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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Grosseto, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Grosseto |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GROSSETO Sezione 2, riunita in udienza il 04/12/2024 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
, Giudice monocratico D'AMELIO LAURA
in data 04/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 211/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Revoca Mandato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
I.c.a. - Imposte LI NI - Spa - P.IVA 2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 159RA14937778 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente: Voglia codesta On.le Corte emettere decisione di accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI a) accogliere il ricorso in RIASSUNZIONE e per l'effetto dichiarare l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato;
b) condannare il Concessionario al pagamento delle spese di giudizio. Con riserva di depositare memorie, di integrare i motivi e di produrre i documenti” Resistente:” Voglia Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria, contrariis reiectis e previe le declaratorie più opportune, rigettare il ricorso per 14 i motivi su esposti e, per l'effetto, confermare l'avviso di accertamento impugnato. Vinte le spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione tempestivamente notificato Ricorrente_1 . impugnava davanti a questa Corte di Giustizia l'atto indicato in epigrafe, insistendo per l'annullamento
Ricorrente_1 ., a fondamento del ricorso, deduceva la natura pubblica del servizio dalla medesima, quale esercente del servizio postale universale.
Eccepiva inoltre l'assenza di natura pubblicitaria del manufatto oggetto di accertamento, trattandosi di un mero segnale di indicazione ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. c) CdS;
la grafica utilizzata era infatti quella prescritta dall'art. 125 del D.P.R. 495/1992, con la funzione esclusiva di fornire informazioni agli utenti sull'ubicazione dell'ufficio postale.
Sosteneva dunque il difetto del presupposto impositivo asserendo che, non riportando il manufatto il nome o il logo caratteristico della società ma solo la dicitura "posta" e il simbolo grafico "PT", mancava la volontà promozionale necessaria per l'assoggettamento al canone.
La Società I.C.A. S.p.A. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Affermava la natura commerciale dell'attività svolta da Ricorrente_1 in regime di libero mercato, caratterizzata dall'offerta di una pluralità di servizi finanziari, assicurativi e telefonici che esulavano dal mero servizio postale universale.
Affermava altresì che l'indicatore in questione rientrava nella definizione di "preinsegna" o "freccia direzionale" prevista dal Regolamento comunale del Comune di Manciano, in quanto finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede di esercizio dell'attività.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
In conformità con il più recente orientamento giurisprudenziale si deve ritenere che i segnali di indicazione previsti e disciplinati dall'art. 39, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo n. 285/1992 , qualora contengano un riferimento nominativo ad una specifica ditta o ragione sociale, trascendono la loro mera funzione di segnaletica stradale o di indicazione di un servizio pubblico. In tali circostanze, essi acquisiscono la natura giuridica e funzionale di “insegne d'esercizio” o di veri e propri messaggi pubblicitari. La funzione pubblicitaria rende tali segni distintivi assoggettabili al prelievo fiscale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 507/11993.
Nella fattispecie in oggetto, la dicitura “Posta” e il relativo simbolo identificativo individuano l'esatta ubicazione di Ricorrente_1 ., ente che, pur mantenendo alcune funzioni di servizio universale, opera contestualmente quale società per azioni in regime di diritto privato, esercitando un'ampia gamma di attività diversificate, talune in concorrenza con altri operatori del settore.
Una diversa interpretazione, che escludesse la tassabilità di tali segnali, comporterebbe un'ingiustificata alterazione dell'assetto concorrenziale del mercato.
In merito all'eccezione formulata dalla parte ricorrente, fondata sulla asserita natura pubblicistica dell'interesse sotteso agli indicatori in questione, si deve rilevare che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la pronuncia del 28 ottobre 2020 ha chiarito che Ricorrente_1 . riveste la qualifica di “impresa pubblica” ai sensi della normativa unionale, distinguendosi dalla diversa figura di “organismo di diritto pubblico”. Tale qualificazione discende dalla constatazione che la società opera secondo le normali dinamiche di mercato, perseguendo finalità di lucro e assumendo direttamente il rischio d'impresa.
