Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 02/04/2026, n. 2721
CS
Accoglimento
Sentenza 2 aprile 2026

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  • Rigettato
    Mancanza requisito di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria per forniture analoghe

    I contratti 'full service' prodotti sono idonei a comprovare il possesso del requisito richiesto, poiché comprendono la fornitura di materiali. Il contratto di avvalimento con l'ausiliaria 2G Italia, da solo, supera il requisito richiesto.

  • Rigettato
    Intempestività istanza di correzione offerta economica

    La lettera della norma (art. 101 comma 4) è chiara nel fissare il limite temporale all'apertura di ciascuna singola offerta (tecnica o economica). La rettifica è stata operata prima dell'apertura dell'offerta economica e nel rispetto dell'anonimato. Il principio di segretezza e separazione tra offerta tecnica ed economica rimane rispettato.

  • Accolto
    Errore materiale nell'indicazione dei costi della manodopera

    L'errore era manifesto e riconducibile all'indicazione del costo orario unitario medio anziché del costo complessivo. La correzione non ha comportato una modifica sostanziale dell'offerta, trattandosi di un accordo quadro e non avendo inciso sul ribasso percentuale. L'errore è stato corretto dall'operatore economico prima dell'apertura dell'offerta economica, in conformità all'art. 101, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023.

  • Accolto
    Mancanza di esclusione per errata indicazione costo manodopera

    Il disciplinare prevedeva la verifica di anomalia per eventuali riduzioni del costo della manodopera, non l'esclusione automatica. L'offerta, indicando il CCNL applicato e non proponendo ribasso sui costi della manodopera, non necessitava di modifiche sostanziali.

  • Accolto
    Possesso requisito esperienziale forniture tramite avvalimento

    L'ausiliaria 2G Italia, da sola, supera il requisito di fatturato richiesto per le forniture. La questione del cumulo del fatturato proprio con quello dell'ausiliaria è irrilevante in questo caso, poiché l'ausiliaria soddisfa pienamente il requisito.

  • Rigettato
    Omessa produzione documentazione per tasso infortuni (C.4)

    La stazione appaltante ha attivato un soccorso istruttorio procedimentale nei confronti di tutti i concorrenti per chiarire elementi essenziali dell'offerta tecnica, non per integrarla. L'attribuzione del punteggio si è basata sulla documentazione prodotta a seguito del soccorso, che ha consentito l'esatta interpretazione della volontà del concorrente.

  • Rigettato
    Avvalimento premiale non dichiarato per esperienza pregressa (C.6)

    La stazione appaltante ha applicato l'art. 104 del Codice dei contratti pubblici, che amplia gli spazi di ammissibilità dell'avvalimento premiale. Non è illogico ammettere un avvalimento misto, anche in assenza di una dichiarazione esplicita di 'avvalimento premiale puro', soprattutto in un caso come questo.

  • Rigettato
    Indeterminatezza offerta per interventi miglioramento digestione anaerobica (C.7)

    L'espressione 'se necessario' non rende l'offerta incerta, specialmente in un accordo quadro dove la quantificazione esatta dei costi è difficile ex ante. La valutazione della coerenza delle migliorie compete alla Commissione di gara, il cui giudizio è sindacabile solo in caso di manifesto travisamento dei fatti o illogicità.

  • Accolto
    Natura accordo quadro e indicazione costo manodopera

    Avendo la gara ad oggetto un accordo quadro, di natura meramente programmatoria, è sufficiente l'indicazione di un costo approssimativo della manodopera, che verrà in seguito specificato nei contratti applicativi. L'indicazione del costo orario unitario anziché complessivo non modifica la sostanza dell'offerta, soprattutto considerando che il ribasso percentuale non è stato modificato.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha pronunciato sentenza in merito a due ricorsi riuniti proposti da UE IE S.p.A. e ME S.p.A. avverso la sentenza del TAR Puglia n. 641/2025, che aveva accolto il ricorso proposto da TI S.r.l. contro l'aggiudicazione di un accordo quadro per l'implementazione di un sistema di cogenerazione. La controversia verteva sull'ammissibilità della rettifica dell'offerta economica da parte della ME S.p.A., in particolare riguardo al costo della manodopera, e sulla sussistenza dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari dell'aggiudicataria. UE IE e ME S.p.A. lamentavano l'erronea applicazione degli articoli del d.lgs. 36/2023 e della lex specialis, contestando l'esclusione della ME e l'accoglimento del ricorso di primo grado. TI S.r.l., costituendosi, ha resistito agli appelli principali e proposto ricorso incidentale, lamentando l'inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza di interesse e la genericità di alcuni motivi, nonché l'infondatezza nel merito del secondo motivo del ricorso di primo grado. Il ricorso incidentale di TI S.r.l. sollevava censure relative alla violazione dei principi di autovincolo e par condicio competitorum, nonché alla violazione dell'art. 101, comma 4, del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 97 Cost., con particolare riferimento alla segretezza delle offerte e al buon andamento dell'azione amministrativa. TI S.r.l. riproponeva, in via subordinata, una censura dichiarata assorbita in primo grado, relativa alla manifesta illogicità della valutazione delle offerte, difetto di istruttoria e disparità di trattamento.

Il Consiglio di Stato, accogliendo gli appelli principali e rigettando quelli incidentali, ha riformato la sentenza del TAR Puglia, respingendo il ricorso di primo grado. Il Collegio ha ritenuto fondate le argomentazioni degli appellanti in ordine alla natura degli accordi quadro e al costo della manodopera, sottolineando che in tali procedure è sufficiente l'indicazione di un costo approssimativo, da specificare nei contratti applicativi. Ha altresì condiviso le argomentazioni relative all'interpretazione dell'art. 101, comma 4, del d.lgs. 36/2023, qualificando il soccorso istruttorio correttivo come uno strumento volto a evitare eccessivi formalismi e a favorire la leale collaborazione, ammettendo la rettifica di errori materiali manifesti, purché non comporti una modifica sostanziale dell'offerta e sia rispettato l'anonimato. La Corte di Giustizia UE è stata richiamata per sottolineare che la richiesta di chiarimenti non può ovviare alla mancanza di documenti richiesti a pena di esclusione, ma è ammissibile in presenza di carenze non essenziali. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'errore sul costo della manodopera commesso dalla ME S.p.A. fosse manifesto e sanabile, non modificando sostanzialmente l'offerta e rispettando i principi di parità di trattamento e trasparenza. La questione di legittimità costituzionale sollevata da TI S.r.l. è stata ritenuta infondata, poiché la normativa garantisce la digitalizzazione e la segretezza delle offerte. Infine, il requisito di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria dell'aggiudicataria è stato ritenuto sussistente, dato che il contratto di avvalimento con 2G Italia S.r.l. superava da solo la soglia richiesta. Le spese processuali sono state compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 02/04/2026, n. 2721
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2721
    Data del deposito : 2 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo