiettivi raggiunti per mezzo dell’intensità del trattamento praticato e di quelli ancora da raggiungere. In sostanza, l’A.S.L. dovrà esplicitare le puntuali ragioni che portano a ridurre / aumentare le ore di trattamento in essere fino a quel momento, senza potersi limitare ad applicare l’automatismo relativo alle ore massime di trattamento per fasce d’età.
16. In conclusione, alla luce di tutto quanto precede, il ricorso è in parte meritevole di accoglimento e, per l’effetto:
- va annullato il PRI impugnato;
- va ordinato all’A.S.L. intimata di garantire al minore l’erogazione del trattamento riabilitativo sanitario con le modalità BA per la durata come sopra specificata e nella misura di: 10 ore settimanali e 2 ore mensili di supervisione con le modalità sopra specificate.
17. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’A.S.L. e vanno liquidate come da parte dispositiva.
Si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e la Regione Campania.
18. Quanto agli oneri relativi alla C.T.U. questi debbono essere posti definitivamente a carico dell’A.S.L. in ragione della soccombenza della stessa.
18.1. Il Collegio, esaminate la relazione, la documentazione allegata e l’istanza di liquidazione, ritiene congruo liquidare in favore del C.T.U. dott.ssa Valentina De Clemente per l’attività concretamente svolta (per come desumibile dalla relazione depositata) la somma di euro 1.000 (mille), dalla quale va detratto l’acconto, se già corrisposto dai ricorrenti, oltre I.V.A, se non esente, e contributi, se dovuti e come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione Staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi come in epigrafe proposti:
Accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Condanna l’Asl Salerno al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dell’avvocato Paola Flammia per dichiarato anticipo.
Spese compensate nei rapporti tra parte ricorrente e la Regione Campania.
Pone definitivamente gli oneri relativi alla C.T.U., così come liquidati in parte motiva, a carico dell’A.S.L., mandando alla Segreteria per la comunicazione dell’avvenuta liquidazione al C.T.U.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, nonché di ogni altro dato idoneo ad identificare tali soggetti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RL US, Presidente
Marcello Polimeno, Referendario
ON AC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON AC | RL US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.