Per le considerazioni che precedono, l'avviso di accertamento impugnato risulta legittimo,
La sussistenza di orientamenti ermeneutici non univoci in materia giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite del presente giudizio
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Grosseto, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso
Compensa integralmente fra le parti le spese di lite
Il Giudice
Dr.ssa Laura D'Amelio
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GROSSETO Sezione 2, riunita in udienza il 04/12/2024 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
, Giudice monocratico D'AMELIO LAURA
in data 04/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 211/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Revoca Mandato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
I.c.a. - Imposte LI NI - Spa - P.IVA 2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 159RA14937778 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente: Voglia codesta On.le Corte emettere decisione di accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI a) accogliere il ricorso in RIASSUNZIONE e per l'effetto dichiarare l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato;
b) condannare il Concessionario al pagamento delle spese di giudizio. Con riserva di depositare memorie, di integrare i motivi e di produrre i documenti” Resistente:” Voglia Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria, contrariis reiectis e previe le declaratorie più opportune, rigettare il ricorso per 14 i motivi su esposti e, per l'effetto, confermare l'avviso di accertamento impugnato. Vinte le spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione tempestivamente notificato Ricorrente_1 . impugnava davanti a questa Corte di Giustizia l'atto indicato in epigrafe, insistendo per l'annullamento
Ricorrente_1 ., a fondamento del ricorso, deduceva la natura pubblica del servizio dalla medesima, quale esercente del servizio postale universale.
Eccepiva inoltre l'assenza di natura pubblicitaria del manufatto oggetto di accertamento, trattandosi di un mero segnale di indicazione ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. c) CdS;
la grafica utilizzata era infatti quella prescritta dall'art. 125 del D.P.R. 495/1992, con la funzione esclusiva di fornire informazioni agli utenti sull'ubicazione dell'ufficio postale.
Sosteneva dunque il difetto del presupposto impositivo asserendo che, non riportando il manufatto il nome o il logo caratteristico della società ma solo la dicitura "posta" e il simbolo grafico "PT", mancava la volontà promozionale necessaria per l'assoggettamento al canone.
La Società I.C.A. S.p.A. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Affermava la natura commerciale dell'attività svolta da Ricorrente_1 in regime di libero mercato, caratterizzata dall'offerta di una pluralità di servizi finanziari, assicurativi e telefonici che esulavano dal mero servizio postale universale.
Affermava altresì che l'indicatore in questione rientrava nella definizione di "preinsegna" o "freccia direzionale" prevista dal Regolamento comunale del Comune di Manciano, in quanto finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede di esercizio dell'attività.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
In conformità con il più recente orientamento giurisprudenziale si deve ritenere che i segnali di indicazione previsti e disciplinati dall'art. 39, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo n. 285/1992 , qualora contengano un riferimento nominativo ad una specifica ditta o ragione sociale, trascendono la loro mera funzione di segnaletica stradale o di indicazione di un servizio pubblico. In tali circostanze, essi acquisiscono la natura giuridica e funzionale di “insegne d'esercizio” o di veri e propri messaggi pubblicitari. La funzione pubblicitaria rende tali segni distintivi assoggettabili al prelievo fiscale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 507/11993.
Nella fattispecie in oggetto, la dicitura “Posta” e il relativo simbolo identificativo individuano l'esatta ubicazione di Ricorrente_1 ., ente che, pur mantenendo alcune funzioni di servizio universale, opera contestualmente quale società per azioni in regime di diritto privato, esercitando un'ampia gamma di attività diversificate, talune in concorrenza con altri operatori del settore.
Una diversa interpretazione, che escludesse la tassabilità di tali segnali, comporterebbe un'ingiustificata alterazione dell'assetto concorrenziale del mercato.
In merito all'eccezione formulata dalla parte ricorrente, fondata sulla asserita natura pubblicistica dell'interesse sotteso agli indicatori in questione, si deve rilevare che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la pronuncia del 28 ottobre 2020 ha chiarito che Ricorrente_1 . riveste la qualifica di “impresa pubblica” ai sensi della normativa unionale, distinguendosi dalla diversa figura di “organismo di diritto pubblico”. Tale qualificazione discende dalla constatazione che la società opera secondo le normali dinamiche di mercato, perseguendo finalità di lucro e assumendo direttamente il rischio d'impresa.
Per le considerazioni che precedono, l'avviso di accertamento impugnato risulta legittimo,
La sussistenza di orientamenti ermeneutici non univoci in materia giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite del presente giudizio
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Grosseto, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso
Compensa integralmente fra le parti le spese di lite
Il Giudice
Dr.ssa Laura D'Amelio