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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 15/12/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 393/2024 promossa da:
, c.f. , con l'avv. Stefania Grupallo Parte_1 C.F._1
parte attrice nei confronti di:
, c.f. , con l'avv. Franca Sapone Controparte_1 C.F._2
parte convenuta
Atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni (cfr. fogli di p.c. del 5 settembre 2025):
per parte attrice
Assegnare l'intera casa famigliare alla sig.ra Parte_1
Affidare i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori prevedendo che manterranno collocazione e residenza presso l'abitazione materna;
Disporre che il padre nel corso dell'anno potrà tenere con se i figli minori secondo i loro desiderata e compatibilmente con gli orari di lavoro del padre e, quanto alle festività nel corso dell'anno queste potranno essere da loro tra scorse alternativamente con i genitori e, quanto ai periodi festivi questi potranno essere trascorsi paritariamente coni genitori ed almeno
Due settimane durante le vacanze scolastiche estive, da concordarsi tra i genitori entro il 31/05 di ciascun anno;
Metà vacanze natalizie alternativamente coincidenti un anno con il giorno di Natale e l'anno successivo con il giorno di capodanno;
Metà vacanze pasquali alternativamente coincidenti un anno con il giorno di Pasqua e l'anno successivo con il lunedì dell'angelo
I giorni del compleanno dei figli potranno essere trascorsi con entrambi i genitori;
Disporre che il padre provveda a versare a titolo di contributo al mantenimento dei figli alla sig.ra la somma mensile di € 250,00 per ciascuno dei figli minori e la somma di euro Parte_1
250,00 direttamente in favore della figlia maggiorenne importi annualmente rivalutabili in Per_1 base agli indici ISTAT;
Disporre che le spese scolastiche, mediche non coperte dal s.s.n e straordinario di tutti e tre i figli vengano ripartite tra i genitori nella misura del 50% con richiamo al contenuto del protocollo del
19/04/2018.
Disporre che la madre potrà beneficiare al 100% dell'assegno unico per il nucleo famigliare;
Disporre che entrambi i genitori potranno beneficiare, per pari quota delle detrazioni ed agevolazioni fiscali relative ai figli;
Disporre che la madre possa ricevere direttamente i contributi legati al fotovoltaico dell'immobile, necessari per affrontare le spese di riscaldamento dell'immobile, in quanto al momento vengono versate sul conto del padre e gestite dallo stesso.
Rigettare la domanda di controparte.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
per parte convenuta
Voglia il Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza,
In principalità
• affidare i figli minori e in modo condiviso ad entrambi i genitori prevedendo che Per_2 Per_3 manterranno collocazione e residenza prevalenti presso l'abitazione materna;
• assegnare parzialmente la casa familiare sita a Cavaglià in Via Don Albera Virgilio, 6 alla sig.ra limitatamente al piano interrato, il piano ter-reno, solo zona studio, cucina, lavanderia e Parte_1 disimpegno, oltre al piano primo ed il piano secondo. Nonché assegnare la restante parte della casa familiare al sig. costituita dal piano terreno del predetto immobile, composto da CP_1 soggiorno/cucina, bagno/antibagno e camera singola dell'immobile sito a Cavaglià in Via Don
Albera Virgilio, 6;
• disporre che il padre potrà tenere con sé i figli minori e secondo i loro desiderata Per_2 Per_3
e compatibilmente con le loro esigenze scolastiche ed extrascolastiche, nonché compatibilmente con gli orari di lavoro del padre, quanto alle festività nel corso dell'anno queste potranno essere da loro trascorse alternativamente con i genitori e, quanto ai periodi festivi questi potranno essere trascorsi paritariamente con i genitori ed il padre potrà avere con sé i figli almeno:
- due settimane durante le vacanze scolastiche estive, da concordarsi tra i genitori entro il 31.5 di ciascun anno;
- metà delle vacanze natalizie alternativamente coincidenti un anno con il giorno di Natale e l'anno successivo con il giorno di Capodanno;
- metà vacanze Pasquali alternativamente coincidenti un anno con il giorno di Pasqua e l'anno successivo con il lunedì dell'Angelo,
- i giorni del compleanno dei figli, che potranno essere trascorsi con entrambi i genitori;
• disporre che il padre provvederà a versare a titolo di contributo al mantenimento dei figli alla Sig.ra la somma mensile di euro 200,00 per ciascuno dei figli minori e la somma Parte_1 di euro 250,00 direttamente in favore della figlia maggiorenne importi annualmente Per_1 rivalutabili in base agli indici ISTAT, con decorrenza da ottobre 2025;
• disporre che le spese scolastiche, mediche non coperte dal s.s.n. e straordinarie di tutti e tre i figli saranno sostenute tra i genitori nella misura del 50% con richiamo al contenuto del Protocollo in uso al Tribunale del 19/04/2018.
• disporre che la madre potrà beneficiare al 100% dell'assegno unico per il nucleo familiare;
• disporre che entrambe i genitori potranno beneficiare, per pari quota delle detrazioni ed agevolazioni fiscali relative ai figli;
In subordine
Nella denegata ipotesi in cui venga assegnata l'intera casa familiare alla sig.ra , senza Parte_1 assegnazione parziale in favore del sig. CP_1
• affidare i figli minori e in modo condiviso ad entrambi i genitori prevedendo che Per_2 Per_3 manterranno collocazione e residenza prevalenti presso l'abitazione materna;
• disporre che il padre nel corso dell'anno potrà tenere con sé i figli minori e Per_2 Per_3 secondo i loro desiderata e compatibilmente con le loro esigenze scolastiche ed extrascolastiche, nonché compatibilmente con gli orari di lavo-ro del padre, quanto alle festività nel corso dell'anno queste potranno essere da loro tra-scorse alternativamente con i genitori e, quanto ai periodi festivi questi potranno essere trascorsi paritariamente con i genitori ed il padre potrà avere con sé i figli almeno:
- due settimane durante le vacanze scolastiche estive, da concordarsi tra i genitori entro il 31.5 di ciascun anno;
- metà delle vacanze natalizie alternativamente coincidenti un anno con il giorno di Natale e l'anno successivo con il giorno di Capodanno;
- metà vacanze Pasquali alternativamente coincidenti un anno con il giorno di Pasqua e l'anno successivo con il lunedì dell'Angelo,
- i giorni del compleanno dei figli potranno essere trascorsi con entrambi i genitori;
• disporre che il padre provvederà a versare a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, alla Sig.ra la somma mensile di euro 150,00 per ciascuno dei figli minori e la somma Parte_1 di euro 200,00 direttamente in favore della figlia maggiorenne importi annualmente Per_1 rivalutabili in base agli indi-ci ISTAT, con decorrenza da ottobre 2025; • disporre che le spese scolastiche, mediche non coperte dal s.s.n. e straordinarie di tutti e tre i figli vengano ripartite tra i genitori nella misura del 50% con richiamo al contenuto del Protocollo in uso al Tribunale del 19/04/.
• disporre che la madre potrà beneficiare al 100% dell'assegno unico per il nucleo familiare;
• disporre che entrambe i genitori potranno beneficiare, per pari quota delle detrazioni ed agevolazioni fiscali relative ai figli.
In ulteriore subordine
Confermarsi le statuizioni in punto affido, collocazione, modalità di visita e con-tributo al mantenimento e spese dei figli di cui al provvedimento provvisorio ed urgente emesso dal Tribunale di Biella nella persona del Dr. in data 13.11.2024. CP_2
Si richiamano le allegazioni in atti.
Con vittoria di spese.
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
Con ricorso dell'11 aprile 2024 la sig. chiedeva al Tribunale di regolare le condizioni di Parte_1 affidamento, collocamento e mantenimento dei figli e e le condizioni di Per_2 Per_3 mantenimento della figlia nati dalla relazione ormai cessata col sig. Con memoria Per_1 CP_1 del 14 ottobre 2024 il sig. si costituiva nel procedimento. All'udienza del 13 novembre CP_1
2024 le parti non si conciliavano, il relatore adottava provvedimenti provvisori e assegnava alle parti un termine per conciliarsi. All'udienza del 6 giugno 2025 le parti non si conciliavano e la relatrice assegnava i termini per memorie conclusionali. All'udienza per trattazione scritta del 6 novembre
2025 la relatrice si riservava di riferire al collegio.
DIRITTO
Ai sensi degli artt. 337bis s.s. c.c. il Tribunale osserva che le concordi richieste delle parti in materia di affidamento e collocamento dei figli minori, suddivisione delle spese straordinarie, attribuzione dell'assegno unico e ripartizione delle agevolazioni fiscali non contrastano con l'ordine pubblico e le norme imperative e possono pertanto essere recepite dall'organo giudicante.
Non si ritiene peraltro rilevante che la parte attrice non abbia reiterato la domanda di attribuzione a sé dell'assegno unico universale nella seconda memoria conclusiva, posto che è la stessa parte convenuta a dichiarare di acconsentire a tale attribuzione nella prima memoria conclusiva / foglio di precisazione conclusioni di cui in epigrafe.
Ai sensi dell'art. 337sexies c.p.c., tenuto conto del collocamento dei figli minori, la casa familiare dovrà essere assegnata alla madre. Trattandosi di unità immobiliare unitaria e tenuto conto del difficile rapporto fra le parti e fra il padre e i figli minori, il Tribunale non ritiene di disporre un'assegnazione parziale, come invece richiesto dal padre.
Il Tribunale rileva inoltre che i figli e convivono con la madre;
e Per_1 Per_2 Per_3 Per_2
hanno interrotto i rapporti con il padre, il quale pertanto non provvede in alcun modo al loro Per_3 mantenimento diretto;
è maggiorenne, e per concorde affermazione dei genitori, ha maggiori Per_1 esigenze economiche rispetto a e;
la madre percepisce un reddito annuo lordo di Per_2 Per_3 circa € 25 mila;
il padre è disoccupato e percepirà fino a dicembre 2025 un sussidio mensile netto di circa € 1.350,00; la madre è risultata assegnataria di casa familiare, mentre il padre è tornato ad abitare con la famiglia d'origine; il padre continua a percepire significative agevolazioni per i pannelli fotovoltaici installati nella casa familiare;
per tali ragioni, si ritiene congruo stabilire un contributo mensile rivalutabile per il mantenimento ordinario dei figli a carico del padre di € 150,00 per ciascuno dei due figli minori e di € 200,00 per la figlia maggiorenne.
Dato atto del difficile rapporto di e con il padre, si ritiene di suggerire a Per_2 Per_3 quest'ultimo di intraprendere un percorso di recupero e rafforzamento delle capacità genitoriali.
Ai sensi degli artt. 473bis s.s. c.p.c., la domanda della madre relativa all'attribuzione delle agevolazioni per i pannelli fotovoltaici della casa familiare esula dalla competenza di questo giudice e deve pertanto essere dichiarata inammissibile.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., tenuto conto dell'ampio accordo raggiunto dalle parti e della reciproca soccombenza sulle restanti domande, sussistono fondate ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG 393
2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dispone che i figli minori e siano affidati a entrambi i genitori, con Per_2 Per_3 collocamento e residenza presso la madre;
2) Assegna alla madre la casa familiare;
3) Dispone che i figli minori e possano frequentare il padre liberamente tenuto Per_2 Per_3 conto delle disponibilità indicate dai genitori e degli impegni e desideri degli stessi minori;
4) Suggerisce al padre di iniziare un percorso per il recupero del rapporto con e Per_2
; Per_3
5) Dispone che il padre contribuisca al mantenimento ordinario dei figli versando alla madre € 150,00 mensili rivalutabili per € 150,00 mensili rivalutabili per , e versando Per_2 Per_3 direttamente a € 200,00 mensili rivalutabili;
Per_1
6) Dispone che i genitori sostengano le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno con le modalità di cui al protocollo in uso presso questo tribunale;
che l'assegno unico universale sia attribuito alla madre;
che le agevolazioni fiscali per i figli siano ripartite fra le parti nella misura del 50%.
7) Compensa le spese.
Biella, 10/12/2025
La giudice rel. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 393/2024 promossa da:
, c.f. , con l'avv. Stefania Grupallo Parte_1 C.F._1
parte attrice nei confronti di:
, c.f. , con l'avv. Franca Sapone Controparte_1 C.F._2
parte convenuta
Atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni (cfr. fogli di p.c. del 5 settembre 2025):
per parte attrice
Assegnare l'intera casa famigliare alla sig.ra Parte_1
Affidare i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori prevedendo che manterranno collocazione e residenza presso l'abitazione materna;
Disporre che il padre nel corso dell'anno potrà tenere con se i figli minori secondo i loro desiderata e compatibilmente con gli orari di lavoro del padre e, quanto alle festività nel corso dell'anno queste potranno essere da loro tra scorse alternativamente con i genitori e, quanto ai periodi festivi questi potranno essere trascorsi paritariamente coni genitori ed almeno
Due settimane durante le vacanze scolastiche estive, da concordarsi tra i genitori entro il 31/05 di ciascun anno;
Metà vacanze natalizie alternativamente coincidenti un anno con il giorno di Natale e l'anno successivo con il giorno di capodanno;
Metà vacanze pasquali alternativamente coincidenti un anno con il giorno di Pasqua e l'anno successivo con il lunedì dell'angelo
I giorni del compleanno dei figli potranno essere trascorsi con entrambi i genitori;
Disporre che il padre provveda a versare a titolo di contributo al mantenimento dei figli alla sig.ra la somma mensile di € 250,00 per ciascuno dei figli minori e la somma di euro Parte_1
250,00 direttamente in favore della figlia maggiorenne importi annualmente rivalutabili in Per_1 base agli indici ISTAT;
Disporre che le spese scolastiche, mediche non coperte dal s.s.n e straordinario di tutti e tre i figli vengano ripartite tra i genitori nella misura del 50% con richiamo al contenuto del protocollo del
19/04/2018.
Disporre che la madre potrà beneficiare al 100% dell'assegno unico per il nucleo famigliare;
Disporre che entrambi i genitori potranno beneficiare, per pari quota delle detrazioni ed agevolazioni fiscali relative ai figli;
Disporre che la madre possa ricevere direttamente i contributi legati al fotovoltaico dell'immobile, necessari per affrontare le spese di riscaldamento dell'immobile, in quanto al momento vengono versate sul conto del padre e gestite dallo stesso.
Rigettare la domanda di controparte.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
per parte convenuta
Voglia il Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza,
In principalità
• affidare i figli minori e in modo condiviso ad entrambi i genitori prevedendo che Per_2 Per_3 manterranno collocazione e residenza prevalenti presso l'abitazione materna;
• assegnare parzialmente la casa familiare sita a Cavaglià in Via Don Albera Virgilio, 6 alla sig.ra limitatamente al piano interrato, il piano ter-reno, solo zona studio, cucina, lavanderia e Parte_1 disimpegno, oltre al piano primo ed il piano secondo. Nonché assegnare la restante parte della casa familiare al sig. costituita dal piano terreno del predetto immobile, composto da CP_1 soggiorno/cucina, bagno/antibagno e camera singola dell'immobile sito a Cavaglià in Via Don
Albera Virgilio, 6;
• disporre che il padre potrà tenere con sé i figli minori e secondo i loro desiderata Per_2 Per_3
e compatibilmente con le loro esigenze scolastiche ed extrascolastiche, nonché compatibilmente con gli orari di lavoro del padre, quanto alle festività nel corso dell'anno queste potranno essere da loro trascorse alternativamente con i genitori e, quanto ai periodi festivi questi potranno essere trascorsi paritariamente con i genitori ed il padre potrà avere con sé i figli almeno:
- due settimane durante le vacanze scolastiche estive, da concordarsi tra i genitori entro il 31.5 di ciascun anno;
- metà delle vacanze natalizie alternativamente coincidenti un anno con il giorno di Natale e l'anno successivo con il giorno di Capodanno;
- metà vacanze Pasquali alternativamente coincidenti un anno con il giorno di Pasqua e l'anno successivo con il lunedì dell'Angelo,
- i giorni del compleanno dei figli, che potranno essere trascorsi con entrambi i genitori;
• disporre che il padre provvederà a versare a titolo di contributo al mantenimento dei figli alla Sig.ra la somma mensile di euro 200,00 per ciascuno dei figli minori e la somma Parte_1 di euro 250,00 direttamente in favore della figlia maggiorenne importi annualmente Per_1 rivalutabili in base agli indici ISTAT, con decorrenza da ottobre 2025;
• disporre che le spese scolastiche, mediche non coperte dal s.s.n. e straordinarie di tutti e tre i figli saranno sostenute tra i genitori nella misura del 50% con richiamo al contenuto del Protocollo in uso al Tribunale del 19/04/2018.
• disporre che la madre potrà beneficiare al 100% dell'assegno unico per il nucleo familiare;
• disporre che entrambe i genitori potranno beneficiare, per pari quota delle detrazioni ed agevolazioni fiscali relative ai figli;
In subordine
Nella denegata ipotesi in cui venga assegnata l'intera casa familiare alla sig.ra , senza Parte_1 assegnazione parziale in favore del sig. CP_1
• affidare i figli minori e in modo condiviso ad entrambi i genitori prevedendo che Per_2 Per_3 manterranno collocazione e residenza prevalenti presso l'abitazione materna;
• disporre che il padre nel corso dell'anno potrà tenere con sé i figli minori e Per_2 Per_3 secondo i loro desiderata e compatibilmente con le loro esigenze scolastiche ed extrascolastiche, nonché compatibilmente con gli orari di lavo-ro del padre, quanto alle festività nel corso dell'anno queste potranno essere da loro tra-scorse alternativamente con i genitori e, quanto ai periodi festivi questi potranno essere trascorsi paritariamente con i genitori ed il padre potrà avere con sé i figli almeno:
- due settimane durante le vacanze scolastiche estive, da concordarsi tra i genitori entro il 31.5 di ciascun anno;
- metà delle vacanze natalizie alternativamente coincidenti un anno con il giorno di Natale e l'anno successivo con il giorno di Capodanno;
- metà vacanze Pasquali alternativamente coincidenti un anno con il giorno di Pasqua e l'anno successivo con il lunedì dell'Angelo,
- i giorni del compleanno dei figli potranno essere trascorsi con entrambi i genitori;
• disporre che il padre provvederà a versare a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, alla Sig.ra la somma mensile di euro 150,00 per ciascuno dei figli minori e la somma Parte_1 di euro 200,00 direttamente in favore della figlia maggiorenne importi annualmente Per_1 rivalutabili in base agli indi-ci ISTAT, con decorrenza da ottobre 2025; • disporre che le spese scolastiche, mediche non coperte dal s.s.n. e straordinarie di tutti e tre i figli vengano ripartite tra i genitori nella misura del 50% con richiamo al contenuto del Protocollo in uso al Tribunale del 19/04/.
• disporre che la madre potrà beneficiare al 100% dell'assegno unico per il nucleo familiare;
• disporre che entrambe i genitori potranno beneficiare, per pari quota delle detrazioni ed agevolazioni fiscali relative ai figli.
In ulteriore subordine
Confermarsi le statuizioni in punto affido, collocazione, modalità di visita e con-tributo al mantenimento e spese dei figli di cui al provvedimento provvisorio ed urgente emesso dal Tribunale di Biella nella persona del Dr. in data 13.11.2024. CP_2
Si richiamano le allegazioni in atti.
Con vittoria di spese.
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
Con ricorso dell'11 aprile 2024 la sig. chiedeva al Tribunale di regolare le condizioni di Parte_1 affidamento, collocamento e mantenimento dei figli e e le condizioni di Per_2 Per_3 mantenimento della figlia nati dalla relazione ormai cessata col sig. Con memoria Per_1 CP_1 del 14 ottobre 2024 il sig. si costituiva nel procedimento. All'udienza del 13 novembre CP_1
2024 le parti non si conciliavano, il relatore adottava provvedimenti provvisori e assegnava alle parti un termine per conciliarsi. All'udienza del 6 giugno 2025 le parti non si conciliavano e la relatrice assegnava i termini per memorie conclusionali. All'udienza per trattazione scritta del 6 novembre
2025 la relatrice si riservava di riferire al collegio.
DIRITTO
Ai sensi degli artt. 337bis s.s. c.c. il Tribunale osserva che le concordi richieste delle parti in materia di affidamento e collocamento dei figli minori, suddivisione delle spese straordinarie, attribuzione dell'assegno unico e ripartizione delle agevolazioni fiscali non contrastano con l'ordine pubblico e le norme imperative e possono pertanto essere recepite dall'organo giudicante.
Non si ritiene peraltro rilevante che la parte attrice non abbia reiterato la domanda di attribuzione a sé dell'assegno unico universale nella seconda memoria conclusiva, posto che è la stessa parte convenuta a dichiarare di acconsentire a tale attribuzione nella prima memoria conclusiva / foglio di precisazione conclusioni di cui in epigrafe.
Ai sensi dell'art. 337sexies c.p.c., tenuto conto del collocamento dei figli minori, la casa familiare dovrà essere assegnata alla madre. Trattandosi di unità immobiliare unitaria e tenuto conto del difficile rapporto fra le parti e fra il padre e i figli minori, il Tribunale non ritiene di disporre un'assegnazione parziale, come invece richiesto dal padre.
Il Tribunale rileva inoltre che i figli e convivono con la madre;
e Per_1 Per_2 Per_3 Per_2
hanno interrotto i rapporti con il padre, il quale pertanto non provvede in alcun modo al loro Per_3 mantenimento diretto;
è maggiorenne, e per concorde affermazione dei genitori, ha maggiori Per_1 esigenze economiche rispetto a e;
la madre percepisce un reddito annuo lordo di Per_2 Per_3 circa € 25 mila;
il padre è disoccupato e percepirà fino a dicembre 2025 un sussidio mensile netto di circa € 1.350,00; la madre è risultata assegnataria di casa familiare, mentre il padre è tornato ad abitare con la famiglia d'origine; il padre continua a percepire significative agevolazioni per i pannelli fotovoltaici installati nella casa familiare;
per tali ragioni, si ritiene congruo stabilire un contributo mensile rivalutabile per il mantenimento ordinario dei figli a carico del padre di € 150,00 per ciascuno dei due figli minori e di € 200,00 per la figlia maggiorenne.
Dato atto del difficile rapporto di e con il padre, si ritiene di suggerire a Per_2 Per_3 quest'ultimo di intraprendere un percorso di recupero e rafforzamento delle capacità genitoriali.
Ai sensi degli artt. 473bis s.s. c.p.c., la domanda della madre relativa all'attribuzione delle agevolazioni per i pannelli fotovoltaici della casa familiare esula dalla competenza di questo giudice e deve pertanto essere dichiarata inammissibile.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., tenuto conto dell'ampio accordo raggiunto dalle parti e della reciproca soccombenza sulle restanti domande, sussistono fondate ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG 393
2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dispone che i figli minori e siano affidati a entrambi i genitori, con Per_2 Per_3 collocamento e residenza presso la madre;
2) Assegna alla madre la casa familiare;
3) Dispone che i figli minori e possano frequentare il padre liberamente tenuto Per_2 Per_3 conto delle disponibilità indicate dai genitori e degli impegni e desideri degli stessi minori;
4) Suggerisce al padre di iniziare un percorso per il recupero del rapporto con e Per_2
; Per_3
5) Dispone che il padre contribuisca al mantenimento ordinario dei figli versando alla madre € 150,00 mensili rivalutabili per € 150,00 mensili rivalutabili per , e versando Per_2 Per_3 direttamente a € 200,00 mensili rivalutabili;
Per_1
6) Dispone che i genitori sostengano le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno con le modalità di cui al protocollo in uso presso questo tribunale;
che l'assegno unico universale sia attribuito alla madre;
che le agevolazioni fiscali per i figli siano ripartite fra le parti nella misura del 50%.
7) Compensa le spese.
Biella, 10/12/2025
La giudice rel. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore