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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/07/2025, n. 2293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2293 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di EC, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3082/2017 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: risarcimento danni alunno in ambito scolastico;
TRA
in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul Parte_1
figlio , elettivamente domiciliato a Brindisi, in via P. Romano n. 13, Persona_1 presso lo studio legale dell'Avv. Marcello Marasco, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti;
APPELLANTE
E
, in persona del in Controparte_1 CP_2 carica, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
EC, nei cui Uffici in via F. Rubichi n. 39 è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
NONCHÈ in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata a Controparte_3
Galatina in via P. Siciliani n. 79, presso lo studio legale dell'Avv. Vincenzo Fasano, che la rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti;
APPELLATA
1 ***
ESPOSIZIONE DEI FATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il 21/3/2017, in Parte_1
proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
, impugnava la sentenza n. 529/2017 con cui il Giudice di Pace di EC, Per_1
nella causa n. 1395/2016 R.G., aveva rigettato, con dichiarazione di compensazione integrale delle spese di lite, la domanda di responsabilità dal medesimo azionata, al fine di ottenere il risarcimento, a titolo contrattuale o ex art. 2048 c.c., dei danni non patrimoniali subìti dal minore in conseguenza di un infortunio, avvenuto il 28/4/2012, alle ore 12.00 circa, presso la Scuola Secondaria Statale di 1° grado Parte_2
”, sita a Brindisi in via Togliatti n. 4, allorché, durante la lezione di educazione
[...] fisica, in presenza dell'insegnante, mentre giocava a calcetto all'interno del campo a ciò destinato, eseguendo una parata, accusava immediatamente un forte dolore alla mano sinistra, riportando (come da allegati referti rilasciati dall'Ospedale di Brindisi)“trauma contusivo polso sinistro con frattura a legno verde della metafisi distale del radio sx”, da cui erano asseritamente derivati danno biologico temporaneo e permanente (1%), determinato nella misura totale di € 3.126,50, nei confronti del
[...]
, in persona del pro Controparte_4 CP_2
tempore, (ora ), chiamante in causa Controparte_1 CP_3
nella specie, adduceva come motivi di appello: 1) errata individuazione della
[...] causa dell'evento lesivo, ricondotta al caso fortuito, da parte del giudice di primo grado, sostenendo, al contrario, che l'insegnante aveva sottovalutato i rischi consentendo al minore di giocare nel ruolo del portiere senza guantoni e ginocchiere;
2) omessa considerazione delle risultanze istruttorie;
chiedeva la riforma della sentenza impugnata e, previa dichiarazione della responsabilità del , la condanna al risarcimento CP_1 nella misura di € 5.000,00, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
, in persona del Controparte_4
Ministro pro tempore, (ora ) si costituiva in Controparte_1
giudizio condividendo decisione e motivazione di cui alla sentenza impugnata e, in via
2 preliminare, non accettando il contraddittorio in ordine alle modifiche dedotte in appello;
chiedeva il rigetto con condanna alla rifusione delle spese di lite.
costituitasi, a sua volta, in giudizio, assumeva una linea difensiva Controparte_3
analoga, rimarcando, come il convenuto, i caratteri di repentinità e CP_1 imprevedibilità dell'evento ed escludendo un addebito di omessa vigilanza a carico dell'insegnante; rilevava inammissibilità dell'appello ex art. 345 c.p.c. nella parte in cui veniva richiesto il pagamento, a titolo di risarcimento, di una somma maggiore rispetto al giudizio di primo grado.
Durante la fase istruttoria, veniva disposta una c.t.u. medico-legale, conferendo incarico alla dott.ssa la quale depositava apposita relazione. Persona_2
All'udienza tenutasi il 6 marzo 2025, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini difensivi di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
In rito, in ogni caso, non merita accoglimento il rilievo sollevato dalla società assicuratrice della attuale carenza di legittimazione ad agire dell'appellante in ragione del raggiungimento della maggiore età, nel corso del giudizio di secondo grado, da parte del minore danneggiato, in quanto, la cessazione della rappresentanza legale a seguito del compimento del diciottesimo anno di età del figlio, rientrando tra gli eventi interruttivi di cui all'art. 300 commi 1 e 2, ove non dichiarata o notificata dal difensore del genitore, non osta alla prosecuzione del giudizio tra le parti originarie, come se l'evento non si fosse verificato (arg. ex Cass., sez. VI -3, 2 febbraio 2023 n. 3286).
Nel merito, poi, spettando al giudicante, a fronte degli elementi costitutivi del fatto allegato come fonte di responsabilità, la qualificazione giuridica dell'azione esercitata, deve essere rilevato che, non essendo stato allegato né dimostrato un fatto illecito commesso da altro allievo, bensì un infortunio avvenuto, nel corso della lezione di educazione fisica, durante una partita di calcetto, senza neanche alcuna deduzione di violazione delle regole di gioco a carico dell'autore del tiro in porta, il titolo della domanda di risarcimento non è extracontrattuale art. 2048 comma II c.c. (secondo cui
3 gli insegnanti rispondono dei danni cagionati dai fatti illeciti dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza), ma, trattandosi di danno cagionato dal minore a sé stesso, con dedotto addebito all'istituto scolastico di inadempimento dell'obbligo di adottare tutte le cautele necessarie a salvaguardare la incolumità degli allievi, di natura contrattuale (stante il vincolo instauratosi con l'accettazione della richiesta di iscrizione) e il regime probatorio di riferimento è quello di cui all'art. 1218 c.c., secondo cui il danneggiato avrà solo l'onere di dimostrare che l'evento dannoso si è verificato durante il tempo in cui era affidato alla scuola, essendo, viceversa, quest'ultima, tenuta, per andare esente da responsabilità, a provare che l'evento dannoso è stato determinato da causa a sé non imputabile (v. Cass., sez. III, 25 febbraio 2016 n. 3695).
Ebbene, nella specie, deve, innanzitutto, essere rilevato che il genitore dell'alunno danneggiato nulla deduceva circa la inidoneità in sé del luogo messo a disposizione dall'istituto scolastico, né, tanto meno, in ordine al tipo di attività motoria in cui gli alunni erano stati impegnati, essendo, del resto, il calcetto (come riferito dal prof.
[...]
, sentito, innanzi al Giudice di Pace, in qualità di testimone all'udienza del Per_3
28/10/2016) incluso tra le attività didattiche di cui ai programmi ministeriali, incentrando, bensì, l'addebito mosso su una asserita omessa vigilanza e sulla mancata adozione di misure atte ad evitare infortuni durante le esercitazioni.
Quanto, all'omessa vigilanza, l'evento lesivo, tenuto conto che si è verificato in fase di gioco negli istanti intercorsi tra il tiro in porta del pallone da parte di altro allievo e la parata eseguita da , investito del ruolo di portiere, non poteva, Persona_1 certamente, essere impedito dall'insegnante, proprio in ragione della repentinità e imprevedibilità dei movimenti dei singoli giocatori.
4 Per quanto concerne, poi, la mancata fornitura agli alunni di accessori protettivi come guantoni, ginocchiere e parastinchi, la circostanza si è rivelata essere irrilevante, avendo il c.t.u. incaricato, cui veniva rivolto apposito quesito, riferito che “l'eventuale utilizzo di mezzi di protezione, quali guanti da portiere, non avrebbe impedito il realizzarsi della lesione (n.d.r. frattura a legno verde della metafisi distale del radio sx), considerato il punto di frattura e la sua specifica tipologia” (v. relazione p. 5).
Pertanto, la prova liberatoria della riconducibilità dell'evento lesivo a causa non imputabile alla scuola deve ritenersi raggiunta.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere confermata.
Riguardo alle spese processuali, esse, in virtù del principio della soccombenza, sono a carico dell'appellante e si liquidano in base al valore della causa e al livello di complessità della stessa, tenuto conto che in questa sede non è stata svolta ulteriore attività istruttoria, applicando il d.m. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147).
Sono posti a carico dell'appellante anche gli oneri connessi all'espletamento della c.t.u. come già liquidati in separato decreto.
Il rigetto dell'appello comporta che l'appellante è tenuto ex art. 13 comma 1 quater
d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 a versare anche un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto al momento della iscrizione a ruolo della odierna causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di EC, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in Parte_1
proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio , nei Persona_1
confronti di , in persona del Controparte_1
Ministro in carica, nonché di in persona del procuratore pro Controparte_3
tempore, avverso la sentenza n. 529/2017 depositata dal Giudice di Pace di EC
(procedimento r.g.n. 1395/2016) il 2/2/2017, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
5 2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore del Controparte_1
, in persona del in carica, delle spese relative al secondo
[...] CP_2 grado di giudizio che liquida in € 2.100,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. condanna l'appellante alla rifusione, in favore di in persona Controparte_3
del procuratore pro tempore, delle spese relative al secondo grado di giudizio che liquida in € 2.100,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4. pone gli oneri derivanti dall'espletamento della c.t.u., come già liquidati in separato decreto, a carico dell'appellante;
5. dichiara l'appellante tenuto, ex art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30 maggio 2002 n.
115, al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto al momento della iscrizione a ruolo della odierna causa.
EC, 19 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Cesi
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PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di EC, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3082/2017 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: risarcimento danni alunno in ambito scolastico;
TRA
in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul Parte_1
figlio , elettivamente domiciliato a Brindisi, in via P. Romano n. 13, Persona_1 presso lo studio legale dell'Avv. Marcello Marasco, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti;
APPELLANTE
E
, in persona del in Controparte_1 CP_2 carica, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
EC, nei cui Uffici in via F. Rubichi n. 39 è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
NONCHÈ in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata a Controparte_3
Galatina in via P. Siciliani n. 79, presso lo studio legale dell'Avv. Vincenzo Fasano, che la rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti;
APPELLATA
1 ***
ESPOSIZIONE DEI FATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il 21/3/2017, in Parte_1
proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
, impugnava la sentenza n. 529/2017 con cui il Giudice di Pace di EC, Per_1
nella causa n. 1395/2016 R.G., aveva rigettato, con dichiarazione di compensazione integrale delle spese di lite, la domanda di responsabilità dal medesimo azionata, al fine di ottenere il risarcimento, a titolo contrattuale o ex art. 2048 c.c., dei danni non patrimoniali subìti dal minore in conseguenza di un infortunio, avvenuto il 28/4/2012, alle ore 12.00 circa, presso la Scuola Secondaria Statale di 1° grado Parte_2
”, sita a Brindisi in via Togliatti n. 4, allorché, durante la lezione di educazione
[...] fisica, in presenza dell'insegnante, mentre giocava a calcetto all'interno del campo a ciò destinato, eseguendo una parata, accusava immediatamente un forte dolore alla mano sinistra, riportando (come da allegati referti rilasciati dall'Ospedale di Brindisi)“trauma contusivo polso sinistro con frattura a legno verde della metafisi distale del radio sx”, da cui erano asseritamente derivati danno biologico temporaneo e permanente (1%), determinato nella misura totale di € 3.126,50, nei confronti del
[...]
, in persona del pro Controparte_4 CP_2
tempore, (ora ), chiamante in causa Controparte_1 CP_3
nella specie, adduceva come motivi di appello: 1) errata individuazione della
[...] causa dell'evento lesivo, ricondotta al caso fortuito, da parte del giudice di primo grado, sostenendo, al contrario, che l'insegnante aveva sottovalutato i rischi consentendo al minore di giocare nel ruolo del portiere senza guantoni e ginocchiere;
2) omessa considerazione delle risultanze istruttorie;
chiedeva la riforma della sentenza impugnata e, previa dichiarazione della responsabilità del , la condanna al risarcimento CP_1 nella misura di € 5.000,00, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
, in persona del Controparte_4
Ministro pro tempore, (ora ) si costituiva in Controparte_1
giudizio condividendo decisione e motivazione di cui alla sentenza impugnata e, in via
2 preliminare, non accettando il contraddittorio in ordine alle modifiche dedotte in appello;
chiedeva il rigetto con condanna alla rifusione delle spese di lite.
costituitasi, a sua volta, in giudizio, assumeva una linea difensiva Controparte_3
analoga, rimarcando, come il convenuto, i caratteri di repentinità e CP_1 imprevedibilità dell'evento ed escludendo un addebito di omessa vigilanza a carico dell'insegnante; rilevava inammissibilità dell'appello ex art. 345 c.p.c. nella parte in cui veniva richiesto il pagamento, a titolo di risarcimento, di una somma maggiore rispetto al giudizio di primo grado.
Durante la fase istruttoria, veniva disposta una c.t.u. medico-legale, conferendo incarico alla dott.ssa la quale depositava apposita relazione. Persona_2
All'udienza tenutasi il 6 marzo 2025, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini difensivi di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
In rito, in ogni caso, non merita accoglimento il rilievo sollevato dalla società assicuratrice della attuale carenza di legittimazione ad agire dell'appellante in ragione del raggiungimento della maggiore età, nel corso del giudizio di secondo grado, da parte del minore danneggiato, in quanto, la cessazione della rappresentanza legale a seguito del compimento del diciottesimo anno di età del figlio, rientrando tra gli eventi interruttivi di cui all'art. 300 commi 1 e 2, ove non dichiarata o notificata dal difensore del genitore, non osta alla prosecuzione del giudizio tra le parti originarie, come se l'evento non si fosse verificato (arg. ex Cass., sez. VI -3, 2 febbraio 2023 n. 3286).
Nel merito, poi, spettando al giudicante, a fronte degli elementi costitutivi del fatto allegato come fonte di responsabilità, la qualificazione giuridica dell'azione esercitata, deve essere rilevato che, non essendo stato allegato né dimostrato un fatto illecito commesso da altro allievo, bensì un infortunio avvenuto, nel corso della lezione di educazione fisica, durante una partita di calcetto, senza neanche alcuna deduzione di violazione delle regole di gioco a carico dell'autore del tiro in porta, il titolo della domanda di risarcimento non è extracontrattuale art. 2048 comma II c.c. (secondo cui
3 gli insegnanti rispondono dei danni cagionati dai fatti illeciti dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza), ma, trattandosi di danno cagionato dal minore a sé stesso, con dedotto addebito all'istituto scolastico di inadempimento dell'obbligo di adottare tutte le cautele necessarie a salvaguardare la incolumità degli allievi, di natura contrattuale (stante il vincolo instauratosi con l'accettazione della richiesta di iscrizione) e il regime probatorio di riferimento è quello di cui all'art. 1218 c.c., secondo cui il danneggiato avrà solo l'onere di dimostrare che l'evento dannoso si è verificato durante il tempo in cui era affidato alla scuola, essendo, viceversa, quest'ultima, tenuta, per andare esente da responsabilità, a provare che l'evento dannoso è stato determinato da causa a sé non imputabile (v. Cass., sez. III, 25 febbraio 2016 n. 3695).
Ebbene, nella specie, deve, innanzitutto, essere rilevato che il genitore dell'alunno danneggiato nulla deduceva circa la inidoneità in sé del luogo messo a disposizione dall'istituto scolastico, né, tanto meno, in ordine al tipo di attività motoria in cui gli alunni erano stati impegnati, essendo, del resto, il calcetto (come riferito dal prof.
[...]
, sentito, innanzi al Giudice di Pace, in qualità di testimone all'udienza del Per_3
28/10/2016) incluso tra le attività didattiche di cui ai programmi ministeriali, incentrando, bensì, l'addebito mosso su una asserita omessa vigilanza e sulla mancata adozione di misure atte ad evitare infortuni durante le esercitazioni.
Quanto, all'omessa vigilanza, l'evento lesivo, tenuto conto che si è verificato in fase di gioco negli istanti intercorsi tra il tiro in porta del pallone da parte di altro allievo e la parata eseguita da , investito del ruolo di portiere, non poteva, Persona_1 certamente, essere impedito dall'insegnante, proprio in ragione della repentinità e imprevedibilità dei movimenti dei singoli giocatori.
4 Per quanto concerne, poi, la mancata fornitura agli alunni di accessori protettivi come guantoni, ginocchiere e parastinchi, la circostanza si è rivelata essere irrilevante, avendo il c.t.u. incaricato, cui veniva rivolto apposito quesito, riferito che “l'eventuale utilizzo di mezzi di protezione, quali guanti da portiere, non avrebbe impedito il realizzarsi della lesione (n.d.r. frattura a legno verde della metafisi distale del radio sx), considerato il punto di frattura e la sua specifica tipologia” (v. relazione p. 5).
Pertanto, la prova liberatoria della riconducibilità dell'evento lesivo a causa non imputabile alla scuola deve ritenersi raggiunta.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere confermata.
Riguardo alle spese processuali, esse, in virtù del principio della soccombenza, sono a carico dell'appellante e si liquidano in base al valore della causa e al livello di complessità della stessa, tenuto conto che in questa sede non è stata svolta ulteriore attività istruttoria, applicando il d.m. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147).
Sono posti a carico dell'appellante anche gli oneri connessi all'espletamento della c.t.u. come già liquidati in separato decreto.
Il rigetto dell'appello comporta che l'appellante è tenuto ex art. 13 comma 1 quater
d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 a versare anche un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto al momento della iscrizione a ruolo della odierna causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di EC, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in Parte_1
proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio , nei Persona_1
confronti di , in persona del Controparte_1
Ministro in carica, nonché di in persona del procuratore pro Controparte_3
tempore, avverso la sentenza n. 529/2017 depositata dal Giudice di Pace di EC
(procedimento r.g.n. 1395/2016) il 2/2/2017, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
5 2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore del Controparte_1
, in persona del in carica, delle spese relative al secondo
[...] CP_2 grado di giudizio che liquida in € 2.100,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. condanna l'appellante alla rifusione, in favore di in persona Controparte_3
del procuratore pro tempore, delle spese relative al secondo grado di giudizio che liquida in € 2.100,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4. pone gli oneri derivanti dall'espletamento della c.t.u., come già liquidati in separato decreto, a carico dell'appellante;
5. dichiara l'appellante tenuto, ex art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30 maggio 2002 n.
115, al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto al momento della iscrizione a ruolo della odierna causa.
EC, 19 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Cesi
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