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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 6409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6409 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AP, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 18.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 22656/2024
TRA
nato a [...] in data [...], c.f. Parte_1
, residente in [...] n. 6, rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso dagli Avv.ti Mario ALBANO (c.f. e P.IVA e dall'Avv.to Valentina DI MARIA C.F._2 P.IVA_1 (c.f. – P.IVA con domicilio eletto presso lo studio C.F._3 P.IVA_2 del primo in AP alla Via A. Scarlatti n. 150; Ricorrente CONTRO
in persona del legale rapp.te; Controparte_1 Convenuta contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: spettanze retributive.
1 ricongiungimento con i familiari nel fine settimana precedente;
che l'orario di lavoro era dalle 8 alle 17, talvolta fino alle 18 e sempre dal lunedì al venerdì; di essere stata pagato con una retribuzione di € 80,00 giornalieri netti, senza Cassa edile né altri emolumenti;
che il datore di lavoro aveva provveduto a vitto ed alloggio quando la prestazione veniva svolta fuori sede, mentre per i cantieri di AP le spese di trasporto erano poste a carico del lavoratore;
di avere goduto di ferie per una settimana all'anno durante il mese di Agosto. Adiva, pertanto, il Giudice del lavoro del Tribunale di AP per il pagamento di € 11.024,00, di cui € 5.497,00 a titolo differenze retributive e € 5.527,00 quale somma non versata alla competente Cassa Edile, nonché del risarcimento dei danni non patrimoniali patiti per tutto il periodo di lavoro da quantificarsi in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi legali. Nonostante la rituale notifica del ricorso, la parte convenuta non si costituiva. Alla prima udienza del 6.2.25, i procuratori del ricorrente dichiaravano che i conteggi erano stati redatti sulla base di un orario settimanale pari a 40 ore;
che con decreto ingiuntivo era stata già accolta la domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto;
che nel presente giudizio il tfr era stato computato sulla base delle differenze retributive pretese. Previo deposito attoreo del conteggio con indicazione dei criteri esplicativi delle somme pretese, nelle note di trattazione scritta del 16.9.25 l'istante chiedeva la decisione sulla base dei documenti. La causa viene decisa all'esito del deposito di note ex articolo 127 ter cpc.
2 Ebbene, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e l'azienda convenuta emerge dal modello del Centro per l'impiego di ove è indicato, per il Per_1 periodo dal 20.02.2018 al 30.5.2018, un lavoro a tempo determinato come manovale edile a tempo pieno nonché, dal 17.7.2018 al 06.07.2019, un lavoro a tempo indeterminato come carpentiere edile a tempo pieno. Il medesimo periodo risulta anche dall'allegato estratto contributivo con indicazione della retribuzione. Da tali documenti, dunque, risulta che il rapporto è sorto, è stato a tempo pieno e dunque è stato svolto per 40 ore settimanali;
che i compiti pattuiti sono stati quelli di manovale e carpentiere edile, inquadrabili nel 2° livello del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini. A tale livello, infatti, appartengono gli operai qualificati “che sono capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica normale capacità per la loro esecuzione. A titolo di esempio sono considerati operai qualificati: – Carpentiere: operaio che esegue in legno o in ferro lavori propri della categoria non indicati nelle esemplificazioni riportate per il carpentiere specializzato. – Muratore: operaio che esegue lavori propri della categoria non indicati per il muratore specializzato. – Pontatore: operaio che esegue in legno o ferro, impalcature di servizio con elementi obbligati e predisposti per qualsiasi tipo di ponteggio. – Addetto alla rifinitura di pannelli prefabbricati di parete e di solaio, di rampe scale, ecc.. – Addetto al montaggio in opera, in cantiere, di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di rampe scale, ecc. con l'impiego di attrezzature di sostegno”.
3 Come specificato dal ricorrente nelle note del 16.5.25, poi, i prospetti paga allegati quale parte integrante dei conteggi elaborati non costituiscono documentazione contabile avente valore certificativo o probatorio della retribuzione erogata, bensì devono essere intesi quali meri elaborati strumentali. Essi rappresentano, infatti, esclusivamente degli schemi di calcolo, specificamente predisposti e utilizzati al solo scopo di ricostruire e simulare gli importi lordi teoricamente spettanti, che formano l'oggetto della materia del contendere. In difetto di prova del pagamento, va riconosciuta la debenza delle somme a titolo di differenza di retribuzione pari ad € 5.497,00, come da conteggi attorei scevri da vizi. 4 Quanto al trattamento di fine rapporto (tfr), il ricorrente ha dichiarato di avere incardinato un procedimento monitorio dinanzi al Tribunale di AP, R.G. 21806/24; ha poi allegato una busta paga attestante un tfr di euro 1667,23 relativa al mese di luglio 2019. Nei primi conteggi, depositati contestualmente al ricorso, inoltre, l'istante ha computato un tfr netto per il primo periodo con Cessazione a maggio 2018 di € 391,82 e per il secondo periodo con Cessazione a luglio 2019 di € 1.327,60 (tot 1.719,42); nelle conclusioni del ricorso introduttivo l'istante, tuttavia, non ha chiesto il pagamento del tfr. In data 28.10.24 il ricorrente ha depositato un secondo conteggio, ove ha computato un tfr per € 417,95 e un altro per € 1.667,23. All'udienza del 6.2.25 la difesa attorea ha specificato che con decreto ingiuntivo era stata già accolta la domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto e che, pertanto, nel presente giudizio il tfr era stato computato sulla base delle sole differenze retributive pretese. Su richiesta del giudice, l'istante ha poi depositato un ulteriore conteggio esplicativo in data 16.5.25, ove è stato indicato un tfr dovuto pari a € 1.719,42, corrispondente proprio alla somma richiesta nei conteggi depositati contestualmente al ricorso. Ebbene, la mancata richiesta del trattamento di fine rapporto nelle conclusioni dell'atto introduttivo esclude la proposizione di siffatta domanda in questo giudizio da parte del ricorrente. Non può, poi, trascurarsi che, nel corso del processo, non è stata chiaramente richiesta tale prestazione nè risulta indicato a cura della parte ricorrente l'importo di tfr già riconosciuto con decreto ingiuntivo e quello computato per effetto delle rivendicate differenze retributive. 5 Quanto, poi, alle somme di tredicesima mensilità e ferie, il ricorrente ha lamentato l'omesso pagamento a cura del datore e della cassa edile. Ebbene, giova precisare, al fine di delineare compiutamente la materia del contendere, che, come affermato in giurisprudenza ed in dottrina, le Casse Edili sono enti di fatto, promossi e gestiti dalle Associazioni dei datori e dalle Organizzazioni sindacali, per fini mutualistici e previdenziali a favore dei lavoratori del settore delle costruzioni. Nell'ambito di un'attività previdenziale ed assistenziale, le Casse svolgono molteplici funzioni: a. erogare prestazioni di previdenza e di assistenza;
b. ricevere le somme dovute dai datori (quantificate con una percentuale fissa degli elementi della retribuzione) a titolo di trattamento economico per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia, nonché le somme dovute per contributi;
c. gestire le somme stesse per promuovere iniziative finalizzate allo sviluppo dell'attività edilizia ed all'incremento occupazionale;
d. versare poi le somme spettanti ai dipendenti, alle scadenze e secondo le modalità previste da accordi locali;
e. attuare provvidenze socio - culturali e ricreative per la promozione umana del lavoratore e del suo nucleo familiare. Sul piano della natura giuridica del rapporto fra datore, Cassa e lavoratore, il rapporto è da costruire (come affermato da Cass. 27 maggio 1998 n. 5257, e da Cass, 1^ ottobre 2003 n. 14658) come una delega, conferita, da parte del datore di lavoro, con l'iscrizione alla Cassa;
iscrizione che non esige forme particolari, essendo sufficiente (per il principio della libertà delle forme negoziali) anche un comportamento concludente, quale l'invio, da parte dell'impresa, delle denunce nominative dei lavoratori occupati (Cass. 6 marzo 1986 n. 1502) o l'adesione del datore alla disciplina contrattuale dell'istituto (Cass. 10 febbraio 1987 n. 1442; cfr., in termini, Cass. sez. lav. n. 13300 del 21.6.2005). Le somme che il datore ha l'obbligo di versare alla Cassa Edile quali accantonamenti destinati al pagamento delle somme dovute per ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali, costituiscono pacificamente somme spettanti ai lavoratori a titolo retributivo (Cass. 19 aprile 2001 n. 5741; Cass.Sez. lav. n. 14658 del 1.10.2003). La funzione di erogazione assegnata alla Cassa Edile consente un'unificazione temporale delle molteplici corrispondenti erogazioni datorili (spesso, invero, materialmente frazionate a causa della mobilità dei lavoratori del settore, impiegati nel corso dell'anno in una pluralità di imprese). Inoltre, il complesso meccanismo dell'accantonamento, da un canto, è diretto ad assicurare alla Cassa la pur temporanea disponibilità (congiuntamente ai contributi) di somme necessarie allo svolgimento delle attività previdenziali - ed assistenziali. D'altro canto, ed in modo precipuo, ha la funzione di garantire al lavoratore, non solo l'unitarietà, bensì l'effettività del pagamento, il quale (in un settore particolarmente sofferto, per sospensioni, interruzioni e mutamenti di titolarità), per la sua stessa causa (riposi, ferie, gratifica natalizia), è più facilmente suscettibile di contestazioni od elusioni o ritardi da parte del datore e per il suo importo è meno oneroso per la Cassa stessa. In tal modo, questa garantisce l'unitario pagamento, alle scadenze previste, delle somme dovute al lavoratore, indipendentemente dal fatto che il datore abbia adempiuto il suo obbligo di accantonamento. Da questo incondizionato obbligo della Cassa discende il corrispondente diritto di esigere dal datore (quale economico presupposto) le somme dovute per accantonamenti (legittimazione della Cassa riconosciuta da Cass. sez. lav. n. 13300 del 21.6.2005). Costituisce del resto principio del tutto pacifico, ripetutamente affermato e di immediata rilevanza nella fattispecie in esame, quello secondo cui la legittimazione ad agire nei confronti del datore di lavoro, in mancanza del pagamento da parte del datore alla Cassa edile delle somme che egli ha l'obbligo di versare ad essa quali accantonamenti destinati al pagamento delle ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali dovute ai lavoratori, spetta a questi ultimi (deve ritenersi in via aggiuntiva, alla stregua della sentenza della Cass. n. 13300/2005), argomentando in tal senso sul rilievo che i lavoratori agiscono per conseguire somme loro spettanti a titolo retributivo, nell'ambito di una funzione di intermediazione, che attiene al rapporto di lavoro e non ad un rapporto di natura previdenziale (Cass. 19 aprile 2001, n. 5741; Cass. 1 ottobre 2003, n. 14658). Ciò premesso, in difetto di prova del pagamento dei crediti azionati a cura della società convenuta, compete al ricorrente la somma a titolo di accantonamenti in Cassa edile non versati per ferie e tredicesima mensilità, pari a € 3.285,00 come da conteggi attorei scevri da vizi. La maggiore somma riportata nei conteggi, pari ad € 5.527,00, è stata poi indicata dal ricorrente come corrispondente ai versamenti complessivamente dovuti alla Cassa edile di AP (che non è parte del giudizio); lo stesso istante ha specificato che solo parte di tale somma la Cassa edile avrebbe, poi, dovuto erogare al dipendente sotto forma di Parte_2 Natalizia e Ferie, per l'importo complessivo di € 3.285,00.
6 Tanto premesso, spetta alla parte ricorrente per il lavoro subordinato la somma complessiva di € 8.782,00 (€ 5.497,00 + € 3.285,00), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
segue la condanna della parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle somme citate.
7 La complessiva somma dovuta è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (Cass. lav., 7.6.93, n. 6340; Cass. 24.8.90, n. 8634; Cass. 9.6.89, n. 2818; Cass. 17.4.87, n. 3871; Cass. 25.7.86, n. 4792; Cass. 22.5.85, n. 3105; Cass. 17.10.85, n. 5121; Cass. 29.6.82, n. 3912). 8 In ordine agli accessori, va precisato che per i crediti di lavoro dei dipendenti privati (per i quali - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in parte qua, dell'art. 22, comma trentaseiesimo, della legge n. 724 del 1994 - è venuto meno il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria), in caso di mora gli interessi legali devono essere calcolati sulle somme via via rivalutate e non sull'importo originario del credito, dovendo essere la liquidazione del maggior danno effettuata dal giudice d'ufficio, anche in mancanza di apposita domanda (cfr. Cass. 17071 del 02/12/2002). In particolare, gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore, atteso che, da un lato, la rivalutazione ex art. 429 cod. proc. civ., mediante il meccanismo dell'indicizzazione del credito, tende ad annullare, al pari del "maggior danno" ex art. 1224 cod. civ., la perdita patrimoniale del creditore soddisfatto tardivamente (danno emergente), mentre gli interessi liquidano in misura forfettaria e senza bisogno di prova il mancato guadagno della liquidità (lucro cessante), e che, dall'altro, per il perseguimento di tale duplice finalità non e' necessario, ne' e' previsto da alcuna norma, calcolare gli interessi su un credito superiore a quello che via via matura per effetto della svalutazione monetaria. Nè il calcolo degli interessi sul capitale comunque rivalutato porta ad un eccesso di tutela del creditore, nel senso che tale calcolo verrebbe ad imporre al debitore un aggravio aggiuntivo - rispetto all'obbligo risarcitorio - incompatibile con la funzione meramente riequilibratrice degli interessi legali (cosiddetto principio di indifferenza), posto che il legislatore, nella formulazione della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., ha proprio voluto aggiungere ad una ragione risarcitoria una concorrente ragione compulsiva di pena privata, ossia lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dalla “mora debendi” e dalla speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi della perdita dipendente dal risarcimento del danno da mora (Cass. SS. UU. 38 del 29/01/2001).
9 Va, per completezza, rilevato che la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, contenuta nel ricorso introduttivo, non è stata più formulata nelle note attoree di trattazione scritta del 16.9.25; deve, quindi, ritenersi che alla medesima la parte ricorrente abbia implicitamente rinunciato.
10 Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente alla corresponsione, a cura della parte convenuta, della somma pari ad € 8.782,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
- condanna la parte convenuta al relativo pagamento;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Si comunichi. AP, 22.09.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Monica Galante 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Con ricorso depositato in data 23.10.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe dichiarava di avere lavorato dal 20.02.2018 al 06.07.2019, data di dimissioni, alle dipendenze
[...]
con sede in Quarto (NA) alla Kennedy n. 74, come Operaio Edile con CP_1 qualifica di manovale di livello 2 del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini;
riferiva che la mansione era stata svolta da febbraio 2018 fino a maggio 2018 e da Luglio a Dicembre 2018 a San Remo (Imperia), vicino al vivaio Bruzzone;
da dicembre 2018 e fino alla cessazione del rapporto a AP alla Via Scarlatti n. 44, presso la per il CP_2 ripristino di 2 appartamenti al primo piano;
dal Gennaio 2019 fino a metà Febbraio 2019 a Quarto per la ristrutturazione di un appartamento nonché a Pozzuoli per la ristrutturazione di un vano scale. Riferiva di avere lavorato per molte ore in modo continuativo, dal lunedì al venerdì, considerando che una settimana ogni due si riprendeva il martedì, in quanto il lunedì era di viaggio per consentire il rientro sul luogo di lavoro dal proprio domicilio dopo il
Il Tribunale di AP, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 18.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 22656/2024
TRA
nato a [...] in data [...], c.f. Parte_1
, residente in [...] n. 6, rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso dagli Avv.ti Mario ALBANO (c.f. e P.IVA e dall'Avv.to Valentina DI MARIA C.F._2 P.IVA_1 (c.f. – P.IVA con domicilio eletto presso lo studio C.F._3 P.IVA_2 del primo in AP alla Via A. Scarlatti n. 150; Ricorrente CONTRO
in persona del legale rapp.te; Controparte_1 Convenuta contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: spettanze retributive.
1 ricongiungimento con i familiari nel fine settimana precedente;
che l'orario di lavoro era dalle 8 alle 17, talvolta fino alle 18 e sempre dal lunedì al venerdì; di essere stata pagato con una retribuzione di € 80,00 giornalieri netti, senza Cassa edile né altri emolumenti;
che il datore di lavoro aveva provveduto a vitto ed alloggio quando la prestazione veniva svolta fuori sede, mentre per i cantieri di AP le spese di trasporto erano poste a carico del lavoratore;
di avere goduto di ferie per una settimana all'anno durante il mese di Agosto. Adiva, pertanto, il Giudice del lavoro del Tribunale di AP per il pagamento di € 11.024,00, di cui € 5.497,00 a titolo differenze retributive e € 5.527,00 quale somma non versata alla competente Cassa Edile, nonché del risarcimento dei danni non patrimoniali patiti per tutto il periodo di lavoro da quantificarsi in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi legali. Nonostante la rituale notifica del ricorso, la parte convenuta non si costituiva. Alla prima udienza del 6.2.25, i procuratori del ricorrente dichiaravano che i conteggi erano stati redatti sulla base di un orario settimanale pari a 40 ore;
che con decreto ingiuntivo era stata già accolta la domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto;
che nel presente giudizio il tfr era stato computato sulla base delle differenze retributive pretese. Previo deposito attoreo del conteggio con indicazione dei criteri esplicativi delle somme pretese, nelle note di trattazione scritta del 16.9.25 l'istante chiedeva la decisione sulla base dei documenti. La causa viene decisa all'esito del deposito di note ex articolo 127 ter cpc.
2 Ebbene, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e l'azienda convenuta emerge dal modello del Centro per l'impiego di ove è indicato, per il Per_1 periodo dal 20.02.2018 al 30.5.2018, un lavoro a tempo determinato come manovale edile a tempo pieno nonché, dal 17.7.2018 al 06.07.2019, un lavoro a tempo indeterminato come carpentiere edile a tempo pieno. Il medesimo periodo risulta anche dall'allegato estratto contributivo con indicazione della retribuzione. Da tali documenti, dunque, risulta che il rapporto è sorto, è stato a tempo pieno e dunque è stato svolto per 40 ore settimanali;
che i compiti pattuiti sono stati quelli di manovale e carpentiere edile, inquadrabili nel 2° livello del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini. A tale livello, infatti, appartengono gli operai qualificati “che sono capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica normale capacità per la loro esecuzione. A titolo di esempio sono considerati operai qualificati: – Carpentiere: operaio che esegue in legno o in ferro lavori propri della categoria non indicati nelle esemplificazioni riportate per il carpentiere specializzato. – Muratore: operaio che esegue lavori propri della categoria non indicati per il muratore specializzato. – Pontatore: operaio che esegue in legno o ferro, impalcature di servizio con elementi obbligati e predisposti per qualsiasi tipo di ponteggio. – Addetto alla rifinitura di pannelli prefabbricati di parete e di solaio, di rampe scale, ecc.. – Addetto al montaggio in opera, in cantiere, di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di rampe scale, ecc. con l'impiego di attrezzature di sostegno”.
3 Come specificato dal ricorrente nelle note del 16.5.25, poi, i prospetti paga allegati quale parte integrante dei conteggi elaborati non costituiscono documentazione contabile avente valore certificativo o probatorio della retribuzione erogata, bensì devono essere intesi quali meri elaborati strumentali. Essi rappresentano, infatti, esclusivamente degli schemi di calcolo, specificamente predisposti e utilizzati al solo scopo di ricostruire e simulare gli importi lordi teoricamente spettanti, che formano l'oggetto della materia del contendere. In difetto di prova del pagamento, va riconosciuta la debenza delle somme a titolo di differenza di retribuzione pari ad € 5.497,00, come da conteggi attorei scevri da vizi. 4 Quanto al trattamento di fine rapporto (tfr), il ricorrente ha dichiarato di avere incardinato un procedimento monitorio dinanzi al Tribunale di AP, R.G. 21806/24; ha poi allegato una busta paga attestante un tfr di euro 1667,23 relativa al mese di luglio 2019. Nei primi conteggi, depositati contestualmente al ricorso, inoltre, l'istante ha computato un tfr netto per il primo periodo con Cessazione a maggio 2018 di € 391,82 e per il secondo periodo con Cessazione a luglio 2019 di € 1.327,60 (tot 1.719,42); nelle conclusioni del ricorso introduttivo l'istante, tuttavia, non ha chiesto il pagamento del tfr. In data 28.10.24 il ricorrente ha depositato un secondo conteggio, ove ha computato un tfr per € 417,95 e un altro per € 1.667,23. All'udienza del 6.2.25 la difesa attorea ha specificato che con decreto ingiuntivo era stata già accolta la domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto e che, pertanto, nel presente giudizio il tfr era stato computato sulla base delle sole differenze retributive pretese. Su richiesta del giudice, l'istante ha poi depositato un ulteriore conteggio esplicativo in data 16.5.25, ove è stato indicato un tfr dovuto pari a € 1.719,42, corrispondente proprio alla somma richiesta nei conteggi depositati contestualmente al ricorso. Ebbene, la mancata richiesta del trattamento di fine rapporto nelle conclusioni dell'atto introduttivo esclude la proposizione di siffatta domanda in questo giudizio da parte del ricorrente. Non può, poi, trascurarsi che, nel corso del processo, non è stata chiaramente richiesta tale prestazione nè risulta indicato a cura della parte ricorrente l'importo di tfr già riconosciuto con decreto ingiuntivo e quello computato per effetto delle rivendicate differenze retributive. 5 Quanto, poi, alle somme di tredicesima mensilità e ferie, il ricorrente ha lamentato l'omesso pagamento a cura del datore e della cassa edile. Ebbene, giova precisare, al fine di delineare compiutamente la materia del contendere, che, come affermato in giurisprudenza ed in dottrina, le Casse Edili sono enti di fatto, promossi e gestiti dalle Associazioni dei datori e dalle Organizzazioni sindacali, per fini mutualistici e previdenziali a favore dei lavoratori del settore delle costruzioni. Nell'ambito di un'attività previdenziale ed assistenziale, le Casse svolgono molteplici funzioni: a. erogare prestazioni di previdenza e di assistenza;
b. ricevere le somme dovute dai datori (quantificate con una percentuale fissa degli elementi della retribuzione) a titolo di trattamento economico per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia, nonché le somme dovute per contributi;
c. gestire le somme stesse per promuovere iniziative finalizzate allo sviluppo dell'attività edilizia ed all'incremento occupazionale;
d. versare poi le somme spettanti ai dipendenti, alle scadenze e secondo le modalità previste da accordi locali;
e. attuare provvidenze socio - culturali e ricreative per la promozione umana del lavoratore e del suo nucleo familiare. Sul piano della natura giuridica del rapporto fra datore, Cassa e lavoratore, il rapporto è da costruire (come affermato da Cass. 27 maggio 1998 n. 5257, e da Cass, 1^ ottobre 2003 n. 14658) come una delega, conferita, da parte del datore di lavoro, con l'iscrizione alla Cassa;
iscrizione che non esige forme particolari, essendo sufficiente (per il principio della libertà delle forme negoziali) anche un comportamento concludente, quale l'invio, da parte dell'impresa, delle denunce nominative dei lavoratori occupati (Cass. 6 marzo 1986 n. 1502) o l'adesione del datore alla disciplina contrattuale dell'istituto (Cass. 10 febbraio 1987 n. 1442; cfr., in termini, Cass. sez. lav. n. 13300 del 21.6.2005). Le somme che il datore ha l'obbligo di versare alla Cassa Edile quali accantonamenti destinati al pagamento delle somme dovute per ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali, costituiscono pacificamente somme spettanti ai lavoratori a titolo retributivo (Cass. 19 aprile 2001 n. 5741; Cass.Sez. lav. n. 14658 del 1.10.2003). La funzione di erogazione assegnata alla Cassa Edile consente un'unificazione temporale delle molteplici corrispondenti erogazioni datorili (spesso, invero, materialmente frazionate a causa della mobilità dei lavoratori del settore, impiegati nel corso dell'anno in una pluralità di imprese). Inoltre, il complesso meccanismo dell'accantonamento, da un canto, è diretto ad assicurare alla Cassa la pur temporanea disponibilità (congiuntamente ai contributi) di somme necessarie allo svolgimento delle attività previdenziali - ed assistenziali. D'altro canto, ed in modo precipuo, ha la funzione di garantire al lavoratore, non solo l'unitarietà, bensì l'effettività del pagamento, il quale (in un settore particolarmente sofferto, per sospensioni, interruzioni e mutamenti di titolarità), per la sua stessa causa (riposi, ferie, gratifica natalizia), è più facilmente suscettibile di contestazioni od elusioni o ritardi da parte del datore e per il suo importo è meno oneroso per la Cassa stessa. In tal modo, questa garantisce l'unitario pagamento, alle scadenze previste, delle somme dovute al lavoratore, indipendentemente dal fatto che il datore abbia adempiuto il suo obbligo di accantonamento. Da questo incondizionato obbligo della Cassa discende il corrispondente diritto di esigere dal datore (quale economico presupposto) le somme dovute per accantonamenti (legittimazione della Cassa riconosciuta da Cass. sez. lav. n. 13300 del 21.6.2005). Costituisce del resto principio del tutto pacifico, ripetutamente affermato e di immediata rilevanza nella fattispecie in esame, quello secondo cui la legittimazione ad agire nei confronti del datore di lavoro, in mancanza del pagamento da parte del datore alla Cassa edile delle somme che egli ha l'obbligo di versare ad essa quali accantonamenti destinati al pagamento delle ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali dovute ai lavoratori, spetta a questi ultimi (deve ritenersi in via aggiuntiva, alla stregua della sentenza della Cass. n. 13300/2005), argomentando in tal senso sul rilievo che i lavoratori agiscono per conseguire somme loro spettanti a titolo retributivo, nell'ambito di una funzione di intermediazione, che attiene al rapporto di lavoro e non ad un rapporto di natura previdenziale (Cass. 19 aprile 2001, n. 5741; Cass. 1 ottobre 2003, n. 14658). Ciò premesso, in difetto di prova del pagamento dei crediti azionati a cura della società convenuta, compete al ricorrente la somma a titolo di accantonamenti in Cassa edile non versati per ferie e tredicesima mensilità, pari a € 3.285,00 come da conteggi attorei scevri da vizi. La maggiore somma riportata nei conteggi, pari ad € 5.527,00, è stata poi indicata dal ricorrente come corrispondente ai versamenti complessivamente dovuti alla Cassa edile di AP (che non è parte del giudizio); lo stesso istante ha specificato che solo parte di tale somma la Cassa edile avrebbe, poi, dovuto erogare al dipendente sotto forma di Parte_2 Natalizia e Ferie, per l'importo complessivo di € 3.285,00.
6 Tanto premesso, spetta alla parte ricorrente per il lavoro subordinato la somma complessiva di € 8.782,00 (€ 5.497,00 + € 3.285,00), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
segue la condanna della parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle somme citate.
7 La complessiva somma dovuta è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (Cass. lav., 7.6.93, n. 6340; Cass. 24.8.90, n. 8634; Cass. 9.6.89, n. 2818; Cass. 17.4.87, n. 3871; Cass. 25.7.86, n. 4792; Cass. 22.5.85, n. 3105; Cass. 17.10.85, n. 5121; Cass. 29.6.82, n. 3912). 8 In ordine agli accessori, va precisato che per i crediti di lavoro dei dipendenti privati (per i quali - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in parte qua, dell'art. 22, comma trentaseiesimo, della legge n. 724 del 1994 - è venuto meno il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria), in caso di mora gli interessi legali devono essere calcolati sulle somme via via rivalutate e non sull'importo originario del credito, dovendo essere la liquidazione del maggior danno effettuata dal giudice d'ufficio, anche in mancanza di apposita domanda (cfr. Cass. 17071 del 02/12/2002). In particolare, gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore, atteso che, da un lato, la rivalutazione ex art. 429 cod. proc. civ., mediante il meccanismo dell'indicizzazione del credito, tende ad annullare, al pari del "maggior danno" ex art. 1224 cod. civ., la perdita patrimoniale del creditore soddisfatto tardivamente (danno emergente), mentre gli interessi liquidano in misura forfettaria e senza bisogno di prova il mancato guadagno della liquidità (lucro cessante), e che, dall'altro, per il perseguimento di tale duplice finalità non e' necessario, ne' e' previsto da alcuna norma, calcolare gli interessi su un credito superiore a quello che via via matura per effetto della svalutazione monetaria. Nè il calcolo degli interessi sul capitale comunque rivalutato porta ad un eccesso di tutela del creditore, nel senso che tale calcolo verrebbe ad imporre al debitore un aggravio aggiuntivo - rispetto all'obbligo risarcitorio - incompatibile con la funzione meramente riequilibratrice degli interessi legali (cosiddetto principio di indifferenza), posto che il legislatore, nella formulazione della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., ha proprio voluto aggiungere ad una ragione risarcitoria una concorrente ragione compulsiva di pena privata, ossia lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dalla “mora debendi” e dalla speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi della perdita dipendente dal risarcimento del danno da mora (Cass. SS. UU. 38 del 29/01/2001).
9 Va, per completezza, rilevato che la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, contenuta nel ricorso introduttivo, non è stata più formulata nelle note attoree di trattazione scritta del 16.9.25; deve, quindi, ritenersi che alla medesima la parte ricorrente abbia implicitamente rinunciato.
10 Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente alla corresponsione, a cura della parte convenuta, della somma pari ad € 8.782,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
- condanna la parte convenuta al relativo pagamento;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Si comunichi. AP, 22.09.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Monica Galante 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Con ricorso depositato in data 23.10.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe dichiarava di avere lavorato dal 20.02.2018 al 06.07.2019, data di dimissioni, alle dipendenze
[...]
con sede in Quarto (NA) alla Kennedy n. 74, come Operaio Edile con CP_1 qualifica di manovale di livello 2 del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini;
riferiva che la mansione era stata svolta da febbraio 2018 fino a maggio 2018 e da Luglio a Dicembre 2018 a San Remo (Imperia), vicino al vivaio Bruzzone;
da dicembre 2018 e fino alla cessazione del rapporto a AP alla Via Scarlatti n. 44, presso la per il CP_2 ripristino di 2 appartamenti al primo piano;
dal Gennaio 2019 fino a metà Febbraio 2019 a Quarto per la ristrutturazione di un appartamento nonché a Pozzuoli per la ristrutturazione di un vano scale. Riferiva di avere lavorato per molte ore in modo continuativo, dal lunedì al venerdì, considerando che una settimana ogni due si riprendeva il martedì, in quanto il lunedì era di viaggio per consentire il rientro sul luogo di lavoro dal proprio domicilio dopo il