CASS
Sentenza 29 marzo 2024
Sentenza 29 marzo 2024
Massime • 1
Ai fini della determinazione dei limiti entro i quali possono essere applicate le sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, deve tenersi conto, nel caso in cui vengano in rilievo più reati unificati per concorso formale o continuazione, della pena detentiva risultante dagli aumenti effettuati ai sensi dell'art. 81, cod. pen., non potendosi considerare isolatamente la pena inflitta per il reato più grave ovvero, qualora la sostituzione sia ammissibile soltanto per alcuni dei reati unificati, la parte di pena irrogata per questi ultimi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/03/2024, n. 33971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33971 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE AT AN nato a [...] il [...] DE AT LE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/11/2023 del GIP TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
letteAsentitele conclusioni del PG 5\\(;,k\ Sàle,„c\szh, eXpj, à‘j,‘,:‘‘ eAz Penale Sent. Sez. 1 Num. 33971 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 29/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza formulata nell'interesse di NG e UA EL GA, tesa a ottenere l'applicazione, ai sensi dell'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria. A ragione della decisione ha osservato che l'istanza muoveva dall'errato presupposto della necessità di una considerazione frazionata della pena con riferimento alla quale la sanzione sostitutiva era stata chiesta, ossia quella di quattro mesi di reclusione, in aumento rispetto alla condanna a due anni e due mesi di reclusione, inflitta con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata in data 5 dicembre 2016, irrevocabile il 25 febbraio 2017, per il reato giudicato con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rome emessa il 26 ottobre 2022. Al contrario, la corretta applicazione dell'art. 53 della I. 24 novembre 1981 n. 689, imponeva di considerare la pena complessiva, avuto riguardo alla riduzione per il rito, che, in quanto superiore a un anno, impediva la sostituzione con la sanzione della pena pecuniaria. 2. NG e UA EL GA, per mezzo del comune difensore di fiducia, avv. Mario Grifo, con unico atto, propongono ricorso per cassazione e deducono violazione dell'art. 53 I. 24 novembre 1981 n. 689 e correlato vizio di motivazione. Lamentano che il Giudice dell'esecuzione sarebbe pervenuto ad una errata interpretazione della disposizione de qua, così come novellata dalla cd. riforma Cartabia, che espressamente prevede che «ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva, entro i quali possono essere applicate le pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell'art. 81 cod. pen.». Il chiaro tenore letterale della novella non lascerebbe, dunque, dubbi sul fatto che il legislatore abbia inteso dettare una disciplina unica ai fini della determinazione della pena, superando il testo previgente dell'art. 53 citato, nel senso che deve essere considerata la sola frazione di pena consistente nell'aumento operato ai sensi dell'art. 81 cod. pen. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Silvia Salvadori, intervenuto con requisitoria scritta pervenuta in data 8 febbraio 2024, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi, che deducono censure infondate, devono essere rigettati. 2. Come ha correttamente osservato il Giudice del provvedimento impugnato, difettano per entrambi i ricorrenti i presupposti per la sostituzione della pena detentiva breve con l'invocata pena sostitutiva. La richiesta avanzata dalla difesa è stata, infatti, correttamente ritenuta non in linea con la nuova disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 53 - come sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199 - che prevede, ora, espressamente, che: «3. Ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva, entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell'art. 81 cod. pen.». Il chiaro tenore letterale della nuova norma non lascia dubbi sul fatto che ora il legislatore abbia inteso dettare una disciplina unica ai fini della determinazione della pena, superando quanto previsto dal vecchio art. 53, nel senso che anche nel caso in cui essa sia la risultante dell'applicazione dell'istituto della continuazione o del concorso formale si dovrà considerare la sola pena finale, ossia quella risultante all'esito dell'aumento operato ai sensi dell'art. 81 cod. pen., fermo restando che, come già interpretato nella vigenza della precedente formulazione dell'art. 53, in caso di patteggiamento - come in quello di giudizio abbreviato - rileverà la pena finale applicata, considerando quindi, nell'ottica di favor per i riti alternativi, la riduzione per il rito. In tale senso questa Corte si è già espressa (Sez. 5, n. 31761 del 05/06/2023, Di Leone, n.m.), osservando come tale diversa impostazione costituisca frutto della discrezionalità del legislatore che «ha inteso favorire la possibilità di applicazione delle pene sostitutive da parte del giudice della cognizione, ma ha, al contempo, dettato una regola netta e precisa quanto alla pena detentiva da considerare al fine di stabilire se essa è sostituibile o meno con una di quelle previste dal nuovo art. 53 individuandola nella pena finale, inflitta o applicata, anche nei casi di cui all'art. 81 cod. pen.»; e - si è evidenziato - che questa sia la voluntas legís emerge con chiarezza dal tenore della norma di cui al nuovo art. 53, che a differenza di quella previgente - che dettava una diversa regola per i casi di cui all'art. 81 cod. pen. prevedendo, al comma quarto, che «Nei casi previsti dall'articolo 81 del codice penale, quando 3 ?,› per ciascun reato è consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave. Quando la sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina, al solo fine della sostituzione, la parte di pena per i reati per quali opera la sostituzione» - prevede ora (nuovo comma 3), come già anticipato, unicamente che «3. Ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva, entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell'articolo 81 cod. pen.». In altri termini l'art. 53 nella sua nuova formulazione prevede che si debba tener conto, ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva, entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, degli aumenti determinati ai sensi dell'art. 81 cod. pen. per concorso formale o continuazione, ossia della pena finale, senza possibilità di fare riferimento alla pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave o, quando la sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, al solo fine della sostituzione, alla parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione. Il giudice potrà, dunque, sostituire la pena detentiva solo se, dopo aver determinato l'aumento di pena per il concorso formale o la continuazione dei reati, la pena detentiva risulti irrogata in misura non superiore a quattro anni. Tale limite massimo - cui corrisponde la massima estensione possibile del concetto di pena detentiva "breve" - non potrà in ogni caso essere superato. 3. Al rigetto del ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condannQ,iricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 29 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
letteAsentitele conclusioni del PG 5\\(;,k\ Sàle,„c\szh, eXpj, à‘j,‘,:‘‘ eAz Penale Sent. Sez. 1 Num. 33971 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 29/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza formulata nell'interesse di NG e UA EL GA, tesa a ottenere l'applicazione, ai sensi dell'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria. A ragione della decisione ha osservato che l'istanza muoveva dall'errato presupposto della necessità di una considerazione frazionata della pena con riferimento alla quale la sanzione sostitutiva era stata chiesta, ossia quella di quattro mesi di reclusione, in aumento rispetto alla condanna a due anni e due mesi di reclusione, inflitta con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata in data 5 dicembre 2016, irrevocabile il 25 febbraio 2017, per il reato giudicato con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rome emessa il 26 ottobre 2022. Al contrario, la corretta applicazione dell'art. 53 della I. 24 novembre 1981 n. 689, imponeva di considerare la pena complessiva, avuto riguardo alla riduzione per il rito, che, in quanto superiore a un anno, impediva la sostituzione con la sanzione della pena pecuniaria. 2. NG e UA EL GA, per mezzo del comune difensore di fiducia, avv. Mario Grifo, con unico atto, propongono ricorso per cassazione e deducono violazione dell'art. 53 I. 24 novembre 1981 n. 689 e correlato vizio di motivazione. Lamentano che il Giudice dell'esecuzione sarebbe pervenuto ad una errata interpretazione della disposizione de qua, così come novellata dalla cd. riforma Cartabia, che espressamente prevede che «ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva, entro i quali possono essere applicate le pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell'art. 81 cod. pen.». Il chiaro tenore letterale della novella non lascerebbe, dunque, dubbi sul fatto che il legislatore abbia inteso dettare una disciplina unica ai fini della determinazione della pena, superando il testo previgente dell'art. 53 citato, nel senso che deve essere considerata la sola frazione di pena consistente nell'aumento operato ai sensi dell'art. 81 cod. pen. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Silvia Salvadori, intervenuto con requisitoria scritta pervenuta in data 8 febbraio 2024, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi, che deducono censure infondate, devono essere rigettati. 2. Come ha correttamente osservato il Giudice del provvedimento impugnato, difettano per entrambi i ricorrenti i presupposti per la sostituzione della pena detentiva breve con l'invocata pena sostitutiva. La richiesta avanzata dalla difesa è stata, infatti, correttamente ritenuta non in linea con la nuova disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 53 - come sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199 - che prevede, ora, espressamente, che: «3. Ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva, entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell'art. 81 cod. pen.». Il chiaro tenore letterale della nuova norma non lascia dubbi sul fatto che ora il legislatore abbia inteso dettare una disciplina unica ai fini della determinazione della pena, superando quanto previsto dal vecchio art. 53, nel senso che anche nel caso in cui essa sia la risultante dell'applicazione dell'istituto della continuazione o del concorso formale si dovrà considerare la sola pena finale, ossia quella risultante all'esito dell'aumento operato ai sensi dell'art. 81 cod. pen., fermo restando che, come già interpretato nella vigenza della precedente formulazione dell'art. 53, in caso di patteggiamento - come in quello di giudizio abbreviato - rileverà la pena finale applicata, considerando quindi, nell'ottica di favor per i riti alternativi, la riduzione per il rito. In tale senso questa Corte si è già espressa (Sez. 5, n. 31761 del 05/06/2023, Di Leone, n.m.), osservando come tale diversa impostazione costituisca frutto della discrezionalità del legislatore che «ha inteso favorire la possibilità di applicazione delle pene sostitutive da parte del giudice della cognizione, ma ha, al contempo, dettato una regola netta e precisa quanto alla pena detentiva da considerare al fine di stabilire se essa è sostituibile o meno con una di quelle previste dal nuovo art. 53 individuandola nella pena finale, inflitta o applicata, anche nei casi di cui all'art. 81 cod. pen.»; e - si è evidenziato - che questa sia la voluntas legís emerge con chiarezza dal tenore della norma di cui al nuovo art. 53, che a differenza di quella previgente - che dettava una diversa regola per i casi di cui all'art. 81 cod. pen. prevedendo, al comma quarto, che «Nei casi previsti dall'articolo 81 del codice penale, quando 3 ?,› per ciascun reato è consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave. Quando la sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina, al solo fine della sostituzione, la parte di pena per i reati per quali opera la sostituzione» - prevede ora (nuovo comma 3), come già anticipato, unicamente che «3. Ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva, entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell'articolo 81 cod. pen.». In altri termini l'art. 53 nella sua nuova formulazione prevede che si debba tener conto, ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva, entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, degli aumenti determinati ai sensi dell'art. 81 cod. pen. per concorso formale o continuazione, ossia della pena finale, senza possibilità di fare riferimento alla pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave o, quando la sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, al solo fine della sostituzione, alla parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione. Il giudice potrà, dunque, sostituire la pena detentiva solo se, dopo aver determinato l'aumento di pena per il concorso formale o la continuazione dei reati, la pena detentiva risulti irrogata in misura non superiore a quattro anni. Tale limite massimo - cui corrisponde la massima estensione possibile del concetto di pena detentiva "breve" - non potrà in ogni caso essere superato. 3. Al rigetto del ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condannQ,iricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 29 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente